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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Jaques, giudice presidente |
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vicecancelliera: |
Billia |
sedente per statuire nella causa DI.2005.883 (azione di accertamento di proprietà; provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza dell'11 luglio 2005 da
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AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7, AO 8 e AO 9 e AO 10
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contro |
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AP 1
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giudicando sull'appello del 4 luglio 2013 presentato da quest'ultima contro la decisione emessa dal Pretore il 19 giugno 2013;
Ritenuto
in fatto: che il 12 marzo 2013 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, lo stralcio della causa promossa dai summenzionati istanti, tendente a ordinare a AP 1, a AP 1 e ai loro ospiti/fornitori – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non più posteggiare veicoli sulla rampa d'accesso situata sulla particella n. 296 RFD di __________, di cui gli istanti sono proprietari per piani;
che con decisione del 19 giugno 2013 il Pretore ha dichiarato l'istanza di AP 1 inammissibile;
che contro tale decisione la stessa è insorta a questa Camera con un appello del 5 luglio 2013, redatto in lingua tedesca, in cui postula un “richterlichen Entscheid seitens der Prima Camera civile del Tribunale d’appello”;
che con decreto dell'11 luglio 2013 il presidente di questa Camera ha impartito all'appellante un termine di dieci giorni per inviare una traduzione fedele e completa del suo memoriale in italiano, avvertendola che scaduto infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che AP 1 ha ritirato l'invio contenente il decreto il 16 luglio 2013, ma non ha fatto pervenire alcuna traduzione entro il termine impartito;
che d'altronde l'appellante non ha prestato la somma di fr. 500.– richiestale a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presumibili, nemmeno entro il termine suppletorio del 20 agosto 2013, impartito dal presidente di questa Camera con la seconda e ultima richiesta del 9 agosto 2013, contenente anch'essa l'avvertenza in merito alla non entrata nel merito del rimedio giuridico qualora il termine fosse decorso infruttuoso;
e considerando
in diritto: che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame, sia perché non è stato tradotto in italiano (art. 132 cpv. 1 CPC) – lingua ufficiale del Canton Ticino (combinati art. 8 LOG e 129 CPC) – sia perché l'anticipo richiesto non è stato prestato (art. 101 cpv. 3 CPC);
che l'irricevibilità dell'appello comporta l'addebito delle spese processuali all'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC);
che non si giustifica di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).