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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Jaques, giudice presidente |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2012.467 (scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza del 9 novembre 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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giudicando sull'appello del 28 dicembre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 dicembre 2012;
premesso che, adito il 9 novembre 2012 da AP 1, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato a AO 1, con decreto cautelare del 30 novembre 2012 emesso senza contraddittorio, di consentire al marito l'accesso alla particella n. 1233 RFD di __________, di cui i coniugi sono comproprietari (un mezzo ciascuno), il martedì e il giovedì pomeriggio, tra le ore 14.00 e le ore 16.00 (salvo diverso accordo), per mostrare la comproprietà a potenziali acquirenti nella prospettiva di una vendita a trattative private;
ricordato che con decreto cautelare del 5 dicembre 2012, emesso una volta ancora inaudita parte, il Pretore aggiunto ha comminato a AO 1 l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza;
accertato che con decreto cautelare del 19 dicembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto le istanze 9 novembre di AP 1 e 20 novembre 2012 di AO 1 (intesa a far depositare il prezzo dell'eventuale compravendita a un terzo e a precisare le modalità delle visite del fondo), revocato le decisioni superprovvisionali del 30 novembre e del 5 dicembre 2012 e annullato l'udienza di discussione indetta per il 22 gennaio 2012, ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.– a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili;
preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera il 28 dicembre 2012 per ottenere che, conferito al suo appello effetto sospensivo e ordinate diverse misure di esecuzione anticipata, la sua istanza del 9 novembre 2012 fosse accolta e le decisioni superprovvisionali 30 novembre e 5 dicembre 2012 confermate;
rilevato che nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2012 limitate alla domanda di effetto sospensivo AO 1 ha proposto di respingerla;
rammentato che il 23 gennaio 2014 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo mentre ha respinto la richiesta di esecutività anticipata;
preso nota che il 20 febbraio 2013 l'avv. __________ ha comunicato di non più rappresentare AO 1;
osservato che il 5 novembre 2012 la creditrice ipotecaria __________ ha ritirato l'esecuzione n. __________ dell'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano in realizzazione della particella oggetto dell'appello, dopo essere stata tacitata da AO 1 secondo le modalità indicate nel decreto 9 ottobre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. CA.2013.343);
considerato che il 28 febbraio 2014 le parti sono state invitate a esprimersi entro 10 giorni sulla sussistenza di un loro interesse a vendere a trattative private la nota particella, con l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;
appurato che in seguito al ritiro dell'esecuzione di __________ in realizzazione del pegno gravante il noto fondo e all'assunzione del nuovo debito ipotecario da parte della moglie, lo stesso appellante riconosce ormai come la procedura d'appello risulti senza interesse pratico e attuale, riservata un'eventuale vendita a trattative private in sede di liquidazione del regime matrimoniale (scritto 13 marzo 2014 di AP 1);
constatato che AO 1 non ha ritirato l'invito a formulare osservazioni del 28 febbraio 2014 ma in ogni caso non avrebbe avuto diritto a ripetibili, la sua opposizione alla concessione dell'effetto sospensivo non avendo avuto successo;
ritenuto che, ciò posto, l'appello va dichiarato senza interesse e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 CPC) senza spese e senza assegnazione di ripetibili, come il giudice delegato della Camera aveva proposto alle parti il 28 febbraio 2014;
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).