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Incarto
n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa CA.2012.7 (azione di mantenimento: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 28 agosto 2012 da
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AO 1 e AO 2
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 22 luglio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 luglio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 luglio 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1961) ed __________ C__________ (1962), omologando una convenzione sui relativi effetti che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento dei figli AO 1 (nata il 4 marzo 1991), AO 2 (nata il 10 novembre 1992) e N__________ (nato il 20 aprile 1995) alla madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre e l'obbligo per quest'ultimo di versare a ogni figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili (assegni familiari compresi), riservata l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC dopo la maggiore età.
B. AP 1 ha versato un contributo alimentare di fr. 1050.– per AO 1 fino al settembre del 2011, ridotto a fr. 600.– (assegni familiari non compresi) dopo che la figlia, conseguita la maturità liceale, ha iniziato uno stage di un anno presso la __________ di __________ retribuito con uno stipendio di fr. 550.– mensili netti. Dal settembre del 2012 AO 1 è iscritta alla Scuola universitaria professionale __________ di __________. Anche per AO 2 il padre ha ridotto il contributo alimentare da fr. 1050.– a fr. 600.– mensili (assegni familiari non compresi) dopo che la figlia ha terminato la Scuola cantonale __________ di __________ e si è iscritta, dal settembre del 2012, alla facoltà di biologia dell'Università di __________. AP 1 ha continuato invece a versare il contributo pieno (assegno familiare non compreso) per N__________, che segue un apprendistato.
C. Dopo avere chiesto invano una maggior partecipazione finanziaria del padre, il 28 agosto 2012 AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere già in via cautelare, previo tentativo di conciliazione, un contributo alimentare per la prima di fr. 1050.– mensili dal settembre del 2011 all'agosto del 2012 e di fr. 2700.– mensili fino al termine degli studi universitari, come pure un contributo alimentare per la seconda di fr. 2900.– mensili dal settembre del 2012 in poi (assegni familiari non compresi), oltre a una provvigione ad litem di fr. 6000.–. Decaduto infruttuoso il 30 novembre 2012 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2012.127), le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione cautelare, durante la quale il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, mentre le figlie si sono confermate nelle loro posizioni. Al termine dell'udienza esse hanno instato altresì per il gratuito patrocinio.
D. L'istruttoria cautelare si è chiusa il 4 aprile 2013 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 13 maggio 2013 le istanti hanno quantificato le loro richieste dal settembre del 2012 in fr. 2350.– mensili per AO 1 e in fr. 2635.– mensili per AO 2, mantenendo invariata la pretesa della prima di fr. 1050.– mensili per il periodo dal settembre del 2011 all'agosto del 2012. Nel suo allegato del 16 maggio 2013 il convenuto ha ribadito la propria opposizione. Nel frattempo, il 28 febbraio 2013, AO 1 e AO 2 hanno promosso l'azione di merito per ottenere la condanna del padre al pagamento degli importi predetti, una partecipazione alle spese straordinarie e una provvigione ad litem di fr. 9000.– (inc. SE.2013.25). Tale causa è tuttora pendente.
E. Statuendo con decreto del 10 luglio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare, nel senso che ha obbligato AP 1 a versare dal 1° settembre 2012 alla figlia AO 1 un contributo alimentare di fr. 1304.40 mensili (assegno familiare non compreso) fino al termine della formazione, respingendo invece la pretesa della figlia AO 2. Egli ha accolto inoltre la provvigione ad litem postulata da AO 1 nella misura di fr. 3000.–, mentre l'ha respinta per quanto riguardava AO 2, cui ha negato anche il gratuito patrocinio. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 22 luglio 2013 a questa Camera nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, la reiezione integrale dell'istanza cautelare o, in subordine, il rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione sulle richieste della figlia AO 1. Nelle loro osservazioni del 22 agosto 2013 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello, chiedendo di essere ammesse al beneficio del gratuito patrocinio qualora non fosse loro riconosciuta per la procedura di appello una provvigione ad litem di fr. 3000.–, cui il convenuto si è opposto.
G. Su richiesta del giudice delegato AO 1 ha trasmesso il 6 agosto 2015 a questa Camera una decisione del 19 dicembre 2013 con cui l'Ufficio cantonale delle borse di studio e dei sussidi le ha rifiutato l'assegno di studio per l'anno scolastico 2013/14. AP 1 non si è espresso sul nuovo documento.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili entro dieci giorni (art. 248 lett. d e art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata (fino al termine della formazione prevista per il 30 settembre 2015: doc. E) del contributo alimentare contestato. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto l'11 luglio 2013, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto domenica 21 luglio 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 22 luglio 2013, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Al memoriale l'appellante acclude una serie di documenti. Nella misura in cui già figurano agli atti (come l'estratto del 1° settembre 2012 relativo al conto privato __________ intestato a AO 1 [doc. 2] e la decisione 22 marzo 2013 dell'Ufficio cantonale delle borse di studio [doc. 3]), essi sono superflui. Ricevibile, benché senza rilievo ai fini del giudizio (consid. 7b), è lo scambio di posta elettronica del 19 luglio 2013, successivo al decreto impugnato, circa la disponibilità di parcheggi alla stazione di __________ (doc. 6). Altrettanto può dirsi per i documenti, precedenti il decreto impugnato, contrassegnati con i numeri 5 (contratto del 14 marzo 2013 relativo all'acquisto per fr. 20 000.– di una __________) e 7 (lettere del 29 maggio 2013 del Comune di __________ riguardanti contributi di miglioria). Fossero pure ricevibili, come pretende l'appellante (pag. 15), siccome versati nel fascicolo relativo alla causa di merito, essi poco o punto sussidiano ai fini del giudizio (sotto, consid. 7a e 7c). Quanto all'opuscolo informativo sulle borse di studio (doc. 4, reperibile anche in: www.ti.ch/borsestudio), esso poteva già essere sottoposto al Pretore. Tuttavia il tema relativo al rimborso è stato trattato dal Pretore solo nella decisione impugnata (pag. 5), che ha offerto il destro al convenuto di notificare tale mezzo di prova, pertanto proponibile (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 10 ad art. 317). Non può invece essere preso in considerazione il conteggio di stipendio di __________ C__________ del giugno 2013 (doc. 8), l'interessato non pretendendo che gli sarebbe stato impossibile esibirlo al Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).
3. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che la figlia AO 2 aveva concluso una formazione professionale appropriata e non poteva pretendere altri contributi di mantenimento (pag. 6). AO 1 invece, titolare di una maturità liceale, non poteva inserirsi subito nel mondo del lavoro, mentre la totale assenza di rapporti con il padre si riconduceva alla separazione dei genitori e alla mancanza di buona volontà imputabile a entrambe le parti, ciò che non precludeva alla ragazza il diritto al mantenimento (loc. cit., pag. 7 seg.). Quanto all'ammontare del contributo alimentare, il Pretore ha calcolato il reddito del convenuto in fr. 8258.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3940.75 mensili, salvo limitare il margine disponibile di lui a fr. 2429.10 per tenere conto del fatto che egli ha diritto a un fabbisogno maggiorato del 20% e deve sovvenire anche al figlio N__________ con fr. 1100.– mensili almeno fino alla maggiore età, il 20 aprile 2013 (loc. cit., pag. 9 seg.). Il Pretore ha determinato poi le entrate di AO 1 in fr. 987.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2291.40 mensili, accertando un ammanco di fr. 1304.40 (loc. cit., pag. 10 a 12). Relativamente a __________ C__________, egli ha ritenuto che essa partecipa verosimilmente al mantenimento della figlia con prestazioni in natura quando AO 1 rientra nel Ticino, ragione per cui, nonostante un reddito di fr. 4606.– mensili netti, non l'ha chiamata a contribuire dopo il settembre del 2012 (loc. cit., pag. 12).
4. L'appellante reputa ingiusto dover contribuire al mantenimento di AO 1 mentre lei continua a respingerlo. A mente sua la mancanza di relazioni personali “da più anni” con AO 1 va ascritta alla figlia, la quale dopo la separazione dei genitori si è schierata dalla parte della madre, straniandosi da lui nonostante gli sforzi di cui egli ha dato prova per mantenere i contatti (memoriale, pag. 13 seg.).
a) Secondo giurisprudenza un genitore può negare contributi di mantenimento a un figlio solo se la mancanza di relazioni con il medesimo va ascritta a colpa esclusiva del figlio (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con numerosi riferimenti e la successiva sentenza del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 fra le stesse parti, consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.14 del 31 agosto 2015, consid. 7). In altri termini, il figlio deve avere provocato l'interruzione dei rapporti personali con il suo rifiuto ingiustificato di intrattenerne, con il suo contegno particolarmente litigioso oppure con la sua ostilità profonda. Il comportamento di un figlio nei confronti di un genitore divorziato, quand'anche oggettivamente riprovevole, va apprezzato con prudenza, dovendosi tenere conto delle emozioni che il divorzio dei genitori suscita nel figlio e delle tensioni che ne derivano. Più il figlio cresce, tuttavia, meno la cautela si giustifica. Se il figlio persiste nel proprio atteggiamento di rifiuto anche dopo la maggiore età, ciò può assurgere a colpa (loc. cit.).
b) Nella fattispecie i rapporti personali tra padre e figlia sembrerebbero limitarsi per lo più a sporadici scambi epistolari su questioni finanziarie (doc. T, n. 1a, 1b, 2 e 3). Dagli atti emerge però la sofferenza che la separazione dei genitori ha causato ai figli, la disponibilità di AO 1 a incontrare il padre per discutere e trovare una soluzione condivisa, l'assenza di ostilità della stessa nei confronti del convenuto (doc. T, lettera del 6 settembre 2011: “Non conosco per contro la tua situazione e non mi permetto pertanto di esprimere giudizi sulle motivazioni che ti hanno spinto a prendere la decisione di procedere a una diminuzione del contributo”) e il rammarico da lei espresso per il fatto che a entrambe le parti sia “mancata forse la capacità di riprendere il filo di un rapporto di completa fiducia reciproca e di profondo affetto, che pure aveva contraddistinto gli anni” vissuti in comunione domestica (loc. cit.). Non si può dire dunque, per lo meno a un esame di verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari, che l'istante denoti una chiusura totale e assoluta verso il padre, il quale per altro con il suo atteggiamento in parte accusatorio nei confronti della figlia, cui rinfaccia di prendere contatto con lui solo per motivi finanziari, non pare avere favorito un ripristino delle relazioni personali. Che la figlia poi abbia dovuto adire il Pretore per far valere le sue pretese di mantenimento non ha sicuramente giovato ai rapporti reciproci. A un esame sommario non si ravvisa così una colpa esclusiva della figlia, come esige la giurisprudenza, di modo che il deterioramento delle relazioni fra le parti non legittima la soppressione del contributo di mantenimento, tanto meno già in via cautelare.
5. Per quanto riguarda l'ammontare del contributo alimentare, l'appellante chiede di ridurre a fr. 2000.– mensili il fabbisogno della figlia che il Pretore ha accertato in fr. 2291.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 550.–, conguaglio e spese accessorie fr. 8.–, premio della cassa malati e assicurazione complementare fr. 51.15, abbonamento ferroviario a metà prezzo e “binario 7” fr. 24.50, abbonamento ferrovia retica fr. 100.–, assicurazione economia domestica e RC privata fr. 6.10, retta scolastica fr. 160.–, materiale didattico fr. 91.65, altri costi fr. 100.–). Sostiene che la spesa per l'abbonamento metà prezzo e “binario 7” non va cumulata con quella per l'abbonamento della ferrovia retica, che le spese per il materiale didattico non sono rese verosimili, sicché devono essere ridotte a fr. 10.– mensili, e che dal fabbisogno della figlia vanno stralciati gli “altri costi” di fr. 100.– mensili (appello, pag. 4 seg.).
a) A ragione l'appellante rileva che la spesa del viaggio da __________ a __________ è già coperta dall'abbonamento della ferrovia retica (doc. F, allegato 5), salvo per quel che è della tratta __________, che costa fr. 2.40 (www.ti.ch/trasporti). Tenendo conto di un calendario scolastico di 10 mesi e di due rientri mensili a domicilio (osservazioni del 22 agosto 2013, ad A5, pag. 10), si giustifica così di aggiungere all'abbonamento della ferrovia retica fr. 8.– mensili (2 x 10 mesi x fr. 2.40 x 2 : 12).
b) Per quanto riguarda il materiale didattico, il doc. E (Studienbestätigung) rilasciato dal prorettore della Scuola universitaria professionale di __________ attesta un costo semestrale di fr. 550.– mensili, pari a fr. 1100.– annui. Non si vede dunque perché l'importo di fr. 91.65 mensili inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo della figlia sarebbe errato. Il richiamo dell'appellante ad alcune spese minori figuranti nel doc. U (estratto conto privato __________) riguarda acquisti intervenuti per lo più prima dell'inizio dell'anno scolastico e di cui nemmeno è reso verosimile il nesso con la formazione scolastica intrapresa.
c) Circa gli “altri costi” di fr. 100.– mensili fissi, il Pretore li ha riconosciuti perché l'ammontare totale del fabbisogno da lui accertato non appariva eccessivo per uno studente universitario (decisione impugnata, pag. 11). L'appellante se ne duole, facendo valere che il fabbisogno minimo di un figlio maggiorenne si limita al minimo di esistenza del diritto esecutivo e non prevede maggiorazioni forfettarie (Rep. 1995 pag. 153 n. 28). La figlia eccepisce di dover accantonare qualche risparmio (osservazioni all'appello, pag. 4), ma ciò non rientra nel calcolo del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Essa invoca la sentenza del Tribunale federale 5A_150/2005 dell'11 ottobre 2005. In quella decisione tuttavia il Tribunale federale si è limitato a riprendere una quota di risparmio del 15% accertata in sede cantonale perché non era oggetto di critiche. Tale non è il caso in esame.
d) L'appellante sembra contestare anche il premio della cassa malati incluso nel fabbisogno minimo della figlia, indicandone l'importo in fr. 31.50 mensili anziché in quello riconosciuto dal primo giudice (fr. 51.15 mensili). Non spiega però quali dati sorreggano la sua indicazione (memoriale, pag. 5 in fondo). Sprovvisto di adeguati motivi (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela irricevibile. In definitiva, il fabbisogno minimo mensile di AO 1 risulta così di fr. 2174.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 550.–, conguaglio e spese accessorie fr. 8.–, premio della cassa malati e assicurazione complementare fr. 51.15, spese di trasferta __________ fr. 8.–, abbonamento ferrovia retica fr. 100.–, assicurazione economia domestica e RC privata fr. 6.10, retta scolastica fr. 160.–, materiale didattico fr. 91.65).
6. L'appellante afferma che la figlia potrebbe procurarsi mezzi finanziari sufficienti per sopperire ai costi di formazione e, in generale, al proprio sostentamento (memoriale, pag. 6 a 13). A suo avviso AO 1 può abbinare lo studio a un'attività lucrativa (serale o al fine settimana) di almeno il 20%, che le garantirebbe un reddito non inferiore a fr. 800.– mensili (appello, pag. 6 seg.). Al Pretore egli rimprovera di avere riconosciuto in astratto la possibilità di imputare a un figlio maggiorenne agli studi un'attività lucrativa del 20%, ma di avere poi limitato tale obbligo in concreto a 5 ore la settimana, per un grado di occupazione del 10–11% e un reddito (ipotetico) di appena fr. 400.– mensili (sentenza impugnata, pag. 11).
a) Secondo l'art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento verso un figlio nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio si sostenga da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. La capacità economica dei figli va considerata quand'anche i genitori abbiano mezzi sufficienti. Il figlio maggiorenne deve quindi provvedere alla propria formazione facendo capo in primo luogo ai suoi elementi di reddito. Dandosi il caso, gli si può imputare un reddito ipotetico, sempre che tale introito possa essere effettivamente conseguito, tenuto conto della formazione, dell'età, dello stato di salute del ragazzo e della situazione in cui versa il mercato del lavoro. Uno studente in lettere, ad esempio, può esercitare in linea di principio un'attività accessoria del 20% e guadagnare fr. 700.– mensili (RtiD
I-2008 pag. 1028 n. 28c, consid. 10a con riferimenti).
Sta di fatto che un reddito ipotetico non può fondarsi su considerazioni meramente teoriche. Nella fattispecie risulta che in passato AO 1 aveva svolto, il sabato e durante le vacanze estive liceali, un'attività lucrativa come collaboratrice di vendita presso la __________ guadagnando fr. 20.57 orari (doc. J), per una retribuzione di fr. 2074.– netti dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 (doc. K), pari a fr. 691.– mensili netti. Nel settembre del 2012 essa ha cominciato a frequentare una scuola superiore a tempo pieno (doc. E: Ausbildungsform: Vollzeitstudium) in tedesco, che richiede verosimilmente maggiore impegno di studio rispetto al liceo. A un sommario esame dunque l'introito netto mensile di fr. 400.– ascrittole dal Pretore, corrispondente a un'attività lucrativa di circa 5 ore settimanali (fr. 20.– orari), appare ragionevole.
b) A parere dell'appellante per finanziare gli studi la figlia va tenuta ad attingere non solo al conto privato __________ n. __________, che il 31 agosto 2012 registrava un saldo di fr. 12 161.87 (doc. U), ma anche al conto di risparmio gioventù __________ n. __________, su cui quel giorno erano depositati fr. 11 062.35 (doc. OO). Ripartendo il saldo complessivo di fr. 23 224.22 sulla durata del ciclo di studi (tre anni), il convenuto imputa così alla figlia un'entrata di fr. 645.– mensili anziché di soli fr. 337.–, come ha accertato il Pretore (appello, pag. 7 seg.). Ora, per l'educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma anche – dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al proprio patrimonio (RtiD
I-2008 pag. 1028 n. 28c consid. 10b). Un'altra questione è sapere se ciò debba avvenire già in via cautelare, nel quadro di un provvedimento d'urgenza. Nella fattispecie il convenuto risultava possedere il 31 dicembre 2011 una sostanza imponibile di oltre fr. 230 000.– (documentazione richiamata dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________). Quale urgenza imponga di consumare anzitutto il modesto capitale della figlia non è dato a divedere. L'apprezzamento potrà fors'anche essere diverso in esito al giudizio di merito, che non presuppone il requisito dell'urgenza e che sarà emanato dal Pretore con pieno potere cognitivo. Non può tuttavia essere anticipato in questa sede.
c) Il convenuto chiede che ai fini del giudizio si deduca dal contributo di mantenimento quanto egli ha versato per AO 1 in pendenza di causa (fr. 600.– mensili: appello, pag. 8 seg.). Pacifica (osservazioni, pag. 8 in alto), la pretesa è fuori discussione. L'appellante chiede altresì che le eventuali prestazioni in natura fornite da __________ C__________ alla figlia quando AO 1 rientra nel Ticino i fine settimana e durante le vacanze scolastiche (da lui stimate in fr. 450.– mensili) vadano dedotte dal fabbisogno minimo della ragazza (memoriale, pag. 9 seg.). Oltre che nuova, l'argomentazione non giova ai fini del giudizio, ove si consideri che le prestazioni in natura fornite dall'ex moglie vanno dedotte se mai dal contributo a carico di quest'ultima, mentre l'attuale giudizio verte esclusivamente sul contributo alimentare a carico dell'appellante. Giustamente il Pretore ha determinato perciò il fabbisogno minimo della figlia senza deduzioni.
d) Per l'appellante la figlia deve lasciarsi dedurre dal contributo di mantenimento l'assegno di studio di fr. 760.– mensili (da lei riconosciuto nel memoriale conclusivo: pag. 13) percepito per l'anno scolastico 2012/13 (fr. 9121.–: appello, pag. 11 seg.; doc. FFF), prestazione che il Pretore ha ritenuto a torto doversi rimborsare (decreto impugnato, pag. 5). In effetti, secondo il regolamento cantonale del 17 aprile 2012 delle borse di studio (RL 5.1.3.1), solo un prestito di studio dev'essere restituito (art. 24 cpv. 3), non invece un assegno di studio (art. 2 cpv. 1 e art. 12), che è elargito a fondo perso (doc. 4 di appello, pag. 3). In concreto l'importo di fr. 760.– mensili va pertanto computato nelle entrate dell'istante per l'anno scolastico 2012/13. Ciò non toglie che, come questa Camera ha avuto modo di constatare (sopra, lett. G), l'anno scolastico successivo la figlia non ha più ricevuto alcun assegno e nulla induce a presumere che ne abbia nuovamente beneficiato in seguito.
e) Ne discende che le entrate di AO 1 risultano di fr. 1747.– mensili dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2012 (assegno familiare fr. 250.–, reddito da attività lucrativa fr. 400.–, reddito della sostanza fr. 337.–, assegno di studio fr. 760.–) e di fr. 987.– mensili dopo di allora (assegno familiare fr. 250.–, reddito da attività lucrativa fr. 400.–, reddito della sostanza fr. 337.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2174.90 (sopra, consid. 5d). Costei registra così un ammanco di fr. 428.– mensili dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 e di fr. 1188.– mensili da allora in poi.
7. Relativamente alla sua situazione, l'appellante non contesta il reddito di fr. 8258.– mensili netti accertato dal Pretore (decreto impugnato, pag. 9; appello, pag. 15 in alto). Censura l'ammontare del proprio fabbisogno minimo che il primo giudice ha calcolato in fr. 3940.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, riscaldamento fr. 80.–, oneri ipotecari fr. 209.20, pasti fuori casa fr. 200.–, trasferte fr. 228.–, manutenzione della casa fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 202.10, assicurazione complementare fr. 28.–, assicurazione RC domestica e privata fr. 121.25, assicurazione dell'automobile fr. 60.20, imposta di circolazione fr. 22.–, manutenzione dell'automobile fr. 90.–, imposte fr. 800.–: decisione impugnata, pag. 9 seg.), postulandone l'aumento a fr. 5822.75 mensili (memoriale, pag. 17).
a) ll convenuto chiede anzitutto di suddividere sull'arco di quattro anni la spesa da lui sostenuta per l'acquisto di una Renault “Clio” (fr. 20 000.–), come se si trattasse di un contratto di leasing (appello, pag. 15). Se non che, la spesa è già stata saldata e non costituisce un onere ricorrente. Non può quindi entrare a far parte del fabbisogno minimo. L'appellante critica inoltre il Pretore, con rinvio al doc. 18 (pag. 15), per non avergli riconosciuto il premio dell'assicurazione RC e dell'assicurazione casco parziale dell'automobile. In realtà nel suo fabbisogno minimo il Pretore ha inserito proprio la posta piena da lui rivendicata (fr. 60.20 mensili, pari a fr. 722.– annui). In proposito non soccorre pertanto dilungarsi.
b) Quanto alle spese professionali per l'uso dell'automobile, il Pretore ha ritenuto l'uso di un veicolo privato non indispensabile per l'attività di un impiegato di banca a __________, limitandosi a riconoscere il costo dell'abbonamento ferroviario (fr. 168.– mensili) e quello del posteggio presso la stazione di __________ (fr. 60.– mensili). Il convenuto ribadisce la necessità di far capo all'automobile per la trasferta e ridurre i tempi di percorrenza, che altrimenti sarebbero ben superiori all'ora per il singolo tragitto. Chiede così che sia inserito nel suo fabbisogno minimo una spesa di fr. 840.– mensili (60 km giornalieri x fr. –.70/km x 20 giorni lavorativi mensili: memoriale pag. 15 seg.). La rivendicazione è legittima, né è dato di comprendere perché andrebbe negata all'appellante una spesa che la di lui situazione economica permette di finanziare. Il fabbisogno minimo di un genitore non consiste infatti nel solo minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma corrisponde – per quanto possibile – al suo ordinario tenore di vita (I CCA, sentenza inc. 11.2015.31 del 22 giugno 2015, consid. 5 con riferimento; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de famille, in RFJ 2005 pag. 313 e pag. 327). D'altro lato non bisogna trascurare che l'indennità di fr. –.70/km riconosciuta dall'autorità fiscale a fini tributari comprende già l'assicurazione responsabilità civile del veicolo e l'imposta di circolazione (calcolate a parte dal Pretore). Per il carburante poi (circa 100 litri mensili) un'indennità di fr. 150.– mensili appare senz'altro garantire una percorrenza di 1200 km con un'utilitaria diesel come quella adoperata dal convenuto. A ciò si aggiungono i costi del parcheggio sul luogo di lavoro (fr. 120.–), per un totale di fr. 270.– mensili. Nel fabbisogno minimo dell'appellante va inserita così tale voce di spesa in luogo dei fr. 228.– calcolati dal Pretore.
c) Circa i contributi di miglioria dovuti al Comune di __________ e gli accantonamenti prospettati a tal fine (appello, pag. 16 seg.), il Pretore non li ha ammessi nel fabbisogno minimo di AP 1 perché fondati unicamente su opere pubbliche future (decreto impugnato, pag. 10). L'appellante produce una lettera del 29 maggio 2013 (che non pretende di non aver potuto sottoporre al Pretore, onde la sua dubbia ricevibilità) con cui il Municipio di __________ lo avvisa della pubblicazione del prospetto dei contributi e dei documenti giustificativi, accludendogli un estratto che riguarda le sue proprietà e avvertendolo che contro la decisione era dato ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (doc. 7 di appello). Ciò rende verosimile tutt'al più un esborso unico di fr. 856.50, ma non un onere di fr. 400.– mensili come quello fatto valere dal convenuto. E nel fabbisogno minimo vanno inserite solo spese ricorrenti. ln proposito la decisione del Pretore resiste dunque alla critica.
d) Relativamente ai fr. 200.– mensili che il convenuto chiede di includere nel suo fabbisogno minimo per spese legali di appello (memoriale, pag. 17), la cifra manca di ogni verosimiglianza, consistendo in una mera stima personale dell'interessato. Ne segue in ultima analisi che il fabbisogno minimo dell'appellante ascende a fr. 3982.75 mensili.
8. Rimane da stabilire il margine disponibile del convenuto che questi determina deducendo dal proprio reddito di fr. 8258.– netti mensili il fabbisogno minimo maggiorato del 20% e il contributo di fr. 1100.– mensili per il figlio N__________ (memoriale, pag. 17). Riguardo alla citata maggiorazione, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – in effetti – che un genitore non può essere tenuto a stanziare contributi alimentari per un figlio maggiorenne se il versamento di tali contributi non gli lascia l'equivalente del proprio fabbisogno minimo “allargato”, cioè aumentato del 20% (RtiD II-2010 pag. 630 n. 19c consid. 5 con riferimenti). Secondo la prassi più aggiornata (invocata dall'istante: osservazioni all'appello, pag. 13), nondimeno, la maggiorazione si applica unicamente al minimo di base previsto dal diritto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_785/2010 del 30 giugno 2011, consid. 3.1 con riferimenti). Nella fattispecie la disponibilità dell'appellante risulta così di fr. 2935.25 mensili (reddito fr. 8258.– ./. fabbisogno minimo allargato fr. 4222.75 ./. contributo per N__________ fr. 1100.– non contestati).
9. In merito alla situazione economica di __________ C__________, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 4606.– mensili netti, di cui fr. 4521.– da attività lucrativa principale (occupazione al 90% per l'Ospedale regionale di __________: doc. N) e fr. 85.– da attività lucrativa accessoria (istruttrice di “nordic walking”). Non le ha addebitato tuttavia alcun contributo di mantenimento, rilevando che essa partecipa già verosimilmente al mantenimento di AO 1 con prestazioni in natura quando la figlia rientra periodicamente nel Ticino (decreto impugnato, pag. 12). L'appellante rimprovera al primo giudice di avere deciso al riguardo sorvolando sulle reali capacità finanziarie dell'ex moglie, cui attribuisce un reddito di fr. 4725.40 mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2442.75, onde una disponibilità di fr. 1794.10 mensili. In simili circostanze egli chiede che l'eventuale contributo di mantenimento sia ripartito almeno tra i genitori in proporzione alle rispettive possibilità (memoriale, pag. 18).
a) La vicendevole partecipazione al mantenimento dei figli va fissata in funzione delle possibilità economiche dei genitori (Hegnauer, in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 108 ad art. 277 CC). La chiave di riparto deve orientarsi, per principio, al rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami), fermo restando che la decisione non si esaurisce in una semplice operazione aritmetica, ma implica anche un giudizio di equità (nel senso dell'art. 4 CC; Perrin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 285). Seppure l'istanza di un figlio sia diretta solo contro un genitore, inoltre, ciò non significa che l'altro genitore non possa – dandosene i presupposti – essere tenuto a contribuire anch'egli al mantenimento.
b) Quanto alle entrate di __________ C__________, il conteggio di stipendio del giugno 2013 (doc. 8 di appello) non può – come detto (consid. 2) – entrare in linea di conto. Alla luce dei dati disponibili e del fatto che l'appellante non contesta l'accertamento del primo giudice (doc. O, senza gli assegni familiari, più la tredicesima), in ogni modo, il reddito complessivo può essere prudentemente definito in fr. 4600.– mensili netti (arrotondati). Contrariamente a quel che sostiene l'istante (osservazioni, pag. 9 e 15), la spesa di fr. 157.25 mensili per pasti fuori casa non va invece dedotta dal reddito, bensì inserita nel fabbisogno minimo della madre.
Il fabbisogno minimo di __________ C__________, non accertato dal Pretore, ammonta verosimilmente a fr. 3925.– mensili (arrotondati) fino al 31 agosto 2014 e a fr. 3745.– mensili dopo di allora: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidadario maggiorato del 20% fr. 1620.–, costo dell'alloggio fr. 612.25 (doc. S, allegato 1, già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di N__________), spese accessorie fr. 166.– (doc. S, allegato 2, già dedotta la quota predetta), mentre il preteso conguaglio (di fr. 200.– mensili) non è stato reso verosimile (osservazioni, pag. 15), pasti fuori casa fr. 157.25 (doc. O), premio della cassa malati fr. 321.60 (doc. HHH), assicurazione complementare fr. 33.– (riconosciuti dall'appellante: pag. 18), polizza “terzo pilastro” fr. 350.– (doc. S, allegato 15), assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 59.35 (doc. III), assicurazione RC dell'automobile fr. 125.70 (doc. S, allegato 7), imposta di circolazione fr. 45.– (doc. S, allegato 8), leasing dell'automobile fr. 179.45 (doc. JJJ: 24 mesi calcolati per praticità dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2014), manutenzione dell'auto fr. 63.35 (doc. S, allegato 10), spese per lo scooter fr. 18.75 (doc. S, allegato 11), imposte fr. 173.55 (doc. S, allegato 14). Ne risulta una disponibilità mensile di fr. 675.– fino al 31 agosto 2014 e di fr. 855.– dopo di allora.
c) Ciò posto, l'opinione del Pretore secondo cui __________ C__________ non va esonerata da contributi alimentari per la figlia non è sostenibile. Certo, la madre fornisce prestazioni in natura (vitto e alloggio) a AO 1 quando essa rientra a domicilio, ma nulla impedisce alla medesima di dedurre il valore di tali prestazioni da quello che sarebbe il contributo in denaro a suo carico, la questione riguardando i rapporti fra lei e la figlia. Sia come sia, con una disponibilità economica di fr. 2935.25 mensili il convenuto e di fr. 675.– mensili, rispettivamente fr. 855.– mensili la madre, la partecipazione dell'ex moglie al mantenimento della figlia può equamente stimarsi nella proporzione di un quarto. Il convenuto va chiamato così a finanziare il mantenimento di AO 1, che denota un ammanco di fr. 428.– mensili dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 e di fr. 1188.– mensili da allora in poi (sopra, consid. 6e), con 320.– mensili (arrotondati) dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 e con fr. 890.– mensili (arrotondati) dopo di allora, fino al termine della formazione intrapresa. In tale misura l'appello merita di essere accolto.
10. L'appellante critica infine la provvigione ad litem che il Pretore ha riconosciuto alla figlia, sostenendo che tale istituto non esiste nelle azioni di mantenimento di figli maggiorenni (memoriale, pag. 19 seg.). A torto, giacché l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti di figli maggiorenni comprende anche, per principio, l'aggravio correlato a spese legali e di patrocinio (DTF 127 I 208 consid. 3f; I CCA, sentenza inc. 11.2011.148 del 24 gennaio 2014, consid. 14). A ragione invece l'appellante oppone che la figlia ha già saldato l'onorario del suo legale per la procedura di primo grado. Una provvigione ad litem in effetti è destinata a finanziare spese future, non a recuperare esborsi già affrontati dall'istante o a remunerare onorari già maturati dal patrocinatore (RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c consid. 6). E nel caso specifico AO 1 ribadisce in questa sede (istanza di provisio ad litem del 22 agosto 2013, pag. 3 in basso), come già aveva addotto nell'istanza del 28 agosto 2012 diretta al Pretore (pag. 9), di avere “fatto fronte al pagamento delle spese legali [di primo grado] attingendo al capitale accumulato dai genitori”. Il Pretore non avrebbe dovuto riconoscerle di conseguenza una provvigione ad litem, né essa avrebbe potuto beneficiare sussidiariamente del gratuito patrocinio, vista l'esiguità degli oneri processuali a suo carico (fr. 300.–) cui a quel momento avrebbe senz'altro potuto far fronte (sopra, consid. 6b; doc. OO). Anche su questo punto l'appello merita dunque accoglimento.
11. Il 22 agosto 2013 le istanti hanno chiesto che il padre sia tenuto a versar loro una provvigione ad litem di fr. 3000.– per la procedura di appello o, in subordine, che sia loro conferito il beneficio del gratuito patrocinio (osservazioni, pag. 19). La posizione di AO 2 non essendo più in discussione, la richiesta può riferirsi solo a AO 1, l'unica ad avere ancora un interesse concreto a proporre di respingere l'appello. Che essa non disponga di mezzi sufficienti per coprire i costi di patrocinio appare verosimile, considerata la sua situazione finanziaria. Quanto all'ammontare della provvigione, decisiva non è la mole di lavoro svolta dal suo patrocinatore, bensì la prevedibile entità del lavoro che al patrocinatore rimaneva ancora da compiere. A tal fine il giudice statuisce per apprezzamento e secondo esperienza (I CCA, sentenza inc. 11.2009.94 del 28 novembre 2012, consid. 16).
In concreto la provvigione era destinata a rimunerare l'onorario e le spese d'avvocato per la stesura delle osservazioni all'appello. Calcolato sulla base dell'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), l'onorario può ragionevolmente essere stimato in fr. 1600.–. Aggiunte le spese presumibili (10%: art. 6 del regolamento citato) e l'IVA (8%), a la provvigione ad litem può essere prudentemente fissata in fr. 1900.–. A ciò si aggiunge la presumibile quota di spese processuali che risulterà a carico della figlia in esito all'attuale procedura (fr. 375.–), per un totale di fr. 2275.–. Che l'appellante sia in grado di erogare tale somma non fa dubbio, né in concreto le osservazioni apparivano del tutto inutili o manifestamente infondate. In simili circostanze la domanda di gratuito patrocinio diviene senza oggetto.
12. Le spese di appello seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dato l'esito dell'attuale giudizio, appare equo – trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) – suddividere gli oneri processuali a metà e compensare le ripetibili. L'esito del presente giudizio si riflette anche sulle spese e le ripetibili di primo grado, davanti al Pretore le istanti risultando complessivamente sconfitte per due terzi.
13. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. a) L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla figlia AO 1 un contributo alimentare di fr. 320.– dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 e di fr. 890.– dal 1° settembre 2013 fino al termine della formazione scolastica o professionale. Il contributo alimentare non comprende l'assegno familiare.
b) L'istanza di AO 2 è respinta.
2. La richiesta di provvigione ad litem è respinta.
4. Le spese processuali di fr. 600.– complessivi sono poste per due terzi a carico delle istanti in solido e per il resto a carico del convenuto, cui le istanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
II. Le spese processuali di fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. AP 1 è tenuto a versare a AO 1 una provvigione ad litem di fr. 2275.– per la procedura di appello.
IV. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.
V. Notificazione:
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–; – avv... |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).