Incarto n.
11.2013.41

Lugano

26 novembre 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2011.29 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'11 agosto 2011 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 26 aprile 2013 presentato da AO 1e sull'appello del 29 aprile 2013 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 16 aprile 2013;

 

Ritenuto

in fatto:                A.  AO 1 (1962) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ (__________) il 27 dicembre 1987. Dal matrimonio sono nati L__________ (l'11 ottobre 1988), M__________ (il 19 febbraio 1990) e D__________ (il 20 ottobre 1996). Il marito è alle dipendenze dell'__________ e la moglie, senza particolare formazione, svolge lavori di pulizia a tempo parziale.

 

                            B.  Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 settembre 2002 da AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud i coniugi si sono intesi nel senso di affidare i figli alla madre, AO 1 impegnandosi a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la moglie e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlio. Il 3 aprile 2003 i coniugi hanno concordato l'affidamento di L__________ al padre con soppressione del contributo alimentare per lei. Mediante decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha poi obbligato AO 1 a versare dal 1° aprile 2003 un contributo alimentare di fr. 1067.– mensili per la moglie, uno di fr. 1477.50 mensili per M__________ e uno di fr. 1260.– mensili per D__________, assegni familiari compresi.

 

                            C.  Il 24 novembre 2004 AO 1 ha promosso

                                  azione di divorzio e con decreto cautelare emesso il 13 maggio 2005 “nelle more istruttorie” il medesimo Pretore ha fissato in fr. 982.50 mensili il contributo ali­mentare per la moglie, in fr. 1477.50 mensili quello per M__________ e in fr. 1260.– mensili quello per D__________, assegni familiari compresi. In accoglimento di

                                  un'istanza presentata il 10 giugno 2005 da AP 1 egli ha ordinato inoltre con decreto cautelare del 14 giu­gno 2005 all'__________ di trattenere in favore di M__________ dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 1477.50 mensili, da riversare su un conto __________ della moglie.

 

                            D.  In esito a due istanze presentate da AP 1 il 30 gennaio 2008 e da AP 1 il 10 marzo 2008, con decreto cautelare del 13 ottobre 2008 il Pretore ha modificato l'assetto in vigore e ha condannato il marito a versare dal 1° maggio 2008 un contributo alimentare di fr. 1231.– mensili per la moglie, portato a fr. 1371.– mensili dal 1° settembre 2008, e uno di fr. 1327.50 mensili per il (solo) figlio D__________ (assegni familiari compresi), ordinando all'__________ di trattenere dallo stipendio del debitore la somma di fr. 2698.50 mensili da riversare direttamente alla moglie. Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 9 giugno 2009 (inc. 11.2008.158).

 

                            E.  L'ordine così definito è rimasto invariato anche in seguito a due altre istanze del 25 agosto 2009, del marito (inc. DI.2009.211), e del 3 settembre 2009, della moglie (inc. DI.2009.232), che il Pretore ha respinto con decreto cautelare del 13 marzo 2012, confermato su ricorso delle parti da questa Camera con sentenza del 22 giugno 2015 (inc. 11.2012.33). Nel frattempo, dal 1° lu­glio 2011 AO 1 è diventato inabile al lavoro nella misura del 50% e percepisce – dal 1° novembre 2011 – prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità, come pure dalla sua cassa pensione, mentre il figlio D__________ si è trasferito da lui l'8 agosto 2011.

 

                             F.  In seguito a ciò, l'11 agosto 2011 AO 1 si è rivolto nuovamente al Pretore affinché in via cautelare gli fosse affidato D__________ (riservato il diritto di visita materno), fosse soppresso dall'8 agosto 2011 il contributo alimentare per il figlio e fosse adattata con effetto immediato la trattenuta di stipendio a fr. 573.50 mensili. Egli ha instato altresì per l'assistenza giudiziaria. Statuendo senza contraddittorio quello stesso giorno, il Pretore aggiunto ha “sospeso” il contributo alimentare per D__________ e ha ridotto la trattenuta di stipendio a fr. 1371.– mensili. All'udienza del 25 agosto 2011, indetta per la discussione, l'istante ha confermato le sue richieste, postulando inoltre la riversione della somma di fr. 95.05 mensili percepita dalla moglie a titolo di asse­gno familiare differenziale per D__________, mentre la convenuta ha prodotto un memoriale nel quale – sollecitando il gratuito patrocinio – si è rimessa al giudizio del Pretore sull'affidamento del figlio e ha chiesto “in via riconvenzionale” l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 2333.45 mensili dal 1° settembre 2011, oltre che l'adattamento della trattenuta di stipendio, domanda che essa ha reiterato con istanza cautelare del 19 settembre 2011.

 

                            G.  Frattanto, il 13 settembre 2011, il Pretore ha sentito D__________. A un'ulteriore udienza del 13 ottobre 2011 AO 1 ha chiesto di sopprimere il contributo alimentare per la moglie dall'8 agosto 2011, così come la trattenuta di stipendio, e ha notificato alcune prove, mentre la moglie si è opposta a tali richieste e ha ribadito la propria posizione. Esperita l'istruttoria, alle arringhe finali cautelari del 25 febbraio 2013 il marito ha confermato le sue domande, rivendicando altresì la restituzione del contributo alimentare per D__________ relativo all'agosto del 2011, dell'assegno familiare differenziale versato alla moglie dal­l'agosto al dicembre del 2011 per complessivi fr. 475.25 e di spese per materiale scolastico di fr. 512.35, mentre la moglie ha riaffermato la propria posizione e si è opposta alle richieste della controparte.

 

                            H.  Statuendo con decreto cautelare del 16 aprile 2013, in parziale accoglimento delle istanze 11 agosto 2011 di AO 1 e 19 settembre 2011 di AP 1 il Pretore ha affidato D__________ al padre, riservando alla madre il più ampio diritto di visita, ha soppresso il contributo alimentare per il figlio dall'agosto del 2011 e ha aumentato il contributo alimentare per la moglie in pendenza di divorzio da fr. 1371.– a fr. 1595.65 mensili dall'agosto del 2011 fino al novembre del 2012, a fr. 1810.– mensili dal dicembre del 2012 fino al maggio del 2013, a fr. 1459.30 mensili dal giugno del 2013 fino all'ottobre del 2014 e a fr. 1869.75 dal novembre del 2014 in poi, adattando di conseguenza la trattenuta di stipendio. Le altre richieste avanzate con le arringhe finali sono state respinte. La tassa di giustizia (fr. 1000.–) e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                              I.  Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 e AO 1 sono insorti a questa Camera. La prima con un appello del 26 aprile 2013 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 2094.05 mensili dall'agosto del 2011 fino al novembre del 2012, a fr. 2256.30 mensili dal dicembre del 2012 fino al maggio del 2013, a fr. 2155.60 mensili dal giugno del 2013 fino all'ottobre del 2014 e a fr. 2548.05 dal novembre 2014 in poi, oltre che l'adattamento immediato della trattenuta di stipendio. Nel suo appello del 29 aprile 2013 il secondo chiede che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, il contributo per la moglie sia soppresso dall'agosto del 2011 con annullamento immediato della trattenuta di stipendio.

 

                             L.  Il 3 giugno 2013, il 31 ottobre 2014 e il 24 agosto 2015 AO 1 ha inviato alla Camera varia documentazione che AP 1 chiede per lo più di estromettere dagli atti. Nel frattempo, con sentenza del 17 maggio 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha regolato gli effetti. Contro tale regolamentazione AO 1 ha introdotto appello il 20 giugno 2013 e AP 1 appello incidentale il 29 agosto 2013. Entrambi i ricorsi sono tuttora pendenti (inc. 11.2013.53). Chiamati a esprimersi sugli appelli nella presente procedura cautelare, AO 1 ha proposto il 5 ottobre 2015 sulla scorta di nuova documentazione di respingere il ricorso della moglie, mentre quest'ultima non si è pronunciata.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dei rime­di giuridici, il decreto in questione è stato notificato ai patrocinatori delle parti il 17 aprile 2013, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 18 aprile 2013, sarebbe scaduto sabato 27 aprile 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotte il 26 e il 29 aprile 2013, sotto questo profilo entrambe le impugnazioni sono quindi ricevibili.

 

                             2.  Al proprio appello AP 1 acclude un conteggio della __________ della salute del 12 aprile 2013 riguardante il premio di cassa malati del maggio 2013. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento in questione, successivo alle arringhe finali del 25 febbraio 2013 (e quindi alla chiusura dell'istruttoria), è di fatto contestuale al decreto impugnato ed è ricevibile per il lasso di tempo successivo al maggio del 2013. È tardivo invece per il passato, poiché già davanti al Pretore la convenuta avrebbe potuto documentare la decadenza del sussidio cantonale in seguito all'avvenuto trasferimento di D__________ dal padre nell'agosto del 2011 (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_342/2013 del 27 settembre 2013, consid. 4.1.2).

 

                             3.  Quanto ai documenti acclusi all'appello da AO 1, i doc. A, B e C sono già rubricati nel fascicolo di primo grado e risultano dunque superflui. La ricevibilità dei doc. D–H (calcolatore del salario conseguibile da AP 1: www.salarium.bfs.admin.ch) appare inoltre dubbia, perché verosimilmente questi potevano essere prodotti già davanti al Pretore. Ad ogni buon conto, come si vedrà in appresso (consid. 8a e 8b), essi poco o punto sussidiano ai fini del giudizio. Ricevibili sono in ogni modo il doc. I di appello, in cui il marito ha segnalato il 22 aprile 2013 alla moglie l'apertura di due concorsi per l'assunzione di personale ausiliario da parte del Comune di __________, e una lettera 31 maggio 2013, trasmessa a questa Camera il 3 giugno seguente, in cui il segretario comunale di __________ comunica a AO 1 la mancata partecipazione della moglie ai citati concorsi. Ricevibili, seppure privi di particolare rilievo per il presente giudizio, sono poi i nuovi documenti esibiti – sempre il 3 giugno 2013 – riferiti alla figlia maggiorenne L__________, estranea al procedimento.

 

                                  La riduzione retroattiva della rendita d'invalidità allegata il 31 ottobre 2014 da AO 1 dal luglio del 2013 (da fr. 1160.– a fr. 983.– mensili) e delle rendite per figli (da fr. 464.– a fr. 393.– mensili) in seguito allo splitting dei contributi può altresì essere presa in considerazione, la decisione formale del­l'Ufficio AI essendo intervenuta solo il 16 ottobre 2014 (in precedenza gli importi si fondavano su una mera “valutazione previsionale”: doc. richiamato XV nell'inc. OA.2004.127). Neppure la moglie contesta, per altro, che l'interessato abbia agito senza indugio dopo avere ricevuto la decisione.

 

                                  Diversa è la situazione per quanto riguarda la diminuzione dello stipendio (fr. 89.80 mensili) già dal luglio del 2015, riconducibile al nuovo contributo di cassa pensione (dall'8.4 al 9.4%). Foss'

                                  anche l'attore venuto a conoscenza della modifica solo sabato 8 agosto 2015, la produzione documentale del 26 agosto 2015 (timbro postale sulla busta d'invio) è tardiva (I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 2b con riferimenti; cfr. anche Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber­ger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 48 ad art. 317). Resta il fatto che la diminuzione salariale di fr. 89.80 mensili va considerata dall'agosto del 2015 in poi. Relativamente alla ponderosa – e per lo più datata – documentazione unita alle osservazioni del 5 ottobre 2015, essa si rivela invece tardiva oppure superflua (perché già agli atti) o irrilevante (perché relativa ai figli maggiorenni). Basti pensare al nuovo premio di cassa malati che l'interessato produce (doc. 22) senza chiedere alcuna modifica del proprio fabbisogno minimo (osservazioni all'appello, pag. 25).

 

                             4.  Le misure provvisionali adottate durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse, sempre che ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti. Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi cautelari dopo avere aggiornato gli elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e che risultano controversi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.48 del 7 ottobre 2014, consid. 6 con riferimenti). Nella fattispecie è manifesto che le circostanze si siano modificate, ove appena si consideri che dall'agosto del 2011 il figlio D__________ si è trasferito dal padre. Ciò basta, già in sé, per giustificare una modifica dell'assetto precedente.

 

                             5.  Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7288.95 mensili (fr. 8827.05 di stipendio netto al 100%, compreso l'assegno familiare per D__________ di fr. 330.– mensili, dedotti “gli assegni AI e LPP destinati ai figli”) dall'agosto del 2011 fino al no­vembre del 2012, quando il grado d'occupazione è stato

                                  ridotto al 50% dopo un periodo di incapacità lucrativa parziale

                                  durato due anni (decreto cautelare, pag. 12; doc. NNN nell'inc. OA.2004.127), e in fr. 7717.65 mensili dopo di allora (fr. 4697.50 di stipendio netto, compreso l'assegno familiare per D__________ di fr. 330.– mensili, più fr. 1160.– di rendita AI e fr. 1860.15 di rendita d'invalidità LPP: loc. cit., pag. 11 seg.). Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha calcolato in fr. 3920.25 mensili fino alla maggiore età di D__________, nell'ottobre del 2014 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 933.30, premio della cassa malati fr. 346.65, assicurazione complementare LCA fr. 28.–, spese mediche fr. 136.90, occhiali fr. 23.60, spese attività fisica fr. 50.–, parcheggio fr. 100.–, assicurazione economia domestica fr. 24.85, tassa rifiuti fr. 6.70, contributi di miglioria fr. 10.40, leasing dell'automobile fr. 365.25, imposta di circolazione fr. 36.40, assicurazione RC dell'automobile fr. 108.20, onere fiscale fr. 400.–) e in fr. 4386.95 mensili dal novembre 2014 in poi per l'aggiunta del costo dell'alloggio riferito a D__________ (fr. 466.66 mensili: loc. cit., pag. 14 seg.).

 

                                  Relativamente alla moglie, il Pretore ha accertato un reddito di fr. 1298.65 mensili fino al maggio del 2013, imputandole in seguito un guadagno ipotetico di almeno fr. 2000.– mensili compatibile con un'attività al 60% in un'impresa di pulizia (decreto cautelare, pag. 12 seg.). A fronte di ciò, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 2408.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 637.50, premio della cassa malati fr. 67.80, assicurazione complementare LCA fr. 36.30, assicurazione RC dell'automobile fr. 111.70, imposta di circolazione fr. 26.65, assicurazione economia domestica fr. 129.60, RC privata e protezione giuridica fr. 19.40, tassa rifiuti fr. 6.70, tassa fognatura fr. 12.80, contributi di miglioria fr. 10.40, onere fiscale fr. 150.–: decreto impugnato, pag. 15).

 

                                  Il fabbisogno in denaro di D__________ è stato stimato in fr. 1287.60 mensili fino alla maggiore età sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo, previo adattamento delle voci per cura e educazione (fornite per il 50% in natura dal padre), per l'alloggio, e previa deduzione delle rendite AI e LPP per il figlio (decreto impugnato, pag. 13). In definitiva, accertata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 970.90 mensili dall'agosto del 2011 al novembre del 2012, di fr. 1399.60 mensili dal dicembre del 2012 al maggio del 2013, di fr. 2100.95 mensili dal giugno del 2013 all'ottobre del 2014 e di fr. 2921.85 mensili in seguito, il primo giudice ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1595.65 mensili dall'agosto del 2011 al novembre del 2012, di fr. 1810.– mensili dal dicembre del 2012 al maggio del 2013, di fr. 1459.30 dal giugno del 2013 all'ottobre del 2014 e di fr. 1869.75 mensili in seguito, adattando di conseguenza la trattenuta di stipendio.

 

                              I.  Sull'appello di AP 1

 

                             6.  L'appellante contesta il reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili a lei ascritto, che non reputa alla sua portata. Essa evoca la sua precaria situazione personale (descritta in una perizia medica del 17 settembre 2007) e l'età, come pure le difficili condizioni d'impiego nel __________, ciò che non le permetterebbe di guadagnare più di fr. 1500.– mensili (memoriale, pag. 5).

 

                                  a)   Il Pretore ha ritenuto che, lavorando al 60% dal giugno del 2013 nel settore pubblico o privato, l'interessata può guadagnare fr. 2000.– mensili come addetta alle pulizie, migliorando così nettamente il reddito di fr. 1298.65 mensili ora conseguito, di cui fr. 958.– presso __________ (grado d'occupazione del 22.62%) e fr. 340.65 con impieghi saltuari. Ciò risulta compatibile con la capacità lucrativa del 66.6% attestata dalla perizia medica per attività in genere, con il fatto che i figli hanno compiuto i 16 anni e con la mancanza di una formazione professionale specifica. Quanto alla possibilità di conseguire tale reddito, il Pretore l'ha riconosciuta riferendosi allo stipendio attuale che la convenuta percepisce dalla __________ (fr. 53 019.– annui lordi per un'attività al 100%), come pure ai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (in: www.lohn­rechner.bfs.admin.ch), i quali prevedono per lavori di pulizia al 60% nel Cantone Ticino con orario settimanale a tempo pieno (40 ore) un guadagno medio di poco superiore ai fr. 2500.– lordi mensili (decreto impugnato, pag. 13).

 

                                  b)  Un guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015, consid. 6b).

 

                                  c)   Nella misura in cui fa valere che secondo la perizia medica del 17 settembre 2007 essa sarebbe inabile al lavoro nella proporzione del 60% (recte: del 66.66%) e dovrebbe rispettare determinate pause, sicché non potrebbe spostare oggetti pesanti né svolgere adeguatamente lavori di pulizia (memoriale, pag. 5), l'appellante equivoca sulle conclusioni del perito giudiziario, il quale proprio in virtù di tali limitazioni l'ha riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 33.33% (doc. P, foglio 25). Che tale inabilità lucrativa si sia nel frattempo aggravata per via dell'età è un'ipotesi senza alcun riscontro in valutazioni specialistiche. Circa le prospettate difficoltà di apprendimento (memoriale, pag. 5), il Pretore si è limitato a imputare alla convenuta un reddito da lavoro per attività semplici, che non presuppongono conoscenze particolari. Nulla induce a scostarsi pertanto dalla valutazione del primo giudice (invero generosa, il perito stimando una capacità lucrativa del 66.66% e non solo del 60%).

 

                                  d)  Quanto al dumping salariale e alla crisi economica di cui soffre il __________ a causa della pressione esercitata sul mercato del lavoro locale dalla manodopera estera (circostanze addotte soltanto in appello), l'appellante nemmeno rende verosimile di essersi attivata senza successo nella ricerca di altre occupazioni. Anzi, la documentazione prodotta da AO 1 (sopra, consid. 2) sostanzia non solo l'esistenza di opportunità di lavoro nel settore di attività e nella regione in cui abita l'interessata, ma finanche la rinuncia di lei a partecipare a specifici concorsi pubblici. L'argomentazione cade dunque nel vuoto.

 

                                  e)   L'appellante si duole altresì che il Pretore le abbia imputato un reddito netto di fr. 20.– orari, più alto di quello previsto da un non meglio precisato contratto collettivo. A parte il fatto però che l'art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza federale sul contratto normale di lavoro per il personale domestico, del 20 ottobre 2010 (RS 221.215.329.4), prescrive per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica un salario minimo (lordo, ma senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati) di fr. 20.35 l'ora in tutta la Svizzera, il reddito di fr. 2000.– mensili calcolato (per difetto) dal Pretore sulla base di un grado d'occupazione pari al 60% non è certo sfavorevole alla convenuta. Anche raffrontato ai soli dati statistici accertati nella decisione impugnata (sopra, consid. a), la cui attendibilità non è in discussione, esso appare alla portata dell'interessata. Il che rende superfluo esaminare se essa possa conseguire un reddito analogo aumentando il grado d'occupazione alle dipendenze della __________ (memoriale, pag. 5). Al riguardo l'appello manca una volta ancora di consistenza.

 

                             7.  Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di portarlo a fr. 3388.40 mensili fino al novembre del 2012 e a fr. 3301.45 mensili dopo di allora, rimproverando al Pretore di avere trascurato i costi del riscaldamento, il leasing dell'automobile (fino al novembre del 2012) e, dopo di allora, le spese del carburante e la manutenzione del veicolo. Essa lamenta inoltre che il premio della cassa malati non sia stato computato in modo corretto (memoriale, pag. 3 seg.).

 

                                  a)   In merito alle spese per acqua, gas ed elettricità (doc. 4, fogli 17 a 22), il Pretore non le ha riconosciute perché già comprese nel minimo esistenziale di base (decreto impugnato, pag. 15). L'appellante obietta che il gas è destinato al riscaldamento dell'abitazione e la relativa spesa è fatturata separatamente. Partendo dal costo semestrale di fr. 2450.– dal 25 novembre 2010 al 25 maggio 2011 (doc. 4, fogli 18 e 19), che rivaluta – parzialmente – per il restante periodo dell'anno, essa chiede che le sia riconosciuto un esborso di fr. 350.– mensili (memoriale, pag. 3). Ora, non fa dubbio che il costo del riscaldamento va considerato in aggiunta al minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292). D'altro lato la spesa fatta valere dalla convenuta si riferisce – per ammissione dell'interessata – ai sei mesi più freddi del­l'anno. Considerato il prospettato aumento della tariffa del gas (doc. 4, foglio 19), ma anche il minor consumo per il restante periodo dell'anno (estivo e autunnale), una spesa media di fr. 250.– mensili appare più verosimile. In proposito l'appello merita ad ogni modo parziale accoglimento.

 

                                  b)  L'appellante sostiene poi che il Pretore ha omesso di inserire nel suo fabbisogno minimo, fino al 31 agosto 2012, la spesa per il leasing dell'automobile (fr. 336.95 mensili: doc. 4, fogli 11 e 12), pur ammettendo la necessità del veicolo per l'esercizio del diritto di visita e l'attività professionale (decreto impugnato, pag. 15). Effettivamente il primo giudice non spiega perché tale spesa non sia stata inserita nel fabbisogno minimo della moglie. L'appellante fonda la richiesta su una dichiarazione del 19 agosto 2011 in cui l'amico __________ afferma di avere stipulato in favore di lei, il 31 luglio 2008, un contratto di leasing (doc. 4, foglio 12) per l'acquisto di una __________ e di avere sempre ricevuto alla fine del mese il pagamento delle rate che sarebbero giunte a scadenza da lì a un anno (doc. 4, foglio 11). Ciò corrisponde a quanto lo stesso __________ aveva affermato in altre occasioni, davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio il 28 novembre 2008 (doc. A nell'inc. DI.2009.9) e nella precedente procedura cautelare davanti al Pretore il 17 dicembre 2009 (act. III, inc. DI.2009.232), senza che il marito eccepisse di falso simili dichiarazioni. Proprio per tale motivo, del resto, il Pretore non ha ritenuto necessario sentire di nuovo il testimone (verbale di udienza del 13 ottobre 2011, pag. 5).

 

                                       Nelle circostanze descritte non vi è ragione dunque per non ritenere verosimile, a un sommario esame, la spesa indicata dalla convenuta fino alla scadenza del contratto (31 luglio 2012: doc. 4, foglio 12). Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto. Dopo di allora l'appellante pretende che le sia riconosciuta una spesa di fr. 250.– mensili “per benzina, spese di riparazione ecc. in considerazione della vetustà del veicolo”. La richiesta nondimeno è formulata per la prima volta in appello. Nuova, essa sfugge di conseguenza a qualsiasi esame (art. 317 cpv. 2 CPC).

 

                                  c)   Quanto al premio della cassa malati, la moglie chiede di aumentarlo da fr. 67.80 a fr. 360.40 mensili perché il sussidio cantonale “è decaduto con la partenza di D__________”, nell'agosto del 2011 (memoriale, pag. 4). Già si è detto (sopra, consid. 2) circa la ricevibilità del nuovo conteggio del maggio 2013, dal quale si evince un premio di fr. 414.85 mensili. La richiesta in esame è pertanto legittima da allora in poi.

 

                             8.  Nel memoriale l'appellante si diffonde altresì in recriminazioni (pag. 6), asserendo che da quando D__________ si è trasferito dal padre il comportamento di lui è nettamente peggiorato, alla stessa stregua del rendimento scolastico, ciò che indizia l'incapacità paterna di accudire al figlio. Tali rimproveri vertono nondimeno su circostanze estranee al contributo alimentare in discussione, unico oggetto litigioso. Al proposito non giova dunque attardarsi.

 

                             II.  Sull'appello di AO 1

 

                             9.  L'appellante contesta il reddito virtuale imputato dal Pretore alla moglie, che vorrebbe vedere aumentato ad almeno fr. 3250.– mensili dall'agosto del 2011 (trasferimento del figlio da lui) per un'attività a tempo pieno nel settore della vendita, dell'albergheria o della ristorazione, ambiti nei quali il perito giudiziario ha riconosciuto alla convenuta una capacità lucrativa del 90–100% e nei quali essa potrebbe riqualificarsi facendo capo alle esperienze passate (memoriale, pag. 4 a 9). Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2015, per altro inutilmente prolisse, egli avanza inoltre nuove richieste e rivolge nuove censure al decreto impugnato. Se non che, formulate fuori dei termini di appello, simili rivendicazioni e doglianze risultano già di primo acchito irricevibili. Non possono quindi essere vagliate oltre.

 

                                  a)   Per quanto concerne il reddito potenziale della moglie, dagli atti emerge che nella fattispecie AP 1, senza particolare formazione professionale, prima del matrimonio ha lavorato come aiuto in campagna, aiuto-cuoca e poi come responsabile di camere d'albergo. Dopo il matrimonio (1987) essa ha svolto saltuariamente l'attività di ausiliaria di pulizia (perizia del 17 settembre 2007: act. XXXIII nell'inc. OA.2004.127). Attualmente essa lavora al 22.62%, per la __________, guadagnando in media fr. 958.– mensili, e svolge pulizie per privati dai quali percepisce in media fr. 340.65 mensili. Dal profilo medico essa è abile al lavoro, come ausiliaria di pulizie, al 66.66% e al 90–100% in attività più leggere che non comportino sforzi fisici, “sempre che i lavori non siano ripetitivi, soprattutto a livello dei membri superiori e che non la obblighino a rimanere lungamente in posizione eretta o in posizioni obbligate” (complemento peritale del 9 gennaio 2009: doc. P, foglio 25).

 

                                  b)  La possibilità invocata dall'appellante che la moglie trovi, compatibilmente con il suo stato di salute, un'occupazione al 100% (recte: al 90–100%) nel ramo alberghiero, della ristorazione o della vendita appare già di primo acchito poco verosimile. Il perito giudiziario non ha precisato quali professioni la convenuta potrebbe esercitare al 90–100%, ma ha specificato senza ambagi che tali attività non devono richiedere sforzi fisici né il mantenimento prolungato di posizioni erette o obbligate. Il che sarebbe tuttavia inevitabile nelle attività prospettate dall'appellante. Un lavoro da cameriera o da aiuto cucina comporta notoriamente sforzi ripetitivi agli arti superiori e uno da venditrice implica il mantenimento prolungato di posizioni obbligate. Né l'appellante indica quale impiego specifico la moglie sarebbe in grado di svolgere senza tali restrizioni nei settori indicati e neppure chi sarebbe disposto ad assumere una persona di quasi 50 anni nelle condizioni di AP 1, senza una formazione professionale e con esperienze nel settore ormai remote. Lo stesso appellante del resto sollecita la moglie a concorrere per impieghi nel settore delle pulizie o per “attività similari” (doc. I di appello).

 

                                  c)   Allega l'appellante che il grado d'occupazione del 60% accertato dal Pretore (sopra, consid. 5a) per calcolare il reddito imputabile alla moglie nel campo delle pulizie è arbitrario, il perito avendo stimato una capacità lucrativa del 66.66% (memoriale, pag. 8). In effetti il primo giudice non motiva per nulla il proprio apprezzamento, né si scorgono ragioni oggettive per scostarsi dalla perizia giudiziaria. Il reddito ipotetico della convenuta va portato di conseguenza da fr. 2000.– mensili (60%) a fr. 2222.– mensili (66.66%), come chiede il marito (memoriale, pag. 8). L'appellante non può pretendere invece che a tale reddito si aggiunga il guadagno conseguibile al 33.33% con un'altra attività leggera, poiché delle due l'una: o dalla moglie si pretende un'attività come donna delle pulizie al 66.66% o un'attività al 90–100% con attività leggere non meglio precisate. Non possono esigersi entrambe le attività cumulativamente.

 

                                  d)  L'appellante ritiene ingiustificato il periodo di un mese e mezzo dall'emanazione del decreto cautelare assegnato dal Pretore alla convenuta per aumentare l'attività lucrativa. Chiede che il reddito potenziale sia ascritto alla moglie sin dall'agosto del 2011, quando D__________ si è trasferito da lui, giacché a quel momento essa, quarantacinquenne, separata di fatto dal 2002, viveva sola e poteva attivarsi per migliorare la sua attività professionale (memoriale, pag. 4, 6, 8 e 9). Ora, di regola un reddito ipotetico non può essere calcolato con effetto retroattivo, dovendosi concedere al coniuge il tempo necessario per adattarsi alla nuova situazione, salvo che, conscio degli obblighi a suo carico, tale coniuge sia rimasto inattivo (I CCA, sentenza inc.11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6f con rinvii).

 

                                       Nella fattispecie AP 1 sapeva che il suo grado d'occupazione limitato al 50% si giustificava per la cura e l'educazione dovute al figlio D__________, allora non ancora sedicenne (cfr. DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4), anche perché ciò le era stato ricordato più volte (pure da questa Camera: sentenza inc. 11.2008.158, del 9 giugno 2009, consid. 6). Né essa poteva ignorare la possibilità, dal profilo medico, di aumentare la propria attività lucrativa almeno dal settembre del 2007 (sopra, consid. a), come il marito le ha ram­mentato ancora alla discussione del 13 ottobre 2011 (riassunto scritto, pag. 3). L'appellante chiede che il reddito ipotetico sia calcolato già dall'agosto del 2011 (passaggio del figlio da un genitore all'altro). Sta di fatto però che a quel momento non era ancora certo se il figlio sarebbe rimasto dal padre, la decisione spettando al Pretore. E la convenuta non poteva escludere un ritorno di D__________, il quale aveva lasciato da lei i suoi effetti personali (vestiti, libri di scuola ecc.: verbale 21 settembre 2011, pag. 2). Dal 16° compleanno di D__________ (il 20 ottobre 2012), per contro, essa non aveva più scusanti. In tale misura l'appello merita di essere accolto.

 

                           10.  Per quanto attiene alla presunta convivenza della moglie con __________, il Pretore non ne ha tenuto conto poiché non ha riscontrato elementi oggettivi che gli permettessero di scostarsi dal decreto cautelare del 13 ottobre 2008, confermato da questa Camera il 9 giugno 2009 (decreto impugnato, pag. 10). Per l'appellante, invece, gli atti processuali rendono evidenti i chiari vantaggi economici che la moglie trae dalla frequentazione assidua e annosa di __________. Egli ribadisce che i due convivono “di fatto” dal maggio del 2007, che __________ è di casa a __________, che la coppia è sempre assieme, che lui non arriva mai a mani vuote, le regala automobili d'occasione, paga le vacanze, taglia l'erba, pagava l'abbonamento telefonico di D__________ (fr. 105.– mensili) e condona prestiti. Ciò impone di diminuire o sopprimere il contributo alimentare (memoriale, pag. 10).

 

                                  Così argomentando, l'appellante non si confronta con l'argomento che ha indotto il primo giudice a non tenere conto di un concubinato. Egli non spiega difatti in quale misura le circostanze sarebbero mutate rispetto alla situazione esistente nell'ottobre del 2008 (ultimo assetto cautelare), sicché al proposito l'appello appare finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC). Si volesse da ciò transigere, le circostanze addotte dall'appellante per rendere verosimile il beneficio economico – per altro nemmeno quantificato – che la moglie trarrebbe da tale relazione coincidono sostanzialmente, a un sommario esame, con quelle già considerate da questa Camera nella sentenza inc. 11.2008.158 del 9 giugno 2009, consid. 7b). Per di più, i criteri preposti alla definizione di un contributo alimentare per un coniuge che vive in comunione domestica con un nuovo partner, enunciati ancora recentemente da questa Camera (RtiD I-2015 pag. 874), non sono quelli addotti dall'appellante. Al riguardo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                           11.  Tutto ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come risulta in appresso, senza dimenticare che dalle entrate di AO 1 – non contestate – va tolto l'assegno familiare (fr. 330.– mensili: sopra, consid. 4), il quale in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale non va cumulato al reddito del genitore cui è esso corrisposto, ma dev'essere dedotto dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2):

                                 

                                  Dall'8 agosto 2011 al 19 ottobre 2012

                                         (nuovo grado d'occupazione moglie)

                                  Reddito del marito (consid. 5 e 11)                              fr.  6958.95

                                         Reddito della moglie (consid. 5 e 6a)                          fr.  1298.65

                                                                                                                          fr.  8257.60  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito

                                         (consid. 5, non contestato)                                                fr.  3920.25                                       

                                         Fabbisogno minimo della moglie

                                         (consid. 5, 7a e 7b, in media)                                      fr.  2934.10

                                         Fabbisogno in denaro di D__________

                                         (consid. 5 e 11)                                                          fr.    957.60

                                                                                                                          fr.  7811.95  mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.    445.65

                                         Metà eccedenza                                                         fr.    222.85  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3920.25 + fr. 222.85 =                                            fr.  4143.10  mensili

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 2934.10 + fr. 222.85 ./. fr. 1298.65 =                       fr.  1860.—  mensili                                                                              (arrotondati)

                                         Dal 20 ottobre al 30 novembre 2012

                                         (nuovo grado d'occupazione marito)

                                         Reddito del marito                                                      fr.  6958.95

                                         Reddito della moglie (consid. 9c)                                fr.  2222.—

                                                                                                                          fr.  9180.95  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                    fr.  3920.25

                                         Fabbisogno minimo della moglie

                                         (consid. 7b, senza il leasing)                                      fr.  2658.85

                                         Fabbisogno in denaro di D__________                        fr.    957.60

                                                                                                                          fr.  7536.70  mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.  1644.25

                                         Metà eccedenza                                                         fr.    822.15  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3920.25 + fr. 822.15 =                                            fr.  4742.40  mensili

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 2658.85 + fr. 822.15 ./. fr. 2222.– =                         fr.  1260.—  mensili                                                                              (arrotondati)

                                         Dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013

                                         (modifica delle rendite AI)

                                         Reddito del marito (consid. 5 e 11)                              fr.  7387.65

                                         Reddito della moglie                                                   fr.  2222.—

                                                                                                                          fr.  9609.65  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                    fr.  3920.25

                                         Fabbisogno minimo della moglie

                                         (consid. 7c, in media)                                                 fr.  2742.45

                                         Fabbisogno in denaro di D__________                        fr.    957.60

                                                                                                                          fr.  7620.30  mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.  1989.35

                                         Metà eccedenza                                                         fr.    994.65  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3920.25 + fr. 994.65 =                                            fr.  4914.90  mensili

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 2742.45 + fr. 994.65 ./. fr. 2222.– =                         fr.  1515.—  mensili                                                                              (arrotondati)

                                         Dal 1° luglio 2013 al 19 ottobre 2014

                                         (maggiore età di età di D__________)

                                         Reddito del marito (consid. 3)                                     fr. 7210.65

                                         Reddito della moglie                                                   fr. 2222.—

                                                                                                                          fr. 9432.65  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                    fr. 3920.25

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7c)              fr. 2951.45

                                        Fabbisogno in denaro di D__________ (consid. 3, 5 e 11)   fr. 1028.60

                                                                                                                          fr. 7900.30  mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr. 1532.35

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   766.15  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3920.25 + fr. 766.15 =                                            fr. 4686.40  mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 2951.45 + fr. 766.15 ./. fr. 2222.– =                         fr. 1495.—  mensili                                                                                    (arrotondati)

                                         Dal 20 ottobre 2014 al 31 luglio 2015

                                         (aumento del contributo di cassa pensione)

                                         Reddito del marito                                                      fr. 7210.65

                                         Reddito della moglie                                                   fr. 2222.—

                                                                                                                          fr. 9432.65  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                   fr. 4386.90

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr. 2951.45

                                                                                                                          fr. 7338.35  mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr. 2094.30

                                         Metà eccedenza                                                         fr. 1047.15  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4386.90 + fr 1047.15 =                                           fr. 5434.05  mensili,

                                                                                e deve versare alla moglie:

                                         fr. 2951.45+ fr. 1047.15 ./. fr. 2222.– =                        fr. 1775.—  mensili                                                                                    (arrotondati)

                                         Dal 1° agosto 2015 in poi

                                         Reddito del marito (consid. 3)                                     fr. 7120.85

                                         Reddito della moglie                                                   fr. 2222.—

                                                                                                                          fr. 9342.85  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                   fr. 4386.90

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr. 2951.45

                                                                                                                          fr. 7338.35  mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr. 2004.50

                                         Metà eccedenza                                                         fr. 1002.25  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4386.90 + fr. 1002.25 =                                          fr. 5389.15  mensili

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 2951.45 + fr. 1002.25 ./. fr. 2222.– =                       fr. 1730.—  mensili                                                                                    (arrotondati).

 

                                  Entro questi limiti, in definitiva, gli appelli meritano parziale accoglimento e la trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore va adeguata di conseguenza a fr. 1730.– mensili. Avendo AP 1 chiesto al Pretore di modificare il contributo alimentare provvisionale per lei solo dal 1° settembre 2011 (sopra, lett. F), l'aumento dello stesso, relativamente al primo periodo, può decorrere unicamente da tale data (art. 58 cpv. 1 CPC).

 

                            III.  Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio

 

                           12.  Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1 vede accolte in misura minima (e solo per limitati periodi) le proprie domande. In simili circostanze conviene ridurre lievemente gli oneri processuali, rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe addebitata a AO 1. Questi rivendica un'indennità d'inconvenienza di fr. 500.– per la stesura delle osservazioni all'appello, facendo valere di avere investito nella redazione 56 ore di lavoro fisicamente e mentalmente provanti (osservazioni, pag. 27 seg.). Un'indennità d'inconvenienza è prevista però solo in casi particolari (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ad esempio ove un lavoratore indipendente subisca una perdita di guadagno (Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 15 con rimando). AO 1 riconosce di aver potuto stilare il memoriale (per altro inutilmente prolisso) fuori del ridotto orario di lavoro e non pretende di avere incontrato disagi d'ordine professionale o di avere affrontato perdite di guadagno o esborsi di rilievo. Non sussistono quindi in concreto gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

 

                                  Per quel che è del proprio appello, AO 1 ottiene una parziale riduzione del contributo alimentare in favore della moglie, ma in misura minima. Anche in tal caso conviene ridurre lievemente le spese processuali, rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe addebitata ad AP 1. Non si pone invece problema di ripetibili, quest'ultima non avendo formulato osservazioni all'appello. L'esito

                                  dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, infine, sul riparto – non contestato – degli oneri processuali (metà ciascuno) e delle ripetibili (compensate) di prima sede, che può pertanto rimanere invariato.

 

                           13.  Quanto alle richieste di gratuito patrocinio, le parti fruiscono – come si è visto (consid. 10) – di un margine disponibile di circa fr. 1000.– mensili sul fabbisogno minimo. Esse sono proprietarie inoltre, metà ciascuno, della particella n. 740 RFD di __________, sezione __________, su cui sorge l'abitazione coniugale e che vale almeno fr. 607 635.– (pur con un debito ipotecario di complessivi fr. 340 000.–: sentenza di divorzio inc. OA.2004.127 del 17 maggio 2013, pag. 13 seg.). Non possono dirsi, quindi, sprovviste dei mezzi necessari per affrontare le limitate spese giudiziarie di appello (art. 117 lett. a CPC).

 

                                  Non si disconosce che ancora recentemente questa Camera, data per notoria la difficoltà economica delle parti, aveva deciso di soprassedere – eccezionalmente – al prelievo di oneri processuali (sentenza inc. 11.2013.33 del 22 giugno 2015, consid. 10). A carico di AO 1 risultavano infatti essere stati emessi certificati di carenza beni e le entrate di lui risultavano inferiori al minimo esistenziale del diritto esecutivo, l'escusso dichiarando inoltre di “non possedere beni da sottoporre a pignoramento né mobili, né fondi o crediti”. Per di più, la particella n. 740 RFD di __________ era stata stimata nel giugno del 2009 in soli fr. 218 225.– dall'Ufficio esecuzione e fallimenti (doc. EEE), sicché appariva “oberata di ipoteche” (doc. CCC). Tali accertamenti appaiono superati, né le parti possono più definirsi indigenti. Il beneficio del gratuito patrocinio non entra perciò in linea di conto (art. 117 lett. a CPC).

 

                            IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                           14.  Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF se appena si considera l'ammontare e la durata dei contributi alimentari controversi. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  Gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

1.3   AO 1 è condannato a versare alla moglie AP 1 i seguenti contributi alimentari:

        fr. 1860.– mensili dal 1° settembre 2011 al 19 ottobre 2012,

        fr. 1260.– mensili dal 20 ottobre al 30 novembre 2012,

        fr. 1515.– mensili dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013,

        fr. 1495.– mensili dal 1° luglio 2013 al 19 ottobre 2014,

        fr. 1775.– mensili dal 20 ottobre 2014 al 31 luglio 2015 e

        fr. 1730.– mensili dal 1° agosto 2015 in poi.

1.4   L'__________, servizio inquirente, è invitata a  trattenere con effetto immediato dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 1730.– mensili e di trasmetterla ad AP 1 sul conto __________ __________. Nel caso in cui il citato importo fosse versato al dipendente, ciò non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro.

 

                                         Per il resto gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.

 

II.  Le spese dell'appello presentato da AP 1, ridotte a complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegna­no indennità alla controparte.

 

                            III.  La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 è respinta.

 

                           IV.  Le spese dell'appello presentato da AO 1, ridotte a fr. 1000.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante.

 

                            V.  La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è respinta.

 

                           VI.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv.;

 –, ,
(dispositivo n. I/1.4, in estratto).

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).