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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DM.2011.6 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 18 gennaio 2011 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2), |
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giudicando sull'appello del 19 aprile 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 marzo 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2 luglio 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1961) e AO 1 nata __________ (1966), ha affidato il figlio A__________ (1° dicembre 1994) alla madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre, tenuto a versare contributi alimentari per A__________ di fr. 1100.– mensili fino al 31 dicembre 2004, di fr. 1385.– fino al 31 dicembre 2007 e di fr. 1670.– fino al 2012 (assegni familiari compresi), dedotta l'eventuale rendita d'invalidità completiva per il figlio. Questa Camera ha poi aumentato tali contributi, su appello, a fr. 1610.– mensili fino al 1° dicembre 2006, a fr. 1873.– mensili fino al 1° dicembre 2010 e a fr. 1935.– mensili fino alla maggiore età (sentenza inc. 11.2004.100 del 29 giugno 2005).
B. Il 5 novembre 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore, chiedendogli di sopprimere con effetto immediato il contributo di mantenimento in favore del figlio (inc. OA.2009.233). La convenuta ha proposto di respingere la petizione. Accertato che il
26 luglio 2010 A__________ si era trasferito dal padre, con decreto cautelare del 16 settembre 2010 il Pretore ha affidato il figlio a quest'ultimo, riservato il diritto di visita della madre, e ha sospeso retroattivamente dal 26 luglio 2010 il contributo di mantenimento.
C. Pendente causa, il 18 gennaio 2011, AP 1 ha adito nuovamente il Pretore perché gli affidasse A__________, regolasse il diritto di visita della madre, annullasse il contributo alimentare a suo carico e condannasse AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1935.– mensili (inc. DM.2011.6). Nella sua risposta dell'11 marzo 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. L'attore ha replicato il 13 aprile 2011, confermando la petizione. La convenuta ha duplicato il 30 maggio 2011, mantenendo il proprio punto di vista. Ultimata l'istruttoria, nelle sue conclusioni scritte del 1° marzo 2013 AP 1 ha fatto notare che il 1° dicembre 2012 A__________ era diventato maggiorenne, di modo che la questione dell'affidamento era ormai superata. Per il resto, egli ha postulato la propria liberazione da obblighi contributivi verso il figlio retroattivamente dal 2005 fino al 2012 e la condanna di AO 1 a versare contributi di fr. 1735.– mensili (in subordine fr. 1140.– mensili) per A__________ “fino al termine di una formazione, rispettivamente di studi ordinari, retroattivamente da settembre 2012”. Nelle proprie conclusioni scritte del 31 gennaio 2013 la convenuta ha ulteriormente postulato il rigetto dell'azione. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato.
D. Statuendo con sentenza del 4 marzo 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione nella misura in cui non era divenuta senza oggetto e ha soppresso “ogni contributo alimentare dei genitori in favore del figlio A__________” dal 26 luglio 2010, “salvo eventuali sussidi in favore del figlio da versare a costui”. Egli non ha prelevato spese processuali. Le ripetibili sono state compensate. Con decreto di quello stesso 4 marzo 2013 egli ha poi stralciato dai ruoli la causa OA.2009.233 siccome divenuta priva d'oggetto.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 19 aprile 2013 a questa Camera nel quale chiede – previa concessione del gratuito patrocinio – di riformare la decisione impugnata liberandolo da obblighi contributivi verso il figlio retroattivamente dal 2005 fino al 2012 e condannando AO 1 a versare contributi di fr. 1735.– mensili (in subordine fr. 1140.– mensili) per A__________ “retroattivamente da settembre 2012”. L'appello non è stato notificato alla convenuta per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La modifica delle conseguenze di un divorzio stabilite con decisione passata in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su richiesta unilaterale (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 3 ad art. 295). Le sentenze dei Pretori in tale materia sono impugnabili così entro 30 giorni se, trattandosi di modifiche che vertano su pretese pecuniarie (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC), queste raggiungano il valore di fr. 10 000.–, ciò che è il caso nella fattispecie. Presentato l'ultimo giorno utile grazie alla sospensione dei termini (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. In concreto rimanevano litigiose davanti al Pretore, dopo che la maggiore età del figlio aveva reso senza oggetto la prospettata modifica dell'affidamento, i contributi alimentari da cui l'attore chiedeva di essere liberato e i contributi alimentari che l'attore esigeva dalla convenuta per il figlio. Quanto ai primi, nel giudizio impugnato il Pretore si è limitato a sopprimerli dal 26 luglio 2010, giorno in cui A__________ si era trasferito dal padre. Quanto ai secondi, egli ha ritenuto “che ogni contributo rivendicato dal padre prima della maggiore età di A__________, per tacere della situazione finanziaria della madre che osta da sé sola al versamento di un qualsivoglia alimento (fr. 3576.80 di reddito a fronte di un fabbisogno minimo almeno di pari importo: cfr. memoriale conclusivo dell'interessata, pag. 4 in fondo e pag. 5), pertoccherebbe al padre medesimo e non gioverebbe comunque sia al mantenimento odierno del figlio, divenuto con la maggiore età titolare esclusivo di ogni pretesa alimentare nei confronti dei genitori” (sentenza impugnata, pag. 2 in basso).
3. Nell'appello l'attore si duole anzitutto che il Pretore non abbia annullato i contributi alimentari a suo carico dal 2005 in poi, oggetto di procedure esecutive, sostenendo che “il problema della liberazione retroattiva è stato mal compreso sia nell'ambito della causa di divorzio, sia nell'ambito di tutti gli altri procedimenti” (memoriale, pag. 4 a metà). In realtà con la petizione del 18 gennaio 2011 AP 1 si era limitato a postulare l'annullamento immediato del contributo alimentare a suo carico e con la replica del 13 aprile successivo aveva fatto altrettanto. Solo nelle conclusioni scritte del 1° marzo 2013 aveva avanzato la richiesta di annullamento retroattivo (pag. 21 in fondo: “arretrati, tenendo conto delle modifiche intervenute in corso di causa”). Da parte sua il Pretore si è limitato a rilevare, nella sentenza impugnata, “che riguardo alla situazione pecuniaria precedente la maggiore età di A__________, s'impone unicamente di rendere definitiva la (...) decisione supercautelare del 16 settembre 2010 di soppressione del contributo alimentare paterno” (pag. 2). Perché si imponesse “unicamente di rendere definitiva la citata decisione
supercautelare del 16 settembre 2010” (nella parallela causa OA.2009.233), ovvero di sopprimere il contributo alimentare dal 26 luglio 2010, e andasse ignorata invece la richiesta di annullamento retroattivo non è dato di sapere.
Ora, che la motivazione del Pretore adempia i requisiti minimi dell'art. 238 lett. g CPC appare dubbio. Nel risultato tuttavia essa sfugge a censura, ove appena si consideri che l'attore avrebbe potuto avanzare nuove richieste di giudizio nel corso del dibattimento solo qualora tali pretese fossero sorte dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa oppure non potessero essere formulate prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 230 cpv. 1 lett. a con rinvio all'art. 227 cpv. 1 CPC), e – cumulativamente – si trattasse di pretese fondate su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC). Mal si intravede perché nella fattispecie AP 1 non potesse postulare già con la petizione, o almeno con la replica, l'annullamento retroattivo dei contributi alimentari a suo carico, né si scorge quali fatti o mezzi di prova nuovi sorreggessero la domanda. Nemmeno nelle conclusioni scritte, del resto, egli
adombrava gli estremi dell'art. 230 cpv. 1 CPC. Ne segue che, a prescindere dalla laconica motivazione del Pretore, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
4. Per quanto riguarda i contributi alimentari chiesti alla convenuta in favore del figlio, nelle conclusioni scritte del 1° marzo 2013 l'attore si è limitato a pretenderli “retroattivamente da settembre 2012” (pag. 21 in basso). Invero non si comprende perché tale domanda dovesse considerarsi “retroattiva”, con la petizione del 18 gennaio 2011 l'attore esigendo contributi alimentari immediati per il figlio. Sta di fatto che dal 1° settembre al 1° dicembre 2012 (maggiore età di A__________) la conclusione rimaneva attuale. Il Pretore afferma nella sentenza impugnata che, si obbligasse pure AO 1 a versare contributi alimentari, l'incasso “pertoccherebbe al padre (...) e non gioverebbe (...) al mantenimento odierno del figlio”. Il problema è che l'attore non ha chiesto al Pretore di statuire sul sostentamento odierno del figlio, bensì sul contributo per il mantenimento dal 1° settembre al 1° dicembre 2012, quando il figlio ancora minorenne gli era ancora affidato cautelarmente. Al proposito la decisione impugnata è quindi fuori tema.
Soggiunge il Pretore che, comunque fosse, AP 1 non aveva i mezzi per contribuire (dal 1° settembre al 1° dicembre 2012) al mantenimento del figlio, il suo reddito di fr. 3576.80 mensili bastando appena per coprire il fabbisogno minimo (“cfr. memoriale conclusivo dell'interessata, pag. 4 in fondo e pag. 5”). Se non che, nelle sue conclusioni scritte del 1° marzo 2013 l'attore confutava simile circostanza. Faceva valere che il fabbisogno minimo dell'interessata non eccedeva fr. 2760.– mensili e che, sgravata dopo il 26 luglio 2010 delle cure del figlio, la convenuta avrebbe potuto guadagnare fr. 5000.– mensili (pag. 18 in alto). Nell'appello AP 1 riprende la stessa argomentazione, definendo eccessivo – in particolare – il costo dell'alloggio esposto dall'ex moglie nel fabbisogno minimo e imputando alla medesima un reddito virtuale di fr. 5000.– mensili (pag. 4 segg.). Su tali censure tuttavia questa Camera non è in grado di determinarsi, il Pretore avendo esaminato unicamente le conclusioni scritte della convenuta (cui fa riferimento nella sentenza). D'altro lato non è compito di questa Camera statuire essa medesima al riguardo come fosse una giurisdizione di primo grado, sottraendo le parti alla competenza del giudice naturale. In proposito la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati al Pretore perché esamini la capacità contributiva di AO 1 dal 1° settembre al 1° dicembre 2012 anche alla luce di quanto l'attore faceva valere nelle sue conclusioni scritte del 1° marzo 2013 (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC).
5. Gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ma la convenuta non è stata invitata a esprimersi sull'appello e non può essere tenuta a sopportare spese né a rifondere ripetibili (analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.134/1996 del 5 maggio 1997, consid. 5 e sentenza 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). In condizioni del genere tanto vale rinunciare al prelievo di spese anche nei confronti dell'attore. Sulle argomentazioni che figurano nell'appello non ha senso invece che la convenuta sia chiamata a pronunciarsi, questa Camera non potendo vagliare simili allegazioni in mancanza di un giudizio del Pretore. Sugli oneri di primo grado, infine, il primo giudice si determinerà un'altra volta quando emanerà la nuova decisione.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante in questa sede merita accoglimento, le gravi ristrettezze in cui versa l'interessato apparendo verosimili e l'appello non risultando fin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 117 CPC). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, incombeva all'avvocato produrre una nota d'onorario. In difetto di ciò, occorre procedere per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un legale ragionevolmente speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un mandato analogo, risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'appello in causa già nota e in un'istanza di gratuito patrocinio, attorno alle sei ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio, arrotondata, va fissata così in fr. 1300.– complessivi.
6. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF tenendo conto del fatto che in appello l'attore postula anche l'annullamento retroattivo dei contributi alimentari da lui dovuti in favore del figlio dal 2005 in poi. L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata per quanto riguarda il contributo alimentare chiesto a AO 1 in favore del figlio A__________ dal 1° settembre al 1° dicembre 2012 e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca in proposito dopo avere esaminato anche quanto l'attore faceva valere nelle conclusioni scritte del 1° marzo 2013.
L'appello è respinto invece e la sentenza impugnata è confermata per quanto riguarda la soppressione del contributo alimentare a carico di AP 1 in favore del figlio A__________ dal 26 luglio 2010 in poi, fermo restando che eventuali sussidi in favore del figlio continuano a spettare al medesimo.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per il richiedente al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1300.–.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).