Incarto n.
11.2013.4

Lugano

7 giugno 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, giudice presidente

 

vicecancelliera:

Billia

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2013.125 (nomina di un rappresentante della comunione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell'8 gennaio 2013 da

 

 

 AP 1  

 AP 2  

 AP 3   e

 AP 4  

(tutti patrocinati dall'avv.  PA 1 )

 

 

per ottenere

 

 

 

la designazione di un rappresentante della comunione ereditaria fu  (1938-2007), già in ;

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 18 gennaio 2013 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 gennaio 2013;

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con la decisione appena citata il Pretore ha dichiarato

                                         l'istanza irricevibile;

 

                                         che contro tale sentenza AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti a questa Camera con un appello del 18 gennaio 2013 per ottenere che, nell'ambito della liquidazione della società semplice tra __________ e la comunione ereditaria fu __________, venga nominato a quest'ultima un rappresentante nella persona dell'avv. PA 1, in subordine nella persona dell'avv. __________ e in via ancora più subordinata che la sentenza impugnata venga annullata e rinviata al Pretore per nuovo giudizio;

 

                                         che l'appello non è stato notificato all'erede non istante __________;

 

                                         che il 29 maggio 2013 gli istanti hanno comunicato di ritirare l'appello “in quanto divenuto privo d'oggetto a seguito della decisione del 23 aprile 2013 della Pretura di Lugano (cfr. inc. SO.2013.586)”;

 

e considerando

 

in diritto:                        che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

 

                                         che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

 

                                         che non si pone problema di ripetibili, __________ non

                                         avendo presentato osservazioni all'appello e non avendo quindi dovuto sopportare costi presumibili;

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione    .

 

                                         Comunicazione:

 

–   __________;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.