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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2012.409 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 dicembre 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 () (patrocinato dall'avv. PA 2), |
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giudicando sull'appello (“reclamo”) dell'8 agosto 2013 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 agosto 2013 e
sull'appello del 4 settembre 2013 presentato da AP 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 14 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1967) e AP 1 (1968), ha accertato il diritto di ogni coniuge alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale e ha posto il mantenimento del figlio P__________ (nato il 27 gennaio 2003) interamente a carico della madre. Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 20 marzo 2012 questa Camera ha stralciato l'appello di AP 1 dai ruoli per ritiro e ha dichiarato quello di AO 1 irricevibile (inc. 11.2011.154). Laureato in scienze biologiche con indirizzo fisiopatologico, AO 1 non esercitava a quel momento alcuna attività lavorativa. AP 1 lavorava come insegnante di scuola per l'infanzia a __________.
B. Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, cui il Pretore ha trasmesso gli atti dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ha accertato il 9 novembre 2012 in fr. 133 799.95 l'avere previdenziale acquisito da AP 1 durante il matrimonio presso la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino e ha ordinato a quest'ultima di versare ad AO 1, su un conto di libero passaggio da aprire presso la Fondazione Istituto collettore LPP, la somma di fr. 66 900.– con interessi compensativi dal 24 ottobre 2011. Quel giudice ha constatato invece che AO 1 non aveva accumulato alcun avere previdenziale in costanza di matrimonio e che non vi era quindi alcuna prestazione di libero passaggio da suddividere in favore di AP 1 (inc. 34.2012.24).
C. Il 27 dicembre 2012 AP 1 si è rivolta al Pretore per ottenere la modifica della sentenza di divorzio, nel senso di fissare a carico di AO 1 un contributo alimentare per il figlio P__________ da definire secondo le risultanze istruttorie, bloccando in garanzia del pagamento dei contributi l'importo di fr. 66 900.– depositato in favore di AO 1 presso la Fondazione istituto collettore LPP. Identiche domande essa ha formulato in via provvisionale. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha ordinato il blocco richiesto. Al contraddittorio del 19 aprile AO 1 ha proposto di respingere l'istanza cautelare. La relativa istruttoria è iniziata immediatamente e si è conclusa il giorno stesso. Al dibattimento finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 10 maggio 2013 l'attrice ha riaffermato le proprie domande. Il convenuto è rimasto passivo.
D. Il 10 maggio 2013 AP 1 ha presentato, su invito del Pretore, una motivazione complementare della propria azione nella quale ha quantificato il contributo alimentare richiesto in fr. 400.– per il dicembre del 2012 e in fr. 600.– mensili dal gennaio del 2013 in poi, postulando una volta ancora il blocco dei fr. 66 300.– depositati presso la Fondazione istituto collettore LPP, con ordine a quest'ultima di versarle direttamente il contributo di mantenimento per P__________ in luogo e vece dell'ex marito. Nella sua risposta del 29 maggio 2013 il convenuto ha proposto di respingere l'azione, instando per il beneficio del gratuito patrocinio. Al dibattimento del 18 luglio 2013 le parti hanno confermato le loro allegazioni e notificato mezzi di prova. Non si sono tenute arringhe finali. Statuendo il 2 agosto 2013, il Pretore ha rifiutato l'assunzione delle prove offerte (reputate irrilevanti ai fini del giudizio) e ha respinto l'azione, revocando al passaggio in giudicato della decisione il blocco cautelare ordinato alla Fondazione istituto collettore LPP. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è stata respinta.
E. Contro la decisione appena citata AO 1 è insorto a questa Camera con un appello (“reclamo”) dell'8 agosto 2013 perché – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di revocare immediatamente il blocco cautelare ordinato alla Fondazione istituto collettore LPP, porre le spese giudiziarie a carico dell'attrice e obbligare quest'ultima a rifondergli fr. 6500.– per ripetibili. Il 4 settembre 2013 ha ricorso contro la sentenza anche AP 1 con un appello in cui chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore affinché emani un decreto cautelare separato, prosegua l'istruttoria di merito e statuisca di nuovo. Nelle sue osservazioni del 10 settembre 2013 AP 1 propone di respingere l'appello di AO 1. Questi ha comunicato il 23 maggio 2014 di rinunciare a esprimersi sull'appello di AP 1, limitandosi a postularne il rigetto. Il 28 maggio 2014 la Fondazione istituto collettore LPP ha comunicato alla Camera che una richiesta di AO 1 volta a ottenere il pagamento in contanti della somma di fr. 66 300.– era stata accolta e che qualora il deposito fosse stato liberato il capitale sarebbe stato versato al richiedente, mentre in caso contrario sarebbe stato rimesso al destinatario designato dal giudice, ma solo per intero (esclusi versamenti mensili). Tale comunicazione è stata trasmessa in copia alle parti.
Considerando
in diritto: 1. La modifica delle conseguenze di un divorzio stabilite con decisione passata in giudicato soggiace, per analogia, alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto AO 1 non contesta unicamente la ripartizione delle spese giudiziarie (nel qual caso sarebbe stato dato solo reclamo: art. 110 CPC), ma chiede anche di revocare immediatamente il blocco cautelare di fr. 66 900.– ordinato alla Fondazione istituto collettore LPP. Il suo memoriale va trattato dunque come appello. Quanto alla tempestività, la decisione impugnata è stata intimata durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché entrambi i rimedi, introdotti l'8 agosto e il 4 settembre 2013, sono ricevibili.
I. Sull'appello di AP 1
2. L'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore “affinché emani il giudizio cautelare disgiunto dalla decisione di merito, prosegua l'istruttoria di merito e a conclusione della stessa emani una nuova decisione”. Se non che, un appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come dev'essere modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).
a) Nella fattispecie l'appellante si limita a postulare il rinvio della causa al Pretore “per completare l'istruttoria e statuire nuovamente”, senza formulare alcuna conclusione di merito. Certo, si duole che le prove da lei offerte, volte a far luce sulla situazione economica del convenuto, non siano state assunte, ma non si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui tali prove “erano inutili”, sia perché non soccorrevano le premesse per una modifica della sentenza di divorzio, sia perché il fascicolo processuale era in ogni modo completo. Per di più, l'appellante nemmeno chiede a questa Camera di assumere le prove rifiutate dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1) né spiega perché, ritenesse fondato l'appello, questa Camera non potrebbe giudicare essa medesima la causa nel merito. L'appellante non poteva limitarsi pertanto a sollecitare l'annullamento del giudizio impugnato, ma avrebbe dovuto formulare conclusioni riformatorie precise e quantificate. Ci si limitasse a simili considerazioni, l'appello andrebbe dunque – di per sé – dichiarato irricevibile (cfr. RtiD I-2014 pag. 806, consid. 3b e 3c).
b) Un appello senza conclusioni di merito può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente voglia ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Nel caso specifico è indubbio che AP 1 persegue la condanna dell'ex marito il versamento di un contributo alimentare per il figlio. La questione è di sapere se tale richiesta sia cifrata, non solo perché un appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, ma anche perché entro tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (non può, almeno di norma, rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio) e la controparte deve avere modo di difendersi adeguatamente, valutando – ove occorra – l'opportunità di un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti, 137 III 236 consid. 2). Nulla muta sotto questo profilo nelle cause rette dal principio inquisitorio, anche illimitato, il quale non dispensa dal formulare pretese pecuniarie quantificate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2011.15 del 31 luglio 2013, consid. 3d destinata a pubblicazione). Le contestazioni relative a contributi alimentari per minorenni non sfuggono dunque alla regola.
c) In concreto l'appellante non indica – come detto – quale contributo alimentare vada posto a carico di AO 1, ma la cifra si può desumere dalla motivazione dell'appello, segnatamente laddove nel chiedere il blocco del capitale destinato all'ex marito in liquidazione del “secondo pilastro” essa accenna alla somma annua di fr. 7200.– corrispondente all'importo “minimo ai sensi della LEF”, ovvero fr. 600.– mensili. Tale somma, del resto, era quella rivendicata anche davanti al Pretore. Ne discende che, seppure al limite, l'appello
adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito.
3. L'appellante critica anzitutto il Pretore per avere, una volta respinte le prove offerte, statuito senza concedere alle parti il diritto ad arringhe finali. Ciò comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice affinché completi l'istruttoria, consenta alle parti di esprimersi e statuisca separatamente, sulla cautelare e nel merito.
a) Al dibattimento del 18 luglio 2013 le parti avevano notificato svariate prove, talune oggetto di opposizione avversaria. Il Pretore ne aveva preso atto (verbale, pag. 2 in basso), ma non aveva deciso al riguardo. Il 2 agosto 2013 poi egli ha emanato la sentenza finale, nella cui motivazione spiega di respingere l'assunzione delle prove offerte perché irrilevanti ai fini del giudizio. Ora, a norma dell'art. 232 cpv. 1 prima frase CPC, chiusa l'istruttoria, le parti hanno la facoltà di esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul merito della lite (“arringhe finali”). Se non vi sono prove da assumere al dibattimento, le arringhe finali coincidono con le “prime arringhe” (Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 2 in fine ad art. 232).
b) In concreto il rifiuto del Pretore di esperire qualsiasi prova non rendeva automaticamente superflue le arringhe finali, né una rinuncia poteva essere presunta. È vero che secondo Trezzini (Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1037, n. 1 ad art. 232) le arringhe finali parrebbero doversi tenere solo qualora il giudice ordini l'assunzione di prove e tali prove siano effettivamente assunte. L'opinione parrebbe riferirsi però ai casi in cui il giudice rifiuti esplicitamente un'istruzione probatoria, prima del dibattimento (art. 226 cpv. 3 CPC) o durante il medesimo (art. 231 CPC), mentre nella fattispecie il Pretore non ha neppure statuito sull'ammissibilità delle prove, ma ha definito queste ultime “inutili” nella motivazione della sentenza di merito.
c) Sia come sia, nella fattispecie non è il caso di approfondire il tema. Quand'anche l'attrice si fosse vista precludere illecitamente la possibilità di formulare conclusioni, invero, tale irregolarità è stata sanata con la procedura di appello, giacché in tale ambito l'interessata ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvii). Questa Camera è provvista invero di piena cognizione, non solo nell'applicazione del diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ricordato ciò, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello nel merito.
4. Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che, dopo lo scioglimento del matrimonio, nel caso specifico non erano intervenuti fatti nuovi e rilevanti, tali da giustificare una modifica della sentenza di divorzio. Il convenuto continua a risiedere in Italia e la sua situazione finanziaria è sempre precaria, ciò che esclude la possibilità di imputagli un reddito potenziale maggiore di quello stabilito nella sentenza di divorzio. Quanto alla prospettata riscossione della somma ricevuta in esito al riparto degli averi di cassa pensione, per il Pretore “già al momento del divorzio era chiaro che il marito avrebbe potuto prelevare in contanti il capitale”. Oltre a ciò, nemmeno sarebbe ammissibile imporre al convenuto un consumo della sostanza, il fabbisogno in denaro del figlio essendo coperto. In definitiva, non essendosi verificati fatti nuovi, a mente del Pretore la sentenza di divorzio non può essere rimessa in discussione, onde il rigetto dell'azione di modifica.
5. AP 1 fa valere – in sintesi – che dopo il divorzio la situazione dell'ex marito si è modificata in meglio, poiché egli è entrato in possesso di una somma di denaro liquido (la quota di capitale previdenziale da lei accumulato). Inoltre il convenuto beneficia di un reddito che in precedenza non era stato accertato, potendo egli vivere “grazie alla pensione di riversibilità della madre (...) deceduta”. L'attrice rileva che, contrariamente all'opinione del Pretore, la possibilità di prelevare il capitale del "secondo pilastro” costituisce un fatto nuovo, dato che tale opzione non è solo teorica, ma si è effettivamente concretata. Essa sostiene altresì che con la morte della di lui madre, AO 1 si è visto liberare dall'usufrutto della genitrice sui propri immobili e può quindi mettere a frutto la sostanza. Egli deve poi avere – soggiunge – una “nuova fonte di reddito (…) vuoi da lavoro, vuoi sottoforma di rendita d'invalidità o di altro tipo, rendita senza la quale non avrebbe certo potuto provvedere al proprio mantenimento”. Inspiegabilmente, a suo parere, il Pretore ha ignorato tali circostanze, quantunque il convenuto poco o nulla abbia intrapreso per trovare un'occupazione. Infine – essa epiloga – il capitale di previdenza non servirebbe all'ex marito per sostentarsi, ma per riattare un immobile ad __________, il che dimostrerebbe l'esistenza di altri cespiti d'entrata. In definitiva, per l'appellante, tutto induce a ritenere che ad AO 1 vada imposto il consumo del noto capitale per far fronte al mantenimento del figlio.
6. I contributi di mantenimento per figli minorenni fissati (o non fissati) in una sentenza di divorzio passata in giudicato possono essere modificati su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2 CC). Ciò presuppone che siano intervenuti fatti nuovi, importanti e durevoli, che si siano verificati imprevisti o che non si siano verificate previsioni. Non ogni fatto nuovo, sia pure importante e durevole, legittima tuttavia una modifica del contributo. Questa entra in linea di conto solo ove l'onere di mantenimento denoti uno squilibrio fra i genitori rispetto alle circostanze prese in considerazione nel precedente giudizio, in particolare ove l'onere contributivo diventi eccessivamente gravoso per un debitore di condizione modesta. Il giudice non può dunque limitarsi a constatare che la situazione di un genitore è cambiata. Deve ponderare gli interessi del figlio – da un lato – e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno la necessità di una modifica del contributo alimentare nel caso specifico. Accertate simili condizioni, egli ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di calcolo adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III 606 consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre 2013, consid. 2 con riferimenti).
Si rammenti altresì che la procedura di modifica non ha lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii). Essa comporta quindi un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustifichi una riduzione o una soppressione del contributo non è poi non solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2011.65 del 30 dicembre 2013, consid. 2).
7. Nella sentenza di divorzio emessa il 14 settembre 2011 il Pretore aveva accertato che AO 1 risiedeva ad __________ insieme con la madre e un fratello, in un appartamento proprietà della famiglia, che costui non aveva mai esercitato un'attività lucrativa, che fino alla morte della madre – intervenuta il 22 marzo 2010 – egli aveva potuto contare sulla pensione di reversibilità di lei e che in seguito egli si era sostentato consumando risparmi propri (pag. 15 a metà). Non era chiaro se l'interessato soffrisse di disturbi psichici. Comunque fosse, per il Pretore egli doveva fruire di un'entrata mensile “sia nella forma di rendita (di invalidità o di assegno sociale) sia di salario, rispettivamente di entrambe le forme combinate”. E per il primo giudice l'interessato doveva essere in grado di conseguire un reddito di almeno € 1000.–, “pari a fr. 1200.– mensili netti”. Quanto al di lui fabbisogno minimo, il Pretore l'aveva fissato in fr. 1000.– mensili, onde un margine disponibile di circa fr. 200.– mensili. Per quel che riguardava infine gli immobili di __________, il primo giudice aveva constatato che “da lì [ad AO 1] non perviene liquidità in nessuna forma”.
Nella decisione ora impugnata il Pretore ha constatato che AO 1 vive sempre ad __________ insieme con il fratello, che egli continua a non esercitare alcuna attività lucrativa, non beneficia più della pensione di riversibilità della madre e non ha inoltrato alcuna richiesta di rendita o di sostegno sociale per inabilità lavorativa. L'usufrutto della madre su immobili ad __________ si è estinto per morte della beneficiaria. Infine il convenuto ha ricevuto un'indennità di € 4000.– per l'esproprio di un terreno. Il Pretore ha rilevato nondimeno che la morte della madre, la fine della godibilità della pensione di riversibilità e la disponibilità degli immobili ad __________ gravati di usufrutto erano circostanze già prese in considerazione al momento del divorzio e non costituiscono fatti nuovi. Cambiamenti rilevanti e duraturi nemmeno si riscontrano per quanto concerne le entrate, nulla indiziando miglioramenti della situazione. Anzi, il convenuto poco o nulla intraprende per trovare lavoro e verosimilmente continua ad accusare problemi di salute. Nella misura in cui chiede di imputargli un reddito ipotetico, al cui ammontare neppure allude, l'attrice tenta perciò – secondo il Pretore – di ridiscutere la sentenza di divorzio. Analoga conclusione vale per la monetizzazione dei fondi ad __________, tanto più che in un suo appello del 14 ottobre 2011, poi ritirato, AP 1 chiedeva appunto di obbligare l'ex marito a mettere a frutto la sostanza immobiliare (pag. 5). Ne ha concluso, il Pretore, che le condizioni di AO 1 non possono reputarsi mutate, men che meno in maniera duratura e considerevole.
8. A ragione l'appellante fa valere che, per quanto riguarda la possibilità di prelevare in contanti il citato importo di fr. 66 900.– riconosciuto ad AO 1 in esito alla ripartizione dell'avere previdenziale accumulato da AP 1 durante il matrimonio, rispetto al 2011 la situazione è mutata. Nella sentenza di divorzio il Pretore aveva rilevato esplicitamente, “rispondendo a una preoccupazione anticipata della moglie sull'uso che il marito potrà fare col capitale di sua pertinenza”, che “per il pagamento in contanti della prestazione d'uscita esistono chiare condizioni e che di principio esso rimane destinato a garantire la previdenza” (sentenza del 14 settembre 2011, consid. 9 in fine). In realtà quanto credeva il Pretore – ovvero che la prestazione a favore di AO 1 sarebbe stata destinata, almeno per principio, ad alimentare la previdenza di lui – si è rivelato fallace.
Dopo il divorzio, come detto, AO 1 è tornato definitivamente in Italia, ciò che lo ha abilitato a esigere la liquidazione in contanti della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” (art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP: RS 831.42). Certo, egli si è trasferito in uno Stato membro dell'Unione europea. E l'art. 25f cpv. 1 LFLP (entrato in vigore il 1° giugno 2007: art. 25f cpv. 2 LFLP) prevede che un assicurato non può esigere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza secondo l'articolo 15 LPP “fintanto che è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE” (lett. a). In altri termini, qualora una persona assicurata in Svizzera si trasferisca in uno Stato dell'Unione europea in cui sia nuovamente soggetta ad assicurazione obbligatoria, la prestazione d'uscita non può essere erogata in contanti. Sta di fatto che tale non è il caso di AO 1, la cui richiesta di ottenere la liquidazione in contanti della prestazione d'uscita è stata accolta dalla Fondazione istituto collettore LPP (lettera del 28 maggio 2014: sopra, lett. D).
Certo, il pagamento in contanti è inteso a garantire – per principio – una previdenza professionale sotto altra forma nel nuovo Stato di residenza (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 31 ad art. 124 con riferimento). In concreto però lo stesso AO 1 ha dichiarato che egli intende adoperare il capitale per “fare fronte a debiti contratti con i fratelli, per la manutenzione dei propri immobili e semplicemente per arrivare alla fine del mese” (risposta del 7 febbraio 2013, pag. 4 in fine; verbale 19 aprile 2013, pag. 4). La previsione formulata dal Pretore nella sentenza di divorzio, secondo cui “il pagamento in contanti della prestazione d'uscita (...) rimane destinato a garantire la previdenza”, non si è così avverata. Il che configura una circostanza nuova, rilevante e duratura, suscettibile di integrare le premesse per una modifica della sentenza di divorzio.
9. Accertato nella fattispecie che AO 1 può usare a beneplacito – e non solo a fini previdenziali, come reputava il giudice del divorzio – la liquidazione di fr. 66 900.– riconosciutagli in esito alla suddivisione dell'avere previdenziale maturata da AP 1 durante il matrimonio, la questione è di sapere se ciò giustifichi concretamente una modifica della sentenza di divorzio, come chiede l'appellante. Per il Pretore era chiaro che la spettanza di AO 1 avrebbe alimentato una nuova forma di previdenza. La prognosi essendosi rivelata illusoria, occorre statuire sul destino di quel capitale. Ora, il mantenimento di un figlio è manifestamente prioritario rispetto a obblighi di altra natura (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Prima si sopperisce, in altri termini, alle necessità dei figli, poi si estinguono debiti verso fratelli o si riattano case. Ricordato ciò, il mantenimento di un figlio va commisurato ai bisogni del ragazzo, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori secondo le rispettive possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 consid. 6), fermo restando che tra le risorse dei genitori rientra anche la sostanza, mobile e immobile (Perrin in: Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad art. 285 CC).
a) Le condizioni economiche di AO 1 non risultano – come sottolinea il Pretore – apprezzabilmente diverse rispetto a quelle accertate al momento del divorzio. Con un reddito ipotetico di circa fr. 1200.– mensili e un fabbisogno minimo di circa fr. 1000.– mensili, egli non ha un margine disponibile che ecceda fr. 200.– mensili. Quanto alla sostanza, oltre alla nota spettanza in capitale dal “secondo pilastro”, egli ha riacquisito la proprietà assoluta – con tre fratelli – di due appartamenti ad __________, di cui uno da lui abitato insieme con un fratello e l'altro sfitto da anni, ma conservato per ragioni affettive (I CCA, sentenza inc. 11.2008.149 del 19 luglio 2010, consid. 18a). AP 1, da parte sua, insegna tuttora in una scuola dell'infanzia a __________ e guadagna circa fr. 7100.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo che non si scosta apprezzabilmente da quello di fr. 4161.– mensili accertato nella sentenza di divorzio. Quanto alla sostanza, essa non consta possedere apprezzabile liquidità, ma risulta avere acquisito la proprietà per piani di __________ che apparteneva ai genitori e di cui era usufruttuaria. Il fabbisogno in denaro di P__________, infine, è stato fissato a suo tempo in fr. 1945.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2125.– mensili dopo di allora, assegni familiari compresi.
b) Nelle circostanze descritte non fa dubbio che sul fronte dei redditi la situazione in cui versa l'attrice è nettamente più favorevole di quella in cui si trova il convenuto (disponibilità mensile di quasi fr. 3000.– l'una, di fr. 200.– mensili l'altro). Relativamente alla sostanza, valgono già a prima vista considerazioni analoghe: la potenzialità economica dell'attrice è, a grandi linee, una decina di volte quella del convenuto. Ciò non significa che quest'ultimo vada esonerato o che possa abdicare da ogni responsabilità di mantenimento verso il figlio. Significa che, fatte le debite proporzioni, egli non può essere tenuto equitativamente ad assicurare a P__________ più di
un decimo del fabbisogno in denaro. Tutto ponderato, appare giusto imporgli dunque un contributo alimentare di fr. 200.– mensili dal 1° gennaio 2013 (introduzione della causa) fino alla maggiore età del figlio o fino al termine della di lui formazione scolastica o professionale, ove questa non fosse ancora conclusa al compimento dei 18 anni (DTF 139 III 404 in alto). Non si giustifica invece di adeguare i contributi al rincaro, essendo questi fondati sul consumo di sostanza e non su un reddito indicizzabile (Schwenzer in: FamKommentar, Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 128 CC). In proposito l'appello merita dunque parziale accoglimento e la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.
10. L'appellante chiede infine che in garanzia del pagamento del contributo alimentare si disponga il blocco del capitale depositato presso la Fondazione istituto collettore LPP, con obbligo per quest'ultima di riversarle mensilmente quanto dovuto dall'ex marito. La richiesta è legittima. Conformemente all'art. 292 CC, se i genitori trascurano ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o se vi è motivo di credere ch'essi facciano preparativi di fuga, dissipino o dissimulino il proprio patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i contributi futuri. In concreto simili presupposti ricorrono, ove appena si pensi che AO 1 ha espressamente riconosciuto la propria intenzione di riscuotere in contanti il capitale di fr. 66 900.– per finalità estranee al sostentamento del figlio. E il provvedimento conservativo può essere pronunciato contestualmente alla fissazione del contributo alimentare (Bastons Bulletti in: Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 291 CC).
Resta il fatto che un obbligo giudiziario fondato sull'art. 292 CC tende solo alla costituzione di una garanzia. Non basta per conseguirne l'esecuzione né può essere impartito a terzi (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 16 ad art. 292 CC). In concreto occorre ingiungere perciò ad AO 1 di aprire a proprio nome in una banca svizzera, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione, un conto versamento capitale (“conto bloccato”, Sperrkonto) che abiliti il solo P__________, dandosi il caso per il tramite di un suo rappresentante, a prelevare la somma di non oltre fr. 200.– mensili a titolo di contributo alimentare (Hegnauer, op. cit., n. 23 in fine ad art. 292 CC). AO 1 indicherà alla Fondazione istituto collettore LPP gli estremi di tale conto, ordinandole di versare sul medesimo fr. 36 000.–. Simile capitale corrisponde alla presumibile entità del contributo di mantenimento per il figlio sino al 25° compleanno (sopra, consid. 10b). Per contro, la modalità di pagamento evocata dall'appellante, che sostanzialmente corrisponde a una diffida ai debitori, non è fattibile, la Fondazione istituto collettore LPP avendo comunicato di poter eseguire solo pagamenti di capitale intero (lettera del 28 maggio 2014: sopra, lett. D).
Quanto allo sblocco del conto presso la Fondazione istituto collettore LPP, la misura va confermata, ma ciò potrà avvenire solo dopo il versamento di fr. 36 000.– sul conto di deposito in garanzia del contributo alimentare, i cui estremi saranno comunicati alla fondazione direttamente da AO 1. Fino ad allora il blocco cautelare rimane in vigore (art. 268 cpv. 2 seconda frase CPC; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 268). L'appello dell'attrice va accolto pertanto in tale misura.
II. Sull'appello (“reclamo”) di AO 1
11. Nella sentenza impugnata il Pretore ha revocato il blocco cautelare del capitale in deposito presso la Fondazione istituto collettore LPP non con effetto immediato, ma solo al passaggio in giudicato della propria decisione. AO 1 lamenta che in tal modo il primo giudice ha – all'atto pratico – conferito effetto sospensivo al prevedibile appello di AP 1, ciò che solo l'autorità giudiziaria superiore avrebbe potuto fare. Come si è appena visto, nondimeno, il blocco del deposito si giustifica, seppure a determinate condizioni (consid. 11). Né l'appellante si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui una revoca immediata del provvedimento avrebbe vanificato d'acchito le ragioni dell'attrice, poiché il convenuto avrebbe ritirato subito la somma (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Ne deriva che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
12. Relativamente alle spese giudiziarie, il Pretore le suddivise equitativamente un mezzo per parte, compensando le ripetibili. A mente sua “si può comprendere che la madre, dopo anni in cui de facto si occupa da sola del figlio senza alcun contributo da parte del padre, abbia cercato di riaprire questo discorso, non fosse altro per attualizzare i dati e verificare nuovamente la situazione dell'ex marito, con il quale, spontaneamente, è ben difficile intavolare qualsivoglia discorso costruttivo per quanto riguarda i bisogni reali del figlio, siano esse economici o personali e affettivi” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). AO 1 eccepisce che l'attrice risulta del tutto soccombente, che ad appena un anno dalla sentenza di divorzio la situazione di lui non poteva essere mutata, che l'azione di modifica non era volta a instaurare dialogo alcuno e che, per di più, era chiaramente destinata all'insuccesso, tanto che il Pretore aveva segnalato all'attrice la mancanza di esito favorevole. A suo parere, di conseguenza, le spese processuali vanno poste a carico della controparte, tenuta a rifondergli fr. 6000.– per ripetibili.
In realtà le argomentazioni che precedono sono superate, già per il fatto che dal processo l'attrice esce parzialmente vittoriosa. Ciò bastava per giustificare un riparto delle spese giudiziarie “secondo l'esito della procedura” (art. 106 cpv. 2 CPC). È vero che davanti al Pretore l'attrice chiedeva per il figlio un contributo di fr. 600.– mensili. È altrettanto vero però che nelle cause del diritto di famiglia il giudice può suddividere le spese giudiziarie “secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). E il convenuto non pretende che, ottenendo l'attrice causa parzialmente vinta, la suddivisione delle spese giudiziarie disposta dal Pretore sia iniqua. La sua argomentazione si fonda sul presupposto che, risultando l'attrice pienamente sconfitta, un riparto delle spese a metà sia insostenibile. Tale presupposto non si verifica però in concreto. Ne discende, votato d'acchito all'insuccesso, il ricorso può solo essere respinto.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili di appello
13. Le spese dell'appello introdotto da AP 1 andrebbero ripartite in base alla vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Se non che, come si è appena spiegato, nelle cause del diritto di famiglia il giudice può suddividere le spese “secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Se nella fattispecie si tiene conto della circostanza che, in spregio di ogni corresponsabilità genitoriale nel mantenimento del figlio, il convenuto accusava l'attrice di tentare “un colpo di mano garibaldino”, con una “biasimevole repentina e temeraria apertura di ostilità”, in un “disegno di indebita coazione” (“reclamo”, pag. 3 nel mezzo e 4 in fondo) solo per avere cercato di ottenere un contributo alimentare in favore del figlio alla luce di una previsione non avveratasi nella sentenza di divorzio (la destinazione della sua quota di “secondo pilastro” al marito per finalità di previdenza), la parziale vittoria di lei sul principio trascende una mera proporzione aritmetica. Senza dimenticare inoltre che per l'attrice sarebbe stato oggettivamente difficile pronosticare fin dall'inizio quale contributo alimentare sarebbe riuscita a ottenere in favore del figlio. Tutto ciò giustifica un riparto delle spese processuali a metà e la compensazione delle ripetibili. Le considerazioni testé espresse inducono altresì a lasciare invariato il dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado, che risponde una volta ancora ai criteri di equità preposti all'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC.
14. Le spese dell'appello presentato da AO 1 seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Il caso specifico induce a presumere tuttavia che la riscossione di oneri processuali si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'erario del Cantone, sicché tanto conviene soprassedere al prelievo. L'appellante rifonderà nondimeno alla controparte, che ha inoltrato osservazioni all'appello, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto al gratuito patrocinio chiesto da AO 1, la sua incapacità di far fronte ai costi – per altro contenuti – dell'appello appare dubbia, disponendo egli pur sempre di sostanza immobiliare ad __________. In ogni modo il suo rimedio giuridico appariva senza possibilità di buon esito fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), poiché si fondava – come detto – sul presupposto che l'attrice risultasse del tutto soccombente, ipotesi che in realtà era priva di consistenza.
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
15. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 L'azione è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è condannato a versare dal 1° gennaio 2013 a AP 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 200.– per il figlio P__________ fino alla maggiore età di quest'ultimo o fino al termine della formazione scolastica o professionale se al compimento della maggiore età questa non fosse ancora normalmente conclusa.
1.2 AO 1 è tenuto ad aprire a proprio nome in una banca svizzera, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione, un conto versamento capitale (“conto bloccato”, Sperrkonto) che abiliti il solo P__________, dandosi il caso per il tramite di un suo rappresentante, a prelevare la somma di non oltre fr. 200.– mensili a titolo di contributo alimentare. AO 1 indicherà alla Fondazione istituto collettore LPP gli estremi di tale conto, ordinandole di versare sul medesimo un capitale di fr. 36 000.–.
4. La Fondazione Istituto collettore LPP verserà fr. 36 000.–, prelevandoli dal conto di libero passaggio n. __________ di AO 1, sul conto versamento capitale (“conto bloccato”, Sperrkonto) i cui estremi saranno comunicati direttamente da AO 1. Avvenuto il versamento, l'ordine impartito dal Pretore in via cautelare il 28 dicembre 2012 alla Fondazione Istituto collettore LPP di bloccare il conto di libero passaggio n. __________ di AO 1 si considererà revocato.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di tale appello, di fr. 750.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Trattato come appello, il reclamo di AO 1 è respinto.
IV. Non si prelevano spese per tale appello. AO 1 rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
V. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.
VI. Notificazione a:
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– avv.; – avv.; – Fondazione Istituto collettore LPP, Zurigo (in estratto dopo il passaggio in giudicato della sentenza). |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).