Incarto n.
11.2013.47

Lugano

16 giugno 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2010.860 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su istanza comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 29 novembre 2010 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2);

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 27 maggio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 aprile 2013 e sull'appello incidentale del 12 luglio 2013 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AO 1 (1947) e AP 1 (1948) si sono sposati a __________ il 17 ottobre 1969. Dal matrimonio sono nati P__________ (1972) e M__________ (1973). Il 23 aprile 1993 i coniugi hanno adottato la separazione dei beni. Il marito lavorava per l'Ufficio __________ di __________. La moglie non ha mai eser­citato un'attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel giugno del 2007, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________.


                            B.  In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 29 aprile 2008 da AP 1, con sentenza del 17 aprile 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 590.– mensili dal 14 giugno 2007 al 31 marzo 2008, portato a fr. 690.– mensili da allora in poi (inc. DI.2008.550).

 

                            C.  Il 29 novembre 2010 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore per ottenere il versamento di fr. 20 000.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere con il marito, la consegna dell'arredamento coniugale (o, in subordine, il versamento di fr. 50 000.–), la consegna di determinati beni, la metà della prestazione d'uscita conseguita dal marito durante il matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale e un contributo alimentare di fr. 1420.– mensili fino al 31 gennaio 2012. Nella sua risposta del 17 marzo 2011 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. In subordine, nell'ipotesi in cui fosse pronunciato il divorzio, egli ha postulato il versamento di
fr. 80 000.– in liquidazione delle pretese di dare e avere con la moglie.

 

                            D.  All'udienza preliminare dell'11 luglio 2011 AO 1 ha

                                  aderito al principio del divorzio e i coniugi si sono accordati su

                                  un contributo alimentare per la moglie di fr. 690.– mensili fino al 31 gennaio 2012. Il Pretore ha deciso così di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel suo memoriale del 22 agosto 2011 AP 1 ha confermato le richieste di petizione, salvo ridurre a fr. 20 000.– la pretesa in caso di mancata restituzione dell'arredamento coniugale e sollecitare un'indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC pari alla metà della futura rendita LPP percepita dal coniuge, ma almeno in fr. 736.45 mensili a vita. Nel proprio allegato del 16 agosto 2011 AO 1 ha ribadito le domande formulate con la risposta, chiedendo altresì la restituzione di determinati beni in possesso della moglie.

 

                            E.  L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 7 novembre 2011. AO 1 è passato al beneficio della pensione il 1° febbraio 2012, AP 1 il 1° giugno successivo. Nel corso dell'istruttoria i coniugi hanno raggiunto un accordo sui vicendevoli rapporti di dare e avere e sugli oggetti da loro rivendicati. A un'udienza del 21 gennaio 2013 il Pretore ha poi sentito entrambi, i quali hanno confer­mato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sull'indennità dell'art. 124 cpv. 1 CC, unica conseguenza del divorzio rimasta litigiosa. Terminata l'istruttoria, il 20 marzo 2013, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte in cui AP 1 ha preteso una rendita vitalizia di fr. 1053.– men­sili e

                                  AO 1 ha rifiutato qualsiasi indennità.

 

                             F.  Statuendo il 24 aprile 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha dato atto che tutti i rapporti patrimoniali tra coniugi erano stati liquidati, “ciascun coniuge rimanendo proprietario esclusivo dei beni in suo possesso”, e ha condannato AO 1 a versare a AP 1 una rendita vitalizia di fr. 190.– mensili a titolo di equa indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 maggio 2013 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di aumentare la rendita vitalizia riconosciutale giusta l'art. 124 cpv. 1 CC a fr. 1053.– mensili, subordinatamente a fr. 532.– mensili o in via ancor più subordinata a fr. 225.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12 luglio 2013 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale insta perché alla moglie non sia riconosciuta alcuna indennità in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC. Il 16 settembre 2013 AP 1 ha concluso per la reiezione dell'appello incidentale.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica la procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata della rendita in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale dell'attrice il 25 aprile 2013. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così sabato 25 maggio 2013, ma si è protratto al lunedì seguente in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile. L'appello incidentale è anch'esso tempestivo. La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato a AO 1 il 12 giugno 2013. Il termine per appellare in via incidentale sarebbe scaduto così il 12 luglio 2013 (art. 313 cpv. 1 CPC). E l'appello incidentale è stato inoltrato quello stesso giorno.

 

                             2.  AP 1 allega all'appello principale una lettera in cui il Servizio Broker della __________ le comunica che dal 15 settembre 2012 una sua rendita vitalizia (“pilastro 3b”) sarebbe stata ridotta da fr. 12 826.80 a fr. 11 949.60 annui (doc. A). Il 16 settembre 2013 essa ha prodotto inoltre una dichiarazione con cui il responsabile del servizio Broker della __________ precisa di avere spedito quella comunicazione il 5 settembre 2012 (doc. B). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto il documento con cui la compagnia d'assicurazione comunicava all'assicurata la diminuzione della rendita poteva essere sottoposto al Pretore, davanti al quale era ancora possibile presentare a quel momento memoriali conclusivi. Non può quindi essere considerato per la prima volta in appello.

 

                                  L'appellante invoca il principio inquisitorio applicabile ove si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” o l'insorgere di un relativo caso di previdenza (DTF 129 III 486 consid. 3.3). È vero che tale principio fa stato non solo ai fini dell'art. 122 CC (riparto della prestazione di libero passaggio), ma anche ove occorra verificare l'entità di una prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” o l'insorgere di un caso di previdenza per definire l'adeguata indennità in favore dell'altro coniuge giusta l'art. 124 cpv. 1 CC qualora sia impossibile suddividere la prestazione d'uscita. Sta di fatto che in concreto il docu­mento in questione non è destinato né ad accertare l'ammontare della prestazione d'uscita di AO 1 dal “secondo pilastro” né l'insorgere di un caso di previdenza – pacifico – per quanto lo concerne. Non può quindi essere acquisito agli atti tardivamente in virtù del principio inquisitorio. Si aggiunga che, comunque sia, in esito all'appello incidentale tale documento poco o punto sussidierebbe, come si vedrà oltre (consid. 7c).

 

                             3.  Litigiosa rimane, nella fattispecie, l'adeguata inden­nità dovuta alla moglie in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC, il principio del divorzio e gli aspetti non litigiosi della liquidazione del regime matrimo­niale essendo passati in giudicato (art. 315 cpv. 1 CPC). Constatato che un caso di previdenza era sopraggiunto in pendenza di causa per entrambi i coniugi, in concreto il Pretore ha accertato che il 1° febbraio 2012 il marito ha accumulato una prestazione d'uscita di fr. 556 599.65, che la sua rendita LPP ammonta a fr. 2583.– mensili e quella AVS di fr. 2320.– mensili, ridotta dopo il pensionamento della moglie a fr. 1893.– mensili dal 1° giugno 2012. Quanto al fabbisogno personale di lui, egli l'ha calcolato

                                  in fr. 3944.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1685.–, premio della cassa malati fr. 566.40, assicurazione responsabilità civile privata fr. 12.25, assicurazione dell'economia domestica fr. 26.10, assicurazione RC dell'automobile fr. 147.70, imposta di circolazione fr. 56.60, onere fiscale fr. 250.–), onde un margine disponibile di fr. 532.– mensili.

 

                                  Relativamente a AP 1, il Pretore ha appurato che essa beneficia di una rendita AVS di fr. 1893.– mensili e, dal febbraio del 2010, di una rendita erogata dalla __________ di fr. 1068.90 mensili (“pilastro 3b”). Essa possiede inoltre un ragguardevole patrimonio “proveniente dalla successione paterna e dalla vendita di un immobile a __________”, dal quale può ricavare fr. 1009.– mensili, ciò che le consente entrate per fr. 3971.– mensili complessivi. Quanto al fabbisogno personale di lei, il primo giudice l'ha determinato in fr. 3817.– mensili (minimo

                                  esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1659.–, premio della cassa malati fr. 525.10, franchigia fr. 83.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 37.–, abbonamento ferroviario metà prezzo fr. 12.50, abbonamento “arcobaleno” fr. 50.–, onere fiscale fr. 250.–). Essa conserva dunque un margine disponibile di fr. 154.– mensili.

 

                                  Premesso ciò, vista la lunga durata del matrimonio, il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune e la messa a disposizione delle risorse della moglie a beneficio della famiglia, il Pretore ha ritenuto che “per lo spirito di condivisione rilevato permane (…) il diritto della moglie a partecipare ai vantaggi che il marito trae dalla propria previdenza professionale”. A suo parere, mal si comprenderebbe “per quale motivo quest'ultimo – dopo aver indirettamente beneficiato per anni della sostanza e delle entrate della moglie (e ciò sia durante la vita comune, sia dopo la separazione) – dovrebbe essere ammesso a trattenere per sé solo i benefici della previdenza accumulata durante un matrimonio di lunga durata in cui la moglie, per l'organizzazione della fa­miglia scelta insieme dai coniugi, non ha invece accumulato averi previdenziali”. Egli ha fissato così in favore della moglie un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC di fr. 190.– mensili (disponibilità del marito meno disponibilità della moglie, diviso due), “così che una volta coperti i propri fabbisogni minimi le parti potranno disporre di analogo agio”, e ha considerato l'incidenza del patrimonio della moglie solamente in termini di redditività “mantenendo anche dopo il pensionamento il modello adottato pacificamente per anni dagli stessi coniugi”.

 

                              I.  Sull'appello principale

 

                             4.  L'appellante fa valere anzitutto che la rendita versatale dalla __________ si è contratta a fr. 995.80 mensili, ciò che riduce le sue entrate a fr. 3899.– mensili. Essa rimprovera poi al Pretore di non essersi dipartito dalla suddivisione a metà del­l'avere previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio, che le avrebbe assicurato un capitale di fr. 278 299.80 e che, vista l'impossibilità del marito di corrisponderla, andava convertita in rendita secondo i coefficienti della tavola n. 5 pubblicata da Stauffer/Schae­t­zle, conferendole il diritto a una spettanza di fr. 1978.80 mensili. L'appellante contesta inoltre il fabbisogno di fr. 3944.– mensili riconosciuto al marito, chiedendo di ricondurlo a fr. 3354.75 mensili moderando il costo dell'alloggio e stralciando i costi per l'automobile. Tenuto conto che al convenuto “va garantita la copertura del proprio fabbisogno minimo con qualche agio”, si giustifica pertanto – essa soggiunge – di fissare l'indennità dell'art. 124 cpv. 1 CC a lei dovuta in fr. 1053.– mensili, ciò che consentirà al debitore di “avere riserve sufficienti per 17 anni, corrispondenti approssimativamente alla speranza di vita di un uomo di 66 anni”. In via subordinata l'appellante rivendica l'intero margine a disposizione del marito (calcolato dal Pretore in fr. 532.– mensili), “nulla giustificando l'applicazione del principio della ripartizione per due delle eccedenze una volta coperto il rispettivo fabbisogno”, o almeno il versamento di fr. 225.– mensili, corrispondenti al risultato del metodo adottato dal Pretore, ma corretto alla luce della diminuzione delle entrate di lei.

 

                             5.  I criteri per definire l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo giovi ricordare che il giudice determina l'entità dell'indennizzo secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), ispirandosi alla regola dell'art. 122 CC che prevede di suddividere a metà la prestazione d'uscita maturata dal coniuge debitore. Ai fini dell'art. 124 cpv. 1 CC, tuttavia, non basta ripartire a metà il capitale che avrebbe costituito la prestazione d'uscita ove non fosse intervenuto l'evento previden­ziale. Occorre tenere conto anche della concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente dopo la liquidazione del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie dopo il divorzio (I CCA sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid. 7 con riferimenti).

 

                                  a)   In concreto è fuori discussione che AP 1 non ha alcuna previdenza professionale, mentre il marito aveva il 1° febbraio 2012 (quando è sopraggiunto l'evento previdenziale: Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 49 ad art. 124 CC) una prestazione di libero passaggio di fr. 556 599.65 (doc. 21: lettera 5 dicembre 2011 dell'__________, __________). Il matrimonio inoltre è stato di lunga durata (43 anni).

 

                                  b)  Quanto ai redditi di AO 1, egli percepisce una rendita AVS di fr. 1893.– mensili e una rendita LPP di fr. 2583.– mensili a fronte di un fabbisogno personale dopo il divorzio (“debito mantenimento” nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) calcolato dal Pretore in fr. 3944.– mensili. L'appellante critica il costo dell'alloggio e quello per l'automobile riconosciuti dal primo giudice, limitandosi però a riprodurre pedissequamente quanto figurava nel memoriale conclusivo (pag. 8 in fine, n. 6). Così facendo, essa non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha reputato congruo il costo dell'alloggio (diminuito nel tempo e non di molto inferiore a quello esposto dalla moglie) e giustificate le spese d'automobile (facenti parte del tenore di vita del marito prima della separazione). Non sufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 CPC), al proposito l'appello si rivela perciò irricevibile. Ne segue che AO 1 fruisce di redditi per fr. 4476.– mensili e ha un fabbisogno personale di fr. 3944.– mensili, onde un margine disponibile di fr. 532.– mensili. Circa la liquidazione del regime matrimoniale, egli ha ottenuto la restituzione di beni per un valore complessivo di fr. 10 000.– scarsi e non risulta possedere altri capitali né sostanza immobiliare.

 

                                  c)   Per quel che è di AP 1, essa percepisce rendite per complessivi fr. 2961.90 mensili (AVS fr. 1893.–, “pilastro 3b” fr. 1068.90), cui si aggiunge il provento della sostanza calcolato dal Pretore in fr. 1009.– mensili, per un totale di fr. 3971.– mensili. Il suo fabbisogno personale (“debito mantenimento”) di fr. 3817.– mensili stabilito dal Pretore non è contestato. Essa registra pertanto un margine disponibile di fr. 154.– mensili. Circa la liquidazione del regime matrimoniale, essa si è vista restituire beni per circa fr. 20 000.–. Possiede inoltre – come detto – sostanza propria per fr. 807 088.– (tassazione 2011).

 

                                  d)  Alla luce di quanto precede l'attrice accusa, sul fronte delle entrate, una situazione meno favorevole rispetto a quella del convenuto. Non si vede tuttavia come quest'ultimo, con un margine disponibile di fr. 532.– mensili, potrebbe versarle una rendita di fr. 1053.– mensili. Potrebbe corrisponderle tutt'al più il margine disponibile di fr. 532.– mensili, ma ciò apparirebbe già a prima vista iniquo, poiché in tal caso egli rimarrebbe con il mero fabbisogno personale, mentre AP 1 fruirebbe di un agio di 676.– mensili e una tale disparità non sarebbe oggettivamente sostenibile (né l'appellante cerca di giustificarla). Al limite potrebbe entrare in linea di conto il versamento di un indennizzo che garantisca a entrambi i coniugi un identico margine disponibile. Se non che, come si vedrà in esito all'appello incidentale, un trattamento paritario sul fronte dei redditi non sarebbe difendibile sotto il profilo dell'art. 124 cpv. 1 CC per quanto attiene alla sostanza. L'appello principale vede dunque la sua sorte segnata.

 

                             II.  Sull'appello incidentale

 

                             6.  Il convenuto lamenta l'obbligo di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 190.– mensili vita natural durante. Egli denuncia – in sintesi – un evidente squilibrio nella situazione finanziaria delle parti, giacché la moglie profitta di una cospicua sostanza che le permette “di godere di una vecchiaia dignitosa e agiata” anche senza l'indennità dell'art. 124 CC, mentre egli si trova a vivere con poco più dell'indispensabile.

 

                                  a)   Che nel fissare l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 2 CC

                                       si applichi per analogia l'art. 123 cpv. 2 CC è indubbio (DTF 137 III 52 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2 febbraio 2012, consid. 3.5.1). E in virtù di tale norma il giudice può rifiutare – in tutto o in parte – la divisione delle prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi presso i rispettivi istituti di previdenza durante il matrimonio ove un riparto appaia manifestamente iniquo dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione dei coniugi dopo il divorzio. Inoltre egli può rifiutare la suddivisione per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi da ravvisare nondimeno con grande riserbo (DTF 136 III 453 consid. 4. 4.1). Un patrimonio considerevole e la garanzia di una sicurezza finanziaria dopo il pensionamento non bastano, da sé sole, per rendere manifestamente iniquo il riparto a metà di una prestazione d'uscita (DTF 136 III 454 consid. 4.4.2, 458 consid. 4.2 con riferimenti).

 

                                  b)  La situazione patrimoniale delle parti è già stata accertata (consid. 5): l'appellante incidentale è praticamente senza sostanza, mentre la moglie possiede un patrimonio di oltre fr. 800 000.–. Il Pretore non ha trascurato ciò, ma ha ritenuto di mantenere “anche dopo il pensionamento il modello adottato pacificamente per anni dagli stessi coniugi”. Un conto tuttavia è l'assetto personale che i coniugi adottano in costanza di matrimonio, un altro è quello destinato a regolare la loro situazione dopo il clean break. E obiettivamente mal si comprende perché dopo il divorzio un coniuge pensionato dovrebbe sostentare sé medesimo con un margine di appena fr. 342.– mensili sul fabbisogno personale (margine destinato a ridursi, ove solo si pensi al costante aumento dei premi della cassa malati) quando con un identico margine di fr. 342.– mensili l'altro coniuge pensionato può contare su un capitale fruibile di oltre fr. 800 000.–. Certo, un patrimonio considerevole e la garanzia della sicurezza finanziaria dopo il pensionamento non bastano, da sé sole, per rendere manifestamente iniquo il riparto a metà di una prestazione d'uscita. Nella fattispecie tuttavia al patrimonio considerevole dell'attrice e alla di lei sicurezza finanziaria dopo il pensionamento si contrappone la nullatenenza pressoché totale da parte del convenuto. Il che denota un manifesto squilibrio.

 

                                  c)   Non si disconosce che la ripartizione dei ruoli scelta da coniugi durante il matrimonio ha impedito a AP 1 di costituirsi una previdenza professionale, né che l'attrice ha condiviso con la famiglia le proprie risorse e che durante la causa di divorzio ha limitato le sue pretese ali­mentari. Resta il fatto che dopo il divorzio la situazione economica di lei è, nel complesso, di gran lunga migliore rispetto a quella del marito e che riconoscerle in simili circostanze un'“indennità adeguata” nel senso dell'art. 124 CC genererebbe una disparità manifesta, le esigenze pensionistiche dell'attrice risultando già ampiamente assicurate dalla sostanza. In effetti, anche volendo tenere conto che dopo il 15 settembre 2012 la rendita vitalizia di lei (“pilastro 3b”) si è ridotta da
fr. 12 826.80 a fr. 11 949.60 annui, e che quindi il suo margine disponibile si è assottigliato a fr. 82.– mensili (appello, pag. 8, punto 8.1), basta all'attrice prelevare fr. 450.– mensili dal capitale per trovarsi con un margine disponibile uguale a quello del marito. E dopo vent'anni, periodo che corrisponde approssimativamente all'aspettativa media di vita di una donna come AP 1 (statistiche in: __________), rimarrebbero ancora all'attrice quasi fr. 700 000.–, seppure il reddito della sostanza sia destinato a diminuire in esito ai prelevamenti. Ne discende che, in ultima analisi, l'appello incidentale si rivela fondato e che la sentenza impugnata va modificata di conseguenza.               

 

                            III.  Sulle spese processuali e le ripetibili

 

                             7.  Le spese dell'appello principale seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice verserà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un avvocato, un'equa indennità per ripetibili. Le spese dell'appello incidentale seguono il medesimo principio (art. 106 cpv. 1 CPC). L'indennità che AP 1 rifonderà alla controparte per ripetibili tiene conto della stringatezza delle argomentazioni formu­late a tale rimedio giuridico.

 

                                  L'esito del giudizio odierno influisce altresì sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata. Considerato che le parti hanno regolato le spese giudiziarie per i punti liquidati transattivamente in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili” (verbale del 21 gennaio 2013, pag. 6) e che le spese processuali dell'unico punto rimasto litigioso – dal quale l'attrice esce soccombente – possono essere stimate in un terzo degli oneri complessivi, si giustifica di porre a carico di AP 1 due terzi delle spese. Quanto alle ripetibili, AO 1 chiede di fissarle in fr. 3500.–, ma senza presentare (come gli incombeva: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3) alcuna nota professionale del suo patrocinatore. Valutate le presumibili prestazioni eseguite in relazione alla sola questione rimasta litigiosa, appare equo fissare tale indennità in fr. 3000.–.

 

                            IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                             8.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello principale è respinto.

 

                             II.  Le spese di tale appello, di fr. 1500.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

 

                            III.  L'appello incidentale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         3.  La richiesta di indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC è respinta.

                                         4.  La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono poste per un terzo a carico di AO 1 e per due terzi a carico di AP 1, che rifonde­rà ad AO 1 fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

                                  Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.      

 

                            IV  Le spese di tale appello, di fr. 750.–, da anticipare dall'appellante incidentale, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante incidentale fr. 1000.– per ripetibili.

 

                            V.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).