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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2011.977 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 15 marzo 2011 dalla
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AP 1
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contro |
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AO 1 arch. e AO 2 AO 4 (patrocinato dall'avv. PA 4), |
accertato che in seguito al fallimento dell'istante (decretato l'11 aprile 2013) la pretesa di quest'ultima verso i convenuti è stata aggiudicata il 5 agosto 2014 ai pubblici incanti alla
P SA, ora in
(patrocinata dall'avv.),
giudicando sull'appello del 3 settembre 2012 presentato da AO 1, come pure sull'appello del 4 settembre 2012 presentato da AO 2 e AO 3 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 42 574.83 oltre interessi in favore della AP 1 sulle particelle n. __________ RFD di __________, sezione di __________, proprietà di AO 1, e n. __________, proprietà di AO 2 e AO 3 in ragione di un mezzo ciascuno. Contestualmente egli ha respinto invece la postulata iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva sulla particella n. __________, proprietà di AO 4. Contro tale sentenza sono insorti a questa Camera sia AO 1 con un appello del 3 settembre 2012 sia AO 2 e AO 3 con un appello del 4 settembre 2012 per ottenere la reiezione dell'istanza. La AP 1 non ha formulato osservazioni agli appelli.
B. La AP 1 è stata dichiarata in fallimento l'11 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5. Accertato che la pretesa nei confronti di AO 1, AO 2 e AO 3 è stata aggiudicata alla P__________ SA, __________, nell'ambito di un incanto tenuto il 5 agosto 2014 dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, il presidente di questa Camera ha fissato alla P__________ SA un termine fino all'8 settembre 2014 per confermare il proprio subingresso nella causa in luogo e vece della AP 1 in liquidazione, riprendendo la conduzione del processo in appello nello stato in cui questo si trovava il giorno dell'aggiudicazione. La P__________ SA è stata avvertita che, decorso infruttuoso il termine, il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia e che le ipoteche legali iscritte dal Pretore in via supercautelare il 16 marzo 2011 sui fondi dei convenuti sarebbero state cancellate. La P__________ SA ha chiesto il 3 settembre 2014 una proroga del termine “al fine di analizzare l'incarto e valutare l'eventuale subingresso nella causa”. Dopo avere ottenuto una dilazione del termine fino al 22 settembre 2014 e avere consultato gli atti, il suo patrocinatore non ha più reagito.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 83 cpv. 1 CPC dispone che “se l'oggetto litigioso è alienato durante il processo, l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante”. “Oggetto litigioso” può essere una cosa, ma anche un rapporto giuridico. “Alienazione” inoltre non significa solo vendita o cessione, ma qualsiasi mutamento di condizione giuridica che riguardi la titolarità del bene o la qualità di avente diritto o di obbligato (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 83; Graber/Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 83). Nella fattispecie la pretesa vantata dalla AP 1 nei confronti di AO 1, AO 2 e AO 3 è stata aggiudicata alla ditta P__________ SA in seguito a un'asta pubblica che ha avuto luogo il 5 agosto 2014, in pendenza di appello. La P__________ SA ha acquisito così la titolarità della pretesa, e con essa la facoltà di continuare il processo sull'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. Sta di fatto che, chiamata dal presidente di questa Camera a confermare il subingresso nella causa in luogo e vece della AP 1 in liquidazione, essa non ha reagito. E si tratta di un silenzio qualificato, la ditta essendo stata esplicitamente avvertita a due riprese, il 14 agosto e il 3 settembre 2014, che un simile comportamento sarebbe stato interpretato come rinuncia al subentro e che in tal caso le iscrizioni delle ipoteche legali decretate dal Pretore in via cautelare sarebbero state cancellate.
2. Ne segue che in concreto l'istante ha alienato pendente causa l'oggetto litigioso (l'iscrizione di un'ipoteca legale è un accessorio della pretesa pecuniaria) e che l'acquirente ha rinunciato a subentrargli nel processo. La legge non precisa quali siano le conseguenze in una situazione come quella descritta. Al proposito sussistono due orientamenti di dottrina.
Secondo l'uno, chi aliena l'oggetto litigioso pendente causa e non vede l'acquirente subentrargli nel processo può proseguire nella conduzione della causa in qualità di sostituto processuale dell'acquirente (Prozessstandschafter). La sentenza passa allora in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto del terzo in buona fede. È quanto prevedeva il vecchio Codice di procedura civile ticinese (art. 110 cpv. 1) ed è tuttora l'opinione del Consiglio federale (Messaggio del 28 giugno 2006, in: FF 2006 pag. 6657), oltre che di Domej (in: Kurzkommentar ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 83 con numerosi richiami), Livschitz (in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 9 ad art. 83 con rinvii) e Gasser/Rickli (Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 83).
Secondo l'altra corrente di pensiero, per contro, chi aliena l'oggetto litigioso pendente causa e non vede l'acquirente subentrargli nel processo perde la legittimazione attiva. L'azione diretta contro di lui, che non è più parte in causa, va quindi respinta per tale motivo, l'istituto della sostituzione processuale non essendo compatibile con il nuovo Codice di procedura civile. È il convincimento di Schwander (in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 83 con riferimenti), Graber/Frei (in: Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 83 CPC), Gross/Zuber (in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 18 ad art. 83), Göksu (in: Brunner/
Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/
S. Gallo 2011, n. 14 ad art. 83), Jeandin (in: CPC commenté,
op. cit., n. 2 e 13 ad art. 83 CPC), Trezzini (in: Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 318) e Morf (in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 5 ad art. 83).
3. Nella fattispecie i due fronti dottrinali possono continuare a contrapporsi senza che occorra decidere per l'uno o per l'altro. Che in seguito all'alienazione della pretesa nei confronti di AO 1, AO 2 e AO 3 la AP 1 in liquidazione abbia perduto la legittimazione attiva per condurre il processo volto all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è fuori dubbio. Tutt'al più essa avrebbe potuto proseguire nella conduzione della causa – volendo condividere la teoria della sostituzione processuale – in proprio nome per la P__________ SA, ma l'amministrazione del fallimento non ha mai accennato nulla del genere. Anzi, ha lasciato che il 24 settembre 2014 la AP 1 in liquidazione fosse radiata d'ufficio dal registro di commercio. In simili circostanze non si vede come questa potrebbe continuare a gestire la causa contro AO 1, AO 2 e AO 3 in veste di sostituta processuale. Se ne conclude che, non sussistendo più l'istante come parte in causa, l'azione volta all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale va respinta e l'ufficiale del registro fondiario invitato a cancellare l'iscrizione decretata dal Pretore il 16 marzo 2011 in via cautelare senza contraddittorio. La sentenza impugnata va così riformata in tal senso.
4. Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC), la cui azione va respinta – come detto – per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva. Date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di dimezzare equitativamente la tassa di giustizia (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Identiche considerazioni valgono in materia di ripetibili, anche se al proposito non è il caso di moderare le indennità spettanti ai convenuti, costoro essendosi dovuti difendere da un'iniziativa processuale senza avere concorso in alcun modo all'esito della causa.
Il giudizio odierno comporta anche la modifica del dispositivo sulle spese processuali di primo grado (fr. 2800.– complessivi), che vanno addebitate all'istante. Per quel che è delle ripetibili, l'istante chiedeva che l'ipoteca legale collettiva di fr. 127 724.49 gravasse tutti e tre i fondi n. __________, __________ e __________ in ugual misura (sentenza impugnata, consid. 8). L'indennità in favore di ogni parte convenuta va compresa pertanto fra il 10 e il 20% del valore litigioso, fermo restando che, trattandosi in concreto di un rito sommario (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero di una “procedura civile speciale” (nel senso degli art. 354 segg. del vecchio CPC ticinese), l'indennità va fissata tra il 20 e il 70% di tale importo (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1). La controversia in rassegna potendosi definire sostanzialmente di media difficoltà, senza dimenticare le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, a ogni parte convenuta si legittima così di riconoscere un indennizzo di fr. 3000.– complessivi.
5. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi che davanti al Pretore la AP 1 postulava, ancora alla discussione finale del 3 maggio 2012, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva chiesta con l'istanza.
Per questi motivi,
decide: I. Gli appelli sono accolti e la sentenza impugnata è riformata come segue:
1. L'istanza è respinta.
2. L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare l'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori decretata in via cautelare il 16 marzo 2011 senza contraddittorio dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, in favore della AP 1 per l'ammontare di fr. 127 724.49 con interessi al 5% dal 18 novembre 2010 su fr. 1660.60, dal 1° gennaio 2011 su fr. 24 721.20 e dal 29 dicembre 2010 su fr. 101 342.69 a carico delle particelle n. __________ RFD di __________, sezione di __________, proprietà di AO 1, n. __________ RFD di __________, sezione di __________, proprietà di AO 2 e AO 3 in ragione di metà ciascuno, e n. __________ RFD di __________, sezione di __________, proprietà di AO 4. La presente decisione è esecutiva (art. 336 cpv. 2 CPC).
3. Le spese processuali di complessivi fr. 2800.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà a AO 1 fr. 3000.–, a AO 2 e AO 3 fr. 3000.– complessivi e a AO 4 fr. 3000.– per ripetibili.
II. Le spese processuali di appello, di fr. 900.– complessivi, da anticipare nella misura di fr. 450.– da AO 1 e nella misura di fr. 450.– da AO 2 e AO 3 in solido, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1800.– e a AO 2 e AO 3 altri fr. 1800.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione:
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– avv.; – avv.; – avv.. |
Comunicazione:
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano;
– avv.;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).