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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SE.2011.108 (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 aprile 2011 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2 (1996) e AO 3 (2005), (rappresentati dal curatore avv. RA 1), |
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Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963) e AO 1 (1966) si sono sposati a __________ il 29 gennaio 1990. Con sentenza del 20 giugno 1995 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato la separazione dei coniugi, risalente di fatto al 17 febbraio 1995, ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie da loro sottoscritta e ha decretato la separazione dei beni (inc. OA.1995.753). Dopo di allora AO 1 ha dato alla luce un figlio, AO 3, il 23 settembre 1996, e il 2 settembre 2005 un altro figlio, AO 2. Presunto padre, AP 1 è stato iscritto come tale nei registri dello stato civile e ha intrattenuto con i figli regolari relazioni personali.
B. I rapporti fra i coniugi sono degradati verso la fine dell'estate del 2010, quando in esito ad accese discussioni AO 1 ha detto al marito che con i bambini lui “non c'entrava niente”. Ciò si è ripetuto alla fine di novembre 2010. Il 30 dicembre 2010 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 3, lamentando difficoltà nell'esercizio delle visite e chiedendo di eseguire un “test della paternità”. La Commissione tutoria regionale ha convocato i coniugi il 21 febbraio 2011 a un'udienza del 5 aprile 2011, rinviata poi al 26 aprile successivo. Se non che, il 19 aprile 2011 AP 1 ha promosso azione di disconoscimento della paternità nei confronti di entrambi i figli davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, e il giorno stesso AO 1 ha intentato azione di divorzio dinanzi al medesimo Pretore, postulando contributi alimentari per AO 3 e AO 2 (inc. DM.2011.101). La Commissione tutoria regionale ha annullato così il 21 aprile 2011 l'udienza prevista per il 26 aprile successivo. Invitata dal Pretore a nominare un curatore processuale ai minorenni, essa ha designato il 10 maggio 2011 in tale veste l'avv. RA 1.
C. Davanti al Pretore le parti hanno raggiunto il 22 giugno 2011 un accordo cautelare sulle relazioni personali tra AP 1 e i figli. In quella occasione il Pretore ha sospeso ambedue le cause. Riattivata il 9 marzo 2012 la procedura di disconoscimento, AO 1 e i figli hanno proposto il 13 aprile 2012 di respingere la petizione. Al dibattimento del 29 maggio 2012 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante e il 31 maggio 2012 l'educatrice e psicomotricista __________ è stata incaricata di redigere un rapporto sui diritti di visita, da lei consegnato il 15 giugno 2012. Il 22 giugno seguente il Pretore ha ordinato una perizia del DNA, affidata al __________ di __________. Dal referto, del 18 luglio 2012, la paternità dell'attore è risultata esclusa con una probabilità superiore al 99.99999999%. Sentiti due testimoni il 10 dicembre 2012, due altri testimoni sono stati escussi il 5 febbraio 2013 e a tale udienza le parti hanno tenuto le arringhe finali, ribadendo le rispettive posizioni. Nel frattempo, con istanza dell'8 gennaio 2013 AP 1 ha postulato il gratuito patrocinio (inc. SO.2013.65).
D. Con sentenza dell'8 marzo 2013 il Pretore ha respinto la petizione, giudicata tardiva. Le spese processuali di fr. 8990.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 3000.– e a AO 3 e AO 2 fr. 1200.– ciascuno per ripetibili. L'attore si è visto respingere anche il beneficio del gratuito patrocinio.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 24 aprile 2013 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio in appello, l'accoglimento della sua petizione e la conseguente riforma della decisione impugnata. Nelle loro osservazioni del 10 e del 28 maggio 2013 i convenuti propongono di respingere l'appello. Accertato che il 23 settembre 2014 AO 3 è divenuto maggiorenne, il giudice delegato di questa Camera ha impartito al medesimo il 18 giugno 2015 un termine per comunicare se ratificasse l'operato del curatore. AO 3 ha confermato il 27 giugno 2015 di approvarlo.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale restrizione è senza oggetto, un disconoscimento di paternità essendo privo di valore litigioso. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata all'attore l'11 marzo 2013, ma il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013 (inclusi) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 24 aprile 2013, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. AO 3 ha raggiunto la maggiore età – come detto – in pendenza di appello, il 23 settembre 2014. Non essendo egli più soggetto all'autorità parentale (art. 296 cpv. 2 CC) e potendo agire da sé solo, è venuta a cadere anche la sua curatela di rappresentanza (art. 308 cpv. 2 CC). Su richiesta del giudice delegato egli ha dichiarato nondimeno di approvare le osservazioni del 10 maggio 2013 presentate dal suo ex curatore. Egli conserva perciò il ruolo di resistente in appello.
3. Il marito è presunto padre di un figlio nato durante il matrimonio (art. 255 cpv. 1 CC). Se intende contestare tale presunzione egli deve promuovere causa contro la madre e il figlio (art. 256 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 CC), che formano un litisconsorzio necessario (DTF 138 III 737). Il diritto all'azione si estingue entro un anno dacché il presunto padre ha avuto notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, ma in ogni caso entro cinque anni dalla nascita (art. 256c cpv. 1 CC). Si tratta di termini perentori, che non possono essere interrotti né sospesi (DTF 132 III 2 consid. 2). Dopo la loro scadenza una contestazione della paternità rimane possibile solo se il ritardo ad agire è scusato “da gravi motivi” (art. 256c cpv. 3 CC). Ciò mira a proteggere gli interessi del figlio (DTF 132 III 4 consid. 2.2 con rinvio a Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1984, n. 9 segg. ad art. 256c CC).
“Gravi motivi” possono essere fatti valere senza limiti di tempo, per il che vanno interpretati restrittivamente (DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti). Meri sospetti e dicerie non bastano per configurare un “grave motivo”, ma il presunto padre non può accomodarsi del dubbio. Se le circostanze gli permettono di informarsi sui fatti pertinenti, deve cerziorasi (DTF 119 II 112 in alto). Prima di intentare causa, ad ogni modo, egli deve avere acquisito sufficiente certezza dell'esclusa sua paternità, ad esempio per essere venuto a sapere che la madre ha abitato con un terzo durante il periodo del concepimento o per avergli la madre stessa rivelato che il figlio è verosimilmente di un altro (Burgat/Guillod, Les actions tendant à la destruction du lien de filiation, spécialement l'action en désaveu de paternité, in: Bohnet [curatore], Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, pag. 35, n. 110 con riferimento a DTF 132 III 5 consid. 3.1 e 3.2; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_240/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5.1 e 6.2.1). Sta di fatto che la scoperta di un “grave motivo” non concede al presunto padre termini supplementari entro cui procedere (DTF 132 III 5 consid. 3.2). Gli impone di agire con sollecitudine, di regola entro un mese, salvo eccezioni come in caso di malattia o di assenza per vacanze (DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti). E quanto più tempo è trascorso dalla nascita del figlio, tanto più celere dev'essere la reazione (sentenza del Tribunale federale 5A_298/2009 del 31 agosto 2009, consid. 4.2).
4. Nella decisione impugnata il Pretore ha constatato che in concreto l'azione di disconoscimento è stata promossa il 19 aprile 2011, oltre cinque anni dopo la nascita di AO 3 (23 settembre 1996) e oltre cinque anni dopo la nascita di AO 2 (2 settembre 2005). Accertato ciò, egli ha escluso l'esistenza di “gravi motivi” che giustificassero il ritardo. Quanto al secondogenito, intanto, egli ha ritenuto inverosimile che l'attore ignorasse di non esserne il padre, due testimoni avendo dichiarato di avere sentito AO 1 dirgli – pur senza essere in grado di precisare quando – che egli non è il genitore del bambino, tanto che questi lo chiama AP 1, sapendo di non essere suo figlio. Per quel che è di AO 3, il Pretore ha rilevato che lo stesso attore ammetteva di avere cominciato a dubitare della propria paternità – se non altro – dopo un diverbio intervenuto con la moglie alla fine di novembre 2010. Ed egli sapeva già prima di quella gravidanza che la moglie frequentava un altro uomo. Per di più, AO 1 non ha mai chiesto al marito alcun contributo di mantenimento per i figli, limitandosi a riscuotere gli assegni familiari. Comunque sia, ha soggiunto il Pretore, pur volendosi dipartire dal presupposto che avesse acquisito sufficiente certezza di non essere il padre di AO 3 né di AO 2 alla fine di novembre 2010, AP 1 si è sì rivolto il 30 dicembre 2010 alla Commissione tutoria regionale per far eseguire “un test della paternità”, ma dopo di allora ha aspettato ancora quasi quattro mesi prima di intentare causa. L'azione risulta dunque tardiva.
Del resto, ha soggiunto il Pretore, si volesse anche supporre – per avventura – che alla fine di novembre 2010 i sospetti dell'attore non fossero concreti al punto da giustificare una causa di disconoscimento, AP 1 nulla ha intrapreso per fugare i dubbi, salvo scrivere il 30 dicembre 2010 alla Commissione tutoria regionale. Ciò non è compatibile con l'art. 256c cpv. 3 CC. Né andrebbe diversamente – ha epilogato il Pretore – seppure ci si volesse dipartire, per ipotesi, dalle dichiarazioni dello stesso attore, ovvero che concreti dubbi circa l'esclusa sua paternità gli siano sorti solo dopo avere ricevuto una lettera del 22 febbraio 2011 in cui il patrocinatore della moglie gli confermava esplicitamente ch'egli non è il padre di AO 3 né di AO 2. Dopo quella lettera, in effetti, AO 3 ha lasciato trascorrere ancora due mesi prima di avviare causa. Troppi, per giustificare l'applicazione dell'art. 256c cpv. 3 CC. Senza dimenticare – ha concluso il Pretore – che neppure una ponderazione dei contrapposti interessi avrebbe legittimato un'azione di disconoscimento tardiva, considerato il rischio per AO 3 e AO 2 di trovarsi senza un padre, senza diritti di mantenimento e senza la figura del genitore che li ha seguiti fin da piccoli. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.
5. L'appellante contesta che AO 2 lo chiamasse abitualmente “AP 1” (e non papà) sapendo di non essere suo figlio. Egli sostiene che il bambino è stato “preparato per bene” dalla madre affinché l'educatrice e psicomotricista __________, ascoltandolo, accertasse nel suo referto sui diritti di visita che AO 2 lo chiama con il nome di battesimo. In realtà, egli prosegue, come AO 3 è stato informato dalla madre solo in concomitanza con l'avvio della causa di disconoscimento che suo padre è un altro uomo, altrettanto può solo essere avvenuto con AO 2 (memoriale, punto 10, prima parte). Ora, come AO 2 sappia – e da quando – che AP 1 non è suo padre non è stato accertato dal Pretore. La convenuta ha dichiarato genericamente di avere “sempre detto” ciò al bambino (verbale del 29 maggio 2012, pag. 5 in fondo). Sua sorella R__________ ha ripetuto che “lo stesso AO 2 ha saputo e sapeva di non essere figlio di AP 1” (verbale del 10 dicembre 2012, pag. 4 in fondo). A__________, amico della convenuta, ha ribadito l'identica frase (“AO 2 ha sempre saputo che AP 1 non è suo padre”: verbale del 5 febbraio 2013, pag. 5 a metà). Ci si può domandare se simile reiterata laconicità basti per dimostrare concretamente il fatto. Sia come sia, ai fini del giudizio importa chiarire quando l'attore abbia acquisito sufficiente certezza di non essere il padre di AO 2 sulla base degli elementi oggettivi di cui poteva disporre, non se (e quando) la madre abbia confidato al bambino l'esclusa paternità dell'attore. Che AO 2 poi chiamasse l'attore con il nome di battesimo – circostanza per altro esclusa da R__________ (verbale del 10 dicembre 2012, pag. 4 in fondo) – non è un indizio significativo, taluni genitori permettendo notoriamente e per comune esperienza ai loro figli di rivolgersi loro in tal modo. Su questi punti non soccorre pertanto attardarsi.
6. Afferma l'appellante che, per quanto riguarda il momento in cui egli ha acquisito sufficiente certezza di non essere il padre di AO 3 (momento che a suo parere coincide – come detto – con quello in cui ha acquisito sufficiente certezza di non essere nemmeno il padre di AO 2), esso si situa attorno al 30 dicembre 2011, “non appena la convenuta ha messo in dubbio la sua paternità” ed egli ha adito, “da solo senza l'assistenza di un legale”, la Commissione tutoria regionale per un “test della paternità”. Al primo giudice l'attore rimprovera di avere trascurato che egli incontrava AO 3 e AO 2 praticamente tutti i giorni e che la convenuta gli ha mentito per anni, lasciando che egli si comportasse da autentico genitore e fosse certo della propria paternità. Nulla lo induceva in una situazione del genere a nutrire sospetti. Che la moglie frequentasse altri uomini non lo inquietava, continuando egli a intrattenere relazioni intime con lei. Solo nel corso della causa poi essa ha indicato con nome e cognome il padre di AO 3 e quello di AO 2, trovandosi a deporre sotto giuramento. Che la convenuta non abbia mai preteso contributi alimentari per i figli rispondeva infine a un “accordo economico raggiunto dalle parti”, motivato dalla precaria situazione economica di lui. Accordo che in malafede la moglie non ha più rispettato nella causa di divorzio, una volta scaduti i termini perentori per promuovere l'azione di disconoscimento della paternità (memoriale, punto 10, seconda parte).
a) AO 3 è nato il 23 settembre 1996. È stato concepito perciò quando i coniugi, separati di fatto dal 17 febbraio 1995, non erano più insieme da dieci mesi, né avevano più ripreso – neppure temporaneamente – la comunione domestica. L'appellante adduce di non avere dubitato della propria paternità perché aveva intrattenuto relazioni intime con la moglie anche dopo la separazione. Se non che, AO 1 ha sempre negato ciò nel modo più assoluto (risposta del 13 aprile 2012, pag. 3 in alto e 5 verso il basso). E nulla rende verosimile quanto l'appellante asserisce. Per di più, durante il proprio interrogatorio l'attore ha accennato a un unico rapporto avuto con la moglie nel periodo del concepimento (verbale del 29 maggio 2012, pag. 4 in alto). Ed egli non contesta nell'appello di avere saputo che in quel periodo la convenuta frequentava un altro uomo (pag. 11 in alto). Ammesso e non concesso pertanto che quel rapporto con la moglie sia avvenuto, oggettivamente pesavano sulla paternità dell'attore seri sospetti. Se si considera poi che la moglie non ha mai chiesto alcuna partecipazione finanziaria al mantenimento del figlio, esonerando l'attore da ogni responsabilità sotto questo profilo, il dubbio appariva greve e concreto. Certo, l'attore invoca un “accordo economico raggiunto dalle parti” che lo esentava da obblighi di sostentamento per la sua precaria situazione economica, ma di tale accordo non v'è traccia agli atti né sono stati chiamati testimoni a suffragarne l'esistenza. In simili condizioni AP 1 aveva acquisito sufficiente certezza dell'esclusa sua paternità, a voler essere generosi, per lo meno nei cinque anni successivi alla nascita di AO 3, scaduti il 23 settembre 2001.
Nell'appello l'attore lamenta che la moglie gli abbia mentito “per così tanti anni”, ma a ben vedere non risulta che AO 1 lo abbia mai confortato nella paternità di AO 3. Anzi, durante l'interrogatorio l'attore stesso ha dichiarato che “siccome mia moglie venne a raccontarmi di essere incinta, ho dedotto che io ero il padre. Penso che me lo abbia anche detto, ma non ne sono sicuro” (verbale del 29 maggio 2012, pag. 4 in alto). Per converso due testimoni hanno dichiarato l'esatto contrario, ovvero che AP 1 è sempre stato al corrente di non essere genitore di AO 3. Sull'attendibilità di R__________, sorella della moglie, si può opinare. Essa ha dichiarato invero di avere sentito la convenuta “dire a AP 1 esplicitamente che non era il papà dei figli” in talmente tante occasioni da non ricordarne, per finire, nemmeno una (verbale del 10 dicembre 2012, pag. 4 in basso). L'altro testimone, A__________, ha dichiarato che AP 1 “sapeva benissimo” di non essere il padre di AO 3, salvo riconoscere che con lui “il tema della paternità (…) non si è mai posto, non ne abbiamo mai parlato” (verbale del 5 febbraio 2013, pag. 4 a metà). Ad ogni buon conto, si sia o non si sia sentito dire dalla moglie che AO 3 è figlio altrui, per lo meno nei cinque anni successivi alla nascita del figlio l'attore aveva cumulato – come si è visto – elementi oggettivi tali da mettere pesantemente in dubbio la sua paternità. Non può quindi valersi di “gravi motivi” per giustificare il decennale ritardo ad agire.
b) AO 2 è nato il 2 settembre 2005 ed è stato concepito perciò quando i coniugi vivevano stabilmente separati da quasi dieci anni. Una volta ancora l'appellante adduce di non avere dubitato della propria paternità per avere intrattenuto relazioni intime con la moglie anche nel periodo di quel concepimento. La moglie nega – una volta ancora – con assoluta fermezza (loc. cit.). Durante il proprio interrogatorio l'attore ha accennato invero a due rapporti avuti con lei in quel periodo (verbale del 29 maggio 2012, pag. 4 verso il basso). Se non che, una volta ancora nulla rende verosimile quanto egli asserisce. In compenso egli sapeva – per suo stesso dire – che allora la convenuta “aveva una storia con un certo Ivano”, il quale abitava in Italia vicino ai suoi genitori e con il quale essa si sarebbe finanche potuta sposare (loc. cit.). Non si trattava dunque di una frequentazione fugace. Seppure si volesse credere dunque all'assunto dei due rapporti intimi prospettato dall'attore, sulla paternità di lui gravavano oggettivamente sospetti ancora più pesanti che nel caso di AO 3. Come per AO 3 inoltre la moglie non ha mai chiesto all'attore alcuna partecipazione al mantenimento, mentre la tesi di un “accordo economico raggiunto dalle parti” che dispensava il marito da obblighi di sostentamento rimane a livello di mera asserzione. Anche per quanto riguarda AO 2, di conseguenza, l'attore aveva acquisito sufficiente contezza dell'esclusa sua paternità, più ancora che nel caso di AO 3, per lo meno nei cinque anni successivi alla nascita del bambino.
Si aggiunga che, come per AO 3, AO 1 non consta avere rassicurato l'attore circa la sua paternità di AO 2. E anche per quanto attiene a AO 2 i due testimoni citati dianzi hanno confermato – pur nella loro relativa attendibilità – che AP 1 ha sempre saputo di non essere genitore del bambino (verbale del 10 dicembre 2012, pag. 5 in alto; verbale del 5 febbraio 2013, pag. 5 in fondo). Comunque sia, e come si è visto per AO 3, poco sussidia che la moglie abbia detto o non abbia detto all'attore che AO 2 è figlio altrui. Al più tardi nei cinque anni successivi alla nascita del bambino, scaduti il 2 settembre 2010, l'attore aveva cumulato infatti elementi oggettivi tali da mettere gravemente in dubbio la sua paternità. Nemmeno in relazione a AO 2 egli può dunque invocare “gravi motivi” per scusare il ritardo ad agire.
7. Il giudizio sulla tempestività dell'azione potrebbe esaurirsi nelle considerazioni che precedono, il termine assoluto per un'azione di disconoscimento essendo decorso rispettivamente il 23 settembre 2001 e il 2 settembre 2010 ancorché l'attore disponesse di indizi idonei a mettere gravemente in forse – per non dire a escludere con verosimiglianza – la sua paternità. Giovi nondimeno riscontrare l'ultima sua argomentazione, secondo cui egli avrebbe – a mente sua – reagito tempestivamente il 30 dicembre 2010, quando si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 3 per ottenere un “test della paternità” (appello, punto 11, prima parte). Quand'anche ci si volesse fondare sul presupposto che quel 30 dicembre 2010 egli fosse ancora in tempo per attivarsi, invero, rimane il fatto che – come ha sottolineato il Pretore –
AP 1 ha aspettato ancora quattro mesi dopo di allora per adire il giudice, mentre un presunto padre che intenda far capo all'art. 256c cpv. 3 CC deve reagire entro un mese, salvo malattia o assenza (sopra, consid. 3 in fine). E l'attore non invoca né malattia né assenza.
È vero che nel caso specifico la Commissione tutoria regionale non ha dato prova di particolare solerzia, avendo convocato le parti solo il 21 febbraio 2011 a un'udienza del 5 aprile successivo. È altrettanto vero però che la scelta di indirizzarsi a tale autorità anziché di promuovere azione di disconoscimento si deve a un'opzione deliberata dell'attore. Nell'appello egli ripete di non essere stato rappresentato in quel frangente da alcun legale (pag. 9 in alto e 12 a metà), ma l'asserto è equivoco, nella lettera del 30 dicembre 2010 alla Commissione tutoria regionale avendo egli scritto testualmente che “parlando con l'avvocato mi è stato consigliato di rivolgermi a voi per richiedere il test della paternità” (doc. E). L'avvocato sarà anche stato quello precedente, che ha ricevuto poi la lettera del 22 febbraio 2011 in cui il patrocinatore della moglie confermava esplicitamente a AP 1 ch'egli non è il padre di AO 3 né di AO 2 (sopra, consid. 4), ma poco importa. Se ha adito intenzionalmente la Commissione tutoria regionale invece del giudice civile, perdendo nel frattempo il termine per procedere in forza dell'art. 256c cpv. 3 CC, l'attore può solo essere rimesso alle sue responsabilità. Ne discende che, per quanto si voglia posticipare la decorrenza del termine, la causa di disconoscimento della paternità promossa il 19 aprile 2011 risulta tardiva.
8. Rimane da esaminare nelle condizioni illustrate se un “grave motivo” possa essere ravvisato, quantunque i requisiti dell'art. 256c cpv. 3 CC non sussistano, perché il disconoscimento tardivo della paternità si giustifichi in virtù di chiari interessi preponderanti del presunto padre (principio enunciato nella sentenza del Tribunale federale 5A_240/2011 del 6 luglio 2011, consid. 7.1 con riferimento a DTF 136 III 596 consid. 6.2 e 134 III 241). L'appellante si duole al riguardo che il Pretore abbia tenuto conto unilateralmente dell'interesse dei figli, dimenticando ch'egli è vittima di un disegno precostituito, AO 1 avendo
aspettato la decorrenza dei termini perentori entro cui egli
avrebbe potuto promuovere azione di disconoscimento per esigere da lui nella causa di divorzio contributi alimentari in favore di AO 3 e AO 2, sgravando i veri padri da ogni responsabilità. Ciò che non è nell'interesse dei ragazzi, i quali ormai sanno ch'egli non è il loro genitore e perderanno, per finire, ogni relazione con lui (memoriale, punto 11, seconda parte).
Che AO 3 e AO 2 abbiano interesse a non trovarsi in seguito all'azione di disconoscimento senza un padre, senza diritti di mantenimento e senza la figura del genitore – sia pure putativo o vicariante – che li ha seguiti fin da piccoli (sentenza impugnata, pag. 6 in alto) non è discusso dall'attore. Egli non pretende, in particolare, che V__________ sia in grado di contribuire al sostentamento di AO 3 (ove ricorrano le premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC) né che I__________ possa contribuire a quello di AO 2, nessuno dei due padri essendosi mai occupato del rispettivo figlio (deposizione di A__________: verbale del 5 febbraio 2013, pag. 5). D'altro lato l'iscrizione di un padre nei registri dello stato civile non dipende solo da fattori biologici o genetici: proprio perché l'art. 256c CC fissa termini perentori all'azione di disconoscimento, nei registri dello stato civile possono figurare come padri anche uomini che nei termini di perenzione non hanno contestato – o hanno contestato senza successo – la presunzione derivante dal matrimonio (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_619/2014 del 5 gennaio 2015, consid. 4.4).
Ciò posto, gli atti sono lungi dal comprovare che in concreto AO 1 abbia sottaciuto all'attore l'esclusa sua paternità su AO 3 e AO 2 in modo da lasciar scadere i termini perentori per promuovere l'azione di disconoscimento ed esigere poi contributi alimentari nella causa di divorzio. Risulta invece – come si è visto – che l'attore stesso ha indugiato nel procedere giudizialmente quantunque elementi di peso mettessero gravemente in dubbio la sua paternità genetica. Mal si intravede perciò quali chiari interessi preponderanti di lui giustificherebbero un disconoscimento di paternità in assenza delle condizioni fissate dall'art. 256c cpv. 3 CC. Quanto all'argomento per cui non sarebbe nell'interesse dei ragazzi la paternità di un uomo che non è il loro genitore biologico, l'appellante non contesta – come detto – che, fosse accolta l'azione di disconoscimento, AO 3 e AO 2 rischierebbero di trovarsi senza un padre, senza diritti di mantenimento e senza la figura del genitore che li ha seguiti da sempre. E che in seguito all'azione di disconoscimento i ragazzi possano non più darsi cura di lui ancora non significa – contrariamente all'opinione sua – che la presunzione di paternità non sia per il loro bene. Chiari interessi preponderanti del presunto padre all'accoglimento di un'azione di disconoscimento in assenza dei requisiti dell'art. 256c cpv. 3 CC, in definitiva, non si riscontrano. Anche a quest'ultimo riguardo l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
9. Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. Altrettanto vale anche il curatore dei figli, di cui dopo la maggiore età AO 3 ha approvato l'opera (sopra, consid. 2).
10. L'appellante non contesta il diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore, che ha accertato il suo reddito in fr. 4079.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3507.95, onde un margine disponibile di fr. 571.05 mensili sufficiente per finanziare i costi del processo (sentenza impugnata, pag. 7). Postula tuttavia il beneficio del gratuito patrocinio in appello, sostenendo che al suo fabbisogno minimo vanno aggiunte le spese per le sedute di yoga prescrittegli dal medico (fr. 150.– mensili) e che con il margine disponibile residuo egli deve ancora versare fr. 2990.– per costi processuali di primo grado e fr. 4104.– per onorari al proprio avvocato (fr. 1944.– per il patrocinio in primo grado, fr. 2160.– per il patrocinio in secondo grado). Gli mancano di conseguenza i mezzi necessari per sopperire alle spese legali e processuali di appello.
a) Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte ai costi della procedura e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC). Ci si può domandare se corsi di yoga genericamente prescritti con certificato medico di una riga (accluso all'appello) possano essere riconosciuti nel fabbisogno minimo. Quanto ai rimanenti costi processuali di primo grado (fr. 2990.–), essi risultano scaglionati in rate di fr. 100.– mensili (distinta dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, datata 5 aprile 2013, allegata all'appello). Non è il caso ad ogni modo di approfondire simili questioni. Dagli atti della causa di divorzio (inc. DM.2011.101) emerge in effetti che con decreto cautelare del 15 aprile 2014 (inc. CA. 2013.176) il Pretore ha condannato AP 1 a corrispondere l'intero suo margine disponibile a titolo di contributo alimentare per i figli (fr. 639.– mensili per AO 3, fr. 145.– mensili per AO 2). Da quegli atti risulta inoltre che dal 1° aprile 2015 egli è senza impiego e percepisce solo indennità di disoccupazione (lettera 10 aprile 2015 della __________). Si può ragionevolmente presumere dunque ch'egli non sia in grado di coprire i costi del processo di appello nel giro di uno o, al massimo, due anni (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine). Quanto alle probabilità di buon esito del ricorso, esse apparivano scarse, ma non del tutto assenti. Si giustifica così di conferire al richiedente il beneficio del gratuito patrocinio.
b) Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto il memoriale di appello in una causa già nota. Delle 15 pagine che compongono il memoriale inoltre le prime otto erano superflue poiché consistono in una cronistoria del processo. Anche presumendo poi un colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente, un avvocato diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di una decina d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 2150.– complessivi (arrotondati).
11. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una contestazione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 2500.– e a AO 3 e AO 2 fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2150.–
4. Notificazione a:
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–; –.; –; –; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivo n. 3). |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).