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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2012.182 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza dell'11 dicembre 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1), |
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giudicando sull'appello del 23 settembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1953) e AP 1 (1951) si sono sposati a __________ il 20 maggio 1977. Dal matrimonio sono nati A__________ (1978), L__________ (1979) e B__________ (1983). Il marito lavora a __________ per il garage __________ (suoi parenti), attivo nella rivendita e nella riparazione di automobili. La moglie è casalinga. In parallelo i coniugi hanno svolto l'attività di agricoltori indipendenti a __________. Essi si sono separati nel giugno del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 485, pari a 37/1000 della particella n. 228 RFD di __________, sezione di __________, a lui intestata) per trasferirsi prima in una casa di sua proprietà a __________, in __________, e poi a __________, nell'appartamento della sua attuale compagna __________ (1962).
B. L'11 dicembre 2012 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Vallemaggia con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, un contributo alimentare di fr. 3664.15 mensili retroattivamente dal 10 giugno 2012 (con ordine al garage __________ di trattenere la somma dallo stipendio del marito, riversandola a lei), la separazione dei beni, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, oltre al blocco del registro fondiario relativo alle particelle n. 393 (comproprietà), 394, 397, 398, 704 e 727 (comproprietà) RFD di __________, sezione di __________, come pure delle particelle n. 25 (comproprietà), 27, 228 (proprietà per piani) e n. 715 RFD di __________, sezione di __________, intestate al marito. L'8 gennaio 2013 essa ha poi aggiornato la numerazione dei fondi. Invitato a presentare osservazioni scritte, il 5 febbraio 2013 AO 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ha accettato di lasciare l'alloggio coniugale alla moglie, ha approvato la separazione dei beni, ma ha offerto all'istante un contributo alimentare limitato a fr. 1383.95 mensili, chiedendo di accertare che i contributi arretrati erano già stati da lui versati, e ha proposto di respingere le altre domande.
C. All'udienza del 6 marzo 2013, indetta per il contraddittorio, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. Per il momento non viene richiesto né divorzio né separazione.
2. Le parti sono d'accordo di sospendere la comunione domestica dal 1° giugno 2012 per una durata indeterminata. Dal 1° gennaio 2012 le partite fiscali sono separate.
3. Le parti, per quanto attiene al regime matrimoniale, mantengono quello della partecipazione agli acquisti.
4. L'abitazione coniugale di __________ (zona abitativa), compreso l'arredo, è attribuita alla moglie. Il marito ha la facoltà di accedere all'atelier/officina/
locale attrezzi, ma solo dalle 07:00 alle 18:00.
5. Il marito non ha per il momento intenzione di vendere o ipotecare la ex dimora coniugale di __________. Qualora sorgesse la necessità informerà immediatamente la moglie per una discussione. Qualora il marito non
rispettasse quanto appena indicato, incorrerebbe in sanzioni come ad art. 292 CP.
Per quanto attiene alla proprietà in __________, dove è pendente la procedura RT, e dove il marito intende vendere una stalla, si conviene quanto segue:
Il marito ha l'obbligo di informare la moglie almeno 15 giorni prima di qualsiasi transazione immobiliare riguardante gli stabili in __________.
Detto obbligo è impartito con comminatoria dell'art. 292 CP.
Ciò posto si rinuncia, per il momento, al blocco del registro fondiario.
6. Le parti sono d'accordo che per l'anno 2013 solo AP 1 farà parte dell'azienda agricola.
Sul contributo alimentare per la moglie, al cui riguardo non è stata trovata un'intesa, è proseguito il contraddittorio.
D. Terminata l'istruzione, il 20 giugno 2013 le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 22 luglio 2013 AP 1 ha postulato un contributo alimentare di fr. 3246.– mensili retroattivamente dal 10 giugno 2012, con ordine al garage __________ di trattenere l'importo dallo stipendio del marito e di riversarlo direttamente
a lei. Nel proprio allegato del 25 luglio 2012 AO 1 ha nuovamente offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 1383.95 mensili e si è opposto alla trattenuta di stipendio.
Statuendo il 12 settembre 2013, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha condannato AO 1 a versare
un contributo alimentare per la moglie di fr. 1430.50 mensili dal 10 giugno 2012 e ha omologato l'accordo raggiunto dalle parti
all'udienza del 6 marzo 2013. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 23 settembre 2013 al Tribunale d'appello per ottenere che la sentenza del Pretore sia riformata concedendole un diritto di abitazione sull'alloggio coniugale, ordinando il blocco di tutte le proprietà immobiliari dei coniugi, addebitando al marito tutte le spese per l'abitazione (interessi e ammortamenti ipotecari, oneri di manutenzione, premi assicurativi, tassa di canalizzazione), riconoscendole un contributo alimentare di fr. 1512.85 mensili dal 10 giugno 2012 e offrendo, da parte sua, un'indennità di fr. 1000.– per il riscatto dei mezzi meccanici da lei usati nell'ambito dell'attività agricola. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione sin dal 10 giugno 2012. Il giudizio impugnato inoltre è stato notificato
all'interessata il 13 settembre 2013. Introdotto il 23 settembre 2013, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha definito anzitutto il contributo di mantenimento per l'istante. A tal fine egli ha accertato il reddito da attività lucrativa di AO 1 in fr. 4273.15 mensili e quello della moglie da attività agricola in fr. 930.55 mensili. Ciò premesso, egli ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2842.65 mensili e quello dell'istante in fr. 3694.– mensili, constatando che il bilancio familiare registra un ammanco. In simili condizioni egli ha lasciato al convenuto l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, obbligando il medesimo a versare alla moglie la differenza (fr. 1430.50 mensili) dal 10 giugno 2012 in poi. Per il resto egli ha omologato l'accordo stipulato dai coniugi all'udienza del 6 marzo 2013.
3. L'appellante esordisce, rimproverando al Pretore di non avere ordinato il blocco del registro fondiario da lei chiesto sulle proprietà dei coniugi (memoriale, punto 2). Se non che, nell'accordo concluso all'udienza del 6 marzo 2013 essa aveva rinunciato, “per il momento, al blocco del registro fondiario” (clausola n. 5 in fine) e nel memoriale conclusivo del 22 luglio 2013 non aveva più sollecitato davanti al Pretore nulla del genere, limitandosi a esigere un contributo alimentare di fr. 3246.– mensili retroattivamente dal 10 giugno 2012 (con trattenuta di stipendio al datore di lavoro del marito). Il Pretore ha omologato così la convenzione del 6 marzo 2013 (art. 279 cpv. 2 CPC per analogia). Ora, l'istante non può ridiscutere in appello questioni che non erano più controverse dinanzi al primo giudice. Essa può sempre tornare a chiedere al Pretore l'emanazione del blocco come provvedimento conservativo (art. 178 cpv. 3 CC), ma dovrà renderne verosimili gli estremi e spiegare – in particolare – perché il divieto
dell'art. 169 cpv. 1 CC, che già impedisce al marito di vendere l'abitazione coniugale in costanza di matrimonio senza l'accordo di lei, non basterebbe a tutelarla dal profilo logistico. Privo di buon diritto, in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
4. Nel seguito l'appellante si duole che il Pretore non abbia regolato “la modalità di passaggio di proprietà dei mezzi agricoli che (…) sono ancora in comune tra le parti, sebbene il signor AO 1 abbia rinunciato a prendere parte a qualsiasi attività legata all'agricoltura” (memoriale, punto 3). Ancora una volta essa dimentica tuttavia di non avere chiesto al Pretore di disciplinare siffatta questione. Formulata per la prima volta in appello, la richiesta di attribuire all'istante la proprietà esclusiva del macchinario agricolo dietro versamento di fr. 1000.– risulta irricevibile già per la circostanza che non è fondata su fatti né su mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). Nulla impedisce all'interessata di sottoporre ulteriormente la richiesta al Pretore. Su questo punto l'appello sfugge, comunque sia, a ogni esame.
5. Lamenta l'interessata che “la suddivisione delle spese non tiene conto della [sua] reale situazione economica, comprovata dai giustificativi, tenendo conto del reddito proveniente dall'attività agricola sugli anni 2009–2011, contrariamente a quanto fatto per il marito 2011–2012” (memoriale, punto 4). Il reddito da attività agricola computatole dal Pretore in fr. 930.55 mensili sulla scorta delle tassazioni dal 2009 al 2011 (sentenza impugnata, consid. 9) andrebbe ridotto così a fr. 666.65 mensili (memoriale, 4° foglio). In realtà il Pretore si è fondato a ragione sul provento medio dell'attività agricola negli ultimi tre anni desumibile dagli atti. Secondo giurisprudenza, un reddito da attività indipendente va determinato sulla media di più anni (di regola almeno gli ultimi tre), in modo da compensare eventuali fluttuazioni (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 7b con numerosi riferimenti). E in concreto AP 1 non pretende che il Pretore abbia calcolato male o erroneamente la media delle entrate da attività agricola nell'ultimo triennio risultante dal fascicolo processuale.
Invero l'appellante parrebbe censurare una disparità di trattamento nei confronti del marito, il cui reddito da attività lucrativa di fr. 4273.15 mensili è stato accertato dal Pretore facendo capo a dati del 2011 e del 2012 (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 5 in alto). Essa non può pretendere però che le entrate del convenuto siano calcolate, come le sue, in base alla media dal 2009 al 2011 (ultimo dato disponibile). Il reddito di un lavoratore dipendente è, per principio – salvo cioè oscillazioni rilevanti, non riscontrabili al caso in esame – quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4). Tutt'al più v'è da domandarsi se il Pretore non dovesse ascrivere a AO 1, invece del reddito da attività lucrativa calcolato sulla media del 2011 e del 2012, quello conseguito nel solo 2012 (fr. 4366.50 mensili), applicando il dato più recente. L'appellante medesima imputa nondimeno al marito, nei suoi calcoli, un guadagno netto di fr. 4273.15 mensili (memoriale, 4° foglio). Questa Camera non può quindi scostarsi da un dato riconosciuto. Anche al proposito l'appello manca perciò di fondamento.
6. Per quanto attiene al fabbisogno minimo del marito, l'appellante sostiene che il costo dell'alloggio accertato dal Pretore (fr. 1000.– mensili, comprensivo delle spese accessorie) non è verosimile, la cifra riconducendosi a una mera dichiarazione di __________, la quale ha affermato che il convenuto le versa tale somma (memoriale, punto 5). L'argomentazione è inconferente. Il Pretore non si è fondato infatti sulla dichiarazione di __________ (sentenza impugnata, pag. 5 a metà), bensì sulla giurisprudenza di questa Camera, la quale ha già avuto modo di ricordare che dopo la separazione ogni coniuge ha diritto di vedersi riconoscere, quand'anche abiti con una terza persona, il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo ancora: sentenza inc. 11.2012.26 del 25 luglio 2014, consid. 9). L'interessata non pretende che una locazione di fr. 1000.– mensili (spese accessorie incluse) sia eccessiva per una persona sola che abiti in un appartamento a __________. Non si possono condividere dunque le sue rimostranze.
Non si dimentichi, per altro, che nel proprio fabbisogno minimo l'appellante si è vista riconoscere un costo dell'alloggio di complessivi fr. 1538.40 mensili (interessi ipotecari fr. 1112.05, manutenzione dell'immobile fr. 327.05, premio di assicurazione dello stabile fr. 59.–, tassa acqua potabile fr. 23.90, tassa canalizzazioni fr. 16.40). Essa non può perciò dirsi discriminata, tanto meno ove si pensi che dispone per sé sola di un alloggio occupato durante la comunione domestica anche dal marito. Certo, a suo parere la spesa di fr. 1538.40 mensili andrebbe posta a carico del convenuto, “unico proprietario dell'immobile e detentore del reddito più elevato” (memoriale, punto 7). A parte il fatto però che l'abitazione coniugale è usata esclusivamente da lei (e il costo dell'alloggio va computato nel fabbisogno minimo di chi occupa l'abitazione, non in quello del coniuge tenuto ad erogare contributi di mantenimento: RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13 con riferimenti), qualora si inserisse nel fabbisogno minimo del marito la spesa di fr. 1538.40 mensili AO 1 non potrebbe più versare all'appellante alcun contributo alimentare, poiché il suo fabbisogno minimo non sarebbe più coperto dal reddito. Ne discende che, una volta ancora, l'appello cade nel vuoto.
7. L'appellante critica il fatto che al marito “non sono state calcolate, quale capitale di reddito, il vitto ricevuto in contropartita
dell'aiuto fornito nella gestione dell'esercizio pubblico dell'attuale convivente” (memoriale, punto 6). Al reddito da attività lucrativa calcolato dal Pretore (fr. 4273.15 mensili) andrebbero aggiunti così, secondo lei, fr. 1080.– mensili (memoriale, 4° foglio). L'assunto non è solo irricevibile, ma finanche incomprensibile. Intanto l'appellante non ha mai preteso di imputare al marito un reddito complementare di fr. 1080.– mensili, nemmeno nell'allegato conclusivo sottoposto al Pretore, onde l'inammissibilità di una rivendicazione che non è fondata su fatti né su mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). Per tacere di ciò, non si comprende come AO 1 potrebbe avere conseguito un reddito ricevendo compensi in natura (vitto) per avere aiutato __________ nella gestione di un bar. Tutt'al più potrebbe avere risparmiato sul proprio sostentamento, ma l'appellante non ha mai avanzato prima d'ora una tesi del genere, di cui non si trova traccia nemmeno nel memoriale conclusivo inoltrato al Pretore. Onde, una volta ancora, l'irricevibilità di una pretesa nuova non fondata su fatti né su mezzi di prova nuovi.
Non si disconosce che nel suo memoriale conclusivo l'istante riconosceva al marito un fabbisogno minimo del diritto esecutivo ridotto da fr. 1200.– a fr. 850.– mensili (pag. 9 in alto). Non tuttavia perché, aiutando __________ nella professione, egli fruisse di pranzi gratuiti, ma perché vive con lei in comunione domestica (“convivenza con signora __________”). Questa Camera tuttavia non ha mai ridotto il fabbisogno minimo del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili) a un coniuge che, dopo la separazione, viva in comunione domestica con una terza persona, né
l'istante torna nell'appello a giustificare la nota riduzione. Men che meno essa mette in discussione la giurisprudenza della Camera. Anche su questo aspetto l'appello denota così la sua inconsistenza.
8. Infine l'appellante postula – solo nelle richieste di giudizio – un “diritto di abitazione nella proprietà abitativa di __________” (memoriale, 4° foglio, lett. b). Totalmente sprovvista di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la pretesa va dichiarata già di primo acchito irricevibile. Per di più, approvando la convenzione del 6 marzo 2013, il Pretore ha omologato l'accordo fra le parti secondo cui “l'abitazione coniugale di __________ (zona abitativa), compreso l'arredo, è attribuita alla moglie” (clausola n. 4). Perché l'appellante chieda dunque un diritto di abitazione (art. 776 CC) nell'alloggio che già le è stato riconosciuto in uso a norma dell'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC non si comprende. Ne deriva che, destituito di esito favorevole anche a quest'ultimo riguardo, l'appello vede la sua sorte segnata.
9. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante, che ha agito di propria iniziativa senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia, si tiene calcolo riducendo la tassa di giustizia (art. 107 cpv. 1 lett. c e f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ad AO 1 per osservazioni.
10. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
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–; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).