Incarto n.
11.2013.13

Lugano

9 dicembre 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2004.127 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 21 agosto 2012 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2);

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 4 febbraio 2013 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 21 gennaio 2013;

 

Ritenuto

in fatto:                A.  AO 1 (1962) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ (__________) il 27 dicembre 1987. Dal matrimonio sono nati L__________ (l'11 ottobre 1988), M__________ (il 19 febbraio 1990) e D__________ (il 20 ottobre 1996). Nel 1997 i coniugi hanno acquistato, metà ciascuno, una casa d'abitazione a __________ (particella n. 740 RFD di __________, sezione di __________), che è divenuta l'alloggio familiare.

 

                            B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 settembre 2002 da AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud i coniugi si sono intesi nel senso di affidare i figli alla madre e di assegnare l'abitazione coniugale in uso alla medesima. Nel novembre del 2002 il marito è andato ad abitare per conto suo in un appartamento a __________. Il 3 aprile 2003 i coniugi hanno poi concordato l'affidamento di L__________ al padre, che si è trasferita da lui.

 

                            C.  AP 1 ha promosso il 24 novembre 2004 azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – fra l'altro – che l'abitazione coniugale sia venduta ai pubblici incanti. Nella sua risposta del 27 giugno 2005 AO 1 ha postulato anch'essa lo sciogli­mento della comproprietà, ma ne ha rivendicato l'attribuzione in esito alla liquidazione del regime matrimoniale (inc. OA.2004.127).

 

                            D.  Il 21 agosto 2011 AP 1, presso cui il figlio D__________ si era trasferito, ha sollecitato l'assegnazione cautelare della casa a __________, instando per il gratuito patrocinio. Al­l'udienza del 7 gennaio 2013, destinata al contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, postulando anch'essa il gratuito patrocinio. Statuendo con decreto cautelare del 21 gennaio 2013, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 400.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 600.– per ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                            E.  Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 febbraio 2013 nel quale chiede che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di attribuirgli l'abitazione familiare pendente causa e di condannare AO 1 a lasciare l'immobile entro un mese dalla decisione senza asportare mobili né suppellettili dalle camere dei figli. Subordinatamente egli postula l'annullamento puro e semplice del decreto impugnato. Nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2013 AO 1 propone di respingere l'appello, instando anch'essa per il gratuito patrocinio.

 

                             F.  Statuendo il 17 maggio 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato D__________ al padre e ha sciolto la comproprietà sulla particella n. 790, assegnandola alla moglie in liquidazione del regime dei beni. In parziale accoglimento di un appello presentato da AP 1, con sentenza odierna questa Camera ha nondimeno annullato tale sentenza, compresa l'attribuzione dell'immobile alla moglie, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà mediante vendita del fondo ai pubblici incanti e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. 11.2013.53). Dato ciò, rimane da decidere l'appello sull'attribuzione cautelare dell'immobile pendente causa.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto si può ragionevolmente supporre che, vista la presumibile durata della causa, davanti al Pretore l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale per la durata del processo valesse almeno fr. 10 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 3 luglio 2012. Depositato il 13 luglio 2012, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                             2.  All'appello AP 1 ha fatto seguire il 3 giugno 2013, il 31 ottobre 2014 e il 30 novembre 2015 nuova documentazione a questa Camera. Salvo quanto si vedrà in appresso (consid. 6), tale carteggio non appare tuttavia di rilievo per il giudizio. Con le osservazioni all'appello AO 1 ha prodotto da parte sua vari certificati medici attestanti la sua inabilità lucrativa, come pure la pagella del figlio D__________. Quest'ultimo documento, successivo all'emanazione della sentenza impugnata, è senz'altro ricevibile. Gli altri, risalenti al quarto trimestre del 2012, potevano essere sottoposti al Pretore, onde la loro inammissibilità (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

                             3.  Riassunti i presupposti che giustificano la modifica di un assetto cautelare in pendenza di divorzio, nella fattispecie il Pretore ha accertato che rispetto al momento in cui i coniugi si sono intesi sull'attribuzione dell'alloggio coniugale la situazione è mutata in modo importante e duraturo. A quel tempo i tre figli vivevano con la madre, cui erano affidati, mentre al momento dell'istanza cautelare presentata dal marito D__________ risiedeva ormai dal padre, così come L__________, studente fuori Cantone, la quale torna dal padre quando rientra nel Ticino. Posto ciò, il Pretore non ha però giudicato opportuno modificare l'assegnazione dell'immobile pendente causa, “ritenuto che marito e figlio minorenne potranno senza grandi difficoltà continuare a occupare l'appartamento di __________, di tre locali e dunque sufficientemente ampio per due persone”.

 

                                  Secondo il Pretore inoltre l'istante non mostra particolare interesse per l'immobile e il figlio D__________ non manifesta alcun desiderio di tornare nella casa di __________. Quanto all'appartamento di __________, esso risulta perfettamente idoneo allo sviluppo del ragazzo e alla sua crescita. Il fatto poi che L__________ abiti dal padre quando torna nel Ticino non incide ai fini del giudizio, trattandosi di una figlia maggiorenne. Anzi, a mente del Pretore un mutamento del­l'assetto cautelare sarebbe “con ogni verosimiglianza di nocumento alla parte convenuta”, lo stato psico-fisico di lei mal conciliandosi con un tale cambiamento. A maggior ragione – egli ha soggiunto – ove si consideri che la situazione vigente “è in essere oramai da oltre un decennio e ha permesso uno stabilizzarsi delle situazioni personali delle parti, il marito essendosi ormai da tempo costituito separata dimora a __________”. Infine – ha epilogato il primo giudice – la moglie denota un maggior legame affettivo con l'immobile, sicché in questa prospettiva “un distaccamento dal medesimo sarebbe per la stessa maggiormente gravoso”. Ne è seguita, in definitiva, la reiezione del­l'istanza cautelare.

 

                             4.  L'appellante contesta che il figlio D__________ non desideri tornare a __________, facendo valere che in quella casa il ragazzo ha vissuto per 13 anni, mentre a __________ risiede solo da due. Egli soggiunge che al momento dell'audizione, avvenuta a meno di un mese dal trasferimento da lui, la preoccupazione del figlio era quella di “decidere con quale genitore andare a vivere e non in quale posto o abitazione”, di modo che si imponeva un nuovo ascolto, rifiutato ingiustamente dal Pretore. L'appellante si duole altresì che il primo giudice non abbia sentito la figlia L__________, la quale è ancora in formazione professionale e necessita di un alloggio consono, mentre da lui non può fruire neppure di una camera propria. In condizioni del genere l'appellante fa valere un interesse preponderante all'assegnazione dell'alloggio rispetto alla moglie, la quale adduce solo ragioni affettive ed economiche, ma non di utilità. L'appellante reputa infine che nessun motivo di carattere medico impedisca alla moglie di traslocare, né essa può valersi di un particolare attaccamento all'immobile, ove solo si pensi che nella causa di merito essa aveva finanche chiesto in un primo tempo di venderlo.

 

                             5.  I criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC qualora le parti non trovino un accordo sono già stati riassunti da questa Ca­mera (RtiD I-2009 pag. 623 n. 19c con richiami; identici principi figurano nella sentenza del Tribunale federale 5A_298/2014 del 24 luglio 2014, consid. 3.3.2 con rinvii). La giurisprudenza ha precisato, ancora più recentemente, che a tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti facendo capo al proprio potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più adeguata tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Il ragionamento da seguire, a doppio stadio, è quello in appresso.

 

                                  In primo luogo il giudice verifica a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Sotto questo profilo vanno considerati anche gli interessi di un figlio (minorenne) che, affidato al coniuge istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno considerati altresì gli interessi professionali o personali del coniuge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esem­pio – in funzione dello stato di salute di lui.

 

                                  In secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco, ponderate tutte le circostanze concrete. In tale ambito entra in considerazione – segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di carattere economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di conservare l'abitazione.

 

                                  Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (RtiD I-2015 pag. 878 con richiamo alla metodologia esposta nella sentenza del Tribunale federale 5A_416/2012 del 13 settembre 2012, consid. 5.1.2 con numerosi rinvii, pubblicato in: SJ 2013 I 159; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.75 del 6 ottobre 2014, consid. 5b).

 

                             6.  Nella fattispecie è indubbio che, al momento in cui ha adito il Pretore (21 agosto 2011), l'istante poteva invocare a sostegno della propria richiesta il fatto di dover accudire al figlio minorenne D__________, il quale si era trasferito da lui l'8 agosto precedente. E a quel tempo l'interesse del ragazzo a tornare nel proprio ambiente do­mestico di __________ quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita – interesse scartato dal Pretore, ma ribadito dal­l'appellante – sarebbe ancora potuto apparire prioritario. Tale stato di cose è ormai superato, D__________ avendo compiuto 18 anni il 20 ottobre 2014. Ciò non significa che AP 1 non debba più provvedere a D__________. L'art. 277 cpv. 2 CC obbliga i genitori a sopperire alle esigenze dei figli “fino al momento in cui la formazione possa normalmente concludersi”. E tra le esigenze dei figli maggiorenni in formazione – come D__________, che sta seguendo un apprendistato da impiegato di commercio destinato a concludersi il 30 giugno 2016 (doc. 6 prodotto dal­l'appellante il 31 ottobre 2014) – rientra l'alloggio. Altrettanto vale per la figlia maggiorenne L__________, la quale sta frequentando un corso di “Bachelor of Science in lavoro sociale” fino al 2017 alla Scuola __________ (doc. 7 prodotto dal­l'appellante il 31 ottobre 2014). Anch'essa deve poter essere convenientemente alloggiata.

 

                                  Certo, l'obbligo di mantenimento nei confronti di un coniuge prevale su quello verso un figlio maggiorenne (DTF 132 III 211 consid. 2.3). Nella fattispecie non si tratta però di lasciare la madre senza alloggio a profitto di figli maggiorenni, i quali non hanno – diversamente dai minorenni – alcuna priorità. Si tratta di sapere quale coniuge possa vantare un interesse oggettivamente preponderante all'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale dopo che D__________ è andato ad abitare dal padre, ovvero se nelle circostanze descritte, ponderate le concrete esigenze delle parti, non tocchi alla madre trovare – almeno pendente causa – un'altra

                                  residenza congrua. Non avrebbe senso in effetti che un solo membro della famiglia benefici di spazi sovrabbondanti quando gli altri vengono a trovarsi in seguito a mutate contingenze in spazi assolutamente ristretti. Che nel caso specifico AP 1 debba offrire alloggio a due figli maggiorenni in formazione è per vero, dopo quanto si è accertato, un dato acquisito. Rimane da verificare se ciò giustifichi una modifica del­l'assetto cautelare.

 

                             7.  AO 1 invoca, a sostegno dell'assetto cautelare vigente, vari problemi di salute (cervicalgie e lombo-sacral­gie croniche: perizia 17 settembre 2007 del dott. __________ nella causa di merito, pag. 5). Tali affezioni non ostano tuttavia a un trasloco. Né la generica inabilità lucrativa attestata dai medici di fiducia dell'interessata rende verosimile la necessità, per esigenze sanitarie o di età, di continuare a vivere in quel­l'abitazione. Circa le ragioni affettive o il fatto di avere abitato per anni nell'immobile, ciò non prevale sulla necessità di alloggiare convenientemente figli maggiorenni agli studi che non abbiano risorse proprie. Inoltre non consta (né è preteso) che AO 1 abbia – per ipotesi – assunto un ruolo decisivo nella compravendita del bene o che il fondo sia un apporto di lei nel matrimonio, sempre che ciò legittimi un suo diritto poziore a rimanere nello stabile. Ne segue che, si esaurisse la decisione in questi termini, una modifica dell'assetto cautelare potrebbe anche trovare giustificazione.

 

                             8.  Sta di fatto che in esito alla causa di divorzio questa Camera ha deciso in data odierna, riformando la sentenza del Pretore, che in liquidazione del regime dei beni matrimoniali la particella n. 740 va realizzata ai pubblici incanti e il provento suddiviso a metà fra i coniugi, comproprietari del fondo in parti uguali. Non appena tale decisione sarà passata in giudicato, il Pretore dovrà quindi designare un notaio e affidargli la messa all'asta del fondo secondo le modalità enunciate nella decisione di appello (inc. 11.2013.53, dispositivo n. I). La modifica dell'assetto cautelare riguarderebbe soltanto, nelle condizioni illustrate, il periodo transitorio che intercorre fino alla realizzazione dell'immobile. Ora, costringere la moglie a traslocare senza indugio per consentire all'appellante di occupare lo stabile con i due figli maggiorenni durante qualche mese non appare un motivo sufficiente per modificare l'assetto in vigore e risulterebbe per la moglie inutilmente vessatorio. Neppure sarebbe ragionevole per lo stesso appellante affrontare due traslochi (da __________ a __________ e da __________ altrove, dovendo poi egli sgomberare lo stabile per la messa all'asta) a distanza di tempo ravvicinata. Se ne conclude che, considerata la situazione venutasi a creare in seguito all'emanazione della sentenza di merito da parte di questa Camera, non soccorrono gli estremi per modificare l'assetto provvisonale a mero titolo temporaneo. Anche se per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore, nel risultato il decreto impugnato merita quindi conferma.

 

                             9.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza, ma nel caso in esame si giustifica di suddividere equitativamente i costi, l'istante avendo avuto buoni motivi, nell'agosto del 2011, per agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Tenuto conto di ciò, si giustifica pertanto di ripartire le spese a metà e di compen­sare le ripetibili. Analoga sorte segue il dispositivo sugli oneri processuali e le spese di primo grado.

 

                                  Relativamente alle richieste di gratuito patrocinio, come risulta dalla citata decisione di questa Camera nella causa di merito (inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015) le parti fruiscono in concreto di un margine disponibile di circa fr. 1000.– mensili sul fabbisogno minimo, senza dimenticare che sono proprietarie, metà ciascuno, della nota proprietà a __________, stimata in fr. 607 635.– (pur con un debito ipotecario di complessivi fr. 340 000.–). Non possono dirsi, quindi, sprovviste dei mezzi necessari per affrontare le limitate spese giudiziarie di appello (art. 117 lett. a CPC).

 

                           10.  Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. La questione del valore litigioso è tuttavia di scarso interesse, poiché in materia di provvedimenti cautelari un ricorrente può invocare unicamente davanti al Tribunale federale la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

2. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  Per il resto l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confer­mato.

                                 

II.  Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                            III.  La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

 

                           IV.  La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.

 

                            V.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).