Incarto n.
11.2013.18

Lugano,

16 aprile 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2011.749 (protezione dell'unione coniugale) della Pre­tura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 27 dicembre 2011 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1

(già patrocinato dall'avv.  __________ ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 14 febbraio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 febbraio 2013;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 (1937) e AO 1 (1946) si sono sposati a __________ il 7 settembre 1967. Dal matrimonio è nato A__________, il 7 novembre 1972. Il marito è pensionato, la moglie era casalinga. I coniugi si sono separati nell'inizio di novembre del 2010, quando la moglie si è trasferita in un appartamento a __________. Il marito è rimasto nell'abitazione coniugale di __________ (particella n. 3861 RFD, intestata al figlio A__________, sulla quale i coniugi beneficiano entrambi di un diritto d'usufrutto a vita). Nel gennaio del 2011 anche AO 1 ha cominciato a percepire rendite AVS.


                            B.  Il 27 dicembre 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – che il marito le versasse un contributo alimentare di fr. 2287.65 mensili, che fosse pronunciata la separazione dei beni, che lo stabile in cui si trova l'abitazione coniugale fosse locato a terzi e che il Pretore designasse un amministratore incaricato di gestire i proventi e le spese dell'immobile, riversando il saldo ai coniugi in ragione di metà ciascuno. In subordine essa ha chiesto, oltre al contributo alimentare di fr. 2673.10 mensili e alla separazione dei beni, che il convenuto si trasferisse nell'appartamento più piccolo dello stabile in cui si trova l'abitazione coniugale, che “il resto dell'immobile” fosse locato a terzi e che con l'introito delle pigioni l'amministratore designato coprisse le spese (accessorie e assicurative) e gli interessi ipotecari gravanti il fondo (limitatamente ai mutui esistenti il 1° luglio 2010), suddividendo il saldo a metà. In via cautelare AO 1 ha postulato un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili.

 

                            C.  All'udienza del 6 marzo 2012, indetta per il contraddittorio, il Pretore ha assegnato a AP 1, che non appariva in grado di difendersi adeguatamente, un termine per munirsi di un patrocinatore. Statuendo inaudita parte l'8 marzo 2012, egli ha poi respinto l'istanza cautelare di AO 1. Il contraddittorio è ripreso l'8 maggio 2012 e in tale circostanza il convenuto, assistito da un patrocinatore, ha proposto di rigettare le misure a protezione dell'unione coniugale, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili. L'istante ha replicato, confermando le sue richieste e notificando un certo numero di prove. Il convenuto ha duplicato, mantenendo la propria posizione.

 

                            D.  Esperita l'istruttoria, alle arringhe finali del 22 gennaio 2013 AO 1 ha postulato un contributo alimentare di fr. 2675.– mensili dal 1° dicembre 2011, come pure la separazione dei beni, e ha proposto di assegnare in uso al marito retroattivamente la particella n. 3861 dal 1° dicembre 2011, con obbligo per lui di assumere tutte le relative spese. AP 1 ha nuovamente sollecitato la reiezione delle misure a tutela dell'unione coniugale e ha reiterato alla moglie l'offerta di un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili. Statuendo con sentenza del 4 febbraio 2013,

                                  il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2285.– mensili dal 1° dicembre 2011, assegnandogli l'uso della particella n. 3861. Le spese processuali di fr. 1800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                            E.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 febbraio 2013 per ottenere che il contributo alimentare sia ridotto a fr. 2117.– mensili dal 1° dicem­bre 2011. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo in discussione (la differenza di fr. 1075.– mensili tra la richiesta dell'istante e l'offerta del convenuto calcolata sull'arco di vent'anni, la durata di misure a protezione dell'unione coniugale essendo incerta: art. 92 cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza del 4 febbraio 2013 è pervenuta al convenuto il 5 febbraio 2013. Presentato il 14 febbraio 2013, l'appello in esame è quindi ricevibile.

 

                             2.  Al memoriale l'appellante acclude due nuovi documenti: il piano delle zone dell'abbonamento “arcobaleno” con le relative tariffe (doc. 3) e una scheda tecnica della __________ (doc. 4). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.54 del 19 agosto 2014, consid. 2). Nelle circostanze descritte ci si può domandare se i due documenti citati siano ricevibili, ove si pensi che, scaricati da Internet, essi potevano verosimilmente essere prodotti già davanti al Pretore. Ad ogni buon conto, come si vedrà in seguito, tali mezzi di prova non appaiono di rilievo per il giudizio. Ciò premesso, giova passare senza indugio all'esame dell'appello.

 

                             3.  Litigioso rimane, in concreto, il contributo alimentare per la moglie. Il Pretore lo ha calcolato accertando le entrate del marito in fr. 5668.– mensili (rendita AVS fr. 1817.–, rendita pensionistica fr. 3616.–, locazione di due posteggi fr. 200.–, reddito del capitale fr. 35.–) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 2833.75 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, onere ipotecario fr. 470.–, riscaldamento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 379.–, assicurazione RC privata fr. 79.05, assicurazione della mobilia domestica fr. 7.70, costi dell'automobile fr. 248.–, onere fiscale fr. 350.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 1663.– mensili (rendita AVS) e il fabbisogno minimo in fr. 3395.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione 1210.–, posteggio fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 370.–, assicurazione della mobilia domestica e RC privata fr. 17.50, imposta di circolazione fr. 25.10, assicurazione dell'automobile fr. 73.10, carburante fr. 150.–, onere fiscale fr. 290.–). Appurata in simili condizioni un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1101.55 mensili, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2285.– mensili (il fabbisogno minimo più mezza eccedenza, meno il reddito proprio: sentenza impugnata, consid. 11).

 

                             4.  L'appellante critica anzitutto il fabbisogno minimo della moglie, sostenendo che la spesa di complessivi fr. 308.20 mensili per l'automobile (imposta di circolazione, assicurazione, parcheggio, carburante: sentenza impugnata, consid. 9.1) non può entrare in considerazione, poiché l'interessata non svolge alcuna attività lucrativa, è in buona salute e non deve accudire a figli minorenni. Così argomentando, tuttavia, egli disconosce che il fabbisogno minimo di un coniuge durante la vita separata non consiste nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì in quello corrispondente – per quanto possibile – al tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii; per esteso: sentenza del Tribunale federale 5A_304/2013 del 1° novembre 2013 consid. 4.1 in: SJ 2014 I 246). Nella fattispecie AO 1 ha comperato la vettura nel 2002 (interrogatorio formale del 2 luglio 2012, pag. 5), quando i coniugi vivevano ancora insieme, ciò che il marito non contesta. Il bilancio familiare inoltre permette di coprire la spesa di fr. 308.20 mensili. Non si vede dunque perché l'ammontare andrebbe stralciato dal fabbisogno minimo dell'interessata. Poco giova, al riguardo, la tariffa delle zone relative all'abbonamento “arcobaleno”. Su questo punto l'appello si rivela destituito di consistenza.

 

                             5.  Soggiunge l'appellante che in ogni modo la spesa di fr. 150.– mensili per il costo del carburante inserita dal Pretore nel fabbisogno minimo della moglie (sentenza impugnata, consid. 9.1) è sproporzionata e chiede di ridurla a fr. 50.– o fr. 60.– mensili, una __________ consumando in media 5.6 l di benzina ogni 100 km. Sta di fatto che se in concreto la spesa per il solo carburante può apparire elevata, nel fabbisogno minimo della moglie il Pretore non ha considerato l'intero costo d'esercizio del veicolo. E nel 2013, quando egli ha statuito, un'automobile media costava statisticamente fr. –.76/km (www.tcs.ch/ it/auto-mobilita/ costi-delle-auto/costi-chi­lometrici.php). La spesa di fr. 308.20 mensili complessivi riconosciuta dal Pretore (carburante incluso) per l'uso dell'automobile nel fabbisogno minimo dell'interessata corrisponde così a una percorrenza di nemmeno 4900 km annui. Certo, la vettura di AO 1 è un'utilitaria. La somma di fr. 308.20 mensili include però anche fr. 60.– mensili per il posteggio. Se a un sommario esame come quello che governa

                                  l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale la spesa di fr. 150.– mensili per il solo carburante può apparire elevata, dunque, quella onnicomprensiva di fr. 308.20 mensili risulta relativamente modesta. Nel complesso l'appellante non può quindi dolersene.

 

                             6.  Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, il convenuto lamenta che il Pretore non gli abbia riconosciuto la franchigia della cassa malati di fr. 25.– mensili. Il primo giudice ha ritenuto che AP 1 non ha reso verosimile di dover “sistematicamente e regolarmente assumere un tale montante per spese mediche” (sentenza impugnata, consid. 9.2). In effetti la franchigia della cassa malati va inserita nel fabbisogno minimo solo qualora risulti verosimile che l'assicurato sia solito esaurirla (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). Il convenuto non ha minimamente suffragato ciò, nonostante nella replica la moglie contestasse la voce di spesa (verbale dell'8 maggio 2012, pag. 3). La mera polizza di cassa malati (doc. H, 6° foglio) non è sufficiente per rendere verosimile un esborso durevole, mentre l'affermazione del convenuto, secondo cui egli deve sottoporsi a ripetuti esami oncologici (memoriale, pag. 7), oltre che nuova (e come tale di dubbia ammissibilità: art. 317 cpv. 1 CPC), non è minimamente documentata. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                             7.  Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

 

                             8.  Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso consiste nella differenza tra il contributo alimentare confermato dalla Camera (fr. 2285.– mensili) e quello riconosciuto dal convenuto nell'appello (fr. 2117.– mensili) per la durata di vent'anni (art. 51 cpv. 4 LTF; sopra, consid. 1). Supera così la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                             3.  Notificazione:

 

–   ;

–    .

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                  La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).