Incarto n.
11.2013.48

Lugano

7 ottobre 2014/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Gianella

 

 

sedente per statuire nella causa CA. 2013.6 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 4 febbraio 2013 dall'

 

 

ing. AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 31 maggio 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 21 maggio 2013;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 (1966) e AO 1 (1969) si sono sposati a __________ il 25 settembre 1993. Dal matrimonio sono nati M__________, il 12 agosto 1995, e Ma__________, il 23 agosto 1998. Ingegnere, il marito lavora per l'impresa di costruzioni __________, __________, e siede nel consiglio di amministrazione della ditta, di cui è azionista di minoranza. Inoltre egli è membro dei consigli di amministrazione della L__________ e della C__________, entrambe a __________. Impiegata di commercio, la moglie non ha più esercitato alcuna attività lucrativa dopo il 1996 per occuparsi del governo della casa e dell'educazione dei figli.


                            B.  Con sentenza del 30 dicembre 2009 a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale (particella n. 483 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) alla moglie, cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di visita paterno e ha stabilito dal 1° aprile 2010 un contributo alimentare di fr. 3744.75 mensili per AO 1, uno di fr. 1737.50 mensili per M__________ e uno di fr. 1502.50 mensili per Ma__________, assegni familiari compresi (inc. DI.2008.19). Adita da ambedue i coniugi, con sentenza del 25 maggio 2012 questa Camera ha fissato i contributi alimentari dal 1° settembre 2010 in fr. 4515.– mensili per la moglie, in fr. 1795.– mensili per M__________ e in fr. 1705.– per Ma__________, assegni familiari compresi (inc. 11.2010.11).

 

                            C.  Nel frattempo, il 19 aprile 2010, AP 1 ha intentato davanti al medesimo Pretore azione di divorzio e con decreto cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha ridotto il contributo ali­mentare per la moglie a fr. 3165.05 dal 1° novembre 2011 (inc. CA. 2011.3). Il 7 settembre 2012 questa Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza un appello del 10 novembre 2011 introdotto da AP 1 contro tale decreto (inc. 11.2011.171).

                                  Nell'ambito di un'istanza di modifica presentata il 17 gennaio 2012 da AO 1, all'udienza del 7 febbraio 2012 indetta per il contraddittorio i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore, in virtù del quale AP 1 si è impegnato a versare dal 1° marzo 2012 un contributo alimentare di fr. 1567.50 mensili per M__________ e uno di fr. 1672.50 mensili per Ma__________, assegni familiari compresi (inc. CA. 2012.2).

 

                            D.  Adito una volta di più da AO 1, con decreto cautelare del 14 novembre 2012 il Pretore ha fissato dal 1° dicembre 2012 il contributo alimentare per la moglie in fr. 4045.70 mensili, quello per M__________ in fr. 1375.– mensili e quello per Ma__________ in fr. 1505.– mensili, assegni familiari non compresi. Un appello presentato il 14 novembre 2012 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza di data odierna (inc. 11.2012.152).

 

                            E.  Il 4 febbraio 2013 AP 1 si è rivolto al Pretore affinché, in modifica del decreto cautelare del 14 novembre 2012, il contributo alimentare per la moglie fosse soppresso dal 1° gennaio 2013 e quello per i figli ridotto a fr. 845.– mensili per M__________ e a fr. 1505.– mensili per Ma__________. All'udienza del 4 marzo 2013, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Terminata l'istruttoria, il 5 aprile 2013 le parti hanno rinunciato alle arringhe finali cautelari, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 29 aprile 2013 l'istante ha confermato le proprie domande, chiedendo in via subordinata di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 658.30 mensili. Nel proprio allegato di quello stesso giorno la convenuta ha ribadito il suo punto di vista.

 

                             F.  Statuendo con decreto cautelare del 21 maggio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha obbligato AP 1 a versare dal giugno del 2013 un contributo alimentare per la moglie di fr. 4045.70 mensili, uno per M__________ di fr. 1196.85 mensili e uno per Ma__________ di fr. 1505.–, assegni familiari non compresi (percepiti dalla madre). Le spese processuali di fr. 900.– sono state poste per il 96% a carico dell'istante e per il restante 4% a carico della convenuta, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

 

                            G.  Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 maggio 2013 nel quale chiede, previa assunzione di nuove prove, di riformare il giudizio impugnato nel senso di sopprimere dal 1° gennaio 2013 il contributo alimentare per la moglie, di porre a carico di lei tutte le spese processuali e di condannarla a versargli fr. 2000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 10 luglio 2013 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore del convenuto il 22 maggio 2013, sicché l'appello in esame, introdotto il 31 maggio 2013, è tempestivo.

 

                             2.  In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365). Non può esercitare invece i diritti dei figli divenuti maggiorenni in pendenza di causa, a meno che costoro acconsentano (DTF 129 III 58 consid. 3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 14 agosto 2012, consid. 3.1.3 in fine). Nella fattispecie il figlio M__________ è divenuto maggiorenne prima ancora che il Pretore giudicasse, il 12 agosto 2013. Nell'ambito dell'appello interposto da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 14 novembre 2012 (inc. 11.2012.152), il giudice delegato della Camera ha impartito così a M__________ un breve termine per comunicare se ratificasse le richieste formulate dalla madre circa il contributo di mantenimento in suo favore dopo la maggiore età, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come approvazione. M__________ è rimasto silente. Nulla osta di conseguenza all'esame dell'appello.

 

                             3.  L'appellante chiede di procedere preliminarmente all'audizione dei figli M__________ e Ma__________, così come di A__________ e F__________, figli di __________ P__________, prove che il Pretore ha ignorato. Egli afferma che quei testimoni sono in grado di riferire sulla convivenza tra la convenuta e il nuovo compagno. Di per sé in appello è possibile chiedere l'assunzione di prove rifiutate dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 in alto). Nella fattispecie l'istante ha offerto le citate audizioni sia nel­l'istanza (pag. 8) sia all'udienza del 4 marzo 2013 (verbale, pag. 2 in fondo). A quell'udienza il Pretore ha ammesso altri quattro testi, mentre sui restanti egli si è riservato di esprimersi “ulteriormente”. Sta di fatto che il 5 aprile 2013 egli ha dichiarato chiusa l'istruttoria senza alcuna motivazione. A tale comunicazione, intimatagli il giorno stesso, l'istante non ha reagito, inoltrando anzi il memoriale conclusivo. In circostanze del genere AP 1 non può più dolersi della mancata assunzione di prove (art. 52 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.2). Ciò vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio (art. 55 cpv. 2, 272 e 296 cpv. 1 CPC).

 

                             4.  Litigioso rimane unicamente, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha ricordato anzitutto che, pur in mancanza di prospettive di riconciliazione durante la procedura di divorzio, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC, sicché il metodo per il calcolo dei contributi alimentari continua a fondarsi sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare. Ciò premesso, egli ha rifiutato la soppressione del contributo in questione, rilevando che tra AO 1 e __________ P__________ risulta una “frequentazione piuttosto intensa”, ma “non tale da poter essere qualificata come concubinato”. E ha rifiutato anche una riduzione del contributo, non condividendo l'argomentazione del­l'istante, secondo cui il reddito di lui da attività lucrativa, di fr. 16 870.80 mensili, si era ridotto nel frattempo di ben fr. 1800.– mensili.

 

                             5.  Per quanto riguarda la relazione della moglie con __________ P__________, l'appellante sostiene di avere compiutamente dimostrato una convivenza vera e propria sia sulla scorta delle testimonianze agli atti, sia per le dichiarazioni inveritiere rilasciate dalla convenuta. A mente sua le testimonianze assunte “assolutamente unanimi e totalmente convergenti” confermano come __________ P__________ “vada e venga con regolarità” dalla casa della convenuta a __________. Costui, prosegue l'appellante, non risiede a __________ né ha acquistato una proprietà in quel Comune, contrariamente a quanto asserisce la moglie. L'appellante chiede così di sanzionare il comportamento processuale della convenuta, dando “totale credito allo sforzo” da lui compiuto per rendere verosimile la

                                  coabitazione della coppia. Tanto più ove si consideri – egli soggiunge – che su Facebook i due si sono ufficialmente dichiarati fidanzati il 14 aprile 2013. Sussisterebbe così un concubinato “qualificato” che giustifica la soppressione del contributo alimentare. Per di più – epiloga l'appellante – qualora i coniugi vivano separati da anni senza alcuna prospettiva di conciliazione il metodo del riparto a metà dell'eccedenza per definire il contributo

                                  alimentare non deve più essere applicato.

 

                             6.  Le misure provvisionali adottate durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse, sempre che ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti. Per contro le parti non possono invocare un errato accertamento di fatto o un'errata applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla al nuovo stato di fatto. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza. Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi cautelari dopo avere aggiornato gli elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 lu­glio 2014, con­sid. 3 con riferimenti; v. anche DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 137 III 606 consid. 4.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.26 del 25 luglio 2014, consid. 6a).

 

                                  In concreto è sicuramente nuova la circostanza addotta dal­l'istan­te, secondo cui il suo stipendio è calato di fr. 1800.– mensili, come nuova è la maggiore retribuzione di cui beneficia il figlio M__________ quale apprendista. Ci si può domandare se sia nuovo anche l'argomento legato alla convivenza della moglie con un terzo, già fatto valere in una precedente istanza di modifica (promossa il 15 febbraio 2011 da AP 1 nell'inc. CA.2011.3: sopra, lett. C). L'interrogativo è tuttavia senza portata pratica, poiché – come si è appena spiegato – il giudice che ravvisa le premesse per una modifica deve aggiornare anche gli altri elementi del calcolo litigiosi. Sempre che, evidentemente, si giustifichi un loro aggiornamento.

 

                             7.  Secondo costante giurisprudenza, anche qualora non si possa più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 2 CC, tanto nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2009.173 del 6 settembre 2012, consid. 12 con rinvii). Per determinare il contributo alimentare occorre dipartirsi così dagli accordi presi esplicitamente o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune (DTF 138 III 99 consid. 2.2 con rinvio a 137 III 386 consid. 3.1; sentenza

                                  del Tribunale federale 5A_329/2014 del 28 agosto 2014, consid. 4.1.1). Nel caso in cui un coniuge viva in comunione domestica con un nuovo partner, determinante è sapere pertanto quale sia l'impatto del concubinato sul diritto al mantenimento.

 

                                  Ciò premesso, qualora un coniuge sia aiutato finanziariamente dal nuovo partner, il contributo alimentare va ridotto nella misura delle prestazioni effettivamente ricevute dal creditore (DTF 138 III 99 consid. 2.3.1). Ove non si dia alcun sostegno finanziario, o se le prestazioni fornite dal nuovo partner non possono essere dimostrate o rese verosimili, può sussistere nondimeno una semplice convivenza (“concubinato semplice”, “comunione di tetto e di tavola”), che consente economie di scala. Determinante non è in tal caso la durata della convivenza, bensì il beneficio economico che ne deriva (DTF 138 III 100 consid. 2.3.2). I conviventi si presumono allora partecipare metà ciascuno alle spese comuni, seppure il contributo effettivo dell'uno sia inferiore a quello dell'altro (sentenza del Tribunale federale 5P.90/20102 del 17 gennaio 2002, menzionata in: FamPra 11/2010 pag. 160), compreso il costo dell'alloggio (salvo che l'alloggio sia destinato a ospitare anche i figli dell'uno o dell'altro: sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.2.3, in: FamPra 11/2010 pag. 160).

 

                                  Se invece il coniuge creditore ha costituito con il nuovo partner una comunione di vita e di destini (“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta da far apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (“concubinato qualificato”), il contributo alimentare può essere soppresso già nelle protezioni del­l'unione coniugale o negli assetti provvisionali durante le cause di separazione o divorzio. Poco importa che i due dispongano o non dispongano dei mezzi economici necessari allo scopo. Le conseguenze di un “concubinato qualificato” non si differenziano, sotto questo profilo, da quelle che esplicano le nuove nozze di un coniuge beneficiario, il quale perde il diritto al mante­nimento quand'anche il nuovo coniuge non sia in grado di offrirgli lo stesso tenore di vita garantito dal precedente coniuge. Un “concubinato qualificato” comporta perciò la sospensione o la soppressione dei contributi alimentari, diversamente dalla semplice convivenza che – come si è appena spiegato – implica unicamente una riduzione dei costi di mantenimento per i partecipanti, ovvero un adeguamento del contributo alimentare, ma non la sospensione né la riduzione del medesimo (DTF 138 III 100 consid. 2.3.3 con richiami; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012, consid. 7b con riferimenti; RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd).

 

                             8.  in concreto l'appellante non pretende che AO 1 sia mantenuta da __________ P__________, ma chiede la soppressione del contributo alimentare perché essa vive in concubinato stabile. A lui incombeva così di rendere verosimili elementi idonei a ravvisare l'esistenza di un concubinato “qualificato”, fermo restando che qualora una convivenza duri da almeno cinque anni al momento della presentazione dell'istanza, sussiste una presunzione – refragabile – circa l'esistenza di un concubinato siffatto (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_470/2013 26 settembre 2013 in: FamPra.ch 2014 pag. 186 consid. 4.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.83 del 5 aprile 2011, consid. 4d con riferimenti).

 

                                  a)   Nella fattispecie AO 1 ha riconosciuto il 13 marzo 2013, nel corso del suo interrogatorio, di intrattenere da due anni una relazione sentimentale con __________ P__________, precisando che costui vive a __________, nella frazione di __________, in via __________, che la visita con una certa frequenza a __________ durante la pausa di mezzogiorno o la sera oppure durante i fine settimana “quando non ci sono i ragazzi”, che a volte egli pernotta anche quando ci sono i figli, che nella casa di __________ “ci sono alcuni effetti personali [di lui]: una giacca da giar­dino, un paio di scarponcini da giardino e un paio di sci”, che quando “viene con l'automobile [egli] la lascia in garage”, che egli la aiuta nei lavori di giardinaggio, ma non nelle pulizie, mentre non la sussidia finanziariamente, anche se “fa lui la spesa quando a casa mia ci sono sia i miei figli sia i suoi” (verbali, pag. 1 seg.).

 

                                        __________ F__________, ex moglie di __________ P__________, ha dichiarato quello stesso 13 marzo 2013 che la relazione del suo ex coniuge con AO 1 è iniziata “almeno sei anni fa”, che i loro figli A__________ (di 17 anni) e F__________ (di 15 anni) visitano il padre “presso l'abitazione di AO 1 a __________” e che l'ex marito le aveva confidato di avere acquistato un appartamento a __________, ma “non per andare ad abitarci”. Onde la sua deduzione che – di fatto – __________ P__________ abiti a __________, né lei né i figli avendo mai visto l'appartamento di __________. Inoltre essa ha dichiarato che da almeno tre anni i ragazzi non pernottano più dal padre perché “nella casa di __________ non si sentono a casa loro e non hanno un rapporto di intimità con il papà”, mentre alcuni anni prima i figli le avevano riferito che il padre aveva “detto loro che non poteva permettersi più un appartamento e che quindi andava ad abitare da AO 1” (verbali, pag. 3).

 

                                        S__________, vicina di casa di AO 1, ha dichiarato – senza poter essere più precisa – di vedere __________ P__________ nelle vicinanze dell'abitazione della convenuta “talvolta la mattina, talvolta la sera, talvolta in giardino”, di vedere l'automobile di lui posteggiata davanti all'abitazione della convenuta, come pure i figli di lui presso l'abitazione medesima (deposizione del 13 marzo 2013: verbali, pag. 4). Anche T__________, che abita a un centinaio di metri dalla casa della convenuta, ha affermato di vedere __________ P__________ presso l'abitazione di AO 1 “con una media di circa tre o quattro volte la settimana”, di vederlo “talvolta insieme alla signora”, che tra costoro vi è una relazione “iniziata da circa cinque anni” poiché “passeggiano mano nella mano” e di vedere l'automobile di lui parcheggiata dinanzi casa (deposizione del 13 marzo 2013: verbali, pag. 5).

 

                                        Per N__________, che abita in uno stabile attiguo a quello della convenuta, AO 1 e __________ P__________ si frequentano da almeno sei anni. Essa ha dichiarato di incontrare quest'ultimo “più volte nell'arco della settimana”, come più volte la settimana incontra la vicina, e di avere “la sensazione” che __________ P__________ viva nell'abitazione della convenuta, tant'è che lo ha visto spalare neve e lavare automobili nel piazzale” (deposizione del 26 marzo 2013: verbali, pag. 1). P__________ P__________, dirimpettaia di AO 1, ha dichiarato che la vicina frequenta __________ P__________ da quattro o cinque anni, che lei incontra quest'ultimo sul mezzogiorno due o tre volte la settimana e che vede l'automobile di lui stazionare sul piazzale o nel garage, come pure di vedere lo stesso __________ P__________ tagliare la siepe in giardino o lavare l'automobile (deposizione del 26 marzo 2013: verbali, pag. 3).

 

                                  b)  Dal fascicolo processuale risulta che per l'Ufficio del controllo abitanti di __________ __________ P__________ è domiciliato in quel Comune dal 2 gennaio 2012 (doc. 1), che egli ha comperato il 10 febbraio 2012 dalla __________ una proprietà per piani pari a 19/1000 della particella n. 411 RFD di __________, sezione di __________ (“Condominio __________”), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 22 al secondo piano, composto di camera-soggior­no-cucina, doccia, balcone, in __________ (rogito del notaio __________: doc. 8), che la tabella “descrizioni quote di comproprietà” indica al n. 22 una proprietà per piani di 19 millesimi correlata a un appartamento al secondo piano composto di camera-sog­giorno-cucina, doccia, balcone (doc. 9, allegato G, 3° foglio), che tale unità è riportata sui piani del condominio (doc. 9, allegato G, 4° foglio), che nel preventivo di gestione del condominio è indicato l'appartamento n. 22 come appartenente a __________ P__________ (doc. 9, allegato F), che il 13 dicembre 2012 quest'ultimo ha partecipato all'assemblea dei comproprietari (doc. 9, allegato I), per quanto nell'aprile del 2013 l'estratto del registro fondiario non menzionasse sul fondo base n. 411 alcuna proprietà per piani di 19 millesimi né __________ P__________ quale proprietario, trattandosi ancora di una “costituzione PPP prima della costruzione” (doc. F).

 

                             9.  Alla luce di quanto precede non può seriamente revocarsi in dubbio che almeno dal 2008 AO 1 abbia una relazione fissa con __________ P__________. E il rapporto è di carattere

                                  esclusivo, tanto che con l'aiuto di consulenti i due hanno inteso coinvolgere sin dall'inizio i figli, creando “un ambiente di relazioni stabili, così da approfondire la conoscenza sia tra di loro che con il compagno del rispettivo genitore” (precisazione di __________ P__________ del 23 marzo 2011, doc. 4 nell'inc. CA. 2011.3 richiamato). Senza dimenticare che i diritti di visita dei figli di __________ P__________ sono esercitati nell'abitazione della convenuta e che lo stesso __________ P__________ ha annunciato su Facebook il proprio “fidanzamento ufficiale” con AO 1, a comprova del fatto che i due mirano a legare i destini. Sulla solidità del legame non giova perciò attardarsi. La questione è di sapere, ciò premesso, se si dia anche “comunione di tetto e di tavola”, senza di che non sussiste concubinato, né “semplice” né “qualificato”.

 

                                  a)   Per quel che riguarda l'alloggio, __________ P__________ risulta domiciliato a __________. È vero che un'attestazione del controllo comunale degli abitanti non basta per dimostrare l'effettiva residenza di una persona in quel luogo. È vero inoltre che la proprietà per piani acquistata da __________ P__________ non risulta dal registro fondiario, stando al quale non esiste alcuna unità “n. 22” di diciannove millesimi del fondo base n. 411, ma è altrettanto vero che nel registro fondiario il “Condominio __________” è iscritto ancora come “costituzione PPP prima della costruzione” (doc. 4) e non riporta le modifiche costruttive intervenute in corso d'opera (doc. 9, allegato G). Quanto all'appartamento n. 22 del “Condominio __________”, esso non era originariamente previsto nei piani del costruttore. Non si può negare dunque, a un sommario esame, che l'abitazione di __________ P__________ a __________ esista.

 

                                       Certo, un concubinato può darsi anche in caso di alloggi separati, giacché i concubini possono vivere insieme – alternativamente – in abitazioni diverse, come pure risiedere nei giorni feriali in un luogo e durante il fine settimana in un altro (I CCA, sentenza inc. 11.2009.14 del 19 luglio 2010, consid. 5 con riferimenti). In concreto l'uno ha le chiavi dell'abitazione dell'altra e viceversa e __________ P__________ frequenta con regolarità la casa della convenuta, dalle due alle tre volte la settimana, di solito sul mezzogiorno (ciò che AO 1 ha giustificato con la necessità di sorvegliare i di lei figli quando essa è al lavoro). Poco o nulla è dato di sapere invece sui pernottamenti di __________ P__________, tranne quelli del fine settimana “quando i figli [della convenuta] non ci sono”. Tutto si ignora poi sul luogo in cui egli custodisca i suoi effetti personali, su chi lavi i suoi indumenti e chi li stiri. E nem­meno si può dire che l'abitazione di __________ sia puramente fittizia. Valutando le testimonianze nel loro complesso, a un giudizio di verosimiglianza non si può dunque accertare che, di fatto, __________ P__________ si sia installato nell'abitazione della convenuta. Che a __________ egli esegua lavori di giardinaggio, spali la neve, lasci l'automobile nel garage e la lavi nel piazzale è assodato, ma a un sommario esame ciò non basta per ravvisare un concubinato.

 

                                  b)  Quanto alla possibile comunione di mezzi e di risorse, mancano dati concludenti sulla partecipazione finanziaria di __________ P__________ alle spese della comunione domestica. Egli non risulta sussidiare le spese di alloggio né quelle di vitto, salvo quando i suoi figli sono a __________. Una sua partecipazione non può neppure ritenersi presunta, ove si pensi che AO 1 consegue un reddito proprio di fr. 1972.– mensili da attività lucrativa e percepisce un contributo alimentare di fr. 4045.70 mensili, né l'appellante prospetta che essa sostenga – per ipotesi – un tenore di vita incompatibile con le sue risorse. Quanto alle vacanze da lei trascorse con __________ P__________, non è dato di sapere chi le abbia finanziate, fermo restando che un coniuge non può dirsi ricavare dalla relazione con un terzo vantaggi simili a quelli derivanti da un matri­mo­nio per il solo fatto di accettare vacanze a titolo di liberalità o come corrispettivo per pasti offerti (RtiD I-2007 pag. 735 consid. gg con rinvio).

 

                                  c)   Tutto ponderato, in definitiva, a un sommario esame co­me quello che governa un assetto cautelare in pendenza di divorzio non sussistono elementi sufficienti per accertare un concubinato qualificato. Gli indizi recati dall'appellante rendono sicuramente verosimile una relazione stabile e una convivenza parziale, ma non permettono di trarre conclusioni affidabili sulla partecipazione di __________ P__________ alle spese. Tanto meno ciò consente di desumere che la convenuta ricavi dalla stessa vantaggi analoghi a quelli derivanti da un matrimonio. Sotto questo profilo l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.

 

                           10.  AP 1 chiede, in subordine, di ridurre il fabbisogno minimo della moglie da fr. 3763.05 a fr. 2630.30 mensili, ciò che comporta una diminuzione del contributo alimentare a fr. 658.30 mensili. Egli fa valere che la convivenza della beneficiaria riduce gli oneri comuni, in particolare il minimo esistenziale del diritto esecutivo, i costi dell'alloggio, l'assicurazione dello stabile e quella contro la responsabilità civile. L'argomentazione cade nel vuoto già per il fatto che – come si è appena visto – a un esame di verosimiglianza la convivenza di AO 1 e __________ P__________ è limitata a due o tre giorni la settimana, per lo più sul mezzogiorno. È possibile che così facendo la convenuta benefici di qualche risparmio sul vitto, ma ciò non basta per ridurre apprezzabilmente il fabbisogno minimo di lei.

 

                           11.  L'appellante si duole che il contributo alimentare per la convenuta sia stato definito nella fattispecie applicando il metodo di calcolo abituale fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio coniugale, definendo tale criterio “inaccettabile, obsoleto e manifestamente iniquo” ove si dia una separazione annosa e senza alcuna prospettiva di riconciliazione. Egli chiede pertanto che si faccia capo all'art. 125 CC già prima del divorzio. L'argomentazione non può essere condivisa. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare ancora di recente, anche qualora non si possa più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC, tanto nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_329/2014 del 28 agosto 2014, consid. 4.1.1 con rinvio a DTF 138 III 99 consid. 2.2). In tali ambiti il principio del clean break non trova applicazione, il giudice non dovendo verificare in una decisione sommaria se il matrimonio abbia concretamente influito sulla situazione finanziaria dei coniugi (sentenza del Tribu­nale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014 consid. 5.3 con riferimenti; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2012.81 del 21 marzo 2014 consid. 6a).

 

                                  Posto ciò, non si disconosce che qualora non ci si debba più

                                  attendere una ripresa della comunione domestica i criteri dell'art. 125 CC entrano in linea di conto – per analogia – già prima dello scioglimento del matrimonio, in specie per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale. Così, riscontrandosi disunione definitiva, già nelle protezioni del­l'unione coniugale o negli assetti provvisionali durante le cause di separazione o divorzio si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento (DTF 137 III 387 consid. 3.1 che precisa la giurisprudenza pubblicata in DTF 128 III 65; v. anche DTF 138 III 99 consid. 2.2; RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3; I CCA, sentenza inc. 11.2012.81 del 21 marzo 2014 consid. 6a). Ma finché non sia stato sciolto il matrimonio e, anzi, finché non siano state liquidate tutte le conseguenze del medesimo continua a fare stato – per principio – il metodo di calcolo fondato sull'art. 163 CC (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4 con riferimento). Le sentenze del Tribunale federale menzionate dall'appellante non dicono nulla di diverso.

 

                           12.  AP 1 lamenta infine che il Pretore non abbia tenuto conto dell'avvenuta decurtazione del proprio stipendio, il datore di lavoro non corrispondendogli più l'indennità di fr. 1800.– mensili che prima gli elargiva per spese d'automobile e di rappresentanza. Decurtazione che – egli ricorda – è stata decisa dall'assembla degli azionisti sin dal 23 gennaio 2012. Se non che, così argomentando egli non si confronta – se non di scorcio – con la motivazione del Pretore, il quale ha accertato che l'indennità di fr. 1800.– mensili è stata soppressa perché l'istante medesimo aveva “mostrato la sentenza del Tribunale d'appello ad A__________ (membro del CdA di __________)”, a parere del quale “la sentenza contravveniva a un “accordo con la Divisione delle contribuzioni”, che riconosce l'inden­nità alla stregua di un rimborso spese e non la considera come reddito. Comunque sia, il Pretore ha rimproverato all'istante di non avere reso verosimile di dover sostenere spese mensili per fr. 1800.– mensili, di modo che la modifica “apportata da __________ con l'accordo di AP 1 altro non è che una riduzione salariale appoggiata dallo stesso istante”. Il quale, azionista e membro del consiglio di amministrazione della ditta per cui lavora, potrebbe – secondo il Pretore – chiedere di vedersi reintegrare nello stipendio originario e di essere trattato come i suoi colleghi dirigenti. Al proposito l'appellante sorvola: non pretende né di avere reso verosimile di affrontare spese professionali per fr. 1800.– mensili né di non poter ottenere nuovamente il suo stipendio pristino. Insufficientemente motivato (ai fini dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

 

                           13.  Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                           14.  Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                             2.  Le spese giudiziarie di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– avv.;.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).