|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 26 maggio 2015/jh
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa SO.2013.454 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 28 maggio 2013 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1, |
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 19 agosto 2013 presentato da AP 1 contro la decisone emessa dal Pretore aggiunto il 25 luglio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Il 31 gennaio 2010 AO 1 (1977) ha dato alla luce un figlio, N__________, che è stato riconosciuto da AP 1 (1968). A quel tempo i due vivevano insieme. Il 23 dicembre 2010 la Commissione tutoria regionale 10 ha approvato una convenzione del 16 dicembre 2010 in cui AP 1 si impegnava a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 700.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età, rispettivamente fino alla “conclusione di un periodo formativo adeguato (art. 277 cpv. 2 CC)”. La convivenza di AO 1 e AP 1 è cessata all'inizio del 2013. Dopo di allora AP 1 non ha corrisposto alcun contributo alimentare per N__________.
B. Nel frattempo, con sentenza del 3 gennaio 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 14 aprile 2000 da AP 1 e __________ (1973), omologando una convenzione del 10 dicembre 2012 in cui il primo si impegnava a versare alla seconda un contributo alimentare di fr. 800.– mensili indicizzati per ognuno dei figli R__________ (nato il 20 settembre 2001) e S__________ (nata il 21 gennaio 2004), assegni familiari compresi (inc. DM.2012.33).
C. Il 28 maggio 2013 AO 1 ha adito il Pretore perché ordinasse alla __________ di __________, presso cui AP 1 lavora come installatore sanitario, di trattenere dallo stipendio di lui fr. 700.– mensili e di riversarglieli a titolo di contributo
alimentare per il figlio. All'udienza del 18 luglio 2013, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Le prove consistendo nel mero richiamo di altri fascicoli della Pretura, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale. Entrambe hanno confermato le rispettive posizioni e postulato il beneficio del gratuito patrocinio.
D. Statuendo il 25 luglio 2013, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato alla __________ di trattenere con effetto immediato dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 665.– mensili e di riversarlo su un conto bancario di AO 1 in favore del figlio. Egli ha rinunciato a riscuotere spese e ad assegnare ripetibili, dichiarando di conseguenza prive di oggetto le richieste di gratuito patrocinio.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, l'annullamento della trattenuta di stipendio. Egli sollecita inoltre per il “futuro” la concessione del gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), onde l'appellabilità della decisione entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità e la durata della trattenuta in discussione. La sentenza impugnata inoltre è stata notificata al convenuto l'8 agosto 2013. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 18 agosto 2013, salvo protrarsi al lunedì seguente in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto ricecevibile.
2. Il detentore dell'autorità parentale può esercitare in suo nome i diritti di natura patrimoniale del figlio minorenne e farli valere giudizialmente (o in via esecutiva) agendo personalmente in qualità di parte (DTF 136 III 365). Nulla ostava dunque a che
AO 1 procedesse nei confronti di AP 1 con l'esecuzione forzata sui generis (DTF 137 III 195 consid. 1.1 con riferimenti) del contributo alimentare per il figlio.
3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato la trascuranza alimentare del convenuto, ma non è stato in grado di stabilire se la situazione finanziaria di lui fosse peggiorata dopo la firma della convenzione di mantenimento in favore di N__________ o dopo la firma della convenzione sugli effetti del suo divorzio, omologata dal Pretore il 3 gennaio 2013 (decisione impugnata, pag. 4). Lasciata la questione aperta, egli ha calcolato il reddito di lui in fr. 4955.– netti mensili, già dedotti gli assegni familiari di complessivi fr. 400.– per R__________ e S__________, e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3320.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 383.65, assicurazione RC dello scooter fr. 53.20, rimborso del mutuo bancario per l'acquisto dello scooter fr. 132.95). Visto il contributo alimentare dovuto ai figli R__________ e S__________, di complessivi fr. 1200.– mensili (senza assegni familiari: loc. cit., pag. 5), egli ha constatato un margine disponibile di fr. 435.– mensili. Richiamandosi alla giurisprudenza (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7), egli non ha limitato tuttavia la trattenuta di stipendio a tale disponibilità, ma ha intaccato in ugual misura (5%) il fabbisogno minimo di lui (compreso il contributo alimentare per il figlio) e quello del figlio stesso, fissando per finire la trattenuta di stipendio in fr. 665.– mensili (loc. cit., pag. 6).
4. L'appellante chiede di annullare la decisione impugnata, prospettando un suo calcolo del reddito e del fabbisogno minimo da cui risulta un ammanco di fr. 374.90 mensili. Di fronte a entrate per fr. 4995.– mensili (rispetto ai fr. 4955.– accertati dal Pretore) egli espone un fabbisogno minimo di fr. 5369.90 mensili, aggiungendo al calcolo del Pretore (fr. 3320.– mensili) fr. 150.– di spese accessorie in materia di locazione, fr. 1600.– per il mantenimento di R__________ e S__________ (in luogo dei fr. 1200.– riconosciuti dal Pretore) e fr. 300.– di imposte. Chiede altresì un incontro per stabilire una volta tanto una cifra equa da versare per ognuno dei figli, sottolineando che il contributo alimentare di fr. 700.– mensili per N__________ era stato definito ai tempi in cui egli viveva con AO 1 e le sue spese erano in parte dimezzate rispetto a oggi.
5. Per quel che è dell'udienza sollecitata dall'appellante dinanzi a questa Camera, non se ne ravvisano gli estremi. Intanto nell'ambito di un appello contro una decisione presa con la procedura sommaria – come quella in esame (sopra, consid. 1) – per principio non si tengono udienze (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 7 in fine ad art. 316 con rimando).
Inoltre non si tratta in concreto – come crede l'appellante – di negoziare un contributo alimentare per N__________ (questione da trattare se mai nell'ambito di una causa apposita, tendente alla ridefinizione del contributo alimentare), bensì di determinare l'entità della trattenuta di stipendio chiesta da AO 1 per il figlio. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio, di conseguenza, all'emanazione del giudizio.
6. Un genitore oggetto di una “diffida ai debitori” destinata ad assicurare contributi di mantenimento per i figli (art. 291 CC) ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo, limitatamente alla sua persona (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_223/2014 del 30 aprile 2014, consid. 2). L'appellante quantifica il proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo, come detto, in fr. 5369.90 mensili. In realtà tale fabbisogno è finanche inferiore a quello calcolato dal primo giudice, come risulta in appresso.
a) Il conguaglio per spese accessorie di fr. 150.– mensili che l'appellante fa valere per la prima volta in appello (senza nemmeno rendere verosimili i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC), non può essere riconosciuto. Anzi, a ben vedere non andava riconosciuto nel fabbisogno minimo di lui nemmeno un costo dell'alloggio di fr. 1550.– mensili per un appartamento di 4 locali e mezzo destinato a tre persone (doc. 1, 17° foglio). Tutto quanto il convenuto poteva pretendere di veder inserire nel proprio fabbisogno minimo è la locazione di un alloggio per sé solo. E un'abitazione dignitosa per una persona soltanto, anche a __________, poteva sicuramente reperirsi per fr. 1280.– mensili, spese accessorie comprese. Se nel febbraio del 2013 ha stipulato un contratto per un appartamento sovradimensionato rispetto le sue sole esigenze, l'appellante non può ora valersene per sottrarsi ai doveri di mantenimento verso il figlio. In proposito l'appello manca di consistenza.
b) L'onere fiscale di fr. 300.– mensili che l'appellante rivendica nell'appello non può rientrare nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, nel quale non vanno computate imposte (tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF: FU 68/2009 pag. 6294 cifra III). Anche al riguardo l'appello è privo di fondamento.
c) Il “padrinato” di fr. 30.– mensili che l'appellante evoca (pur senza includerlo nel proprio fabbisogno minimo), destinato ad aiutare gli studi di un ragazzo in __________ (doc. 1, 21° foglio), non è funzionale al mantenimento del debitore e non è prioritario rispetto al mantenimento dei figli. Non può dunque trovare spazio, comunque sia, nel fabbisogno minimo di lui.
d) Né possono essere considerate nel fabbisogno minimo dell'appellante le spese legali di fr. 200.– mensili che il convenuto afferma di avere sostenuto per difendersi nella causa di divorzio (ma che una volta ancora non include nel fabbisogno minimo). Non si tratta invero, neppure sotto questo profilo, di spese funzionali al mantenimento del debitore (RtiD
II-2010 pag. 720 n. 62c consid. 5).
e) Tutto si ignora poi sulle spese professionali (non quantificate nemmeno per ordine di grandezza) che l'appellante asserisce di non vedersi rimborsare dal datore di lavoro. Tant'è che invano si cercherebbe di conoscerne, per lo meno, la natura.
7. Ne segue che il fabbisogno minimo del convenuto secondo il diritto esecutivo non eccede fr. 3050.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1280.–, premio della cassa malati fr. 383.65, assicurazione RC dello scooter fr. 53.20, rimborso del mutuo bancario per l'acquisto dello scooter
fr. 132.95). E l'appellante non contesta che il suo reddito ammonti a fr. 4955.– mensili (senza assegni familiari), come ha accertato il Pretore aggiunto. Anzi, quantifica il suo stipendio in fr. 4995.– mensili (appello, primo foglio). Gli rimane dunque un margine di fr. 1900.– mensili con cui può onorare il contributo di mantenimento per R__________ (fr. 600.– mensili senza assegni familiari), quello per S__________ (fr. 600.– mensili senza assegni familiari) e quello per N__________ (fr. 700.– mensili senza assegni familiari). Nel risultato non può dolersi in definitiva che il Pretore aggiunto abbia ordinato una trattenuta di stipendio per N__________ di fr. 665.– mensili.
8. Certo, l'appellante invoca difficoltà finanziarie dovute alla fine della convivenza con AO 1 e all'aumento di spese che prima divideva con lei. Un genitore che non è più in grado di versare contributi di mantenimento per un figlio non può limitarsi tuttavia a non pagare e a lamentare problemi economici. Così facendo, egli fa solo apparire durevole la trascuranza dell'obbligo alimentare, poco importando i motivi per cui egli disattenda tale obbligo (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 177; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 768 nota 2715). Se il figlio non è d'accordo di rinunciare – in tutto o in parte – al contributo, tocca al genitore promuovere causa e chiedere al giudice di modificare l'obbligo alimentare a suo carico (art. 286 cpv. 2 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.4 dell'11 febbraio 2015, consid. 6a con riferimenti). Non incombe al giudice della trattenuta sostituirvisi.
9. L'emanazione della presente decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
10. Le spese del giudizio seguirebbero la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Privo di formazione giuridica e in affanno finanziario, egli ha agito nondimeno di propria iniziativa senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia. Eccezionalmente si giustifica così, per equità (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. c e f CPC), di prescindere da ogni incasso. Ciò rende senza oggetto la domanda di gratuito patrocinio. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
11. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.
4. Notificazione:
|
|
–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).