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Incarto n. |
Lugano 12 gennaio 2016/jm
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa SE.2012.304 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'8 agosto 2012 dall'
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2 († 2013), già in, al quale lo stesso AP 1 è subentrato in pendenza di causa AP 3 AP 4, e AP 5 |
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giudicando sull'appello del 27 febbraio 2013 presentato da AP 1, AP 2, AP 3, dalla AP 4 e dalla AP 5 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 gennaio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. L'8 agosto 2012 l'AO 1, project manager del Consorzio __________ cui era appaltata l'esecuzione del nuovo centro __________, si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di accertare che AP 1 (a quel tempo direttore responsabile del settimanale __________), la AP 5 (editrice del settimanale), AP 1 (direttore responsabile del trisettimanale __________, le cui pubblicazioni erano cessate il 13 giugno 2012), la AP 4 (editrice del trisettimanale) e AP 3 (membro con AP 2 del consiglio di amministrazione della AP 4) avevano leso la sua personalità con articoli intitolati:
– “Ancora 5 subappaltatrici ITALIANE!!”, pubblicato il 27 novembre 2011 sul __________ a firma __________ (doc. C),
– “Un'altra subappaltatrice ITALIANA a responsabilità limitata!”, pubblicato il 4 dicembre 2011 sullo stesso periodico, sempre a firma __________ (doc. D),
– “L'AO 1 coinvolto in un'indagine sulla 'ndrangheta? MAFIA al __________?”, pubblicato il 3 febbraio 2012 su __________ a firma di AP 1 (doc. E e F) e
– “Il nome del project manager della __________ compare come il prezzemolo in un'indagine sulla 'ndrangheta: mafia al __________?”, pubblicato il 5 febbraio 2012 sul __________ a firma __________ (doc. G).
L'attore ha chiesto inoltre che i convenuti fossero solidalmente obbligati a rifondergli fr. 20 000.– in riparazione del torto morale e che il Pretore ordinasse la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a spese dei convenuti, sul __________, come pure sui quotidiani __________, __________ e __________, oltre che sui portali online ‹__________.ch› e ‹__________.ch›.
B. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e ha fissato ai convenuti un termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. In un memoriale del 9 ottobre 2012 AP 2, AP 1, la AP 5, la AP 4 e AP 3 hanno proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. All'udienza del 27 novembre 2012, indetta per il dibattimento, AO 1 ha ribadito in replica le sue domande. A una successiva udienza del 7 dicembre 2012 i convenuti hanno riaffermato in duplica la loro posizione e hanno notificato mezzi di prova. Il verbale si conclude con la frase “Il Pretore deciderà”.
C. Con sentenza del 23 gennaio 2013, il Pretore ha respinto le prove offerte, reputate non necessarie ai fini del giudizio (dispositivo n. 1), e ha parzialmente accolto la petizione, statuendo testualmente come segue:
– È giudizialmente accertata l'illiceità della lesione della personalità dell'AO 1 in __________, commessa da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5 a più riprese tramite le affermazioni e gli articoli pubblicati sul cessato periodico __________ di cui ai doc. E ed F del 3 febbraio 2012 e sul settimanale __________ di cui ai doc. C del 27 novembre 2011, D del 4 dicembre 2011 e G del 5 febbraio 2012.
– È ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza per una volta sui quotidiani __________, __________ e __________ e sul settimanale __________ e sui siti online ‹__________.ch› e ‹__________.ch›, a spese di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5, con loro responsabilità solidale.
Sulla riparazione del torto morale il Pretore non ha formalmente statuito, limitandosi a respingere la pretesa nella motivazione della sentenza. Le spese processuali di fr. 350.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attore fr. 2500.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata AP 1, AP 2, AP 3, la AP 4 e la AP 5 sono insorti a questa Camera con un appello del 27 febbraio 2013 nel quale chiedono di respingere la petizione o, in subordine, di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2013 l'attore propone di respingere l'appello nella misura in cui fosse ricevibile.
E. AP 2 è deceduto in pendenza di appello, il __________ 2013. Gli è subentrato in causa il figlio AP 1, unico erede (certificato ereditario rilasciato il 9 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4). Con decreto del 29 settembre 2015 il presidente di questa Camera ha impartito poi all'attore un termine di dieci giorni per indicare come potessero essere ritrovati, in archivi cartacei concretamente definiti o con un preciso percorso Internet, i testi figuranti negli articoli dei doc. C, D ed E. L'attore ha trasmesso il 9 ottobre 2015 a questa Camera le fotocopie degli articoli, da lui ritrovati negli archivi della Biblioteca cantonale di __________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata era appellabile nella fattispecie già per il valore della pretesa (fr. 20 000.–) avanzata dall'attore in riparazione del torto morale (art. 308 cpv. 2 CPC). Il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) è cominciato a decorrere il giorno dopo la notificazione della sentenza al patrocinatore dei convenuti, il 29 gennaio 2013, e sarebbe scaduto il 27 febbraio successivo. Consegnato alla posta l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami) o a finalità principalmente commerciali (Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 356 n. 747). In concreto l'attore ha chiesto al Pretore di accertare la lesione della propria personalità. Solo in dipendenza di ciò egli ha postulato una riparazione del torto morale. Per il resto la sua iniziativa non denota finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata (RtiD II-2015 pag. 785; Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, pag. 36 n. 9). Sta di fatto che i convenuti non si dolgono di ciò, né risulta essere derivato loro alcun pregiudizio dall'irregolarità. Non è il caso dunque di annullare la sentenza impugnata per tale motivo.
3. Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. Non solo, quindi, contro l'autore di un testo, ma anche contro il redattore responsabile di un organo di stampa, l'editore ed eventuali altri che hanno partecipato alla diffusione del giornale (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa in fine con rinvio). L'art. 28a cpv. 1 CC precisa inoltre che l'attore può chiedere al giudice:
– di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),
– di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o
– di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”).
L'art. 28a cpv. 2 CC abilita altresì l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera dei mass media, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubblicata. Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'azione specifica (RtiD II-2015 pag. 786, consid. 2 con riferimento a Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 15 ad art. 28a CC; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n. 578; Meier/de Luze, op. cit., pag. 356 n. 748; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 122 n. 566). Sono riservate – con ogni evidenza – le ulteriori azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC).
4. L'azione inibitoria (o “di astensione”) e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accertamento, per converso, è sussidiaria (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, tale azione – imprescrittibile (RtiD II-2006 pag. 682 consid. 4b) – tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.101 del 16 dicembre 2014, consid. 4 con rinvio a Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 227 n. 594 seg.; Meier/de Luze, op. cit., pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin, op. cit., n. 10 segg. ad art. 28a CC). Nella fattispecie la lesione di cui si duole dall'attore si è consumata con la diffusione dei due giornali in cui figuravano i citati articoli di stampa, anche se la situazione illecita si è protratta per un certo periodo (come nel caso di reati contro l'onore tramite la stampa: sentenza del Tribunale federale 6D_473/2015 del 2 dicembre 2015). Né una reiterazione appare imminente, ove si consideri che il trisettimanale __________ ha ormai cessato le pubblicazioni e che AO 1 non è più project manager del Consorzio __________ (‹www.____________________). Lo stesso AO 1, del resto, ha promosso una mera azione di accertamento. L'ipotesi di azioni difensive non riguarda perciò il caso in esame.
5. La circostanza che AP 2 sia deceduto in pendenza di appello non osta, di principio, a che l'azione di accertamento continui verso l'erede. Mentre infatti chi promuove un'azione difensiva (inibitoria o di rimozione) deve postulare provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), ché gli ordini o i divieti devono essere definiti e precisati in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3), e ciò a maggior ragione ove siano muniti di comminatorie penali (RtiD II-2012 pag. 789 in fondo con rinvii), chi promuove un'azione di accertamento non è tenuto a specificare le singole espressioni, le singole affermazioni o i singoli passaggi ritenuti lesivi della propria personalità. Ai fini del giudizio basta che l'offesa alla personalità si evinca dall'insieme di una pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 6 e 7 ad art. 28a CC). L'azione di accertamento non tende nemmeno a ingiunzioni nei riguardi del convenuto, né la sentenza necessita di esecuzione (loc. cit.). La causa può continuare, quindi, anche nei confronti di un erede. È sufficiente che sussista una situazione pregiudizievole per l'attore (cfr. RtiD II-2006 pag. 683 consid. 4a con riferimenti).
6. Una situazione pregiudizievole per l'attore, ovvero un interesse legittimo all'azione di accertamento, è data ove persistano strascichi molesti della lesione (di per sé ormai finita). Scopo dell'azione di accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di eliminare gli effetti residui del pregiudizio,
un'azione di accertamento configurandosi come il seguito di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484 consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione della personalità per il solo passato non entra in linea di conto. Chi chiede di accertare una lesione della propria personalità deve allegare perciò l'esistenza di postumi molesti riconducibili a un'offesa che continua a dispiegare effetti negativi, minando la sua reputazione (turbativa “latente” durevole: DTF 127 III 486 a metà). La gravità del pregiudizio non importa (loc. cit.). Importa che la lesione non si sia estinta da sé con il passare del tempo, ma sia suscettibile di ripetersi, oppure che sussista un'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora – appunto – la situazione dovesse ripresentarsi (sopra, consid. 4).
7. Trattandosi di una lesione arrecata mediante organi di stampa, secondo giurisprudenza gli effetti di un'offesa alla personalità si presumono, giacché gli articoli lesivi rimangono in circolazione. Le moderne tecniche di archiviazione consentono inoltre di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni di documenti, sicché la possibilità di ritrovare in tal modo un determinato articolo – o determinati articoli – di stampa è idonea a reiterare l'offesa. Trattandosi di una lesione arrecata mediante organi di stampa, l'attore non è esonerato dallo spiegare in che consista l'interesse legittimo all'azione di accertamento, ovvero dall'allegare quale interesse pratico e attuale continui ad avere l'azione (cfr. DTF 123 III 388 in alto con rimandi). È dispensato però dall'onere della prova. Questa Camera ha già avuto modo così di respingere azioni di accertamento in cui l'attore si limitava a recriminare per lesioni della personalità commesse da organi di stampa nel passato, senza pretendere che di queste rimanesse alcun postumo (sentenze inc. 11.2012.91 e inc. 11.2012.92 del 16 dicembre 2014, inc. 11.2012.102 del 17 dicembre 2014). Accertare l'esistenza di lesioni per tempi trascorsi, come detto, non entra in linea di conto. Qualora per contro l'attore si dolga di effetti latenti, secondo giurisprudenza spetta al convenuto sovvertire la citata presunzione e dimostrare che le circostanze sono mutate al punto da togliere ogni interesse pratico e attuale all'azione di accertamento (DTF 127 III 485 in basso).
8. Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che gli articoli di AP 2 e AP 1 continuino a svilire la personalità dell'attore (sentenza impugnata, pag. 4 in basso), le circostanze non essendo mutate al punto da far apparire l'azione di accertamento senza interesse, dovendosi anzi riabilitare la personalità della vittima, a quel momento ancora attiva come project manager del Consorzio __________. Nell'appello i convenuti oppongono che nulla comprova la sussistenza di effetti molesti dovuti alle quattro pubblicazioni giornalistiche né di circostanze suscettive di reiterare la lesione, non essendo dimostrato che gli abbonati al __________ abbiano modo di consultare i tre articoli in numeri arretrati o in rete, mentre il trisettimanale __________ ha ormai chiuso i battenti, come pure il relativo sito Internet (memoriale, pag. 9 in basso). Così argomentando tuttavia gli interessati perdono di vista che, lamentando l'attore effetti molesti conseguenti a una lesione della personalità dovuta a organi di stampa, incombeva loro – in virtù della citata presunzione – dimostrare un cambiamento di circostanze tale da togliere ogni interesse pratico e attuale all'azione di accertamento. Solo a quel momento l'attore avrebbe dovuto provare il sussistere di conseguenze lesive. Come documenta il complemento istruttorio promosso da questa Camera il 29 settembre 2015, per di più, gli articoli in rassegna sono tuttora reperibili nell'archivio della Biblioteca cantonale a __________. Quanto al fatto che l'attore si sia dimesso dalla funzione di project manager del Consorzio __________, ciò non basta per togliere all'asserita lesione ogni interesse o significato. Sotto questo profilo l'appello manca di consistenza.
9. Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che, contrariamente a quanto si desumeva dai due articoli pubblicati su __________ il 3 febbraio 2012 (doc. E e F) e sul __________ il 5 febbraio successivo (doc. G), l'attore risulta estraneo all'inchiesta italiana per mafia (o 'ndrangheta) evocata nei due giornali, come si sarebbe capito già leggendo “con media attenzione” l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Milano menzionata dagli stessi articolisti. Nel loro insieme poi – ha continuato il Pretore – i pezzi giornalistici screditano l'attore alla stregua di un personaggio bieco e vicino a soggetti mafiosi, un italiano “venditore di fumo” e “menatorrone”. Onde l'offesa alla personalità, non tutelata dalla libertà di stampa. Quanto al fatto che la lesione si fosse ormai consumata, il Pretore ha ritenuto – come detto – che le circostanze non fossero mutate al punto da far apparire la decisione senza interesse, dovendosi anzi riabilitare la personalità della vittima, al momento del giudizio ancora attiva come project manager del Consorzio __________. Accertata l'illiceità della lesione, l'unico valido modo per rimediare alla gravità dell'offesa nel caso specifico era quindi – secondo il Pretore – di divulgare l'esito della sentenza su tutti i giornali indicati dall'attore, riproducendone il dispositivo. Il primo giudice ha respinto invece la pretesa avanzata dall'attore per la riparazione del torto morale, AO 1 non avendo dimostrato gravi sofferenze né gravi sequele dovute alla lesione della personalità. Tanto meno – ha epilogato il Pretore – pensando al fatto ch'egli ha potuto continuare “a svolgere pacificamente l'attività pregressa”.
10. Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere accertato arbitrariamente e in violazione del loro diritto di essere sentiti i rispettivi ruoli nella pubblicazione degli articoli, nessuna prova dimostrando che AP 1 fosse direttore responsabile di __________ né che AP 2 fosse direttore responsabile del __________ e membro con AP 3 del consiglio di amministrazione della AP 4 (editrice di __________). La censura non è seria, i convenuti non avendo mai contestato le relative allegazioni dell'attore (petizione, pag. 1), né con la risposta scritta del 9 ottobre 2012 né con la duplica del 7 dicembre successivo. Tanto meno essi possono sollevare in appello contestazioni che avrebbero potuto far valere davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC), per tacere del fatto che il ruolo di AP 2 come direttore responsabile del __________ e quello di AP 1 come direttore responsabile di __________ sono notori, poiché già accertati da questa Camera in precedenti sentenze (inc. 11.2012.101 e 11.2012.102 del 23 dicembre 2014, lett. A). Quanto alla circostanza che la AP 4 non abbia avuto parte nella pubblicazione del __________, l'attore stesso ha precisato nella petizione che tale azienda era l'editrice di __________, non del __________. La doglianza cade pertanto nel vuoto.
11. A ragione gli appellanti lamentano invece che il Pretore non ha distinto le loro singole responsabilità nella pubblicazione degli articoli, ma li ha giudicati globalmente come se ognuno fosse responsabile del tutto. Non che il primo giudice dovesse – contrariamente a quel che gli appellanti pretendono – indagare d'ufficio sulla loro legittimazione passiva. Un giudice verifica sì di propria iniziativa la legittimazione delle parti (cfr. RtiD I-2008 pag. 1092 consid. 5a con richiamo), ma nelle cause rette dal principio dispositivo (come quella in rassegna) si attiene dalle allegazioni non contestate e non gli incombe di sostituirsi alla diligenza dell'uno o dell'altro. Posto ciò, rimane il fatto che AP 2 e la AP 5 non potevano essere chiamati a rispondere solidalmente anche per l'operato di AP 1 e della AP 4 né viceversa. La possibilità di procedere mediante cumulo di azioni contro l'autore di un testo, il redattore responsabile di un organo di stampa, l'editore ed eventuali altri che hanno partecipato alla diffusione di un giornale (sopra, consid. 3) non esime dal distinguere le singole responsabilità. Al proposito questa Camera può statuire essa medesima. Rinviare la causa al Pretore per nuova decisione, come chiedono gli appellanti in subordine, non è necessario e dilazionerebbe inutilmente il corso del processo.
12. Per quel che è delle singole responsabilità dei convenuti, dopo quanto si è visto AP 2 andava chiamato a rispondere per i tre articoli pubblicati sul __________ il 27 novembre 2011 (doc. C), il 4 dicembre 2011 (doc. D) e il 5 febbraio 2012 (doc. G), mentre la AP 5 va chiamata a rispondere come editrice del settimanale. AP 1 è responsabile, da parte sua, dell'articolo pubblicato su __________ il 3 febbraio 2012, mentre la AP 4 risponde come editrice del trisettimanale. Diversa è la posizione di AP 3, che – contrariamente agli altri litisconsorti – si è sempre proclamato estraneo alle offese, essendo unicamente membro del consiglio di amministrazione della AP 4 (risposta del 9 ottobre 2012, pag. 2 a metà; duplica del 7 dicembre 2012, pag. 2 in alto). Ora, che AP 3 abbia concretamente partecipato alla diffusione o potesse concretamente impedire la pubblicazione dell'articolo apparso su __________ non è preteso – né tanto meno dimostrato – dall'attore. E il mero fatto che quegli sia membro del consiglio di amministrazione della società editrice non basta per accertare ch'egli abbia fattivamente partecipato all'offesa nel senso dell'art. 28 cpv. 1 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_963/2014 del 9 novembre 2015, consid. 5.3.2). L'appello di lui merita dunque accoglimento. Resta da verificare la posizione degli altri quattro convenuti in relazione ai singoli articoli.
13. Nell'appello AP 2 e la AP 5 negavano di avere leso la personalità dell'attore con il primo articolo di stampa (“Ancora 5 subappaltatrici ITALIANE!!”), pubblicato il 27 novembre 2011 dal __________ a firma __________ (doc. C). Essi contestavano di avere addebitato a AO 1 legami mafiosi, sottolineando di avere imputato “metodi di Corleone” agli spagnoli del Consorzio __________, non all'attore, tacciato unicamente di essere un “tagliàn venditore di fumo”, “menatorrone” e “besugo”, epiteti che però nemmeno il Pretore ha reputato lesivi della personalità. Quanto al secondo articolo (“Un'altra subappaltatrice ITALIANA a responsabilità limitata!”), pubblicato il 4 dicembre 2011 sul __________ sempre a firma __________ (doc. D), essi adducevano argomentazioni analoghe, allegando di essersi limitati ad apostrofare l'attore nello stesso modo, mentre le accuse di usare “metodi da Corleone” sono state riservate – una volta ancora – agli “spagnoli della __________”. Relativamente infine al terzo articolo apparso sul __________ (“Il nome del project manager della __________ compare come il prezzemolo in un'indagine sulla 'ndrangheta”), pubblicato il 5 febbraio 2012 a firma __________ (doc. G), essi facevano valere di avere scritto unicamente che AO 1 era implicato con personaggi indagati in Italia per associazione mafiosa, non che costui fosse inquisito per attività di tale indole, e di avere correttamente indicato il link in cui figurava l'“ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e contestuale sequestro preventivo” emanata il 6 luglio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano citata nell'articolo (doc. 2). A mente loro non si riscontra dunque alcuna lesione della personalità.
a) Per quanto attiene al primo articolo, è vero che l'accusa di avere trasformato il cantiere pubblico del __________ in “una frazione di Corleone” (località siciliana nota per l'alta concentrazione mafiosa, come ha ricordato il Pretore) “con tanto di fenomeni di caporalato” era rivolta agli “spagnoli della __________”, non direttamente all'attore. Secondo i due appellanti AO 1 era però “il menatorrone” della __________ (doc. C, prima colonna) e gli stessi “spagnoli della __________” erano “capitanati dall'italiano AO 1” (loc. cit., seconda colonna). Analoghi appellativi si ritrovano nel secondo articolo, che qualifica l'attore come “kolui che mena il torrone per conto degli spagnoli della __________” (doc. D, seconda colonna), il “tagliàn AO 1” essendo definito insieme con gli “spagnoli della __________” alla stregua di “loschi figuri” (loc. cit., terza colonna in fondo). All'attore non si imputavano direttamente pertanto relazioni mafiose, ma la sua immagine ne usciva finanche peggio, giacché agli occhi di un lettore spassionato egli appariva come il faccendone (“menatorrone”) di imprenditori spagnoli responsabili di gestire il cantiere __________ con metodi di stampo mafioso, dal caporalato alla sostituzione senza scrupoli di ditte locali con imprese italiane a lui amiche (doc. D, terza colonna in basso). Si fosse trattato di fatti veri, sarebbe bastata un'esposizione circostanziata e oggettiva, senza far passare l'attore per il caporione di imprenditori dediti a pratiche mafiose. I due articoli ledono inutilmente perciò la personalità della vittima.
b) Il terzo articolo (“Il nome del project manager della __________ compare come il prezzemolo in un'indagine sulla 'ndrangheta: mafia al __________?”), pubblicato il 5 febbraio 2012 sul __________ ancora a firma __________ (doc. G), muove accuse dirette di consorteria non più ai soli “spagnoli della __________”, ma anche allo stesso AO 1, reo di essere “abbondantemente” citato in un'“ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e contestuale sequestro preventivo” emanata il 6 luglio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di cinque cittadini italiani indagati per 'ndrangheta. All'attore si fa carico, nel pezzo giornalistico, di essere “particolarmente legato” a un certo “Mister P.” (A__________ Pa__________), uno degli indagati, il quale aveva architettato un “piano diabolico” per esautorare dalla carica di direttore generale e responsabile tecnico dell'impresa C__________ S.p.A. di __________, la quale si era aggiudicata importanti appalti pubblici per la ricostruzione della zona terremotata dell'Aquila e nella quale gli indagati si erano inseriti con un'operazione finanziaria truffaldina, un personaggio non gradito e sostituito con AO 1. Quanto non si dice nell'articolo è che a AO 1 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano non ha ascritto la benché minima responsabilità, accertando anzi che dopo essere subentrato a un altro membro del consiglio di amministrazione della C__________ S.p.A. il 23 dicembre 2009 egli si è dimesso già il 28 gennaio 2010 (doc. 2, pag. 119). Un comune lettore trae invece la conclusione, dall'articolo, che AO 1 non fosse solo un intrigante a capo di imprese spagnole dedite a metodi mafiosi sul cantiere del __________, ma addirittura un soggetto legato in qualche modo a 'ndranghetisti autentici, invischiato in affari di “Cosa nostra”, ciò di cui manca qualsiasi prova. L'offesa alla personalità di una simile insinuazione è a dir poco flagrante.
14. In merito all'articolo “L'AO 1 coinvolto in un'indagine sulla 'ndrangheta? MAFIA al __________?” pubblicato su __________ il 3 febbraio 2012 a firma di AP 1 (doc. E e F), lo stesso AP 1 e la AP 4 fanno valere a loro volta nell'appello di avere scritto solo che AO 1 era implicato con personaggi indagati in Italia per associazione mafiosa, non che costui fosse direttamente inquisito per attività di tale indole. L'articolo del trisettimanale era una versione breve del terzo articolo che sarebbe apparso di lì a due giorni sul __________, ma ne anticipava i tratti essenziali. L'autore riferiva infatti che AO 1 era – né più né meno e senza tante spiegazioni – “implicato in una complessa indagine che ha portato il GIP di Milano e disporre la custodia in carcere di cinque cittadini italiani, tutti indagati per associazione mafiosa”. “Tra i cinque indagati” – continuava l'articolista – “ce n'è uno in particolare che sembra particolarmente legato all'AO 1, Mister P.”. Agli occhi di un normale lettore AO 1 risultava così, già di primo acchito, un soggetto collegato ad ambienti mafiosi, tant'è che per finire si sollecitava il Procuratore pubblico John Noseda a “colloquiare” con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quasi che l'attore avesse delinquito nel Ticino. Su questo punto l'articolo trascende nella maldicenza e pretendere che non leda la personalità della vittima è un esercizio vano. Anche in proposito l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
15. Gli appellanti insorgono altresì contro l'ordine di pubblicare il dispositivo della sentenza sui quotidiani __________, __________ e __________, come pure sui siti online ‹__________.ch› e ‹__________.ch›. Obiettano che le quattro testate giornalistiche non hanno concorso in alcun modo a diffondere gli articoli in oggetto e che non è dimostrata la necessità di pubblicazioni tanto estese per raggiungere lo stesso pubblico del settimanale __________ e del cessato __________, periodici di altro taglio giornalistico e con altro bacino d'utenza. Tali pubblicazioni esagerate non si giustificano del resto, secondo i convenuti, nemmeno per la pretesa gravità della lesione.
a) Il Pretore ha ritenuto legittima la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani testé menzionati (oltre che sul __________), come pure sui siti online ‹__________.ch› e ‹__________.ch›, perché la gravità dell'offesa impone di raggiungere “con una certa capillarità” il pubblico che ha letto i quattro articoli (decisione impugnata, pag. 6). Ora, il giudice cui si chiede di far pubblicare dispositivi di una sentenza (sopra, consid. 3) fruisce di ampio margine di apprezzamento nello stabilire quando, dove e come ciò debba avvenire (RtiD II-2004 pag. 528 consid. 3a con richiamo). Non bisogna perdere di vista tuttavia che lo scopo del provvedimento è di correggere l'immagine sfavorevole della vittima suscitata dagli articoli lesivi (RtiD II-2004 pag. 529 consid. 4 con rinvii), non di sanzionare ulteriormente gli autori. Destinatari della pubblicazione sono coloro che hanno saputo della lesione, mentre ampliare la cerchia di questi fino a portare l'offesa a conoscenza di chi la ignorava significherebbe solo ottenere l'effetto contrario. La pubblicazione di dispositivi su organi che non hanno diffuso la lesione della personalità va ammessa perciò con cautela, conformemente al principio della proporzionalità (Riklin, Die Urteilspublikation aus straf- und zivilrechtlicher Sicht, in: Medialex 1997 pag. 29).
b) In concreto la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul settimanale __________ è – dopo quanto si è visto – sicuramente legittima, mentre la pubblicazione sul relativo sito Internet non è mai stata chiesta. Quanto al trisettimanale __________, esso ha ormai chiuso i battenti e il relativo sito, ma il suo giro di lettori era verosimilmente, nei giorni infrasettimanali, quello del __________. Circa i tre quotidiani e i portali online, infine, solo __________ e ‹__________.ch› risultano avere riferito delle invettive nei confronti di AO 1 (doc. I, L e Q). La pubblicazione del dispositivo della sentenza sull'una e sull'altro si giustifica dunque per eliminare in lettori e utenti la fallace impressione che le accuse mosse all'attore potessero avere qualche fondamento. Il __________, il __________ e il sito ‹__________.ch› non hanno invece dato spazio all'offesa e non è il caso dunque – contrariamente a quanto ha disposto il Pretore – di ordinare pubblicazioni su tali organi di informazione.
c) Le modalità di un ordine di pubblicazione vanno fissate con precisione e l'ordine dev'essere agevolmente comprensibile per i destinatari (se ne veda un esempio in DTF 126 III 217 in basso, citato da Jeandin in: Commentaire romand, Basilea 2011, n. 17 in fine ad art. 28a CC). Al proposito la sentenza impugnata non è né precisa né agevolmente comprensibile. Questa Camera deve pertanto rimediare, non senza ricordare che l'inserzione su quarto di pagina è – per prassi – la dimensione minima di un annuncio su un organo di stampa che attiri l'attenzione di un lettore medio (Rieben, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civile et de la loi contre la concurrence déloyale, in: SJ 2007 II 226 nota 104). L'attore non avendo chiesto avvisi più grandi, non tocca a questa Camera sostituirsi alla cura del medesimo. Due articoli su tre del __________ essendo apparsi inoltre a pag. 2 del settimanale, occorre specificare che la pubblicazione su quel periodico deve avvenire sulla pagina corrispondente. Quanto alla pubblicazione sul sito ‹__________.ch›, essa deve rispettare la forma in cui è avvenuta la pubblicazione originale. La sentenza del Pretore va modificata e integrata conseguentemente.
16. Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 2, AP 5, AP 1 e AP 4 escono vittoriosi sulla distinzione delle loro reciproche responsabilità nella diffusione degli articoli di stampa e – in parte – sulla pubblicazione del dispositivo della sentenza nei massmedia, mentre soccombono per il resto. Tutto ponderato, appare equo perciò ch'essi sopportino solidalmente tre quarti degli oneri processuali (art. 106 cpv. 3 seconda frase CPC), mentre il resto va addebitato a AO 1, e che rifondano a quest'ultimo – sempre con vincolo di solidarietà – un'indennità per ripetibili ridotte. AP 3 ottiene invece causa interamente vinta. Le relative spese e le ripetibili vanno poste quindi a carico dell'attore.
L'esito della presente decisione si riflette anche sul dispositivo di primo grado in materia di spese processuali (fr. 350.–) e di ripetibili (fr. 2500.–), che il Pretore ha posto a carico dei convenuti in solido. Le spese dell'azione nei confronti di AP 2, della AP 5, di AP 1 e della AP 4 vanno addebitate così per un terzo all'attore (che in prima sede è uscito sconfitto altresì sulla pretesa riparazione del torto morale) e per il resto ai quattro convenuti in solido, i quali rifonderanno all'attore – sempre con vincolo di solidarietà – un'indennità per ripetibili ridotta. Le spese e le ripetibili dell'azione nei confronti di AP 3 sono invece a carico dell'attore, soccombente.
17. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2. Nella misura in cui è diretta contro AP 2, la AP 5, AP 1 e la AP 4, la petizione è parzialmente accolta, nel senso che:
a) È accertato che AP 2, come autore, e la AP 5, come editrice, hanno leso illecitamente la personalità di AO 1 rendendo sospetto quest'ultimo di collusioni mafiose nei seguenti articoli pubblicati sul periodico __________:
– “Ancora 5 subappaltatrici ITALIANE!!” del 27 novembre 2011,
– “Un'altra subappaltatrice ITALIANA a responsabilità limitata!” del 4 dicembre 2011,
– “Il nome del project manager della __________ compare come il prezzemolo in un'indagine sulla 'ndrangheta” del 5 febbraio 2012.
b) È accertato che AP 1, come autore, e la AP 4, come editrice, hanno leso illecitamente la personalità di AO 1 rendendo sospetto quest'ultimo di collusioni mafiose nell'articolo pubblicato sul trisettimanale __________ “L'AO 1 coinvolto in un'indagine sulla 'ndrangheta? MAFIA al __________?” del 3 febbraio 2012.
c) A AP 1, alla AP 5 e alla AP 4 è ordinato di pubblicare a proprie spese, con responsabilità solidale, sul periodico __________, su un quarto della seconda pagina, come pure di un quarto di pagina del quotidiano __________ e sul sito ‹__________.ch› nella forma in cui è avvenuta la pubblicazione originale, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il testo che segue:
La prima Camera civile del Tribunale d'appello,
statuendo con sentenza del 12 gennaio 2016
nella causa promossa da
AO 1,
contro
AP 1
AP 1
AP 2 e
AP
4
ha così deciso:
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che:
a) È accertato che AP 2, come autore, e la AP 5, come editrice, hanno leso illecitamente la personalità di AO 1 rendendo sospetto quest'ultimo di collusioni mafiose nei seguenti articoli pubblicati sul periodico __________:
– “Ancora 5 subappaltatrici ITALIANE!!” del 27 novembre 2011,
– “Un'altra subappaltatrice ITALIANA a responsabilità limitata!” del 4 dicembre 2011,
– “Il nome del project manager della __________ compare come il prezzemolo in un'indagine sulla 'ndrangheta” del 5 febbraio 2012.
b) È accertato che AP 1, come autore, e la AP 4, come editrice, hanno leso illecitamente la personalità di AO 1 rendendo sospetto quest'ultimo di collusioni mafiose nell'articolo pubblicato sul trisettimanale __________ “L'AO 1 coinvolto in un'indagine sulla 'ndrangheta? MAFIA al __________?” del 3 febbraio 2012.
3. Nella misura in cui la petizione è diretta contro AP 2, la AP 5, AP 1 e la AP 4, le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dall'attore, sono poste per un terzo a carico dell'attore medesimo e per il resto solidalmente a carico di AP 2, della AP 5, di AP 1 e della AP 4. AP 2, la AP 5, AP 1 e la AP 4 rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
4. Nella misura in cui è diretta contro AP 3, la petizione è respinta.
5. Nella misura in cui la petizione è diretta contro AP 3, le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 500.– per ripetibili.
II. Nella misura in cui l’appello è presentato da AP 2, dalla AP 5, da AP 1 e dalla AP 4, le spese di fr. 800.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste per tre quarti solidalmente a carico di AP 1, della AP 5 e della AP 4. Per il rimanente quarto esse sono poste a carico di AO 1, cui AP 1, la AP 5 e la AP 4 rifonderanno solidalmente fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Nella misura in cui l’appello è presentato da AP 3, le spese di fr. 200.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 3 fr. 500.– per ripetibili.
IV. Notificazione a:
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– avv.,; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).