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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2011.15 (divorzio su azione di un coniuge, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 20 aprile 2011 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
giudicando sull'appello del 2 dicembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 ottobre 2013 e sull'appello incidentale del 17 marzo 2016 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1968) si sono sposati a __________ il 9 luglio 1994. Dal matrimonio sono nati F__________, (il 26 novembre 1994), M__________ (il 17 dicembre 1995), Lu__________ (il 28 novembre 1997) e Le__________ (il 19 dicembre 2000). Il marito lavora come manutentore all'__________ di __________. Di formazione laboratorista chimica, durante la vita in comune la moglie non ha esercitato alcuna attività lucrativa e dal 1993, seppure con interruzioni, percepisce prestazioni dell'Assicurazione Invalidità, attualmente per un quarto di rendita. I coniugi vivono separati dal 2008, inizialmente alternandosi nell'uso dell'abitazione coniugale (particella n. 962 RFD di __________, loro intestata in ragione di metà ciascuno). Nel gennaio del 2011 la moglie si è trasferita con i figli in un appartamento, sempre a __________, e dal 21 marzo 2011 in un altro appartamento a __________.
B. Adito l'8 agosto 2008 da AO 1 e il 12 agosto 2008 da AP 1, con sentenza del 3 gennaio 2011 emanata a tutela dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha confermato una curatela educativa in loro favore e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 672.– mensili ciascuno per F__________, M__________ e Lu__________ e uno di fr. 604.– mensili per Le__________, assegni familiari compresi (inc. DI.2008.186). Su istanza della moglie, il Pretore ha ordinato altresì quello stesso giorno all'__________ di trattenere dallo stipendio del marito l'importo di fr. 2620.– mensili, da riversare su un conto bancario a lei intestato. Emessa inaudita parte, la trattenuta è stata confermata dopo contraddittorio il 22 aprile 2011 (inc. SO.2011.171).
C. Il 20 aprile 2011 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita materno) e, in liquidazione del regime dei beni, l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'alloggio coniugale. In via cautelare egli ha postulato la riduzione dei contributi alimentari per i figli a fr. 2000.– mensili complessivi o, quanto meno, l'affidamento immediato di Le__________ e la riduzione dei contributi alimentari per gli altri tre figli a complessivi fr. 1400.– mensili. All'udienza del 19 maggio 2011, indetta per la discussione cautelare, egli ha confermato le proprie richieste, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e ha instato per il gratuito patrocinio. Al termine dell'udienza la moglie ha aderito al principio del divorzio, ma non alle altre richieste. Il Pretore ha così invitato i coniugi a esprimersi sulle conseguenze litigiose.
D. In un memoriale del 30 giugno 2011 AP 1 ha ribadito le sue richieste. Nel proprio, del 13 luglio 2011, la moglie ha postulato l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), la conferma di una curatela educativa in favore dei figli e un contributo alimentare indicizzato per sé e per i figli di almeno fr. 2720.– mensili complessivi, assegni familiari compresi. In liquidazione del regime dei beni essa ha chiesto inoltre il versamento di fr. 167 500.– e il rimborso di fr. 9000.– per un prelevamento anticipato dalla sua cassa pensione. Infine essa ha proposto la suddivisione a metà degli averi di previdenza professionale o un'adeguata indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. A un'udienza del 12 settembre 2011 il marito ha ritirato le proprie richieste cautelari (inc. CA.2011.14). Inoltre le parti si sono sostanzialmente accordate sull'affidamento provvisionale dei figli alla madre.
E. Al “dibattimento” del 10 ottobre 2011 i coniugi hanno confermato i punti d'intesa e hanno demandato al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Avviata seduta stante, l'istruttoria si è chiusa il 24 giugno 2013. In tale ambito la dott. __________ ha ascoltato i figli e ha allestito un referto sulle loro condizioni di affidamento, come pure sulla disciplina delle relazioni personali. Dal canto suo il Servizio __________ dell'__________ di __________ ha redatto un referto multidisciplinare sulla capacità lucrativa di AO 1.
F. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 27 settembre 2013 AP 1 ha proposto l'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita, salvo per F__________, divenuta maggiorenne) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha offerto contributi alimentari di fr. 672.– mensili ciascuno per F__________, M__________ e Lu__________ (ridotti per quest'ultimo a fr. 250.– mensili dal 31 agosto 2013), rispettivamente di fr. 604.– mensili per Le__________ (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età e ha sollecitato la revoca della trattenuta di stipendio. Egli ha sollecitato inoltre, in liquidazione del regime dei beni, l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale previo indennizzo alla moglie di fr. 39 000.– e la suddivisione degli averi previdenziali trasferendo un'imprecisata somma alla cassa pensione della moglie.
Nel proprio memoriale del 30 settembre 2013 AO 1 ha chiesto la custodia dei figli (riservato il diritto di visita del padre) con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e ha rivendicato un contributo alimentare indicizzato compreso tra fr. 1300.– e fr. 2319.– mensili (vita natural durante) per sé, tra fr. 650.– e fr. 680.– mensili per M__________, tra fr. 685.– e fr. 875.– mensili per Lu__________ e tra fr. 685.– e fr. 1280.– mensili per Le__________ (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età, “con le riserve di cui agli art. 276 cpv. 3 e 277 cpv. 2 CC”, postulando inoltre l'aggiornamento della trattenuta salariale. In liquidazione del regime dei beni essa ha aderito all'assegnazione in proprietà esclusiva dell'alloggio coniugale al marito, ma ha preteso un conguaglio di fr. 43 401.35, oltre a fr. 9354.40 per il prelevamento anticipato dal suo “secondo pilastro” e fr. 19 846.75 per la metà del valore di riscatto di due polizze __________. Infine essa ha sollecitato il riparto a metà della prestazione d'uscita accumulata dai coniugi durante il matrimonio.
G. Statuendo il 31 ottobre 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato M__________, Lu__________ e Le__________ alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AP 1 a versare contributi alimentari indicizzati per la moglie compresi tra fr. 710.– e fr. 1280.– mensili fino al 30 novembre 2015, di fr. 1180.– mensili dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, di fr. 1200.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, di fr. 1470.– mensili dal 1° gennaio 2019 fino al pensionamento ordinario di lei e di fr. 580.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Per i figli il Pretore ha fissato contributi alimentari fino alla maggiore età di fr. 690.– mensili in favore di M__________, in importi varianti da fr. 415.– a fr. 875.– mensili in favore di Lu__________ e in importi varianti tra fr. 610.– e fr. 1185.– mensili in favore di Le__________ fino al 30 novembre 2015, portati a fr. 1505.– dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 e a fr. 1485.– dopo di allora, assegni familiari non compresi. Per tali somme egli ha ordinato una trattenuta dallo stipendio del marito. Inoltre il Pretore ha sciolto la comproprietà sulla particella n. 962 RFD di __________ assegnando l'intero immobile al marito e condannando quest'ultimo a versare alla moglie, in liquidazione del regime matrimoniale, fr. 57 106.35, oltre a fr. 9054.40 da riversare su un conto di libero passaggio di lei in ragione del citato prelievo anticipato dal “secondo pilastro”. Infine il Pretore ha ordinato al fondo di previdenza di AP 1 di versare fr. 73 239.80 su un conto di libero passaggio di AO 1. La tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 5000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
H. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 dicembre 2013 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi attribuire l'autorità parentale congiunta sui figli, sopprimere il contributo alimentare per la moglie e ridurre quello per M__________ in fr. 596.85 mensili, quello per Lu__________ in un importo compreso tra fr. 358.– e fr. 703.85 mensili e quello per Le__________ in un importo compreso tra fr. 530.90 e fr. 876.90 mensili fino al novembre del 2015 e in fr. 1485.75 fino al dicembre del 2018, assegni familiari non compresi. Egli chiede altresì di revocare la trattenuta di stipendio, di suddividere solo gli averi pensionistici maturati fino al 31 dicembre 2011 e di addebitare a AO 1 le spese per cinque sesti, come pure un'indennità per ripetibili di fr. 5000.–. Su richiesta del giudice delegato AP 1 ha trasmesso il 19 febbraio 2016 a questa Camera una dichiarazione del Fondo di previdenza __________ che conferma l'attuabilità della regolamentazione adottata dal Pretore per il riparto delle prestazioni d'uscita.
I. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 17 marzo 2016 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale postula – previa concessione del gratuito patrocinio – l'aumento del contributo alimentare per sé a un importo variante da fr. 1048.80 a fr. 1382.60 mensili fino al novembre del 2015, in fr. 1713.75 mensili dal dicembre del 2015 al dicembre del 2016, in fr. 1733.30 mensili dal dicembre del 2016 al dicembre del 2018, in fr. 2319.– mensili dal gennaio 2019 fino al suo pensionamento, lasciando invariato quello di fr. 580.– mensili dopo di allora. Essa chiede inoltre di fissare il contributo alimentare per M__________ in fr. 742.45 mensili, quello per Lu__________ in un importo variante tra fr. 445.60 e fr. 712.90 mensili e quello per Le__________ in un importo variante tra fr. 660.40 e fr. 944.10 mensili fino al novembre del 2015, in fr. 1183.50 mensili dal dicembre del 2015 al dicembre del 2016 e in fr. 1163.95 mensili fino al dicembre del 2018, assegni familiari non compresi. Essa sollecita infine l'adattamento della trattenuta di stipendio a tali somme. AP 1 ha concluso il 2 maggio 2016 per il rigetto dell'appello incidentale, non senza sollecitare il gratuito patrocinio anche per tale procedura. Con replica spontanea del 19 maggio 2016 AO 1 ha contestato le allegazioni del marito. Con duplica spontanea del 3 giugno 2016 AP 1 ha ribadito il proprio punto di vista.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa rimanendo anche l'autorità parentale sui figli, questione senza valore litigioso. Circa la tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'appellante il 4 novembre 2013. Introdotto il 2 dicembre 2013, il ricorso è pertanto ricevibile. L'invito a formulare osservazioni (art. 312 cpv. 2 CPC) essendo stato notificato alla convenuta il 16 febbraio 2016, anche l'appello incidentale inoltrato il 17 marzo 2016 risulta ammissibile.
2. All'appello AP 1 acclude un conguaglio dell'imposta comunale 2012, emesso il 30 ottobre 2013 (doc. CC) e un conteggio della __________ del 7 novembre 2013 riguardante il premio di cassa malati del dicembre 2013 (doc. DD). Il 2 maggio 2016 egli ha esibito inoltre un nuovo estratto del Fondo di previdenza __________ relativo alla sua situazione previdenziale il 1° gennaio 2016 (doc. FF) e il 3 giugno 2016 ha compiegato copia della richiesta 12 agosto 2014 per un anticipo di fr. 69 778.90 da tale fondo. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti in questione sono contestuali o successivi alla sentenza impugnata. Sono dunque di per sé proponibili. Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si dirà in appresso (consid. 12, 15 e 16).
Dal canto suo AO 1 unisce al proprio memoriale un conteggio del 3 settembre 2015 relativo ai contributi personali dovuti all'Istituto delle assicurazioni sociali dal luglio al settembre del 2015 (doc. 2 di appello) e alcune note d'onorario per prestazioni dentistiche in favore di M__________ e F__________ tra il 2012 e il 2015 (doc. 3 e 4 d'appello). Se non che, fossero pure ricevibili, simili documenti poco o punto giovano all'interessata (come si vedrà oltre: consid. 10e e 14). Ricevibile è in ogni modo la tassazione 2014, del 23 marzo 2016, unita dall'appellante incidentale il 19 maggio 2016 alla replica spontanea alle osservazioni 2 maggio 2016 del marito.
3. Litigiosi rimangono, in questa sede, l'attribuzione dell'autorità parentale, il riparto degli averi previdenziali acquisiti dai coniugi durante il matrimonio, il contributo alimentare per moglie e figli, così come la trattenuta di stipendio. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
I. Sull'autorità parentale
4. Il Pretore ha respinto la richiesta di AP 1 intesa a ottenere l'autorità parentale congiunta sia per mancanza di una domanda comune dei genitori sia perché l'affidamento dei figli alla madre aveva dato buoni risultati, onde l'opportunità di conferire a lei l'esercizio esclusivo del diritto, anche per evitare inutili complicazioni tra genitori (sentenza impugnata, consid. 3.4.2). L'appellante obietta che ciò lede il diritto alla sua vita privata e familiare (art. 8 CEDU), discriminandolo (art. 14 CEDU). Al primo giudice egli rimprovera di avere negato “schematicamente”
l'esercizio congiunto dell'autorità parentale senza esaminare quale sia il reale bene dei figli e ricorda di avere una buona intesa con i ragazzi, di avere dimostrato piena collaborazione con la moglie (la quale non ha mai messo in dubbio le sue capacità genitoriali) e di avere sempre sostenuto quest'ultima nelle questioni relative ai figli. Si duole poi che la convenuta non spieghi perché intenda vedersi attribuire l'autorità parentale esclusiva.
5. Per quel che riguarda M__________ e Lu__________, diventati maggiorenni in pendenza di appello il 17 dicembre 2013 e il 28 novembre 2015, la questione dell'autorità parentale è ormai superata. Resta da esaminare l'attribuzione dell'autorità parentale su Le__________.
a) In esito al divorzio il giudice attribuiva l'autorità parentale a uno dei genitori (art. 133 cpv. 1 vCC). Su istanza comune di essi, egli disponeva nondimeno la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò fosse compatibile con il bene del minorenne e i genitori gli sottoponessero per omologazione una convenzione che stabilisse la loro partecipazione alla cura del figlio e fissasse la ripartizione delle spese di mantenimento (art. 133 cpv. 3 vCC). L'esercizio dell'autorità parentale in comune era quindi l'eccezione, ciò che secondo il Tribunale federale non offendeva l'art. 8 CEDU (DTF 136 I 180 consid. 5.2). E l'eccezione dell'art. 133 cpv. 3 CC non poteva essere imposta a un genitore contro la sua volontà (sentenza del Tribunale federale 5A_216/2012 del 23 ottobre 2012, consid. 2.1 con rinvio; I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 12a con rinvio).
b) Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sull'autorità parentale, del 21 giugno 2013 (RU 2014 pag. 357 segg.). Finché minorenni, i figli rimangono ora soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296 cpv. 2 CC). Il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori in una procedura a tutela dell'unione coniugale o in una causa di divorzio solo se ciò “è necessario per tutelare il bene del figlio” (art. 298 cpv. 1 CC cui rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). L'autorità parentale congiunta è quindi diventata la regola e l'autorità parentale esclusiva l'eccezione. La novella legislativa è applicabile anche alle cause di divorzio avviate prima dell'entrata in vigore di essa e che sono tuttora pendenti (art. 7b cpv. 1 e 12 cpv. 1 tit. fin. CC; I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 12c con rinvio).
c) Ciò posto, secondo la legge nuova è data un'eccezione al principio dell'autorità parentale congiunta quando i genitori vivano in una situazione di grave conflitto permanente o siano incapaci di comunicare per quanto riguarda le questioni inerenti ai figli. Un conflitto permanente in merito all'esercizio del diritto di visita e delle ferie non è un motivo per escludere l'autorità parentale congiunta quando i genitori sono concordi sulle decisioni fondamentali da prendere che concernono il figlio e sono pertanto in grado di esercitare l'autorità parentale congiunta nell'interesse del ragazzo. L'autorità parentale congiunta non può essere esercitata invece ove si crei un conflitto cronico viepiù consolidato che coinvolge i figli e non sia riconoscibile alcun denominatore comune tra genitori con riferimento all'educazione dei figli (sentenza del Tribunale federale 5A_412/2915 del 26 novembre 2015, in: FamPra.ch 2016 pag. 498). L'onere della prova è a carico del genitore che si oppone all'autorità parentale congiunta.
d) Nel caso specifico l'interessata non allega – né tanto meno dimostra – estremi che inducano a ravvisare una situazione di grave conflitto permanente fra genitori o di reciproca incapacità di comunicare per quanto riguarda le questioni inerenti ai figli. Né si scorgono indizi suscettibili di confortare l'ipotesi che per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi il padre non sia in grado di esercitare debitamente l'autorità parentale. La convenuta si duole che il marito parli male di lei davanti ai figli (osservazioni all'appello, pag. 4), ma a parte il fatto che non è dato di sapere concretamente in che termini, essa non nega che con Le__________ il padre intrattenga una “relazione privilegiata” (loc. cit.). Il dissidio tra genitori non appare del resto incolmabile al punto da far apparire l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva come eccezionalmente necessaria per salvaguardare il bene di Le__________, tanto meno ove si pensi che la curatela educativa è stata revocata proprio perché le relazioni tra genitori si sono stabilizzate (memoriale conclusivo 30 settembre 2013 della convenuta, pag. 4). Nelle circostanze descritte non si scorgono dunque i presupposti per derogare al nuovo ordinamento legale. In proposito l'appello principale merita accoglimento, nel senso che ai genitori va attribuita l'autorità parentale congiunta su Le__________.
II. Sul riparto degli averi previdenziali
6. L'appellante principale non contesta il principio del riparto a metà (art. 122 CC) né gli altri elementi di calcolo, ma sostiene che in base a un accordo “in corso d'udienza” le parti avrebbero convenuto di prendere in considerazione per la suddivisione degli averi previdenziali la data del 31 dicembre 2011. In realtà l'argomento è nuovo, né AP 1 precisa in che occasione i coniugi avrebbero stipulato simile accordo. Dagli atti non risulta che una siffatta intesa sia stata conclusa, tant'è che ancora nelle proprie conclusioni del 30 settembre 2013 la controparte rivendicava la metà degli ‟averi di libero passaggio maturati dal giorno del matrimonio al giorno del divorzioˮ (pag. 16 e 19). Che le parti vivano separate “dal lontano 2007-2008” e siano “d'accordo sul principio del divorzio” ancora non giustifica di anticipare la data per il calcolo del riparto, come opina l'interessato. La scadenza determinante per il computo di una prestazione d'uscita è infatti quella del passaggio in giudicato del dispositivo sul principio del divorzio e non quella della separazione di fatto, seppure il divorzio sia pronunciato a distanza d'anni (DTF 136 III 453 consid. 4.3 e 4.5.3 con rimandi; I CCA, sentenza inc.11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 5d).
È vero che, come dimostra un'attestazione 17 febbraio 2016 del fondo di previdenza, AP 1 ha fatto capo a un nuovo anticipo (di complessivi fr. 69 778.90) della sua cassa pensione per corrispondere alla moglie l'importo fissato in liquidazione del regime dei beni. Egli non può pretendere tuttavia che la moglie, titolare di una simile pretesa, sia tenuta a finanziare la sua stessa spettanza (per analogia: I CCA, sentenza inc. 11.2004.20 del 20 giugno 2005, consid. 7d con rinvio). Su questo punto l'appello principale è destinato quindi all'insuccesso e nulla osta al trasferimento dell'importo indicato nella sentenza impugnata, il Fondo di previdenza dell'__________ avendo confermato l'attuabilità della soluzione.
III. Sul contributo alimentare per moglie e figli
7. Quanto al contributo alimentare per la moglie, i criteri che presiedono al suo stanziamento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4 con rimandi). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia postmatrimoniale prevale sul diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).
Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare – per quanto possibile – anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.29 del 29 aprile 2016, consid. 6).
8. Nella fattispecie dal matrimonio sono nati quattro figli, di modo che l'unione ha influito concretamente sulla situazione della moglie. Ora, per quanto attiene al primo stadio del ragionamento testé illustrato, il Pretore ha rilevato anzitutto, basandosi sugli accertamenti esperiti nella procedura a tutela dell'unione coniugale, che durante la comunione domestica i coniugi consumavano di fatto le loro entrate di fr. 8500.– mensili per il mantenimento della famiglia (sentenza impugnata, pag. 21). Quest'ultimo consisteva nel fabbisogno in denaro dei figli, stimato in complessivi fr. 4000.– mensili secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (dedotto il costo dell'alloggio e la posta per cura e educazione), e in quello dei coniugi, calcolato in fr. 4882.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, oneri ipotecari fr. 1400.–, premi della cassa malati fr. 100.–, riscaldamento fr. 100.–, pasti fuori casa del marito fr. 220.–, spese di trasferta del marito fr. 660.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 51.15, tassa rifiuti fr. 6.30, assicurazioni sulla vita fr. 545.50, imposte fr. 100.–).
L'appellante principale non discute i dati che precedono, ma contesta che il debito mantenimento della convenuta vada determinato in base al tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica. A suo avviso determinante è il livello di vita sostenuto durante il periodo della separazione anteriore al divorzio, da lui indicato in cinque anni. In tale periodo – egli prosegue – la moglie ha vissuto senza alcun contributo alimentare e senza soverchie difficoltà economiche, potendo contare su rendite d'invalidità e su rendite complementari. Sta di fatto che per ancorare il livello di vita dei coniugi al periodo di separazione che ha fatto seguito alla fine della comunione domestica la giurisprudenza pone un minimo di 10 anni. Un lasso di tempo inferiore non entra in considerazione (I CCA, sentenza inc.11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 16a). L'argomentazione dell'interessato cade dunque nel vuoto.
9. Per quel che è di sapere se e in quale misura la moglie sia in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento (secondo stadio del ragionamento), il Pretore ha accertato sulla scorta della perizia medica multidisciplinare del 3 giugno 2013 che la convenuta è abile al lavoro nella professione di laboratorista chimica (quantunque non più esercitata dal 1993) nella misura del 30%. Egli ha escluso invece l'ipotesi evocata nel referto di un'attività al 50% in un altro campo professionale, sia in ragione delle forti limitazioni riscontrate nell'uso della mano destra della peritanda sia per la necessità di imporre alla medesima “un congruo percorso formativo”, a suo parere inesigibile per l'età. In conseguenza di ciò il Pretore ha imputato all'interessata dal febbraio del 2014, dopo un periodo di adattamento, un reddito ipotetico di fr. 1200.– mensili netti sulla base di uno studio comparativo dei salari in Ticino nel settore di competenza, cui ha aggiunto fr. 441.– mensili per la rendita d'invalidità, onde un'entrata complessiva di fr. 1641.– mensili (sentenza impugnata, pag. 22 seg.).
a) L'appellante principale si duole che il Pretore abbia scartato una capacità lucrativa della moglie al 50% in attività confacenti allo stato di salute e alla formazione di lei. Egli rileva che il perito non ha subordinato l'esercizio di una siffatta occupazione all'assolvimento di un percorso formativo. Quarantenne al momento della separazione, a suo avviso la moglie avrebbe dovuto cercare sin da allora un'occupazione idonea al 50%, anche perché essa non ha smesso di lavorare a causa del matrimonio, ma principalmente per ragioni mediche. In considerazione di ciò egli chiede pertanto che alla convenuta sia ascritto un reddito potenziale di fr. 2000.– mensili netti, il quale sommato alla rendita d'invalidità di fr. 441.– mensili determina le entrate complessive di lei in fr. 2441.– mensili.
Dal
canto suo AO 1 esclude, nell'appello incidentale, la possibilità di riprendere
l'attività di laboratorista anche solo al 30%, rilevando come la crisi del
mercato del lavoro, la sua carente formazione, l'età, la salute e la mancanza
di aggiornamento professionale nel corso degli anni osterebbero a una simile
eventualità. Essa rimprovera al Pretore un eccesso nel potere d'apprezzamento
per non avere valutato se alla capacità medico-teorica del 30% rilevata dalla
perizia corrisponda un'effettiva possibilità di ripresa lavorativa. Ipotesi che
essa respinge perché non tiene conto
dell'impossibilità – in particolare per le limitazioni fisiche nell'uso della
mano destra – di un suo reinserimento nel mondo del lavoro e di una sua
assunzione nella professione appresa.
b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.29 del 29 aprile 2016, consid. 7).
Trattandosi di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge ha già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). Tale presunzione però è refragabile e tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, bensì di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). La capacità di far fronte al proprio debito mantenimento potendo essere limitata dalla cura dovuta ai figli, tuttavia, un coniuge con prole può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale, di norma, solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno potrà essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni. L'applicazione dei citati principi dipende in ogni modo dalle circostanze specifiche, segnatamente da quanto le parti avevano convenuto durante la vita in comune, dalla questione di sapere se un'attività lucrativa fosse già esercitata in quel periodo e se i figli sono affidati alle cure di terzi, come pure dalle capacità economiche dei coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_777/2014 del 4 marzo 2015, consid. 5.1.3 con riferimenti). Se la capacità contributiva di un marito è insufficiente per finanziare il mantenimento della famiglia, anche una moglie che durante la vita in comune è rimasta lontana dal mondo del lavoro può essere tenuta – suo malgrado – ad attivarsi professionalmente. (I CCA, sentenza inc. 11.2013.29 del 29 aprile 2016, consid. 7).
c) Controverso è nella fattispecie il grado di capacità lucrativa imputabile alla moglie. Ora, quando i coniugi si sono separati, nel 2008, AO 1 aveva 40 anni. Non poteva tuttavia intraprendere un'attività lucrativa perché doveva ancora occuparsi di Le__________, che ha compiuto 10 anni nel dicembre del 2010. Sta di fatto che nel dicembre del 2010 AO 1 aveva 42 anni appena compiuti. Toccava quindi a lei dimostrare di non poter esercitare una professione al 50%. La perizia multidisciplinare assunta il 3 giugno 2013 accerta una capacità lucrativa limitata al 30% per la professione da lei appresa (laboratorista chimica), ma non esclude un'attività al 50% in altri settori, nell'ambito di un normale orario di lavoro, pur con rendimento e limiti di carico ridotti (act. XIV, pag. 32), e ciò – contrariamente a quanto reputa il Pretore – senza la necessità di ulteriori percorsi formativi. Nessuno ha chiesto al perito di indicare concretamente, nella fattispecie, quali “altre attività” l'interessata potrebbe svolgere al 50%. Si potrebbe pensare a impieghi leggeri come quelli di ricezionista, telefonista o collaboratrice domestica, compatibili con le limitazioni che la convenuta denota all'uso della mano destra (act. XIV, pag. 25). Sta di fatto che l'esercizio di una simile professione non migliorerebbe apprezzabilmente – come si vedrà senza indugio – la capacità lucrativa dell'interessata.
Questa Camera ha già avuto modo di ritenere realistico un guadagno di fr. 1500.– mensili nel caso di una ricezionista o telefonista al 55% con precedenti esperienze nel settore (sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre 2013, consid. 13). Trattandosi di una laboratorista chimica, facendo capo agli stessi dati dell'Ufficio federale di statistica menzionati dal Pretore (‹https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/
index.html#/calculation›), si ottiene per un'attività a tempo pieno uno stipendio lordo di fr. 5188.– mensili (ramo economico: ricerca scientifica e sviluppo; gruppo di professioni: professioni tecniche in campo scientifico; posizione nell'impresa: senza funzione di quadro; durata settimanale: 40 ore; formazione: tirocinio completo), pari a circa fr. 1400.– mensili netti con un grado d'occupazione del 30%. Come ricezionista o telefonista al 50% senza esperienza nel ramo l'interessata non guadagnerebbe verosimilmente di più. Su questo punto l'appello va dunque parzialmente accolto, nel senso che la capacità lucrativa della convenuta va stimata in fr. 1400.– netti mensili, d onde un'entrata complessiva di fr. 1841.– mensili
10. Per quel che attiene al fabbisogno minimo della moglie, poco giova quale esso sia fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. Fino a quel momento, in effetti, i contributi di mantenimento rimarranno disciplinati dall'assetto provvisionale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c; I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 669 n. 34c) o eventualmente – come in concreto – dalle precedenti misure a protezione dell'unione coniugale. Un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre solo dopo di allora (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio 2016, consid. 6c), come riconoscono per altro le parti (appello incidentale, pag. 21). Ciò posto, fino al dicembre del 2018 il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo della convenuta in fr. 3062.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 1200.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di Le__________], conguaglio spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 55.75, imposta di circolazione fr. 30.65, assicurazione dell'automobile fr. 96.10, abbonamento mezzi pubblici fr. 144.75, assicurazione RC privata fr. 14.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 20.35). Dopo la maggiore età di Le__________, dal gennaio del 2019, egli ha poi aumentato tale fabbisogno a fr. 3112.– mensili, riducendo il minimo esistenziale a fr. 1200.– mensili (per persona sola), ma portando il costo dell'alloggio a fr. 1400.– mensili (conguaglio non compreso), venendo meno la partecipazione ai costi dell'ultimo figlio minorenne (sentenza impugnata, pag. 29).
a) L'appellante principale definisce eccessivo il costo dell'alloggio riconosciuto alla moglie. Adduce che fino al 31 gennaio 2014 questa ha occupato con i figli un appartamento di quattro locali e mezzo (doc. 5), pagando fr. 1253.– mensili senza lamentare problemi e che non è dato di sapere perché nel febbraio del 2014 essa si sia trasferita, sempre con i quattro figli, in un appartamento di sei locali e mezzo al costo di fr. 1900.– mensili. Ciò indizierebbe “eventuali convivenze”, tanto che il contratto di locazione (doc. 26) non precisa chi sia il conduttore. In condizioni del genere l'interessato chiede che fino al dicembre del 2018 il costo dell'alloggio riconosciuto alla moglie rimanga quello del precedente contratto (doc. 5). La richiesta è infondata. Il nuovo contratto di locazione è firmato alla voce “conduttore” dalla sola moglie, la quale già in prima sede aveva prodotto copia del documento con l'indicazione mancante alla pag. 1. Per di più, secondo costante giurisprudenza di questa Camera ogni coniuge ha diritto di vedersi riconoscere, dopo la separazione di fatto, il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo: sentenza inc. 11.2014.23 del 30 giugno 2016, consid. 13a). Una pigione di fr. 1350.– mensili (spese accessorie comprese) fino alla maggiore età di Le__________ non risulta eccessiva per una persona sola che abiti a __________. Men che meno ove si pensi che il marito occupa l'abitazione familiare tutta per sé.
b) Sempre in merito alle spese di locazione, AP 1 fa valere che non si giustifica di aumentare il costo dell'alloggio nel fabbisogno della convenuta dopo la maggiore età dei figli se questi continuano ad abitare con lei fino al termine della formazione scolastica o professionale. A suo dire, l'interessata seguiterà infatti a percepire le quote che i figli maggiorenni conviventi le verseranno. Quest'ultima affermazione non può trovare ascolto, poiché l'eventuale partecipazione dei figli maggiorenni conviventi ai costi dell'alloggio è destinata a coprire le spese supplementari dell'economia domestica causate dalla loro coabitazione (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). Più delicata è la questione legata al costo dell'alloggio che la convenuta può vedersi riconoscere dopo la maggiore età di Le__________. Il Pretore ha stimato una locazione di fr. 1550.– mensili (spese accessorie comprese) per un appartamento “della tipologia di quello locato sino al febbraio 2014, che per ampiezza le garantisce comunque una parità logistica per rapporto all'ex coniuge” (sentenza impugnata, pag. 29). L'appellante riconosce non più di fr. 900.– mensili. Il che appare già a prima vista inadeguato. D'altro lato una spesa di fr. 1550.– mensili a __________ per un appartamento destinato alla sola convenuta appare eccessiva se si pensa che il marito occupa sì l'abitazione coniugale a __________, ma che la superficie di essa è sostanzialmente pari a quella di un appartamento (83 m²). Tutto ponderato, anche per il periodo successivo alla maggiore età di Le__________ si giustifica quindi lasciare il costo dell'alloggio nel fabbisogno della moglie a fr. 1350.– mensili. Entro questi limiti l'appello principale merita accoglimento.
c) AP 1 chiede poi di togliere dal fabbisogno della convenuta l'onere relativo al mutuo per l'acquisto del mobilio del nuovo appartamento. La spesa però è stata considerata dal Pretore solo fino all'aprile del 2014 (sentenza impugnata, pag. 28 nel mezzo). L'attuale sentenza valendo solo dal suo passaggio in giudicato, la questione è pertanto senza interesse.
d) A ragione l'appellante critica invece il Pretore per avere riconosciuto alla moglie il costo destinato all'abbonamento dei mezzi pubblici (fr. 144.75 mensili) in aggiunta alle spese per l'uso dell'automobile (imposta di circolazione e assicurazione: sentenza impugnata, pag. 29). In effetti, delle due l'una: o l'interessata deve fare capo a un veicolo privato oppure essa usa i mezzi pubblici, il cui abbonamento non è stato nemmeno rivendicato in prima sede (memoriale conclusivo del 30 settembre 2013, pag. 6). Quest'ultimo va tolto perciò dal fabbisogno. Per contro AP 1 riconosce alla moglie una spesa di fr. 100.– mensili per la benzina, che va dunque ammessa.
e) Dal canto suo la moglie rileva che il calcolo del suo fabbisogno non tiene conto degli oneri sociali, di fr. 54.60 mensili. Il reddito ipotetico da attività lucrativa a lei imputato però è al netto degli oneri sociali, per tacere del fatto che su questo punto la convenuta ha rinunciato a contestare il calcolo del Pretore. In definitiva, pertanto, il fabbisogno della convenuta va ricondotto a fr. 3017.25 mensili fino al 18 dicembre 2018 e a fr. 2867.25 mensili dopo di allora. Siccome l'interessata fruisce, complessivamente, di entrate valutabili in fr. 1841.– mensili (sopra, consid. 9c), per garantirle il “debito mantenimento” mancano fr. 1176.25 mensili fino al 18 dicembre 2018 e fr. 1026.25 mensili dopo di allora, ammanco che l'interessata non è in grado di colmare da sé.
11. Relativamente al terzo stadio del noto ragionamento, il Pretore ha accertato redditi di AP 1 di fr. 6000.– mensili netti (senza assegni familiari) sulla media degli stipendi percepiti dal gennaio all'agosto del 2013 (fr. 5450.– mensili), cui ha aggiunto la quota di tredicesima (sentenza impugnata, consid. 7.5.1). L'interessato sostiene invece che il suo stipendio medio non eccede fr. 5279.20 mensili, il Pretore non potendo semplicemente determinare il salario annuo rivalutando sull'arco di 12 mesi le entrate dal gennaio all'agosto del 2013. Un simile calcolo – egli adduce – non tiene conto della ‟futura e certa diminuzione degli orari festivi e di picchettoˮ dovuta all'età, che emerge dalle buste paga per il 2013. Inoltre il primo giudice avrebbe calcolato la tredicesima come se si trattasse di un normale stipendio, sebbene essa non comprenda notoriamente assegni familiari né indennità per turni fuori orario o per ore festive. Egli chiede perciò che il suo reddito medio dal settembre al dicembre del 2013 sia accertato in fr. 5000.– mensili, più la tredicesima di fr. 5024.46, per una media nel 2013 di fr. 5279.20 mensili.
a) Il reddito di un dipendente è, per principio, quello conseguito al momento del giudizio, intendendosi con ciò il guadagno medio realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. Tale reddito comprende la quota di tredicesima e le indennità supplementari che costituiscono un'entrata regolare (RtiD
I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), inclusi i bonus e le partecipazioni agli utili (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.23 del 30 giugno 2016, consid. 14). Nella fattispecie la media delle entrate nette dal gennaio all'agosto del 2013, di fr. 5450.– mensili, non è contestata (appello, pag. 9). L'attore prospetta una flessione a fr. 5000.– mensili dopo di allora a causa di una diminuzione dei turni fuori orario e festivi. La prognosi tuttavia è lungi dall'esser resa verosimile. Che l'__________ non permetta più all'appellante, con gli anni, di svolgere turni fuori orario con la stessa frequenza è una semplice affermazione (loc. cit., pag. 10). E se tale tendenza fosse già in atto, nulla avrebbe impedito all'attore di produrre in questa sede i più recenti conteggi di stipendio a dimostrazione di ciò. In mancanza di ogni elemento concreto, non rimane nella fattispecie che fondarsi sui documenti agli atti.
b) Quanto
al calcolo della tredicesima mensilità, essa consiste – di regola – nello
stipendio di base senza le eventuali indennità (e senza assegni familiari), ma
anche – contrariamente a quanto crede l'appellante – senza la deduzione per il
“secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc.11.2011.58
dell'8 febbraio 2013, consid. 5a con richiami). La sentenza impugnata non
indica come essa sia stata calcolata, il Pretore avendo accertato soltanto lo
stipendio netto mensile con e senza tale quota, rispettivamente in fr. 6000.– e
fr. 5450.– mensili (consid. 7.5.1). AP 1 sottolinea che la tredicesima non
include indennità per turni fuori orario e festivi, il che non giustifica
sicuramente di arrotondare il reddito complessivo da fr. 5904.15 a fr. 6000.–
mensili. In realtà, applicando i criteri di calcolo testé menzionati la tredicesima
risulta di fr. 5559.50 annui (pari a fr. 463.30 mensili): fr. 6040.– di stipendio base, dedotti fr. 311.05 per l'AVS
(5.15%), fr. 66.45 per l'assicurazione disoccupazione (1.1%), fr. 58.–
per gli infortuni non professionali (0.96%) e fr. 45.– per l'assicurazione
perdita di guadagno (0.745%: fascicolo documenti richiamati XII). Lo stipendio
complessivo si rivela così di fr. 5915.– mensili (arrotondati): fr. 5450.– di stipendio
medio mensile nei primi otto mesi del 2013 (incontestati) e fr. 463.30 di tredicesima.
Anche al proposito l'appello si dimostra parzialmente provvisto di buon diritto.
12. Riguardo al fabbisogno personale dell'appellante, il Pretore lo ha calcolato in fr. 3315.75 mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 407.40, riscaldamento fr. 282.20, premio della cassa malati fr. 224.35, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 65.40, imposta di circolazione fr. 44.85, carburante fr. 200.–, pasti fuori casa fr. 231.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 57.85, assicurazione dello stabile fr. 57.20, assicurazione __________ “terzo pilastro 3a” fr. 332.50 e “terzo pilastro 3b” fr. 213.– (sentenza impugnata, pag. 27). L'appellante chiede di aggiungere a ciò l'onere fiscale di fr. 291.65 mensili e di aggiornare il premio della cassa malati a fr. 409.65 mensili, onde un fabbisogno complessivo di fr. 3793.45 mensili.
L'aggiornamento del premio per la cassa malati (doc. DD) è legittimo (sopra, consid. 2). Quanto all'onere fiscale, l'appellante non disconosce che in presenza di ristrettezze economiche il carico d'imposta non va considerato (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, 127 III 70 consid. 2b), ma reputa che in concreto il fabbisogno della convenuta sia coperto e che pertanto si possa tenere conto anche di tale aggravio (pag. 15 a metà). In realtà, come si vedrà oltre (consid. 18), il bilancio familiare registra un lieve ammanco fino alla maggiore età di Le__________ (o fino al termine della formazione scolastica o professionale di lui). Sino ad allora quindi non può essere tenuto calcolo delle imposte a scapito dei doveri di mantenimento. Per il seguito andrà tenuto conto in ogni modo dell'obbligo alimentare di AP 1 nei confronti della moglie (come questa fa notare: osservazioni all'appello, pag. 16). Sta di fatto che l'importo prospettato dall'appellante è verosimile, a maggior ragione se si considerano entrate per fr. 98 000.– annui circa, come risulta dalla tassazione 2011 (nel fascicolo “documenti richiamati XII”), e deduzioni per complessivi fr. 53 000.– annui (sotto, consid. 18), per un imponibile di fr. 45 000.– annui (‹http://www.calcolatori.ti.ch›, anno 2013, persone sole, Comune di __________). In proposito l'appello principale si dimostra una volta ancora provvisto di buon diritto.
13. La convenuta contesta da parte sua l'inserimento nel fabbisogno del marito del premio per la polizza di assicurazione sulla vita __________ (“pilastro 3b”) di fr. 213.75 mensili presso la __________ (doc. G). Essa sostiene che soltanto la polizza di previdenza vincolata “3a”, sempre presso __________ (__________; doc. G e L), è stata costituita in pegno a favore del creditore ipotecario (la __________; doc. B), mentre la polizza “3b” è “libera e il pagamento del suo premio può essere sospeso in qualsiasi momento”. I fabbisogni di lei e dei figli non essendo coperti, essa chiede perciò che la spesa sia stralciata dal fabbisogno del marito.
Dalla documentazione bancaria agli atti emerge in effetti che solo la polizza “3a” __________ è stata ceduta in pegno e serve all'ammortamento (indiretto) del debito ipotecario (doc. B). AP 1 non nega tale circostanza, ma obietta che dopo il nuovo prelevamento anticipato dal proprio fondo di previdenza per liquidare il regime dei beni la banca mutuante ha consentito all'assunzione di tutti gli oneri ipotecari da parte sua solo a patto che anche la polizza “3b” sia costituita in pegno (osservazioni all'appello incidentale, pag. 5). A dimostrazione di ciò egli menziona il funzionario incaricato di trattare la pratica (__________), di cui chiede l'audizione. Egli ammette tuttavia che la costituzione in pegno della polizza “3b” non è ancora avvenuta. Del resto, quand'anche ciò fosse, un coniuge non può conservare la propria sostanza immobiliare a spese dell'altro e pretendere – in situazione di ammanco – di inserire nel proprio fabbisogno minimo l'ammortamento (anche solo indiretto) dovuto per un debito contratto dopo il divorzio allo scopo di onorare pretese della moglie sgorganti dalla liquidazione del regime dei beni (I CCA, sentenza inc. 11.2007.192 del 31 luglio 2009, consid. 7e con riferimento).
Nelle condizioni descritte vale per analogia quanto si è spiegato nel considerando precedente in relazione all'onere fiscale, ovvero che dandosi un bilancio familiare in ammanco, il premio mensile di fr. 213.75 per la polizza di assicurazione sulla vita (“pilastro 3b”) presso la __________ (__________) va tolto dal fabbisogno di AP 1 fino alla maggiore età di Le__________ o fino al termine della relativa formazione scolastica o professionale (cfr. DTF 127 III 289 consid. 2a/bb con rinvii). Al riguardo l'appello incidentale riesce parzialmente fondato, nel senso che il fabbisogno dell'attore va stabilito in fr. 3287.30 mensili fino alla maggiore età di Le__________ o fino al termine della relativa formazione scolastica o professionale (fr. 3315.75 ./. 224.35 + 409.65 ./. 213.75), rispettivamente in fr. 3792.70 mensili dopo di allora (fr. 3315.75 ./. 224.35 + 409.65 + 291.65).
14. Per quanto attiene ai figli, M__________ e Lu__________ sono divenuti maggiorenni in pendenza di appello e non occorre più pertanto occuparsi di contributi alimentari. Quanto al contributo alimentare per Le__________ dopo il passaggio in giudicato dell'attuale sentenza, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di lui in fr. 1810.– mensili fino al dicembre del 2016 e di fr. 1760.– mensili dal gennaio del 2017 al dicembre del 2018 (maggiore età) sulla scorta della tabella 2013 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, alle quali la giurisprudenza ticinese si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). L'appellante non muove contestazioni al proposito, né la valutazione del Pretore appare in qualche modo criticabile. Questa Camera deve intervenire d'ufficio nondimeno in applicazione del principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC) relativamente alla durata dell'obbligo alimentare. Secondo la più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi alimentari per i figli stabiliti in una sentenza di divorzio vanno fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto). L'ambigua formulazione dal Pretore (“riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”) non adempie tale requisito. Il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata va dunque precisato nel senso che il contributo alimentare per Le__________ è dovuto fino alla maggiore età del figlio o fino al termine della formazione scolastica o professionale, ove questa dovesse concludersi più tardi.
15. Riguardo ai redditi di AP 1 dopo il pensionamento ordinario (marzo del 2031), il Pretore ha accertato una rendita del “secondo pilastro” di oltre fr. 2000.– mensili, dalla quale andrà dedotta però “la quota spettante alla moglie", e una rendita piena AVS di fr. 2340.– mensili (sentenza impugnata, pag. 29 seg.). Dopo avere dichiarato nell'appello di “non impugnare quanto prudentemente deciso dal Giudice di Prime cure in relazione alle sue entrate”, l'attore torna a discutere la questione nelle osservazioni all'appello incidentale. Invocando fatti nuovi, egli fa valere di avere eseguito il 14 ottobre 2014 un (nuovo) prelevamento di fr. 69 778.90 dal proprio capitale di previdenza per tacitare la pretesa della moglie in liquidazione del regime dei beni, di modo che – se confermata – la decisione sul riparto delle prestazioni d'uscita gli lascia soli fr. 29 707.30, i quali non gli permetteranno più di ricevere una rendita del “secondo pilastro” o gli consentiranno di percepire solo una rendita minima.
A ben vedere le circostanze addotte non sono nuove, poiché erano ben note già quando è stato introdotto l'appello (si veda il relativo memoriale, pag. 6). Per di più, AP 1 non si cura di dimostrare la sua conclusione, limitandosi a esibire un conteggio del suo fondo di previdenza il 1° gennaio 2016 che nulla attesta circa l'ammontare della rendita di vecchiaia dopo la divisione delle prestazioni d'uscita. Sia come sia, egli non considera che gli accrediti di vecchiaia continueranno ad alimentare il suo conto fino al pensionamento e gli consentiranno di cumulare in tale periodo oltre fr. 200 000.– (doc. FF: differenza tra il capitale di vecchiaia il 31 dicembre 2015 e quello ai 65 anni senza interessi), ottenendo una verosimile rendita dal “secondo pilastro” (calcolata secondo un tasso di conversione del 5.86% del capitale; doc. FF) di oltre fr. 1100.– mensili, la quale aggiunta alla rendita AVS (incontestata) di fr. 2340.– mensili gli garantirà un'entrata complessiva di almeno fr. 3440.– mensili.
16. Per quel che è del fabbisogno di AP 1 dopo il pensionamento, il Pretore lo ha accertato in fr. 2229.– mensili una volta espunte le spese d'automobile, del carburante, dei pasti fuori casa e i premi per le assicurazioni sulla vita (sentenza impugnata, pag. 29 seg.). L'appellante non contesta tali deduzioni, ma allega che il suo fabbisogno ammonterà almeno a fr. 2705.95 mensili. Ora, alla luce di quanto precede (consid. 13) il fabbisogno di lui dopo il pensionamento risulterà, con le deduzioni appena evocate, di fr. 2414.30 mensili (fr. 3315.75 ./. 224.35 + 409.65 ./. 65.40 ./. 44.85 ./. 200 ./. 231 ./. 332.50 ./. 213), cui vanno aggiunti gli oneri fiscali. E tenendo conto di entrate complessive stimabili attorno ai fr. 50 000.– annui (fr. 41 280.– di rendite pensionistiche [sopra, consid. 15] più fr. 8830.– di valore locativo) e di deduzioni per circa fr. 25 000.– (tassazione 2011, senza le spese professionali, di “terzo pilastro” e per figli, ma con l'aggiunta del contributo per la moglie [sotto, consid. 18]), il carico d'imposta ammonterà presumibilmente attorno ai fr. 115.– mensili (‹http://www.calcolatori.ti.ch ›), onde un fabbisogno complessivo di fr. 2529.30 mensili. Ne discende la parziale fondatezza dell'appello.
17. Circa i redditi della moglie dopo il pensionamento ordinario (novembre del 2032), il Pretore ha considerato che la convenuta riceverà con ogni verosimiglianza una rendita AVS di fr. 1400.– mensili, una rendita LPP di fr. 620.– mensili (calcolata sulla base di un avere di previdenza presumibile di fr. 110 000.– e di un tasso di conversione del 6.8%) e disporrà di sostanza per fr. 71 500.– (capitalizzazione dell'importo di fr. 57 106.36 assegnatole in liquidazione del regime dei beni) suscettiva di generare un reddito di fr. 240.– mensili, per un'entrata complessiva di fr. 2260.– mensili. A fronte di ciò, pur con una contrazione del proprio fabbisogno dopo il pensionamento a fr. 2840.50 (eliminazione delle spese di trasporto e di automobile), essa accuserà – secondo il Pretore – un ammanco di fr. 580.50 mensili che l'attore, con un margine disponibile di almeno fr. 2000.– mensili, sarà in grado di finanziare salvaguardando il proprio fabbisogno (sentenza impugnata, pag. 29 seg.). AP 1 sostiene che con un grado d'occupazione al 50% la convenuta beneficerà di una rendita AVS di fr. 1500.– mensili, la quale insieme con le altre entrate accertate dal primo giudice (non contestate) le permetterà di sopperire per intero al proprio fabbisogno.
Sul reddito da attività lucrativa che l'interessata può conseguire (fr. 1400.– mensili) non giova ripetersi (sopra, consid. 9c). Ciò posto, tenuto conto di un periodo contributivo pieno (non contestato) in parte senza attività lucrativa, di un reddito complessivo lordo di fr. 237 250.– nei cinque anni (dal 1988 al 1993) in cui l'interessata ha lavorato come laboratorista (facendo astrazione delle entrate precedenti da apprendista: fascicolo “documenti richiamati V”, doc. 50), di un reddito di almeno fr. 270 000.– realizzabile fino al pensionamento e di un reddito complessivo del marito durante il matrimonio di fr. 1 164 000.– mensili (prudenzialmente stimato su una base di fr. 5000.– mensili lordi), l'importo prospettato dall'appellante principale è verosimile (‹www.acor-avs.ch/?lg=it›). Occorre adeguare poi il fabbisogno dell'interessata (sopra, consid. 10e) dopo il pensionamento. Con la decurtazione delle spese per l'uso dell'automobile (imposta di circolazione fr. 30.65, assicurazione fr. 96.10, carburante fr. 100.– mensili) tale fabbisogno si ridurrà a fr. 2640.50 mensili. Tenuto conto delle presumibili entrate di lei (fr. 2360.– mensili, non contestati se non per la differenza di fr. 100.– mensili sulla rendita AVS di cui si è detto), l'interessata accuserà quindi un disavanzo di fr. 280.50 mensili. E AP 1 potrà coprirlo senza soverchie difficoltà, rimanendogli un comodo margine di fr. 910.70 mensili (sopra, consid. 15 e 16).
18. Quanto alla definizione dei contributi alimentari per la convenuta e per Le__________, il metodo di calcolo applicato dal Pretore che consiste nel suddividere la disponibilità dell'attore tra i due in proporzione ai rispettivi fabbisogni è corretto (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 e 107 consid. 4.2.1.1 con rimandi; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi). Tale disponibilità ammonta a fr. 2627.70 mensili (fr. 5915.–./. fr. 3287.30; sopra, consid. 11b e 13) fino al 18 dicembre 2018 (o fino al termine della formazione scolastica o professionale), a fr. 2122.30 mensili (fr. 5915.–./. fr. 3792.70; sopra, consid. 11b e 13) fino al pensionamento ordinario dell'attore (marzo del 2031) e ad almeno fr. 910.70 mensili in seguito (fr. 3440.– ./. 2529.30: sopra, consid. 15 e 16). Ciò posto, i contributi alimentari per moglie e figlio risultano i seguenti:
a) Dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino ai 16 anni di Le__________ (19 dicembre 2016)
Fabbisogno scoperto della moglie (consid. 10e) fr. 1176.25
Fabbisogno in denaro di Le__________ (consid. 14) fr. 1810.—
fr. 2986.25 Contributo per la moglie:
fr. 1176.25 : 2986.25 x 2627.70 = fr. 1035.– mensili
Contributo per Le__________:
fr. 1810.– : 2986.25 x 2627.70 = fr. 1595.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
b) Dal 19 dicembre 2016 fino ai 18 anni di Le__________ (19 dicembre 2018) o fino al termine della formazione scolastica o professionale di lui, ove questa dovesse concludersi più tardi
Fabbisogno scoperto della moglie (consid. 10e) fr. 1176.25
Fabbisogno in denaro di Le__________ (consid. 14) fr. 1760.—
fr. 2936.25 Contributo per la moglie:
fr. 1176.25 : 2936.25 x 2627.70 = fr. 1055.– mensili (arrotondati)
Contributo per Le__________:
fr. 1760.– : 2936.25 x 2627.70 = fr. 1575.– mensili,
assegni familiari non compresi.
c) Dal 19 dicembre 2018 (o dal termine della formazione scolastica o professionale di Le__________) fino al pensionamento ordinario di AP 1 (2 marzo 2031)
Fabbisogno scoperto della moglie (consid. 10e) fr. 1026.25
Contributo per la moglie (arrotondato): fr. 1025.– mensili
d) Dal 2 marzo 2031 fino al pensionamento ordinario di AO 1 (19 novembre 2032)
Fabbisogno scoperto della moglie (consid. 10e) fr. 1026.25
Contributo per la moglie (arrotondato): fr. 910.– mensili
e) Dal 19 novembre 2032 in poi
Fabbisogno scoperto della moglie (consid. 17) fr. 280.50
Contributo per la moglie (arrotondato): fr. 280.– mensili.
Entro questi limiti gli appelli principale e incidentale meritano parziale accoglimento e la sentenza impugnata va modificata di conseguenza.
IV. Sulla trattenuta di stipendio
19. Il Pretore ha confermato la trattenuta di stipendio a carico di AP 1 (sopra, lett. B), condizionandone l'eventuale revoca alla dimostrazione che l'attore intenda far fronte ai propri doveri in maniera seria e spontanea, ad esempio dando un ordine permanente a un istituto finanziario. Fino ad allora il Pretore ha ritenuto il provvedimento giustificato, l'attore avendo omesso di versare i contributi per moglie e figli fissati con sentenza a tutela dell'unione coniugale passata in giudicato (sentenza impugnata, consid. 7.11). L'appellante obietta che da quando la misura è in atto (2011) egli ha sempre dato prova di correttezza e responsabilità. Le trascuranze del passato si riconducono, secondo lui, alle contingenze di allora e alle ristrettezze economiche in cui versava, discusse per altro con la moglie e il curatore educativo. Oltre a ciò – prosegue l'attore – il provvedimento incide negativamente sulla sua immagine nei confronti del datore di lavoro, mentre la convenuta potrebbe presentare senza difficoltà una nuova domanda di trattenuta qualora ve ne fosse necessità.
a) Un avviso o una diffida ai debitori nel senso degli art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi sporadicamente il versamento di un contributo periodico, dovendo il provvedimento rispettare il principio della proporzionalità. Determinante è che oggettivamente la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria (RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c). La misura può poi essere revocata dal giudice, in analogia con quanto dispone l'art. 286 cpv. 2 CC, “se le circostanze siano notevolmente mutate” o vengano meno i presupposti che l'avevano giustificata (RtiD II-2005 pag. 709 consid. 7 con rinvii).
b) Nella fattispecie AP 1 si limita a evocare i motivi che gli avrebbero impedito di onorare nel 2011 gli obblighi di mantenimento a protezione dell'unione coniugale. Tali scusanti non sono tuttavia di rilievo se l'attore non spiega in che modo le circostanze sarebbero notevolmente mutate nel frattempo, ad esempio per avere egli superato le ristrettezze economiche (si veda anzi l'appello, pag. 26). A parte ciò, l'interessato non allega alcun proponimento concreto che possa denotare un suo diverso atteggiamento nei confronti degli obblighi a suo carico. Di fronte alla motivazione del Pretore, che gli rimprovera di non avere dimostrato l'intenzione di far fronte ai pagamenti in maniera seria e spontanea, ad esempio con un ordine permanente a una banca o alla posta, egli si limita a far valere di avere sempre rispettato le scadenze dal 2011 in poi, ciò che non potrebbe essere altrimenti di fronte a un obbligo imposto al datore di lavoro. Quanto al danno d'immagine che egli lamenta, tocca a lui – si ripete – offrire garanzie alternative che assicurino il versamento dei contributi alimentari per moglie e figlio. Su tale base egli potrà instare per una revoca del provvedimento (I CCA, sentenza inc. 11.2006.45 del 19 maggio 2006, consid. 6).
V. Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
20. Le spese dell'appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa vinta sull'autorità parentale congiunta e solo parzialmente vinta sul contributo alimentare per la moglie. Soccombe invece sulla divisione degli averi previdenziali, sul contributo alimentare per Le__________ e sulla trattenuta di stipendio. Nel complesso si giustifica così di addebitargli tre quarti degli oneri processuali, ponendo il resto a carico della convenuta, cui l'attore rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto all'appello incidentale, la convenuta esce vittoriosa sull'entità e la durata del contributo alimentare per Le__________, ma non sul resto, seppure le sue argomentazioni fossero fondate sullo stralcio del premio per la polizza “3b” dal fabbisogno di AP 1 fino alla maggiore età di Le__________ o fino al termine della formazione scolastica o professionale di lui (sopra, consid. 13). Nel complesso si giustifica così di porre tre quarti delle spese processuali a carico di lei, con obbligo di rifondere all'attore un'indennità per ripetibili ridotte.
L'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, per converso, sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto per tre quarti a carico del marito e per il resto a carico della moglie, cui ha riconosciuto un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili ridotte. Il dispositivo di primo grado può così rimanere invariato.
21. Il gratuito patrocinio postulato da AP 1 davanti a questa Camera per la procedura d'appello principale merita accoglimento (art. 117 CPC). Da un lato l'appello va parzialmente accolto, dall'altro l'attore deve corrispondere alla moglie e a Le__________ contributi alimentari che non gli lasciano ulteriore disponibilità (sopra, consid. 18). Egli diviene sì, in esito alla liquidazione del regime dei beni, unico proprietario della particella n. 962 RFD di __________, valutata fr. 440 000.–, ma sul fondo grava un mutuo ipotecario di fr. 362 000.–. Sprovvisto di altri mezzi finanziari (act. XII: tassazione 2011), egli ha dovuto far capo inoltre a un nuovo prelevamento – che va rimborsato in caso di alienazione della proprietà (art. 30d cpv. 1 LPP) – dal proprio fondo di cassa pensione per corrispondere alla moglie l'importo che il Pretore ha fissato in liquidazione del regime dei beni (fr. 57 106.35, oltre a fr. 9054.40 che la creditrice dovrà restituire al proprio istituto di previdenza: sentenza impugnata, pag. 16 seg. e dispositivo n. 1.6.1). Egli risulta di conseguenza privo delle risorse necessarie per affrontare le spese legali e giudiziarie della causa.
Per quel che riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota d'onorario occorre procedere per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). In concreto il legale ha redatto l'appello in una causa già nota (27 pagine). Anche presumendo un colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente, un legale diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 12 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 2600.–.
22. Circa la domanda di gratuito patrocinio presentata da AP 1 per la procedura di appello incidentale, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto. Sta di fatto che la controparte non risulta avere né margini di reddito disponibili né – per quanto ha accertato di recente l'autorità fiscale nella tassazione 2014 – capitali, avendo essa consumato l'importo ricevuto in liquidazione del regime dei beni per le spese della famiglia e per estinguere debiti arretrati (documentazione allegata alla lettera del 19 maggio 2016, agli atti). Ciò rende la somma assegnata per ripetibili (ridotte) di difficile o impossibile incasso e giustifica sin d'ora la concessione del beneficio (DTF 122 I 322).
23. Per ragioni analoghe si
giustifica di conferire il gratuito patrocinio anche alla convenuta, tanto per le
osservazioni all'appello principale quanto per l'appello incidentale. Al
proposito occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. E nella
fattispecie un avvocato solerte e diligente avrebbe verosimilmente profuso
nell'assolvimento del mandato, limitato all'indispensabile, non più di cinque
ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una), cui si aggiungono le spese (10%) e
l'IVA (8%), per un'indennità di fr. 1050.–. Il che appare sufficiente anche
per un colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente.
VI. Sui rimedi giuridici a livello federale
24. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale non dipende da questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF. Per quanto attiene ai contributi alimentari, il valore litigioso raggiunge in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. In conformità all'art. 301 lett. b CPC un estratto dell'attuale decisione è comunicato anche a Le__________ (15 anni).
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non sono divenuti privi d'oggetto, l'appello principale e l'appello incidentale sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.2 Il figlio Le__________ è affidato alle cure e alla custodia della madre, cui è attribuita l'autorità parentale congiunta con il padre.
1.4 AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
a) Dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino ai 16 anni di Le__________ (19 dicembre 2016):
fr. 1035.– mensili per la moglie e
fr. 1595.– mensili per Le__________.
b) Dal 19 dicembre 2016 fino ai 18 anni di Le__________ (19 dicembre 2018) o fino al termine della formazione scolastica o professionale di lui, ove questa dovesse concludersi più tardi:
fr. 1055.– mensili per la moglie e
fr. 1575.– mensili per Le__________.
c) Dal 19 dicembre 2018 o dal termine della formazione scolastica o professionale di Le__________ fino al pensionamento ordinario di AP 1 (2 marzo 2031):
fr. 1025.– mensili per la moglie.
d) Dal 2 marzo 2031 fino al pensionamento ordinario di AO 1 (19 novembre 2032):
fr. 910.– mensili per la moglie.
e) Dal 19 novembre 2032 vita natural durante:
fr. 280.– mensili per la moglie.
Gli assegni familiari non sono compresi nei contributi alimentari per il figlio.
Il contributo alimentare va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2015 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello dell'ottobre 2013 (115.3 punti), ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.
1.5 All'__________, __________ __________, via __________, __________, è ordinato di trattenere con effetto immediato i seguenti importi mensili dallo stipendio di AP 1 e di versarli a titolo di contributi alimentari in favore di AO 1 sul conto __________ intestato a quest'ultima presso la Banca __________ __________, succursale di __________:
fr. 2630.– fino al 18 dicembre 2018 o fino al termine della formazione scolastica o professionale del figlio Le__________, ove questa dovesse concludersi più tardi;
fr. 1025.– dal 19 dicembre 2018 fino al pensionamento di AP 1.
Il versamento diretto al dipendente dei citati importi non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro.
Il presente ordine annulla e sostituisce quello del 15 marzo 2011.
Per il resto l'appello principale e l'appello incidentale sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello principale, di fr. 4000.–, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
III. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 2000.–, sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
IV. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 3600.–.
V. AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 3050.–.
VI. Notificazione a:
|
|
–; –; –(in estratto, dispositivo n. I/1.5); – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, consid. 21 a 23 con dispositivi n. II, III, IV e V). |
Comunicazione:
–(in estratto, consid. 4, 5, 14 e 18 con dispositivo n. I);
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).