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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
sedente per statuire nella causa OA.2004.24 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione dell'8 gennaio 2004 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2), |
riesaminato il dispositivo n. I/8 alla luce del considerando 10 della decisione emessa da questa Camera il 3 settembre 2013 (inc. 11.2010.99);
Ritenuto
in fatto: che in parziale accoglimento di un appello presentato da IS 1 contro una decisione emessa il 29 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con sentenza del 3 settembre 2013 questa Camera ha così statuito:
8. CO 1 è condannato a versare a AP 1 in liquidazione del regime dei beni, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, l'importo di fr. 423 000.– con interessi al 5% dall'emanazione della sentenza medesima;
che il 19 settembre 2013 IS 1 ha chiesto a questa Camera di precisare la decorrenza degli interessi al 5% sul capitale di liquidazione, il considerando 10 della sentenza indicando la data del 10 maggio 2010 allorché il Pretore ha giudicato il 29 luglio 2010;
e considerando
in diritto: che a norma dell'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;
che qualora la rettifica – o l'interpretazione (Schweizer in: CPC commenté, Basilea 2001, n. 17 ad art. 334) – riguardi semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);
che nel considerando 10 della sentenza emessa da questa Camera è stata scritta per svista, come decorrenza dell'interesse al 5% sul capitale di fr. 423 000.– dovuto da CO 1 in liquidazione del regime dei beni, la data del memoriale conclusivo introdotto dalla convenuta (10 maggio 2010);
che il dispositivo n. I/8 invece fa decorrere chiaramente tale saggio dall'emanazione della decisione pretorile, ossia dal 29 luglio 2010;
che un'interpretazione è volta a restituire alla sentenza il suo vero senso o a chiarirla, non a modificarla né a riformulare dispositivi equivoci o oscuri;
che nella fattispecie occorre interpretare il considerando 10 nella sua vera accezione, precisando che la decorrenza del 10 maggio 2010 deve interpretarsi in realtà come decorrenza dal 29 luglio 2010;
che in esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'istanza non essendo stata comunicata a CO 1 per osservazioni;
decide: 1. L'ultima frase del considerando 10 della sentenza emanata da questa Camera il 3 settembre 2013 (inc. 11.2010.99) va interpretata come segue:
L'appello va quindi accolto fino a concorrenza di fr. 423 000.– arrotondati (art. 215 cpv. 2 CC) con interessi al 5% dal 29 luglio 2010 (art. 218 cpv. 2 CC).
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).