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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SE.2012.41 (azione di rivendicazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 1° giugno 2012 da
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AP 1 (D) e AP 2 (D)
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contro |
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AO 1 ed AO 2 |
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giudicando sull'appello del 13 settembre 2013 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 18 luglio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. La S__________ SA ha costituito il 29 maggio 1980 in proprietà per piani la particella n. 33 RFD di __________, su cui stava edificando uno stabile di appartamenti (“Residenza __________”).
L'iscrizione nel registro fondiario è avvenuta il 30 maggio 1980 (“costituzione di PPP prima della costruzione”) sulla scorta di un piano di ripartizione del 16 maggio 1980 allestito dall'arch. V__________ (d.g. 5049/1980).
B. Nell'ottobre del 1980 AO 1 ed AO 2, intenzionati ad acquistare un appartamento nello stabile in costruzione, hanno concordato con gli architetti M__________, rappresentante della S__________ SA, e V__________, progettista, di estendere il balcone dell'appartamento n. 50 rispetto a quanto previsto nel piano originario allegato al rogito di costituzione della proprietà per piani, riducendo il contiguo balcone correlato all'appartamento n. 51. Il 18 novembre 1980 la S__________ SA ha venduto a AO 1 ed AO 2, in ragione di un mezzo ciascuno, la proprietà per piani n. 5179 (12/1000 del fondo base), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 50. Il rogito prevedeva al punto 6: ‟La S__________ SA si impegna a costruire e terminare l'intero complesso edilizio sulla particella n. 33 e l'appartamento, l'autorimessa e il ripostiglio oggetto del presente contratto, come agli esistenti piani dell'arch. V__________ e alla descrizione tecnica; la parte compratrice conosce questi piani e li ha approvati. In casi di dubbia interpretazione fanno stato i piani e non la descrizione tecnicaˮ. Il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il 18 gennaio 1982.
C. Il 28 febbraio 1984 i titolari delle unità hanno proceduto all'“intavolazione definitiva” della proprietà per piani, allegando nuovamente il piano di ripartizione allestito il 16 maggio 1980 dall'arch. V__________. L'iscrizione dell'atto nel registro fondiario è avvenuta quello stesso giorno e la menzione “costituzione di PPP prima della costruzione” è stata cancellata. Il 29 ottobre 2009 AP 1 e AP 2 hanno acquistato, un mezzo ciascuno, la proprietà per piani n. 5180 (24/1000 del fondo base), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 51. L'iscrizione nel registro fondiario è avvenuta il 15 gennaio 2010. L'atto pubblico prevedeva al punto 2: ‟I beni vengono venduti rispettivamente acquistati nel loro attuale stato di fatto e di diritto in cui si trovano e noto alle partiˮ (rogito n. 3267 del notaio P__________).
D. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 1° giugno 2012 AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1 ed AO 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere – sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – il ripristino del balcone relativo all'appartamento n. 51 come al piano di ripartizione depositato all'Ufficio dei registri del Distretto di __________. Nella loro risposta del 19 giugno 2012 i convenuti hanno postulato il rigetto della petizione. L'attrice ha replicato il 3 settembre 2012, ribadendo la propria domanda. I convenuti hanno duplicato il 18 settembre 2012, mantenendo il loro punto di vista. L'udienza per le prime arringhe si è tenuta il 29 ottobre 2012. Terminata l'istruttoria, il 2 maggio 2013 le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro posizioni. Statuendo il 18 luglio 2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese di complessivi fr. 1000.– a carico degli attori, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 3600.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 13 settembre 2013 nel quale chiedono di accogliere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 22 ottobre 2013 AO 1 ed AO 2 propongono di respingere l'appello.
F. Constatato che il 4 febbraio 2015 AP 1 e AP 2 hanno venduto la proprietà per piani n. 5180 a E__________, il vicepresidente della Camera ha impartito agli attori un breve termine per documentare l'eventuale subingresso dell'acquirente nel ruolo di attrice e il loro consenso alla sostituzione di parte. AP 1 e AP 2 hanno comunicato il 24 settembre 2015 che la compratrice non intende subentrare loro nel processo.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni di rivendicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC sono rette fino al valore litigioso di fr. 30 000.– dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). La decisione è appellabile entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 20 000.– (sentenza impugnata, consid. 7), importo che appare verosimile e che non è contestato dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al legale degli attori il 19 luglio 2013. Depositato il 13 settembre 2013, l'appello in esame, è quindi ricevibile grazie alla sospensione dei termini intervenuta fra il 15 luglio e il 15 agosto 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).
2. Nel giugno del 2014 gli attori hanno venduto la proprietà per piani n. 5180 a E__________. Ora, l'art. 83 cpv. 1 CPC dispone che ove l'oggetto litigioso sia alienato pendente causa, l'acquirente ha diritto di subentrare all'alienante nel processo, senza che la controparte possa opporvisi. In concreto E__________ ha rinunciato al subingresso. Si pone dunque la questione di sapere se AP 1 e AP 2 possano continuare a fungere essi medesimi da attori come sostituti processuali di lei.
a) Secondo una dottrina maggioritaria, se l'acquirente non subentra all'alienante nel processo (com'è suo diritto), l'azione va respinta nel merito per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva. L'alienante non può continuare a gestire la causa come sostituto processuale dell'acquirente (Prozessstandschafter), poiché l'istituto della sostituzione processuale non è (più) compatibile con il nuovo Codice di procedura civile se non ove sia espressamente previsto. È l'opinione di Schwander (in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 83 con riferimenti), Graber/Frei (in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 83 CPC), Gross/Zuber (in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 18 ad art. 83), Göksu (in: Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 14 ad art. 83), Jeandin (in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 2 e 13 ad art. 83 CPC), Jeandin/ Peyrot (Précis de procédure civile, Ginevra/Zurigo/Basilea 2015, pag. 88 n. 247), Bohnet (Procédure civile, 2ª edizione, pag. 131 n. 480), Trezzini (in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 318), Olgiati (Il Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010, pag. 90 § 7), Morf (in: Gehri/ Kramer, ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 5 ad art. 83), Meier (in: Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 193 seg.), Staehelin/ Staehelin/Grolimund (Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 13 n. 79) e Seiler (Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 68 n. 133).
b) Secondo una corrente minoritaria, per contro, chi aliena l'oggetto litigioso pendente causa e non vede l'acquirente subentrargli nel processo può continuare a gestire la causa in qualità di sostituto processuale, la sentenza passando poi in giudicato anche nei confronti dell'acquirente. È quanto prevedeva, per l'essenziale, il vecchio Codice di procedura civile ticinese (art. 110 cpv. 1). Ed è tuttora l'opinione del Consiglio federale (messaggio del 28 giugno 2006, in: FF 2006 pag. 6657), di Spühler/Dolge/Gehri (Schweizerisches Zivilprozessrecht, Berna 2010, § 19 n. 43), di Berger/Güngerich (Zivilprozessrecht, Berna 2008, pag. 122 n. 376), di Livschitz (in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 9 ad art. 83 con rinvii), di Gasser/Rickli (in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 83) e – non senza sfumature – di Domej (in: Kurzkommentar ZPO, 2ª edizione, n. 10 segg. ad art. 83 con numerosi richiami).
3. Nella loro lettera del 24 settembre 2015 a questa Camera AP 1 e AP 2 invocano il diritto di continuare la causa – appunto – come sostituti processuali (Prozessstandschafter) di E__________. A prescindere dal fatto però che, come si è appena visto, tale facoltà non è riconosciuta dalla dottrina dominante, la sostituzione processuale da parte dell'alienante richiederebbe il consenso dell'acquirente, giacché costui sarà poi vincolato all'esito della sentenza, soprattutto qualora gli risultasse sfavorevole (Berger/Güngerich, Zivilprozessrecht, Berna 2008, pag. 113 n. 354; Gasser/Rickli, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC). In concreto gli appellanti sostengono di avere “il diritto di condurre il procedimento” e dichiarano che “non acconsentono a ritirarsi dallo stesso”, ma non pretendono né tanto meno documentano – seppure debitamente patrocinati – di essere autorizzati a ciò da E__________. Quand'anche fosse compatibile con il nuovo Codice di procedura civile, di conseguenza, nella fattispecie l'istituto della sostituzione processuale non gioverebbe loro. Senza l'accordo dell'acquirente essi non possono continuare a stare in lite. Nelle circostanze descritte l'azione di rivendicazione va respinta per intervenuta carenza di legittimazione attiva. È quanto ha fatto il Pretore, anche se per altri motivi.
4. Sempre nella lettera del 24 settembre 2015 a questa Camera AP 1 e AP 2 sembrano affermare di avere un interesse proprio a continuare la causa, sia perché le spese giudiziarie e gli onorari del patrocinatore costituiscono un costo per migliorie di carattere giuridico considerate ai fini dell'imposta sugli utili immobiliari, sia perché la questione di cui era stato investito il Pretore riguardava la forza probatoria di un piano di ripartizione in una comproprietà che necessitava di maggior chiarezza. Se non che, ove venga meno la legittimazione attiva di una parte (perché essa perde la titolarità del diritto), l'azione va respinta indipendentemente dal problema di sapere se si realizzano gli elementi oggettivi della pretesa (DTF 136 III 367 consid. 2.1). Nel caso specifico non vi è più spazio dunque per eventuali interessi di natura economica o ideologica della parte attrice.
5. Le spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alle controparti, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
6. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).