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Incarto n. |
Lugano 5 marzo 2015/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa OA.2009.708 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 10 novembre 2009 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall'avv.), |
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giudicando sull'appello del 6 settembre 2012 presentato da AP 1 e sull'appello incidentale del 22 ottobre 2012 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1943) e AP 1 (1951) si sono sposati a __________ il 4 agosto 1995. Dal matrimonio è nato P__________, il 9 novembre 1995. Il marito ha lavorato per varie compagnie di assicurazione fino al 1999, quando si è messo in proprio come consulente assicurativo. Impiegata di banca, la moglie ha cessato l'attività lucrativa alla nascita del figlio.
B. Il 13 marzo 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere misure a protezione dell'unione coniugale, sollecitando il 12 novembre 2003 provvedimenti inaudita parte affinché il marito fosse allontanato dall'abitazione coniugale e obbligato a versarle contributi alimentari per il figlio (inc. DI.2003.196). Con decreto cautelare del 3 marzo 2004 il Pretore ha fissato a AO 1 un termine di quindici giorni per lasciare la “casa __________” (particella n. 1538 RFD di __________, proprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno). L'ordine è stato ripetuto con effetto immediato il 13 aprile 2004 sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva (inc. DI. 2004.167). Nel maggio del 2004 il marito si è trasferito a __________, presso la sorella, in una casa di cui è comproprietario con lei (particella n. 112 RFD di __________). Il 2 giugno 2005 i coniugi hanno introdotto un'istanza comune di divorzio con accordo parziale (inc. OA.2005.416). Con decreto del 29 gennaio 2009 tutte le procedure pendenti fra le parti sono state stralciate dai ruoli per intervenuta perenzione processuale. Nel frattempo AO 1 è stato posto al beneficio della rendita AVS anticipata, che percepisce dal dicembre del 2006.
C. Il 10 novembre 2009 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'affidamento congiunto del figlio (o in subordine, in caso di affidamento alla madre, un ampio diritto di visita) e riservando di esprimersi sugli altri effetti del divorzio una volta ottenute determinate informazioni dalla moglie. Contestualmente egli ha postulato una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, eventualmente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Inoltre egli ha chiesto l'edizione di svariata documentazione dalla convenuta in virtù dell'art. 170 CC e, a titolo di contributo alimentare provvisionale o – subordinatamente – come acconto sulla liquidazione del regime dei beni, il versamento di fr. 1000.– mensili con effetto retroattivo dal 10 novembre 2008.
D. All'udienza del 2 dicembre 2009, indetta per il contraddittorio sull'istanza cautelare, AP 1 ha rifiutato ogni provvigione ad litem e qualsiasi contributo provvisionale al marito, mentre ha ottemperato alla domanda di informazione producendo seduta stante parte dei documenti richiesti e formulando a sua volta una analoga domanda nei confronti del coniuge. Per il resto essa ha dichiarato di aderire al principio del divorzio, riservando a sua volta di esprimersi sui relativi effetti in corso di procedura. Il Pretore ha emanato seduta stante l'ordinanza sulle prove e ha disposto l'ascolto del figlio P__________ a cura di una mediatrice. Il 21 dicembre 2009 AP 1 ha informato il Pretore di avere versato al marito fr. 100 000.– di acconto in liquidazione del regime dei beni, soggiungendo che quegli non poteva più pretendere provvigioni ad litem o contributi di mantenimento provvisionali. Interpellato, AO 1 non si è opposto allo stralcio del procedimento cautelare dai ruoli, che è intervenuto il 31 dicembre 2009 (inc. DI.2009.1666).
E. Nel frattempo, constatata l'adesione della moglie al principio del divorzio, il Pretore ha deciso il 2 dicembre 2009 di trattare la causa come richiesta di divorzio comune con accordo parziale. L'11 febbraio 2010 la mediatrice incaricata ha consegnato il rapporto sull'audizione di P__________. All'udienza del 1° marzo 2010 il Pretore ha sentito i coniugi, che hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio e di demandare al giudice la decisione sui punti contestati. In tale occasione essi si sono accordati sull'affidamento di P__________ alla madre, sull'esercizio in comune dell'autorità parentale e sulla disciplina del diritto di visita paterno, rinunciando reciprocamente a ogni pretesa previdenziale. L'istruttoria è stata avviata seduta stante. In tale ambito l'arch. __________ è stato chiamato a stimare il valore dell'abitazione coniugale (“casa __________”) e di un appartamento (abitazione “__________”, proprietà per piani n. 16 130 e 16 174 RFD di __________), anch'esso proprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno.
F. Con ordinanza del 16 marzo 2011 il Pretore ha invitato le parti a presentare le loro motivazioni e conclusioni sui punti contestati. Nel proprio, del 10 giugno 2011, AP 1 ha chiesto di omologare l'accordo già raggiunto, di assegnare la particella n. 1538 a lei e le proprietà per piani n. 16 130 e n. 16 174 al marito, ha offerto un conguaglio di fr. 42 901.40 in liquidazione del regime dei beni e ha postulato un contributo alimentare per il figlio di fr. 600.– mensili fino alla maggiore età. Nel suo memoriale del 14 giugno 2011 AO 1 ha confermato l'accordo raggiunto all'udienza del 1° marzo 2010 e ha rifiutato ogni contributo per il figlio, salvo offrire in subordine fr. 500.– mensili qualora gli fosse stata riconosciuta un'analoga pretesa nei confronti della moglie. Egli ha proposto inoltre di liquidare il regime dei beni assegnando alla moglie il mobilio coniugale previo indennizzo di fr. 30 000.–, come pure la particella n. 1538 (con addebito di tutti gli oneri maturati prima dell'assegnazione), e attribuendo a lui le proprietà per piani n. 16 130 e n. 16 174, oltre i “quadri e gli oggetti in traforo” da lui realizzati e “4 o 5 oggetti ricordo a sua scelta”, più un conguaglio di almeno fr. 246 107.50. Infine egli ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 13 000.– con interessi dal 10 novembre 2008 al 21 dicembre 2009, riservandosi la facoltà di postularne uno anche dopo di allora.
G. All'udienza del 19 settembre 2011, indetta per la discussione sui punti contestati, le parti hanno confermato il precedente accordo, AP 1 chiedendo nondimeno l'autorità parentale esclusiva sul figlio, e hanno concordato l'assegnazione della “casa __________” alla moglie e dell'abitazione “__________” al marito. L'istruttoria è stata chiusa l'11 gennaio 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 17 febbraio 2012 AO 1 ha postulato una volta ancora l'autorità parentale congiunta e l'esonero da ogni obbligo contributivo nei confronti del figlio, tranne offrire in subordine la metà (ma non oltre fr. 250.– mensili) di quanto gli fosse stato versato dalla moglie per il proprio mantenimento. Egli ha confermato altresì le sue richieste in liquidazione del regime dei beni, aumentando a fr. 251 241.– l'entità del conguaglio richiesto (con possibilità di ulteriore adeguamento ove la sentenza fosse stata emanata dopo il 31 marzo 2012). Infine egli ha sollecitato contributi alimentari per sé di fr. 1000.– mensili dal 10 novembre 2008 al 21 dicembre 2009 e di fr. 500.– mensili dal 1° settembre 2011, subordinatamente di fr. 309.35 mensili da allora fino al 31 agosto 2012, di fr. 388.35 mensili fino al 31 agosto 2013, di fr. 488.35 mensili fino al 31 agosto 2014 e di fr. 500.– mensili in seguito. Con lettera del 20 febbraio 2012 AP 1 ha reiterato le domande formulate nel memoriale del 10 giugno 2011.
H. Statuendo il 9 agosto 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato P__________ alla madre, ha attribuito l'autorità parentale congiunta ai genitori, ha regolato il diritto di visita paterno e ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 65.– mensili, ridotto a fr. 50.– mensili dal settembre del 2013 fino alla maggiore età, senza riconoscere contributi alimentari al marito. In liquidazione del regime dei beni egli ha assegnato le proprietà per piani n. 16 174 e n. 16 130 RFD di __________ in proprietà esclusiva al marito e la particella n. 1538 RFD di __________ alla moglie, ponendo a carico di quest'ultima un conguaglio di fr. 118 421.60. Non ha proceduto invece a suddividere gli averi di cassa pensione (già ritirati dalle parti) né ha fissato alcuna indennità a norma dell'art. 124 CC. Le spese processuali di complessivi fr. 10 500.– sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6 settembre 2012 per ottenere l'autorità parentale esclusiva sul figlio, l'aumento a fr. 1040.– mensili del contributo di mantenimento in favore di P__________ fino alla maggiore età e la riduzione a fr. 24 337.50 del conguaglio da lei dovuto in liquidazione del regime dei beni.
Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2012 AO 1 propone del respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, e con appello incidentale chiede, “in quanto anche una sola delle domande di controparte fosse anche solo parzialmente accolta”:
– di fissare un contributo alimentare per il figlio a fr. 1040.– mensili dal 1° luglio 2012 non oltre la maggiore età, a condizione che sia accolta la sua richiesta di mantenimento nei confronti della moglie per fr. 500.– mensili dal 1° luglio 2007, aumentati a fr. 1540.– dal 1° luglio 2012 al 9 novembre 2013;
– di vincolare il trasferimento della sua quota di comproprietà sulla particella n. 1538 al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio;
– di aumentare l'importo a lui dovuto dalla moglie in liquidazione del regime matrimoniale, “nonché per ogni altro titolo di legge” a fr. 251 241.– con interessi, riservati eventuali aggiornamenti;
– di concedergli l'accesso alla casa della moglie per riprendersi i beni elencati nel doc. M “da completare in base alle risultanze della perizia sui mobili”, “oltre quelli di cui [la moglie] ha già ammesso il ritiro in prima istanza”, o qualora non esistessero più di riconoscergli “il valore di fr. …. (cfr. perizia)”;
– di accertare che “non si fa luogo a divisione della LPP”, con obbligo per la moglie di versargli un'equa indennità giusta l'art. 124 CC di fr. 50 000.– entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;
– di annullare o riformare, in quanto necessario, il decreto di stralcio emanato dal Pretore il 31 dicembre 2009;
– di riconoscergli una congrua indennità per spese e ripetibili di primo e secondo grado, come pure a titolo di “risarcimento per abusività e/o inidoneità della via ricorsuale prescelta da controparte e per ogni altro titolo di legge”, come pure “per tutto quanto sin qui patito”.
Nel memoriale egli sollecita altresì una provvigione ad litem di fr. 25 000.–, subordinatamente il deposito di una cauzione per ripetibili di fr. 20 000.–, o il conferimento del gratuito patrocinio. Con decreto del 26 ottobre 2012 questa Camera ha respinto la richiesta di provvigione ad litem, di gratuito patrocinio e di cauzione, obbligando AO 1 a prestare un anticipo delle spese presumibili per l'appello incidentale.
Il 23 gennaio 2013 la convenuta ha replicato e nelle sue osservazioni all'appello incidentale ha postulato la reiezione di quest'ultimo in ordine, subordinatamente nel merito. Il 3 febbraio 2014 AO 1 ha inoltrato personalmente alla Camera alcuni suoi memoriali a commento dei fatti di causa.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche l'autorità parentale sul figlio. Quanto alla tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è pervenuta al legale della convenuta al più presto il 10 agosto 2012. Introdotto il 6 settembre 2012, il ricorso è di conseguenza tempestivo anche senza tenere conto della sospensione dei termini intercorsa dal 15 luglio al 15 agosto (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto all'appello incidentale, l'invito a formulare osservazioni è pervenuto alla legale dell'attore, al più presto, il 21 settembre 2012. Il 21 ottobre 2012, ultimo giorno utile (art. 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 CPC), cadendo di domenica, anche l'appello incidentale è pertanto tempestivo (art. 142 cpv. 2 CPC).
2. All'appello principale AP 1 acclude tre documenti nuovi: una lettera 13 giugno 2012 della Divisione della formazione professionale che attesta lo scioglimento del contratto di tirocinio del figlio per il 28 giugno 2012, un conteggio d'imposta del 3 gennaio 1989 relativo a una donazione immobiliare della madre (__________) e un avviso di accredito del 1° aprile 2005 relativo al bonifico, su un suo conto, di fr. 415 426.– con la dicitura “eredi di __________”. Con l'appello incidentale anche AO 1 produce nuovi documenti. Oltre a copie di atti processuali di primo grado, egli allega un conteggio di premio della sua cassa malati per i mesi di novembre e dicembre del 2012, talune fotografie del mobilio domestico rivendicato, estratti del registro di commercio e fondiario e due estratti conto bancari del 31 dicembre 2010 e del 7 giugno 2005.
Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). La comunicazione del 13 giugno 2012 relativa allo scioglimento del citato contratto di tirocinio, successiva alla chiusura dell'istruttoria di primo grado, adempie tale requisito. Ricevibili sono inoltre gli
estratti del registro fondiario e del registro di commercio, le cui iscrizioni sono notorie (DTF 138 II 564 consid. 6.2). Tutti gli altri documenti sarebbero di per sé inammissibili, compresa la comunicazione inerente al premio della cassa malati dell'attore, che doveva già essere noto (per il 2012) prima della decisione del Pretore (art. 7 cpv. 2 LAMal). Come si vedrà in seguito (consid. 9 segg.), ad ogni modo, tali documenti poco o punto soccorrono ai fini del giudizio. Quanto ai memoriali e ai commenti personali dell'attore, del 3 febbraio 2014, essi potrebbero essere trattati come replica spontanea (per l'appello incidentale) e duplica spontanea (per l'appello principale), ancorché il ritardo con cui sono stati inoltrati (oltre un anno di distanza) desti legittimi dubbi. Comunque sia, i fatti addotti per la prima volta in tali allegati, e segnatamente quelli che figurano nella tabella delle spese relative alla residenza “__________” dal 2003 al 2010, non possono entrare in linea di conto per il giudizio, poiché nulla impediva all'attore di farli valere già davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). Anche in proposito non giova dunque attardarsi.
3. Nell'appello incidentale l'attore chiede l'edizione di documenti ed estratti conto dalla convenuta, due perizie contabili “sui flussi di entrate e uscite” dal patrimonio della moglie e della società __________ SA di __________, come pure “dal conto di terzi/società in cui essa ha partecipazioni in capitali”, un'altra audizione della convenuta, di sé medesimo e dell'amministratore unico della citata ditta, una perizia sul mobilio “presente (e sparito)” e le dichiarazioni fiscali della moglie per gli anni 2010 e 2011 (memoriale, pag. 29 seg.). L'assunzione di nuove prove in appello presuppone tuttavia, come detto, che tali mezzi istruttori non potessero essere esperiti davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Mal si comprende – né l'interessato spiega – perché in concreto ciò non sarebbe stato fattibile, onde l'irricevibilità delle richieste.
L'attore invoca la complessità della fattispecie, la facoltà di interpello del giudice, il principio inquisitorio limitato e la possibilità di indire nuove udienze di conciliazione (memoriale, pag. 2 in alto e pag. 25). Ora, nella misura in cui chiede a questa Camera di intervenire d'ufficio per accertare (non meglio precisati) fatti utili per il giudizio, egli dimentica che in materia di liquidazione del regime dei beni e di contributi alimentari fra coniugi dopo il divorzio vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Spetta dunque alle parti allegare e dimostrare i fatti sui quali fondano le loro pretese (art. 55 cpv. 1 CPC). Riguardo all'istituto dell'interpello (art. 56 CPC), esso non serve per rimediare a negligenze procedurali da parte dell'uno o dell'altro coniuge (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi rinvii). Nel caso specifico non entra pertanto in considerazione. Né profitta all'appellante incidentale valersi dell'art. 291 CPC, il quale prevede che una volta ricevuta una petizione di divorzio il giudice di primo grado è tenuto a convocare le parti a un'udienza di conciliazione. Certo, anche l'autorità superiore può tenere udienze (art. 316 cpv. 1 CPC) e tentare la conciliazione delle parti (art. 124 cpv. 3 CPC). Se non che, in concreto le posizioni dei coniugi sui punti litigiosi appaiono nettamente conflittuali già a un primo esame. Indire udienze in appello non sarebbe dunque di alcuna presumibile utilità.
4. Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, la richiesta di un'indennità adeguata da parte della moglie (art. 124 cpv. 1 CC), i contributi alimentari per il marito e il figlio, così come l'attribuzione dell'autorità parentale. Il principio del divorzio, l'affidamento di P__________ alla madre e la disciplina del diritto di visita sono invece passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
I. Sull'appello principale
5. L'attore chiede anzitutto di dichiarare l'appello della moglie irricevibile, argomentando che la decisione impugnata è soggetta “piuttosto (e se mai) a rettifica/interpretazione” per mancanza di un dispositivo sull'omologazione dell'accordo parziale concluso dai coniugi (osservazioni e appello incidentale, pag. 5 in basso, punto I.A-D). Ora, una convenzione sulle conseguenze del divorzio è giuridicamente valida soltanto se è omologata dal giudice e se il suo contenuto figura nel dispositivo della decisione (art. 279 cpv. 2 CPC). L'attore non contesta che nella fattispecie i dispositivi della sentenza impugnata sull'affidamento del figlio, sulla disciplina del diritto di visita paterno, sullo scioglimento delle comproprietà inerenti ai due citati fondi, così come sulla mutua rinuncia dei coniugi a indennità giusta l'art. 124 CC corrispondano all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 1° marzo 2010. Posto ciò, non occorreva che l'omologazione figurasse esplicitamente nel dispositivo. Sotto il profilo dell'art. 279 cpv. 2 CPC bastava che nel dispositivo figurasse il testo dell'intesa (Sutter-Somm/Gut in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 21 ad art. 279) e che nella motivazione il Pretore precisasse di approvarlo, vagliandone i presupposti in conformità all'art. 279 cpv. 1 CPC e verificando d'ufficio l'adeguatezza delle pattuizioni riguardanti il figlio e gli aspetti previdenziali (sentenza impugnata, consid. 4 a 4.4). Contrariamente all'opinione di AO 1, nel caso specifico non si ravvisano dunque estremi di nullità o di annullabilità della decisione impugnata, né tanto meno di rettifica o di interpretazione (art. 334 cpv. 1 CPC). Nulla osta pertanto alla ricevibilità dell'appello principale.
6. Per quanto riguarda lo scioglimento del regime dei beni, che va esaminato prima dei contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c), l'appellante contesta che il Pretore, in mancanza di prove contrarie, abbia considerato gli averi dei conti bancari a lei intestati alla stregua di acquisti. Chiede perciò di togliere fr. 181 520.32 da tale massa e di ridurre il conguaglio da lei dovuto all'attore da fr. 118 421.60 a fr. 24 337.50 (memoriale, pag. 11).
a) Circa gli averi bancari esistenti al momento in cui è stata promossa causa, il Pretore ha accertato che il marito riconosceva la sostanza della moglie come costituita – almeno in parte – da beni propri. L'interessata però non aveva dimostrato con sufficiente chiarezza la provenienza dei fondi a lei intestati. Applicando la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC il primo giudice ha attribuito pertanto tali attivi agli acquisti di lei, determinando di conseguenza la reciproca partecipazione all'aumento e il conguaglio a carico di lei (sentenza impugnata, consid. 5.2.1).
b) La convenuta obietta che il marito medesimo aveva qualificato gli averi bancari di lei, nella petizione, come beni propri, limitandosi a pretendere una partecipazione di fr. 123 000.– ai redditi da essi generati. La provenienza di tali attivi non essendo litigiosa, non spettava al Pretore esigere prove al riguardo. Sul conto risparmio n. __________ presso la Banca __________ erano confluiti inoltre – essa continua – fondi da essa ereditati per fr. 415 426.–, di cui fr. 160 000.– sono stati mutuati alla __________ SA, che poi li ha restituiti, mentre una parte è stata consumata. Che si trattasse di beni propri deporrebbe anche la circostanza che lei sola era intestataria dei conti e che in quanto tale beneficiava della presunzione di proprietà di cui all'art. 930 CC (memoriale, pag. 11). AP 1 ribadisce infine che inizialmente il marito non rivendicava nulla di tali fondi (doc. 36), i quali risultano come suoi anche dal profilo fiscale.
c) Nella misura in cui l'interessata si prevale del trattamento fiscale dei citati averi bancari o della presunzione di proprietà fondata sul possesso, essa sembra confondere la questione della proprietà con quella della loro attribuzione a una massa patrimoniale. Nulla impedisce, in effetti, che un bene in proprietà esclusiva di un coniuge – e tassato come tale – sia considerato come acquisto (cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale 5A_676/2010 del 13 dicembre 2011, consid. 3.2.1). Per di più, quando richiama il doc. 36, l'interessata si vale di semplici proposte formulate dal marito per comporre la lite nelle vie amichevoli, quel documento nemmeno accennando agli averi bancari in discussione. Quanto poi all'avviso bancario del 1° aprile 2005 che attesta l'accredito di fr. 415 426.– sul noto conto (prodotto con l'appello: doc. 4), si tratta – come detto – di un documento irricevibile (sopra, consid. 2). A parte ciò, l'interessata non reca elementi sulla provenienza di tali averi, eccetto quanto lei stessa ha dichiarato all'interrogatorio formale sul mutuo di fr. 160 000.– elargito alla __________ SA (verbale del 30 novembre 2011, pag. 2 in alto). Se non che, il Pretore ha tenuto conto dei saldi in conto al momento in cui è stata promossa causa e tale somma, rimborsata sul conto presso la Banca __________ solo il 1° ottobre 2010 (doc. 38), non è stato inclusa fra gli acquisti.
d) Rimane da chiarire se, come l'appellante asserisce, il marito abbia riconosciuto nei suoi allegati preliminari l'appartenenza dei noti conti bancari, e in particolare di quello presso la Banca __________, ai beni propri di lei. Un fatto non controverso, invero, non dev'essere provato (art. 150 cpv. 1 CPC, corrispondente all'art. 184 cpv. 2 CPC ticinese). Determinante è quanto le parti hanno allegato e contestato negli allegati introduttivi, completazioni successive essendo possibili solo eccezionalmente (art. 78 e 80 CPC ticinese: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 22 e 23 ad art. 78; analogo principio vige nel nuovo diritto: art. 229 cpv. 1 e art. 230 CPC). Ciò vale anche per le pretese patrimoniali in materia di divorzio, alle quali si applica il principio dispositivo (Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/ 2004, n. 46 ad art. 78; nel nuovo diritto: art. 277 cpv. 1 CPC).
Ciò premesso, nella petizione l'attore aveva menzionato fra i beni della moglie i redditi da “averi propri in conto” e aveva elencato gli attivi bancari a lui noti, incluso il citato conto di risparmio presso la Banca __________, senza escludere che su quei conti fossero “confluiti anche risparmi ex acquisti” (pag. 6 in fondo e pag. 8: “redditi da beni propri”). Nel memoriale di risposta prodotto alla discussione cautelare del 2 dicembre 2009 la convenuta aveva sottolineato l'ammissione del marito circa la qualifica dei suoi conti bancari (“tutti beni propri”), sostenendo che “eventuali acquisti (contestati) generati dai beni propri” dovevano ritenersi compensati con le spese da lei sostenute per il mantenimento dei due noti immobili in comproprietà (pag. 6 seg. nell'inc. DI.2009.1666). Il marito ha contestato il principio della compensazione (verbale del 2 dicembre 2009, pag. 2 verso il basso).
Nel memoriale del 10 giugno 2011 contenente le motivazioni e conclusioni sui punti contestati del divorzio (art. 422 cpv. 1 CPC ticinese), la convenuta ha ribadito che i suoi conti bancari erano “tutti beni propri, come ammesso da controparte” e ha ripetuto che gli interessi generati da tali averi sarebbero stati consumati per il pagamento delle spese bancarie e il mantenimento proprio e del figlio (pag. 9 a metà). Nel suo allegato del 14 giugno 2011 l'attore ha elencato i conti bancari della moglie, senza tuttavia più qualificarli come beni propri e chiedendo anzi che costei fosse sentita all'interrogatorio formale per chiarire quali averi fossero “beni propri, quali acquisti, quali invece redditi da beni propri” (pag. 7). Egli ha poi soggiunto che la “sostanza mobiliare liquida della moglie” risultante dalla tassazione, di fr. 448 341.–, poteva “corrispondere a beni accantonati e risparmiati in corso di matrimonio (la moglie non ha dimostrato che le siano pervenuti da eredità e che si tratti interamente di beni propri)” (pag. 8 a metà).
In definitiva, pertanto, al più tardi con il memoriale del 14 giugno 2011 l'attore revocava in dubbio che la sostanza mobiliare della moglie consistesse interamente in beni propri, negandone in particolare la provenienza ereditaria. Formulata in un allegato introduttivo, la contestazione era ammissibile (sopra, consid. d). Per di più, nella misura in cui contendeva la qualifica di beni propri, l'attore si esprimeva su una questione di diritto che il giudice avrebbe dovuto dirimere d'ufficio (art. 57 CPC) e non costituiva un'ammissione nel senso dell'art. 150 cpv. 1 CPC (Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], op. cit., n. 6 ad art. 150 CPC). In simili circostanze la convenuta non poteva disconoscere che, per la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC, incombeva a lei dimostrare la provenienza (successoria) dei beni confluiti sui conti. Non che la posizione dell'attore fosse un esempio di chiarezza. Sta di fatto che nel memoriale del 14 giugno 2011 figura un'esplicita contestazione sull'origine dei beni in conto e nessuna ammissione sulla loro indole ereditaria. Ciò vale del resto anche per i memoriali successivi, comprese le osservazioni all'appello in cui, checché dica la convenuta (memoriale del 23 gennaio 2013, pag. 9 in basso seg.), AO 1 ripete – riprendendo quanto già affermato nelle conclusioni del 17 febbraio 2012 (pag. 8 segg.) – che “la composizione dei beni propri risp. degli acquisti depositati su conti della signora (…) non è per nulla chiara” né comprovata, come la loro provenienza ereditaria (pag. 13 segg. e pag. 24). Su tal punto la sentenza impugnata resiste quindi alla critica.
7. Litigiosa è altresì l'attribuzione dell'autorità parentale che l'appellante, dopo avere revocato il proprio consenso all'esercizio congiunto, chiede di vedersi attribuire in via esclusiva per il bene del figlio. Ciò si imporrebbe anche alla luce del rapporto di audizione, dal quale emergerebbe una situazione di conflittualità che rende inattuabile una soluzione diversa (memoriale, pag. 7). In realtà la questione è ormai superata, P__________ avendo raggiunto la maggiore età in pendenza di appello, il 9 novembre 2013. La rivendicazione è dunque divenuta priva d'oggetto.
8. Da ultimo la convenuta contesta il contributo alimentare per il figlio, che il Pretore ha stabilito in fr. 65.– mensili fino all'agosto del 2013 e in fr. 50.– mensili dal settembre del 2013 fino alla maggiore età. Se non che, fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio contributi siffatti vanno disciplinati per principio in via provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c; v. anche DTF 130 I 350 consid. 1.2), tranne ove siano già regolati da precedenti misure a protezione dell'unione coniugale, ipotesi estranea alla fattispecie. Un contributo alimentare fondato 133 cpv. 1 CC entra in linea di conto solo dopo di allora (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.14 del 5 dicembre 2013, consid. 7; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_585/2009 dell'8 dicembre 2009, consid. 7.2). In concreto P__________ è diventato maggiorenne in pendenza di appello. La richiesta volta a far aumentare il contributo alimentare per lui dopo il divorzio a fr. 1040.– mensili fino al 18° compleanno si rivela di conseguenza caduca.
Si aggiunga che, seppure questa Camera avesse statuito prima del 9 novembre 2013, l'appello principale non avrebbe trovato accoglimento. Da un lato l'interessata pretendeva di rivalutare di fr. 880.– mensili le entrate dell'attore per tenere conto delle pigioni incassate con la locazione dell'appartamento “__________” (memoriale, pag. 9), ma trascurava il reddito da sostanza immobiliare di fr. 392.65 già calcolato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 18 in alto) e le spese generate dall'immobile che, per sua stessa affermazione (memoriale del 10 giugno 2011 pag. 8 da metà), avrebbero assorbito ogni utile durante gli anni della separazione. D'altro lato l'appellante censurava l'accertamento del proprio reddito, stabilito dal Pretore in fr. 10 490.– mensili sulla scorta degli ultimi dati fiscali a disposizione (tassazione 2009), chiedendo di ridurlo a fr. 6500.– mensili in base ai proventi degli anni 2007 e 2008, ma non spiegava per quale ragione il primo giudice non dovesse attenersi ai dati più recenti (determinanti ai fini del giudizio: RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c; I-2004 pag. 595 n. 78c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.152 del 7 ottobre 2014, consid. 8).
Non si trascura che in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale i contributi alimentari per i figli stabiliti andrebbero fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto). Nella fattispecie tuttavia il Pretore non è mai stato adito con una richiesta del genere né una domanda in tal senso è stata avanzata – per avventura – davanti a questa Camera. Spetterà in simili circostanze a P__________, dandosi il caso, promuovere causa in virtù dell'art. 277 cpv. 2 CC per ottenere contributi alimentari fino al termine di un'eventuale formazione scolastica o professionale.
II. Sull'appello incidentale
9. L'attore dichiara di impugnare in via incidentale la sentenza del Pretore “in quanto anche una sola delle domande di controparte fosse anche solo parzialmente accolta” (memoriale, pag. 27). Così facendo, però, egli condiziona la trattazione del suo rimedio giuridico all'accoglimento dell'appello principale. Ciò non è ammissibile e rende già di primo acchito il ricorso irricevibile (Reetz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], op. cit., n. 49 alle note preliminari degli art. 308 a 318 CPC; cfr. anche DTF 52 II 91). Sia come sia, si volesse pur prescindere dalla menzionata dichiarazione, l'appello incidentale non sarebbe destinato a miglior sorte per le considerazioni che seguono.
a) Come fa valere la convenuta, salvo alcune brevi aggiunte di second'ordine l'allegato in questione riproduce, da pag. 11 a pag. 22, il contenuto del memoriale conclusivo del 17 febbraio 2012. Ora, l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 311 cpv. 1 CPC vale anche per l'appello incidentale (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], op. cit., n. 29 ad art. 313 CPC). Ciò impone all'appellante (incidentale) di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti. A tal fine non basta quindi reiterare gli argomenti addotti in prima istanza (cfr. DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Nella misura in cui si esaurisce nella pressoché testuale riproduzione del memoriale conclusivo del 17 febbraio 2012 e non si confronta con la sentenza impugnata, l'appello incidentale non
adempie manifestamente tali requisiti di motivazione e va dichiarato irricevibile (v. RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c).
b) Irricevibili sono altresì le nuove richieste avanzate per la prima volta in appello, non fondate su fatti nuovi né su mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). A cominciare dalla domanda con cui AO 1 chiede che la moglie sia tenuta a consentirgli di riprendere il mobilio e le suppellettili elencati nel doc. M (“da completare in base alle risultanze della perizia sui mobili”) o in subordine, ove tali beni non dovessero più esistere, gli sia riconosciuto “il valore di fr. … (cfr. perizia)” (memoriale, pag. 28 in basso e seg.). Davanti al primo giudice egli si era limitato in effetti a chiedere “tutti i quadri e gli oggetti in traforo” da lui realizzati, “oltre 4/5 oggetti ricordo a sua scelta” e il risarcimento di fr. 30 000.– per il mobilio trattenuto dalla moglie o per gli oggetti da collezione di sua proprietà nel frattempo scomparsi di cui ai doc. M e Mbis (conclusioni, pag. 2 n. 3.1 e pag. 7).
Altrettanto dicasi per la richiesta di subordinare l'attribuzione alla moglie della particella n. 1538 in proprietà esclusiva solo al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio (memoriale, pag. 28), a prescindere dal fatto che egli ha ottenuto nel frattempo (il 18 aprile 2014) l'intestazione esclusiva delle proprietà per piani n. 16 130 e 16 174. Inammissibile per motivi identici è altresì la conclusione intesa a ottenere dalla convenuta un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal 1° luglio 2007 (aumentati a fr. 1540.– dal 1° luglio 2012 al 9 novembre 2013), davanti al Pretore l'interessato avendo postulato unicamente fr. 1000.– mensili dal 10 novembre 2008 al 21 dicembre 2009 e fr. 500.– mensili dal settembre 2011 in poi (memoriale conclusivo, pag. 3 n. 4). Sempre irricevibile infine, e per le stesse ragioni, è la richiesta nuova – oltre che manifestamente tardiva – di “annullare o riformare” il decreto di stralcio risalente al 31 dicembre 2009 (memoriale, pag. 29).
10. Si aggiunga che per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, in particolare al mobilio e alle suppellettili dell'abitazione coniugale, l'appello incidentale non denoterebbe maggiore consistenza nemmeno nel merito. Al riguardo il Pretore ha spiegato che un coniuge non ha diritto di esigere il risarcimento del valore dei beni che non intende riprendere. Per di più, nel caso specifico l'attore non ha rivendicato beni di sua proprietà, tranne i quadri da lui dipinti, gli oggetti in traforo e ricordi, che però non ha indicato in maniera sufficientemente precisa e che quindi non è stato possibile individuare (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). Quanto agli altri beni mobili (in comproprietà), la pretesa liquidazione di fr. 30 000.– andava esclusa già per il fatto che non era chiaro se il marito attribuisse la sua quota ai beni propri oppure agli acquisti e quale fosse il valore venale di tali beni (loc. cit.).
a) Nell'appello adesivo l'attore afferma di avere “ben indicato a quale massa apparteneva il mobilio” e a dimostrazione di ciò acclude fotografie (doc. C) che raffigurerebbero taluni oggetti menzionati nelle liste (doc. M e Mbis). Egli chiede inoltre di allestire una perizia sul valore di quegli oggetti, la cui provenienza può essere confermata con l'audizione delle parti (memoriale, pag. 22). Se non che, come detto (consid. 2 e 3), simili prove non sono ammissibili in appello. Nulla impediva all'attore infatti di esibire la documentazione fotografica al Pretore, di sollecitare in primo grado un sopralluogo o una perizia oppure di interpellare in proposito la moglie all'interrogatorio formale (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Né l'attore si confronta con l'argomento del Pretore circa l'indeterminatezza degli oggetti chiesti in restituzione, limitandosi a riservare precisazioni dopo l'istruttoria di appello. Tanto meno egli indica, se non con proprie valutazioni personali degli elenchi prodotti (doc. M e Mbis), quali elementi agli atti proverebbero il valore (contestato) degli oggetti, la loro natura (beni propri o acquisti) e addirittura la loro esistenza al momento della separazione. Omettendo infine di cifrare l'indennizzo chiesto per gli oggetti non più esistenti, egli formula una domanda irricevibile anche per tale motivo (v. DTF 137 III 619 consid. 4.3).
b) Secondo l'art. 205 cpv. 1 CC ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro. Come ha rilevato il Pretore, in concreto la moglie non si oppone a che il marito riprenda il possesso dei propri beni (cfr. anche osservazioni, pag. 9), né ha mai chiesto l'uno o l'altro oggetto in proprietà esclusiva (art. 205 cpv. 2 CC) o uno scioglimento di comproprietà giusta l'art. 651 cpv. 2 CC. Non applicandosi in materia di pretese patrimoniali fra coniugi il principio inquisitorio (art. 277 cpv. 1 CPC), nella fattispecie i beni in comproprietà continueranno dunque a rimanere tali (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 3 ad art. 205).
11. L'appellante incidentale contesta poi la liquidazione degli averi bancari della moglie. Il Pretore non ha ritenuto dimostrato che al momento in cui è stata promossa causa (art. 204 cpv. 2 CC) la moglie possedesse altri averi rispetto a quelli elencati dall'attore e quantificati in fr. 181 520.32 (sentenza impugnata, pag. 15 a metà). Con tale motivazione l'attore – una volta ancora – non si confronta, né contesta che determinante sia il 10 novembre 2009 anche per l'invocata partecipazione della convenuta a un terzo del capitale della __________ (per complessivi fr. 170 563.–), che egli desume dalla (sola) dichiarazione fiscale del 2008 (doc. 17) o per la pretesa esistenza di prodotti della Banca __________ (__________Fonds) che l'istituto bancario interessato non ha confermato (memoriale, pag. 3, 8 e 15; doc. richiamati V). L'interessato lamenta manovre dilatorie della moglie che avrebbero permesso a quest'ultima di “preconfezionare una situazione ad hoc” (memoriale, pag. 23), ma trascura che con un minimo di diligenza egli avrebbe potuto impedire la perenzione processuale della causa avviata il 2 giugno 2005, della quale si è invece disinteressato per oltre quattro anni (sopra, lett. B).
L'attore riepiloga con l'ausilio di una tabella alcuni dati relativi a due conti bancari della moglie, sostenendo che “le allegazioni di controparte non reggono” (memoriale, pag. 23), ma non indica un solo elemento di prova dai quali si inferisca dove siano finiti i valori che, a suo parere (memoriale, pag. 15), la moglie non può avere consumato per il sostentamento suo e del figlio negli anni (sul tema: sentenza del Tribunale federale 5A_714/2009 del 16 dicembre 2009, consid. 4.2 con rinvio a DTF 118 II 29 consid. 3). Pretende di esperire al riguardo un'istruttoria in appello, compresa una perizia contabile, l'audizione dell'amministratore della società __________, l'interrogatorio delle parti e l'edizione di nuovi documenti, ma non tenta nemmeno di spiegare perché simili mezzi istruttori non potessero essere chiesti al Pretore (sopra, consid. 3). Nulla impediva per altro all'interessato di sollecitare l'edizione di documentazione bancaria completa relativa agli ultimi anni per verificare se non fossero intervenuti prelievi o trasferimenti inusuali, atti a sostanziare l'ipotesi che la moglie avesse celato i propri averi o li avesse trasferiti surrettiziamente a terzi.
È possibile che il consumo di sostanza allegato dalla moglie fosse eccessivo rispetto al presumibile fabbisogno di lei e del figlio. Un consumo eccessivo di acquisti ancora non integra tuttavia gli estremi di un'alienazione patrimoniale nel senso dell'art. 208 CC (sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 2.4.2 con riferimento a DTF 118 II 30 consid. 4b). Tale norma – che l'attore richiama per altro in termini meramente ipotetici (“Potrebbe darsi il caso della necessità di una importante reintegra”: memoriale, pag. 23) – non prevede di reintegrare negli acquisti di un coniuge un determinato bene per il solo fatto che nel passato esso vi abbia fatto parte (I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 6b).
12. L'appellante incidentale riconosce che in concreto non si può far “luogo a divisione della LPP”. Chiede nondimeno la condanna della convenuta a versargli un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC di fr. 50 000.– entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (“da considerarsi inclusa nella postulazione del massimo già stabilita in prima istanza”; memoriale, pag. 29). Egli dimentica tuttavia che davanti al Pretore le parti si erano intese nel senso di rinunciare reciprocamente a indennità previdenziali, accordo che il primo giudice ha verificato e omologato (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4.4). A parte ciò, l'appello adesivo cade nel vuoto per le ragioni che seguono.
a) Se è già sopraggiunto – come in concreto – un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi o se le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi, l'art. 124 cpv. 1 CC conferisce al coniuge cui spetterebbe la metà della prestazione d'uscita il diritto a “un'adeguata indennità”. Per definire tale indennità occorre dipartirsi dal principio secondo cui tutte le prestazioni acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno divise a metà e considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione economica di ambedue, a cominciare dalle esigenze previdenziali. Si procede pertanto in due fasi: prima si calcola l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio o al momento in cui è sopraggiunta l'impossibilità di dividere la prestazione medesima e poi si commisura tale somma alle concrete esigenze previdenziali delle parti (DTF 133 III 404 consid. 3.2). L'art. 123 cpv. 2 CC è applicabile per analogia (DTF 137 III 52 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2 febbraio 2012 consid. 3.5.1).
b) Nella
fattispecie risulta che al momento del matrimonio (contratto il 4 agosto 1995)
il marito disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 283 724.20, ma che nel
1999 egli ha estinto il “secondo pilastro”, ritirando fr. 378 358.– (doc. N). In
costanza di matrimonio egli doveva avere accantonato così circa
fr. 94 000.–.
È pacifico invece che la moglie ha cessato definitivamente l'attività lucrativa
con la nascita del figlio, avvenuta il 9 novembre 1995 (memoriale,
pag. 17 n. 2.3), e che prima dell'11 marzo 1996 – data alla quale è stata tassata la prestazione in capitale – ha riscattato anch'essa i suoi averi di previdenza per investirli nella
“propria abitazione” (doc. R). Che le sia stato possibile accumulare averi
previdenziali apprezzabili nei pochi mesi successivi al matrimonio non è verosimile.
In definitiva pertanto, al contrario del marito, durante il matrimonio essa non ha acquisito averi previdenziali, se non per importi
trascurabili. In simili circostanze un'indennità a suo carico giusta l'art.
124 cpv. 1 CC non entra in linea di conto.
13. L'attore insiste per un contributo di mantenimento in suo favore, ma con modalità diverse rispetto a quelle di prima sede (sopra, consid. 10b). Non ravvisandosi i presupposti per una mutazione dell'azione (art. 317 cpv. 2 CPC), ciò basterebbe per dichiarare la richiesta irricevibile. Comunque sia, AO 1 non si confronta in alcun modo con gli argomenti che hanno indotto il Pretore a escludere un contributo alimentare dopo il divorzio (sentenza impugnata, pag. 17 segg.). Si limita a ridiscutere i redditi e i fabbisogni accertati dal primo giudice, valendosi anche di documentazione irricevibile (ad esempio il nuovo conteggio dei premi della cassa malati di novembre e dicembre 2012: sopra, consid. 2), ma non spiega come pervenga agli importi rivendicati, salvo chiedere che gli sia riconosciuto un “contributo pari alla copertura del disavanzo oltre a quanto eventualmente dovuto al figlio” (memoriale, pag. 10). Reitera inoltre la richiesta di “ripartire l'eccedenza della moglie in modo equo tra i coniugi” o almeno di garantirgli “i suoi diritti ex art. 125 CC” (memoriale, pag. 24), ma non illustra perché la decisione impugnata – conforme alla giurisprudenza (DTF 134 III 146 consid. 4) – di non applicare il criterio della suddivisione e metà dell'eccedenza coniugale al calcolo dei contributi alimentari dopo il divorzio sarebbe errata.
Tanto meno l'interessato espone i motivi che lo legittimerebbero a chiedere un contributo di mantenimento in virtù dell'art. 125 CC prima del passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, e ciò pur avendo aderito allo stralcio del procedimento cautelare nel dicembre 2009 (sul tema: I CCA, sentenza inc. 11.2011.76 del 20 giugno 2014, consid. 5 con rimandi, destinato a pubblicazione in RtiD I-2015). Ne deriva che, carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), sulla questione del contributo alimentare l'appello incidentale si rivela una volta di più irricevibile, ciò che rende senza oggetto il contributo alimentare offerto in via subordinata dall'attore al figlio, offerta vincolata all'ottenimento di un contributo alimentare per sé (sopra, lett. I).
14. Da ultimo l'attore postula “una congrua indennità a titolo di risarcimento per abusività e/o inidoneità della via ricorsuale prescelta da controparte e per ogni altri titolo di legge (violazione della dignità e della personalità, art. 8 cpv. 3 Cost., CEDU 6 (1) e 8, CC 27 segg. e CO 41 segg.) nonché per tutto quanto sin qui patito” (memoriale, pag. 29). Non è dato di capire se l'indennità sia pretesa a titolo di spese ripetibili, sulle quali si tornerà oltre (consid. 15), o come richiesta a sé stante. Valesse la seconda ipotesi, ci si potrebbe interrogare se la domanda, apparentemente cifrata in un altro passaggio del memoriale in fr. 20 000.– per “torto morale subito” (pag. 24, punto 12.5), sia ricevibile. Sta di fatto che, comunque sia, nel merito non si intravede il buon fondamento della pretesa. Quali sarebbero concretamente i comportamenti illeciti o lesivi della sua personalità tenuti dalla moglie non è dato di comprendere, l'interessata essendosi limitata nel processo a far uso dei suoi mezzi di difesa. Anche su quest'ultimo punto l'appello incidentale manca perciò di consistenza.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
15. Le spese di entrambi gli appelli seguono la regola della soccombenza, anche nella misura in cui la causa è divenuta priva d'oggetto (sopra, consid. 7, 8 e 13). Quanto alle ripetibili AO 1 parrebbe sostenere che l'indennità in suo favore dev'essere commisurata anche alla condotta processuale della moglie, definita abusiva. Se non che, una condotta processuale abusiva o in malafede (art. 52 CPC) non è più sanzionata dalla nuova procedura civile né con una formale dichiarazione di temerarietà né – tanto meno – con l'obbligo di rifondere maggiori spese, come disponeva il vecchio art. 152 CPC ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2013.11 del 24 luglio 2014, consid. 3 destinato a pubblicazione in RtiD I-2015). Inoltre il memoriale del 22 ottobre 2012, non scevro di prolissità, contiene indistintamente argomentazioni di risposta all'appello principale e motivazioni dell'appello incidentale (memoriale, pag. 3 segg.). L'indennità per ripetibili dovuta all'attore per osservazioni all'appello principale è quindi commisurata – con prudente criterio – all'impegno che un avvocato solerte avrebbe profuso nell'adempimento del mandato e al grado di complessità della pratica.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
16. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore. Il valore litigioso delle pretese patrimoniali fra coniugi, in ogni modo, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, l'appello principale di AP 1 è respinto.
2. Le spese di tale appello, di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 5000.– per ripetibili.
3. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo di oggetto, l'appello incidentale di AO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Le spese di tale appello, di fr.
2000.–, sono poste a carico dell'appellante incidentale, che rifonderà alla
controparte
fr. 5000.– per ripetibili.
5. Notificazione:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).