Incarti n.
11.2013.107

11.2013.108

Lugano

21 marzo 2016/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nelle cause OA.2010.673 e OA.2010.674 (scioglimento di com­proprietà e modo della divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promosse con petizioni del 22 settembre 2010 dalla

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 2 (D)

AO 3 (D)

AO 4 (D)

AO 6 (D)

AO 5 (D)

AO 7 (D)

AO 1

AO 8 (D)

(patrocinati dall'avv. PA 2)

AO 9

AO 10 (D) e

AO 11 (D)

(con recapito presso Paola)

e contro

TERZ 1 (D)

TERZ 2 (D)

TERZ 6 (D)

TERZ 5 (D)

TERZ 4 (D)

TERZ 3 (D)

(patrocinati dall'avv. dott. PA 3)

TERZ 7 (D)

TERZ 8 (D),

nel frattempo dimessi dalla lite;

 

giudicando sugli appelli del 9 dicembre 2013 presentati dalla AP 1 contro le sentenze emesse dal Pretore il 7 novembre 2013,

 

così come sugli “appelli” dell'11 dicembre 2013 presentati da AO 4, AO 6, AO 5, AO 7, AO 1 e AO 8 contro le medesime sentenze;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulle particelle n. 514 (7700 m²) e 576 (15 331 m²) RFD di __________, sorge un complesso alberghiero-residen­ziale denominato ‟Centro __________ ˮ costituito in comproprietà e realizzato fra gli anni settanta e ottanta. Sulla particella n. 514 si trovano un apparthotel e impianti sportivi. Sulla particella n. 576 vi sono nove case d'appartamenti (“rustici”). La comproprietà sulle due particelle è strutturata in modo che a ogni quota dell'una corrisponde un'equivalente quota dell'altra. Dopo il fallimento della promotrice immobiliare __________ SA, intervenuto nel gennaio del 1995, la AP 1 ha rilevato le quote di comproprietà di quest'ultima, acquistando ulteriori quote da altri comproprietari.

 

                            B.  In seguito a divergenze sulla gestione dei fondi, il 22 settembre 2010 la AP 1, allora titolare di quote per 703.90 millesimi su entrambe le particelle, ha convenuto con due petizioni davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, AO 1, AO 9, TERZ 1 e TERZ 2, AO 2 e AO 3, TERZ 3 e TERZ 4, TERZ 5 e TERZ 6, AO 10, AO 4, TERZ 7, TERZ 8, E__________, AO 5 e AO 6, K__________ e AO 11, AO 7 e AO 8, titolari di quote di complessivi 296.10 millesimi, per ottenere lo scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 514 (inc. OA.2010.673) e n. 576 (inc. OA.2010.674) mediante realizzazione ai pubblici incanti.

 

                            C.  Con decreti del 27 ottobre 2010 il Pretore ha dimesso dalla lite TERZ 8 e TERZ 7, che nel frattempo avevano venduto le loro quote di comproprietà all'attrice, senza prelevare spese. Accertata inoltre la morte di K__________ ed E__________ già prima dell'introduzione delle cause, egli ha sospeso le procedure, assegnando all'attrice un termine di 30 giorni per convenire i legittimi proprietari dei fondi. Unici eredi del primo essendo la moglie AO 11 e della seconda AO 5 e AO 6, già parti in causa, il Pretore ha riattivato le procedure il 31 dicembre 2010. Il 28 febbraio 2011 AO 9 ha comunicato di non opporsi allo scioglimento della comproprietà sulle particelle, rimettendosi al giudizio del Pretore quanto alle modalità di esecuzione. Quello stesso giorno TERZ 3, TERZ 4, TERZ 5 e TERZ 6 hanno venduto le loro quote di comproprietà alla AP 1 e il 29 marzo 2011 si sono accordati con essa per essere dimessi dalla lite, ciò che il Pretore ha decretato il

                                  4 aprile 2011 senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.

 

                            D.  Nelle loro risposte del 3 maggio 2011 AO 1, AO 2 e AO 3, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8 hanno poi proposto di respin­gere le petizioni, mentre TERZ 1 e TERZ 2, AO 10 e AO 11 sono rimasti silenti anche dopo l'assegnazione di un ultimo termine per la risposta. L'attrice ha replicato il 10 giugno 2011, mantenendo le proprie domande. I convenuti non preclusi hanno duplicato il 16 agosto 2011, ribadendo il loro punto di vista. L'udienza preliminare nelle due cause si è tenuta il 12 ottobre 2011. Il 20 gennaio 2012 l'attrice ha comunicato di avere acquistato il 24 novembre 2011 anche le quote di comproprietà di TERZ 1 e TERZ 2. Con decreti del 23 gennaio 2012 il Pretore ha dimesso così dalle liti anche costoro, senza addebitare spese.

 

                            E.  L'istruttoria congiunta delle due cause è terminata il 24 aprile 2013. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei propri memoriali del 27 giugno 2013 la AP 1 ha confermato la richiesta di sciogliere la comproprietà sulle particelle n. 514 e 576 mediante realizzazione ai pubblici incanti. Nei loro memoriali di quello stesso giorno AO 1, AO 2 e AO 3, AO 4, AO 6 e AO 5, AO 7 e AO 8 hanno proposto una volta ancora di respingere le azioni, salvo proporre in via subordinata che l'eventuale scioglimento delle comproprietà fosse ordinato mediante intavolazione in PPP” da parte di un notaio designato dal giudice, conformemente a un concetto già abbozzato negli anni ottanta, e assegnazione di un'unita di proprietà per piani a ogni comproprietario.

 

                             F.  Statuendo con sentenze del 7 novembre 2013, il Pretore ha accolto le due petizioni, ha pronunciato lo scioglimento della comproprietà sulle due particelle e ha fissato il seguente modo di divisione, tranne diverso accordo tra le parti:

a)  vendita dei fondi ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con basa d'asta di fr. 9 473 000.– per la particella n. 514 (inc. OA.2010.673) e di fr. 6 802 000.– per la particella n. 576 (inc. OA.2010.674);

b)  incanti organizzati e diretti da un pubblico notaio incaricato dalle parti;

c)  accredito del ricavo netto (dedotti gli oneri ipotecari e le altre spese) ai comproprietari in ragione delle rispettive quote.

 

                                  Le spese delle due azioni fondate sull'art. 650 cpv. 1 CC, di com­plessivi fr. 40 000.– (fr. 20 000.– per ogni azione) sono state poste solidalmente a carico di AO 1, AO 2 e AO 3, AO 4, AO 6 e AO 5, AO 7 e AO 8, tenuti a rifondere all'attrice fr. 110 000.– per ripetibili (fr. 60 000.– per l'inc. OA.2010.673 e fr. 50 000.– per l'inc. OA.2010.674). Le spese delle due azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC, di complessivi fr. 80 000.–

                                  (fr. 40 000.– per ogni azione) sono state addebitate solidalmente ai medesimi convenuti, con obbligo di rifondere all'attrice

                                  fr. 110 000.– per ripetibili (fr. 60 000.– per l'inc. OA.2010.673 e fr. 50 000.– per l'inc. OA.2010.674).

 

                            G.  Il 12 novembre 2013 la AP 1 ha presentato due domande d'interpretazione contro le sentenze. Il Pretore le ha respinte entrambe con decisioni del 13 dicembre 2013.

 

                            H.  Nel frattempo la AP 1 è insorta a questa Camera contro le due sentenze del 7 novembre 2013 con appelli del 9 dicembre successivo, chiedendo di riformare le decisioni impugnate nel senso di aggiungere ai dispositivi del Pretore che ‟qualora il piede d'asta minimo non fosse raggiunto in occasione della prima asta pubblica, essa dovrà essere ripetuta entro due mesi dalla precedente asta senza fissare alcun piede d'asta minimoˮ. Essa chiede inoltre che in caso di disaccordo il notaio sia designato dal Pretore “su istanza di parte in procedura sommaria” oppure, in subordine, direttamente dalla prima Camera civile di appello.

 

                              I.  Contro le due sentenze appena citate sono insorti a questa Camera anche AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8 con “appelli” del­l'11 di­cembre 2013 per ottenere la riforma dei dispositivi sulle spese e le ripetibili nel senso di ridurre le prime per quanto riguarda la particella n. 514 a complessivi fr. 20 000.– e per quanto riguarda le seconde a fr. 29 000.–, ripartendo gli oneri fra tutti i convenuti in proporzione delle rispettive quote, “compresa la AP 1 quale cessionaria” di quelle alienate (inc. 11.2013.107). Per quel che è invece della particella n. 576 essi postulano una riduzione degli oneri processuali a complessivi fr. 20 000.– e delle ripetibili a fr. 28 000.– (inc. 11.2013.108).

 

                             L.  Le cause sono state sospese per trattative dal 28 gennaio al 31 ottobre 2014. Il 3 novembre 2014 l'attrice ha comunicato di non avere osservazioni agli “appelli” delle controparti e di non opporsi “all'accoglimento dell'appello concernente la riduzione della tassa di giustizia”, mentre le ripetibili farebbero parte di un accordo stragiudiziale non ancora formalizzato. Il 6 novembre 2014 AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7, AO 8, AO 2 e AO 3 hanno comunicato di rinunciare a osservazioni nei confronti degli appelli presentati dalla AP 1. AO 9, AO 10 e AO 11 sono rimasti silenti. Nel frattempo l'attrice ha acquistato anche le quote di comproprietà di AO 2 e AO 3 (il 31 gennaio 2014), di AO 4 (il 13 aprile 2014) e di AO 1 (il 1° luglio 2015).

 

Considerando

 

in diritto:              1.  I rimedi giuridici in esame sono uguali, diretti contro decisioni pressoché identiche, fondati su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull'applicazione delle stesse norme in diritto. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

 

                             2.  In pendenza di appello la AP 1 ha acquistato – come detto – le quote di comproprietà di AO 2 e AO 3, di AO 4 e di AO 1. Le azioni da essa presentate nei confronti di questi ultimi sono dive­nute così senza oggetto. I ricorsi presentati dagli alienanti in materia di spese e ripetibili conservano invece la loro attualità. Certo, il 22 dicembre 2015 e il 9 febbraio 2016 la AP 1 ha comunicato che il prezzo delle compravendite è stato soluto in parte mediante compensazione delle tasse di giustizia e delle ripetibili dovute da costoro, i quali sono stati liberati “da qualsiasi obbligo di pagamento”. Sta di fatto che le sentenze impugnate hanno condannato gli alienanti al pagamento delle spese giudiziarie in solido con gli altri litisconsorti e non risulta che essi abbiano saldato l'intero ammontare, né che l'accordo fra acquirente e venditori possa essere opposto agli altri litisconsorti. In proposito questa Camera è chiamata pertanto a statuire.

 

                              I.  Sugli appelli della AP 1

 

                             3.  Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, secondo la legge nuova le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato per entrambe le cause ove appena si consideri che il valore litigioso ai fini dell'art. 650 cpv. 1 CC corrisponde a quello della quota di comproprietà appartenente all'attrice (703.90 millesimi, senza contare gli acquisti intervenuti in prima sede), mentre ai fini del­l'art. 651 cpv. 2 CC corrisponde finanche a quello dell'intera comproprietà (RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c; Brunner/Wichtermann in: Basler Kom­mentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651), stimato in fr. 9 473 000.– per la particella n. 514 e in fr. 6 802 000.– per la particella n. 576 (sentenze impugnate, consid. 20 e 22).

 

                                  Per quel che attiene alla tempestività dei rimedi giuridici, le sentenze impugnate sono state notificate al patrocinatore dell'attrice l'8 novembre 2013, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto domenica 8 dicembre 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentati il 9 dicem­bre 2013, ultimo giorno utile, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.

 

                             4.  Nelle decisioni impugnate il Pretore ha accertato anzitutto che in concreto non sussistono impedimenti legali né contrattuali allo scioglimento delle comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC). L'intenzione originaria di costituire le due particelle in proprietà per piani – egli ha soggiunto – non rende intempestive le azioni né configura un motivo per differire le divisioni. Quanto al modo dello scioglimento (art. 651 cpv. 2 CC), il primo giudice ha scartato l'ipotesi di una divisione in natura (inattuabile a mente sua già per il fatto che le camere d'albergo non possono essere suddivise in unità abitative) e ha escluso anche l'eventualità di una licitazione privata, ritenuta di “manifesta impossibilità”. Egli ha ordinato così la vendita dei fondi ai pubblici incanti per opera di un notaio designato dalle parti, fissando una base d'asta di fr. 9 473 000.– per la particella n. 514 (inc. OA.2010.673) e una di fr. 6 802 000.– per la particella n. 576 (inc. OA.2010.674).

 

                             5.  L'attrice chiedeva anzitutto, negli appelli, di sospendere le proce­dure in attesa della decisione del Pretore sulle domande di interpretazione. Tali domande essendo state respinte nel frattempo, la questione è superata. Nel merito l'appellante dichiara di non censurare la perizia sul valore venale dei fondi, lasciando nondi­meno valutare a questa Camera se non occorra – data la particolarità del caso – ordinare d'ufficio una nuova stima. Ciò posto, essa fa valere che la realizzazione di una comproprietà ai pubblici incanti è garantita solo se l'operazione può perfezionarsi direttamente secondo le modalità stabilite nella sentenza, senza far capo un'altra volta al giudice. E nella fattispecie essa si duole che le sentenze impugnate non indichino come risolvere eventuali disaccordi tra le parti sulla designazione del notaio né specifichino le conseguenze e il modo di procedere nel caso in cui le basi d'asta non fossero raggiunte. Il Pretore avreb­be dovuto – essa continua evocando la sentenza pubblicata in DTF 51 II 294 – prescrivere un doppio turno d'asta, il secondo da tenere entro due mesi senza più alcun valore minimo d'aggiudicazione ove il primo turno fosse andato deserto. Egli avrebbe dovuto prevedere inoltre – essa conclude – una procedura sommaria destinata alla nomina del notaio, sempre che questa Camera non decida di designare il pubblico ufficiale essa medesima.

 

                             6.  Nella fattispecie non dato di capire perché questa Camera dovrebbe assumere una nuova stima sul valore venale degli immobili, la stessa attrice rinunciando a contestare la perizia esperita in prima sede. Il solo fatto che per disciplinare lo scioglimento di una comproprietà nell'ambito di un'azione fondata sull'art. 651 cpv. 1 CC il giudice non sia vincolato alle conclusioni delle parti (I CCA, sentenza inc. 11.2012.126 del 17 ottobre 2014, consid. 4 con rinvii) non significa – e da lungi – che in concreto le due cau­se vadano riprese daccapo, come se i processi si riaprissero davanti a una nuova giurisdizione di primo grado. Su questo punto non soccorre pertanto attardarsi.

 

                             7.  L'appellante non discute – come detto – che in concreto i due fondi vadano realizzati ai pubblici incanti. Ora, il giudice che in mancanza di accordo fra le parti ordina lo scioglimento di una comproprietà all'asta deve definire le condizioni della gara in modo che un'aggiudicazione sia possibile entro un tempo ragionevole e senza che le parti debbano rivolgersi un'altra volta a lui. Qualora fissi un valore minimo di aggiudicazione egli deve prevedere così un doppio turno d'asta per l'eventualità in cui quel valore non sia raggiunto, secondo turno d'asta che non sarà più soggetto a un'offerta minima (DTF 51 II 296; analogamente: Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 14 ad art. 651 CC; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 24 ad art. 651 CC). A ragione l'attrice lamenta perciò che nella fattispecie il Pretore non ha previsto un secondo incanto nell'ipotesi in cui le basi

                                  d'asta fissate per l'aggiudicazione delle particelle n. 514 e 576 non fossero raggiunte. Le sentenze impugnate devono così essere integrate nel senso che, risultasse infruttuoso il primo incanto, l'asta andrà ripetuta entro due mesi dal primo tentativo (termi­ne reputato ragionevole nella citata DTF 51 II 297) e che in tal caso l'aggiudicazione avverrà al miglior offerente, senza più alcun piede d'asta.

 

                             8.  Per quanto concerne la designazione del notaio incaricato di organizzare e tenere i pubblici incanti, l'appellante allega a ragione che il Pretore avrebbe dovuto procedere alla nomina, proprio perché le condizioni d'asta vanno definite in modo che un'aggiudicazione sia possibile senza costringere le parti a tornare dal giudice. Di per sé questa Camera potrebbe rimediare essa medesima alla mancanza e designare il notaio responsabile, ma l'appellante avanza tale proposta solo in subordine, chiedendo in via principale che si preveda nelle decisioni impugnate la designazione del notaio per opera del Pretore, nel caso in cui le parti non si accordino, con la procedura sommaria. Le sentenze appellate vanno quindi riformate di conseguenza, fermo restando che la procedura applicabile in siffatta eventualità è quella prevista dalla legge, non quella scelta dal giudice. Con tale precisazione gli appelli della AP 1 meritano accoglimento.

 

                             II.  Sugli appelliˮ di AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8

 

                             9.  Gli insorgenti censurano la commisurazione delle spese processuali e delle ripetibili. Una simile decisione è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Gli appelli in rassegna vanno trattati perciò a tale stregua. Il termine per presentare reclamo è di 30 giorni, tranne che la decisione impu­gnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto poi le sentenze del Pretore sono state notificate al patrocinatore dei reclamanti l'11 novembre 2013. Introdotti

                                  l'11 di­cembre 2013, ultimo giorno utile, i rimedi in esame sono pertanto tempestivi.

 

                           10.  Nelle sentenze impugnate il Pretore ha seguito il principio della soccombenza, sicché ha addebitato le spese processuali solidalmente a carico dei convenuti che avevano proposto di respingere le petizioni (consid. 22). Nel fissarne l'ammontare egli si è dipartito da valori litigiosi di fr. 6 668 044.70 (particella n. 514) e di fr. 4 787 927.80 (particella n. 576) per le azioni fondate sul­l'art. 650 cpv. 1 CC, rispettivamente di fr. 9 473 000.– (particella n. 514) e di fr. 6 802 000.– (particella n. 576) per quelle fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC. Egli ha spiegato di avere calcolato le spese per le azioni fondate sul­l'art. 650 cpv. 1 CC in base al valore della quota di comproprietà appartenente all'attrice (703.90 millesimi) e quelle per le azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC in base al valore dell'intera comproprietà, precisando tuttavia che le ripetibili spettanti alla parte vittoriosa si determinano in ogni modo secondo il valore della relativa quota di comproprietà. Tenuto conto di ciò, come pure del fatto che le due cause sono identiche e che l'istruttoria è stata contenuta, il primo giudice ha fissato le spese processuali nel minimo della tariffa (vLTG del 14 dicembre 1965, versione in vigore dal gennaio 2009), determinandole in fr. 20 000.– per ognuna delle due azioni fondate sull'art. 650 CC e in fr. 40 000.– per ognuna delle due azioni fondate sull'art. 651 CC. Egli ha definito infine le ripetibili conformemente all'art. 13 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (RL 3.1.1.7.1), stabilendole ‟in via d'equità e d'adeguatezzaˮ in fr. 60 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 514 e in fr. 50 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 576.

 

                           11.  I reclamanti sostengono che l'ammontare di tali spese è incompatibile con il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), con la protezione dall'arbitrio e con la tutela della buona fede (art. 9 Cost.). In primo luogo essi criticano il Pretore per avere calcolato spese e ripetibili separatamente per ogni domanda dell'attrice, applicando i rispettivi valori litigiosi. L'azione di divisione (art. 650 CC) essendo a loro parere “accessoria” a quella dell'art. 651 CC, solo il valore più elevato andava preso in considerazione, ma una sola volta. L'argomentazione non può essere condivisa. Contrariamente a quanto i reclamanti pretendono,

                                  l'azione dell'art. 650 CC non è meramente accessoria a quell'art. 651 CC (sulla nozione di accessorietà: Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 al § 13 con rinvii), ragion per cui non si giustificava nella fattispecie di considerare unicamente il valore più elevato delle due cause a norma dell'art. 6 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC ticinese, applicabile al processo di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC). In proposito i reclami mancano di consistenza.

 

                           12.  I reclamanti contestano altresì l'ammontare della tassa di giustizia fissata dal Pretore (memoriali, pag. 7 seg.). Lamentano ancora che l'emolumento è stata conteggiato due volte invece di una, ma al riguardo la doglianza non ha pertinenza, come si è appena visto. Affermano inoltre che l'applicazione del minimo tariffario è esagerato “rispetto alla complessità (poca) della causa e all'impegno richiesto alla Pretura”, sicché viola il principio della copertura dei costi e assume “carattere fiscale”. Chiedono così di moderarne l'entità e di ridurne l'ammontare a fr. 20 000.– complessivi per l'inc. OA.2010.673 e a fr. 20 000.– complessivi per l'inc. OA.2010.674 (memoriali, pag. 8 e 11).

 

                                  a)   L'art. 17 vLTG nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009 (applicabile in concreto: art. 33 LTG del 30 novembre 2010), prevedeva per cause dal valore compreso tra                             fr. 2 000 001.– e fr. 5 000 000.– una tassa di giustizia variante da fr. 20 000.– a fr. 75 000.–, mentre per cause dal valore litigioso di oltre fr. 5 000 001.– la tassa oscillava tra fr. 40 000.– e l'1% del valore stesso. Concretamente l'importo andava commisurato al valore litigioso, alla natura e alla complessità dell'atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG). A torto i reclamanti assumono quindi che la vLTG è troppo rigida perché fondata sul solo valore litigioso (v. DTF 120 Ia 177 consid. 4b). È vero invece che tutte le riscossioni tributarie devo­no attenersi ai principi della proporzio­nalità e dell'equivalenza, di modo che le tasse di giustizia devono rimanere a loro volta in un rapporto ragionevole con la complessità della cau­sa e con l'impegno richiesto al tribunale (DTF 135 III 578 consid. 6.1, 128 II 251 consid. 3.1). Ciò non esclude un certo schematismo e non impedisce che nei processi importanti la tassa di giustizia possa essere fissata in modo da compensare le perdite subìte nella trattazione dei processi minori. Inoltre per rispettare i precetti di proporzio­nalità e di equivalenza l'autorità può tenere conto anche della situazione economica del debitore e del suo interesse all'atto richiesto (DTF 139 III 337 con­sid. 3.2.4 con riferimenti).

 

                                  b)  Nella fattispecie i reclamanti invocano il principio della copertura dei costi, ma non pretendono che le tasse di giustizia riscosse nelle cause di diritto privato dallo Stato del Cantone Ticino eccedano il costo dell'apparato giudiziario civile, tanto meno il limite compreso fra il 30 e il 50% che dovrebbe costituire il tasso di copertura abituale (I CCA, sentenza inc. 11.2010.140 del 16 dicembre 2010, consid. 5 con riferimento). Più delicata è la questione legata al principio dell'equivalenza. Il Pretore si è tenuto sì entro i limiti dell'art. 17 vLTG, applicando il minimo della tariffa e scendendo anche sotto il minimo per l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC relativa alla particella n. 514. Quanto alla natura e alla complessità delle controversie (art. 3 cpv. 1 vLTG), nondimeno, egli ha riconosciuto che le due procedure erano praticamente identiche e che l'istruttoria è risultata “molto contenuta”. Le cause era­no anche relativamente semplici, come si desume dalle due pagine di motivazione riguardanti le azioni fondate sul­l'art. 650 CC e dalle due pagine riguardanti il modo della divisione

                                       (art. 651 CC). Se mai la difficoltà è consistita nel­l'individuare e raggiungere i convenuti, per lo più domiciliati all'estero e in parte deceduti. A ciò si aggiunge l'interesse economico non enorme dei singoli convenuti nello scioglimento della comproprietà.

 

                                       Ponderato tutto ciò, una tassa di giustizia di complessivi fr. 120 000.– per sancire il principio (fr. 40 000.–) e il modo della divisione (fr. 80 000.–) di due fondi non è difendibile. Nel rispetto della proporzio­nalità e dell'equivalenza si giustifica pertanto di moderarla in fr. 10 000.– per ogni azione fondata sul­l'art. 650 cpv. 1 CC e in fr. 20 000.– per ogni azione fondata sul­l'art. 651 cpv. 2 CC (fr. 60 000.– complessivi). Si aggiunga, a titolo orientativo, che la tariffa delle tasse di giustizia del Tribunale federale prevede, per cause dal valore compreso tra fr. 5 000 000.– e fr. 10 000 000.–, emolumenti tra fr. 10 000.– e fr. 60 000.– (RS 173.110.210.1). Le spese così fissate rispettano tali parametri. Entro i limiti predetti i reclami in oggetto meritano quindi accoglimento.

 

                           13.  I reclamanti lamentano altresì un'ingiusta ripartizione delle spese processuali. Ravvisano una violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) nel fatto che tali oneri siano stati addebitati a loro soltanto e a AO 3 e AO 2 anziché all'insie­me dei convenuti. Chiedono di conseguenza che quei costi siano ripartiti fra tutti senza vincolo di solidarietà in proporzione delle rispettive quote, compresa l'attrice per le quote di comproprietà acquistate in corso di causa (memoriali, pag. 9 a 11).

 

                                  a)   Secondo l'art. 148 CPC ticinese, applicabile in concreto alla procedura di primo grado, il giudice condannava la parte soc­combente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi era soccombenza reciproca o concorrevano “altri giusti motivi” egli poteva procedere a una suddivisione (cpv. 2). Infine egli poteva condannare una parte al pagamento delle spese e delle ripetibili inutilmente cagionate (cpv. 3).

 

                                  b)  Per quel che riguarda l'invocata partecipazione alle spese processuali di AO 9, questi non si è mai opposto allo scioglimento delle comproprietà, rimettendosi al giudizio del Pretore circa il modo della divisione (lettera del 28 febbraio 2011, agli atti). Non si giustificava dunque di addebitargli costi (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; v. anche DTF 139 III 38 consid, 5 in fine). Nemmeno i convenuti AO 10 e AO 11 si sono mai opposti allo scioglimento delle comproprietà, come non si sono opposti TERZ 8, TERZ 7, TERZ 1, TERZ 2, TERZ 6, TERZ 5, TERZ 4 e TERZ 3, i quali sono stati dimes­si dalla lite dopo avere alienato le loro quote all'attrice. Anche su questo punto i reclami sono desti­nati quindi all'insuccesso.

 

                                  c)   A torto i reclamanti pretendono altresì che il Pretore non avrebbe dovuto vincolarli in solido al pagamento delle spese processuali. Dandosi litisconsorti (necessari o facoltativi), l'art. 148 cpv. 4 prima frase CPC ticinese disponeva espressamente tale possibilità (data anche oggi dall'art. 106 cpv. 3 seconda frase CPC) e i reclamanti non illustrano perché, facendo capo a tale norma, il primo giudice avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento o ne avrebbe abusato (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007, consid. 5). Si conviene invece con i reclamanti che il Pretore avrebbe dovuto stabilire un riparto interno delle spese, senza di che ogni litisconsorte si presume sopportare i costi in parti uguali (art. 148 cpv. 4 seconda frase CPC ticinese). Nulla giustificherebbe un simile riparto in concreto. Nella fattispecie è necessario quindi completare il dispositivo impugnato, precisando che internamente ogni litisconsorte è chiamato ad assumere le spese in proporzione alla sua quota di comproprietà, fermo restando il vincolo solidale verso lo Stato per l'intera somma.

 

                           14.  I reclamanti ritengono “urtante” infine l'ammontare delle ripetibili che il Pretore ha fissato in complessivi fr. 220 000.–. A loro avviso una cifra del genere non si giustifica in alcun modo, né per la semplicità delle cause né per l'impegno limitato che il patrocinio ha richiesto, quantificabile in non più di 90 ore complessive per le due procedure. Essi chiedono pertanto di ridurre le spese ripetibili a fr. 29 000.– per la procedura del­l'inc. OA.2010.673 e a

                                  fr. 28 000.– per quella dell'inc. OA.2010.674.

 

                                  a)   Giusta l'art. 150 prima frase CPC ticinese erano considerate ripetibili “le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio”. Quest'ultima era fissata dal 1° gennaio 2008 – ed è fissata tuttora – in conformità al regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Tale regolamento tuttavia non vincola il giudice, come non vincolava il giudice la precedente tariffa dell'Ordine degli avvocati. Anche nell'applicazione dei parametri tariffari, poi, il giudice fruiva di ampia latitudine, di modo che la sua decisione era censurabile solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento (I CCA, sentenza inc. 11.2010.75 del­l'8 novembre 2013, consid. 3 con riferimenti).

 

                                  b)  Premesso ciò, l'art. 11 cpv. 1 del menzionato regolamento prevede che per “pratiche con valore determinato o determinabile” l'indennità per ripetibili è commisurata al valore litigioso. Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Il valore litigioso ai fini delle ripetibili nelle azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC è, come quello ai fini delle ripetibili nelle azioni fon­date sull'art. 650 cpv. 1 CC, l'ammontare della quota spettante al singolo com­proprietario (I CCA, sentenza inc. 11.2010.75 dell'8 novembre 2013, consid. 4b con riferimenti). Ottenuta causa vinta, l'attrice aveva diritto perciò a ripetibili commisurate al valore delle proprie quote (703.90                millesimi), cioè

                                       fr. 6 668 044.70 per le due azioni riguardanti la particella n. 514 (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC) e fr. 4 787 927.80 per le due azioni riguardanti la particella n. 576 (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC). Sotto questo profilo il Pretore si è dipartito da criteri corretti.

 

                                  c)   Per una causa ordinaria dal valore litigioso compreso tra

                                       fr. 2 000 000.– e fr. 5 000 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 2 al 4% del valore medesimo, rispettivamente del 2% per cause di valore oltre

                                       fr. 5 000 000.–. L'indennità minima per ripetibili corrisponderebbe perciò nella fattispecie a fr. 133 360.90 per ogni azione riguardante la particella n. 514 (valore fr. 6 668 044.70) e a

                                       fr. 95 758.55 per ogni azione riguardante la particella n. 576 (valore fr. 4 787 927.80), onde un totale di fr. 458 238.90. Si tratta di un'indennità palesemente esagerata già a prima vista, ove appena si consideri che le 90 ore complessive riconosciute dai reclamanti per il patrocinio nelle due cause appaiono finanche generose rispetto al tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione di due pratiche analoghe. Le due identiche petizioni redatte dal legale dell'attrice si compendiano per vero in sei pagine, le due repliche (identiche) in sette, il memoriale conclusivo in 13 e il verbale dell'udienza preliminare (congiunta per le due cause) in otto (di cui tre consistenti nell'elenco delle prove notificate). L'istruttoria (congiunta anch'essa per le due cause) si è poi esaurita in un'udienza per l'audizione di due testimoni, nel­l'escussione di un terzo testimone per rogatoria e in un sopralluogo. Un onorario di fr. 5091.55 orari per simili prestazioni, prive di rilevanti difficoltà, non sarebbe ragionevolmente sostenibile.

 

                                  d)  Nelle circostanze descritte occorreva dunque far capo al­l'art. 13 cpv. 1 del predetto regolamento, secondo cui “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Lo stesso Pretore ha ridotto così l'inden­nità per ripetibili spettante alla AP 1 “in via d'equità e d'adeguatezza” a complessivi fr. 220 000.– (fr. 60 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 514, fr. 50 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 576). Se non che, un'indennità di fr. 220 000.– corrisponde pur sempre a un compenso di fr. 2444.45 orari (90 ore di lavoro), il quale rimane esorbitante per la trattazione di due cause relativamente semplici, praticamente identiche e di istruttoria contenuta. Al riguardo il Pretore è caduto perciò in un eccesso del potere di apprezzamento.

 

                                  e)   Ove un onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile, il vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem con quello del criterio ad horam attraverso la formula:

                                       O = 2 x Ov x Ot

                                                        Ov + Ot         

                                       in cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Non si vede perché in circostanze analoghe la combinazione del parametro ad valorem con il parametro ad horam non debba valere anche in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria. Quanto alla retribuzione a tempo, essa è attualmente di fr. 280.– l'ora (art. 12 del noto regolamento), ma i reclamanti riconoscono che nella fattispecie si giustifica di far capo a una rimunerazione di fr. 350.– orari (memoriali, pag. 9), dalla quale non v'è motivo di scostarsi.

 

                                  f)   Sulla scorta dei fattori che precedono occorre determinare così l'indennità per ripetibili dovuta all'attrice:

– in esito all'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 514;

– in esito all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la stessa particella;

– in esito all'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 576;

– in esito all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la stessa particella.

                                      

                                       Il dispendio temporale di 90 ore complessive riconosciuto dai reclamanti (sopra, consid. c) può essere mediamente suddiviso in 15 ore per ogni azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC e in 30 ore per ogni azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC. All'onorario del legale vanno poi aggiunte le spese (6% ma almeno fr. 500.– fino a un onorario di fr. 10 000.–, 5% ma almeno fr. 600.– fino a fr. 20 000.–, 4% ma almeno fr. 1000.– oltre fr. 20 000.–: art. 6 cpv. 1 del ripetuto regolamento) e l'IVA. Ne discende quanto segue.

 

                                  g)  Ripetibili dovute alla AP 1 per l'azio­ne fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 514:

                                       O = 2 x 133 360 x 5250 = fr. 10 102.–.

                                                         133 360 + 5250                                

                                       A ciò si aggiungono le spese di fr. 600.– (minimo tariffario) e l'IVA, per un totale di fr. 11 500.– (arrotondati).

 

                                  h)  Ripetibili dovute alla AP 1 per l'azio­ne fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la particella n. 514:

                                       O = 2 x 133 360 x 10 500 = fr. 19 467.–.

                                                         133 360 + 10 500                              

                                       A ciò si aggiungono le spese di fr. 973.35 (5%) e l'IVA, per un totale di fr. 22 000.– (arrotondati).

 

                                  i)    Ripetibili dovute alla AP 1 per l'azio­ne fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 576:

                                       O = 2 x 95 760 x 5250 = fr. 9954.–.

                                                         95 760 + 5250

                                       A ciò si aggiungono le spese di fr. 597.25 (6%) e l'IVA, per un totale di fr. 11 500.– (arrotondati).

 

                                  l)    Ripetibili dovute alla AP 1 per l'azio­ne fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la particella n. 576:

                                       O = 2 x 95 760 x 10 500 = fr. 18 924.–.

                                                         95 760 + 10 500                                

                                       A ciò si aggiungono le spese di fr. 946.20 (5%) e l'IVA, per un totale di fr. 21 500.– (arrotondati).

 

                            III.  Sulle spese processuali e le ripetibili di secondo grado

 

                           15.  Le spese dei due appelli seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nessuno dei convenuti tuttavia ha postulato la reiezione dei ricorsi, sicché nessuno di loro può essere considerato soccombente e tenuto alla rifusione di spese processuali o di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In circostanze del genere si giustifica di rinunciare equitativamente alla riscossione di spese processuali.

 

                           16.  Per quel che è dei reclami, gli interessati ottengono causa parzialmente vinta sia sulla riduzione delle spese processuali (da complessivi fr. 120 000.– a fr. 60 000.–, contro i fr. 40 000.– proposti) sia sulla riduzione delle ripetibili (da complessivi fr. 220 000.– a fr. 66 500.–, contro i fr. 49 000.– proposti), mentre soccombono sulla questione della solidarietà e sull'estensione delle spese a tutti i convenuti. Si giustifica così di porre a loro carico un quarto degli oneri processuali, mentre il resto andrebbe a carico dell'attrice, la quale però non ha proposto di respingere i reclami e non può essere ritenuta soccombente. In tali circostanze conviene prelevare unicamente la quota di spese a carico dei reclamanti.

 

                           17.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

                                  raggiunge agevolmente in entrambe le procedure la soglia di

                                  fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  Le cause inc. 11.2013.107 e 11.2013.108 sono congiunte.

 

                             II.  Nella misura in cui non sono divenuti privi d'oggetto, gli appelli della AP 1 sono accolti, nel senso che:

                                  –  il dispositivo n. 1.1 della sentenza inc. OA.2010.673 è così riformato:

1.  È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 514 RFD di __________.

2.  Lo scioglimento avverrà nel seguente modo:

a)   Vendita ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con una base d'asta di fr. 9 473 000.– per l'intero fondo. In caso di insucces­so l'incanto andrà ripetuto entro due mesi dal precedente, senza alcuna base d'asta.

b)   L'incanto sarà organizzato e diretto da un pubblico notaio incaricato dalle parti. In caso di disaccordo il pubblico ufficiale sarà designato dal Pretore su istanza di parte.

c)   Il ricavato netto della realizzazione spetterà ai singoli comproprietari in ragione delle rispettive quote.

                                  –  il dispositivo n. 1.1 della sentenza inc. OA.2010.674 è così riformato:

1.  È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 576 RFD di __________.

2.  Lo scioglimento avverrà nel seguente modo:

a)   Vendita ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con una base d'asta di fr. 6 802 000.– per l'intero fondo. In caso di insucces­so l'incanto andrà ripetuto entro due mesi dal precedente, senza alcuna base d'asta.

b)   L'incanto sarà organizzato e diretto da un pubblico notaio incaricato dalle parti. In caso di disaccordo il pubblico ufficiale sarà designato dal Pretore su istanza di parte.

c)   Il ricavato netto della realizzazione spetterà ai singoli comproprietari in ragione delle rispettive quote.

 

                            III.  Non si riscuotono spese per tali appelli né si assegnano ripetibili.

 

                           IV.  Trattati come reclami, gli appelli di AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8 sono parzialmente accolti, nel senso che:

                                  –  i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza inc. OA.2010.673 sono così riformati:

3.  La tassa di giustizia di fr. 10 000.– dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 11 500.– complessivi per ripetibili.

4.  La tassa di giustizia di fr. 20 000.– dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 22 000.– complessivi per ripetibili.

                                  –  i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza inc. OA.2010.674 sono così riformati:

3.  La tassa di giustizia di fr. 10 000.– dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 11 500.– complessivi per ripetibili.

4.  La tassa di giustizia di fr. 20 000.– dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 21 500.– complessivi per ripetibili.

 

                            V.  Le spese processuali dei reclami, ridotte a fr. 900.– complessivi, sono poste a carico dei reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                               

                           VI.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv.;

–;

 –;

 –.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).