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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DI.2009.402 (misure provvisionali in pendenza di
divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 31 marzo 2009 da
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RE 1
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contro |
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PI 1 (patrocinata dall'avv. PA 1), |
giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 22 gennaio 2013 presentato da RE 1 nei confronti del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
premesso che davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, pende una causa di divorzio su richiesta comune con accordo parziale promossa il 15 settembre 2006 da PI 1;
rammentato che con decreto cautelare del 2 giugno 2008 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha affidato i figli B__________ (1995) e G__________ (1999) alla madre, obbligando RE 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili per la moglie, uno di fr. 1675.– mensili per ogni figlio e il costo delle rette scolastiche e le spese straordinarie per i figli (inc. DI.2006.1130);
ricordato che con decreto cautelare dell'11 dicembre 2008 i contributi in favore dei figli sono poi stati fissati in fr. 1535.– mensili per B__________ e fr. 1345.– mensili per G__________ (inc. DI.2008.1343);
rilevato che il 31 marzo 2009 AO 1 ha instato per una modifica dell'assetto provvisionale, nel senso di vedere soppresso il contributo alimentare per la moglie e ridotto a complessivi fr. 1366.– mensili i costi dell'abitazione coniugale assegnata alla medesima (inc. DI.2009.402);
osservato che all'udienza del 5 maggio 2009, indetta per la discussione, la moglie ha proposto di respingere l'istanza e le parti hanno offerto svariati mezzi di prova;
preso atto che con reclamo per ritardata giustizia del 22 gennaio 2013 RE 1 ha chiesto a questa Camera di ingiungere al Pretore di “trattare la pratica e di entrare finalmente nel merito dell'istanza”;
accertato che il 5 febbraio 2013 il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove, citando le parti all'udienza del 4 marzo 2013 per l'escussione di tre testimoni, così come un decreto di edizione verso terzi;
considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;
ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali;
stabilito che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro non richieste, il reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di un legale né avendo dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale (due pagine) un dispendio di tempo rilevante;
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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–; –; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.