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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
G. A. Bernasconi, presidente |
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vicecancelliera: |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa SO.2013.81 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 25 gennaio 2013 da
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(patrocinata dall'avv. PA 1)
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contro |
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AP 1 (già patrocinato dall'avv.), |
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giudicando sull'appello del 26 settembre 2013 presentato dal convenuto contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 settembre 2013;
premesso che con sentenza del 16 settembre 2013, emanata a tutela dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato AP 1 (1942) e AO 1 nata __________ (1947) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ al marito e ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1510.– mensili dal 1° febbraio al 31 marzo 2013, di fr.1225.– mensili dal 1° aprile al 31 maggio 2013, di fr. 1550.– per il mese di giugno del 2013 e di fr. 1860.– mensili dal 1° luglio 2013 in poi;
accertato che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 settembre 2013 volto a ottenere – per quanto fosse dato di capire – l'annullamento del contributo alimentare e la conseguente riforma della decisione impugnata, previo conferimento del gratuito patrocinio;
ricordato che in esito a un contraddittorio tenutosi davanti al Pretore il 14 ottobre 2013 per discutere un'istanza di diffida ai debitori (art. 177 CC) presentata il 19 settembre 2013 da AO 1, i coniugi hanno raggiunto un'intesa sull'assetto della vita separata;
constatato che in tale accordo i coniugi hanno pattuito un contributo alimentare per la moglie di fr. 1750.– mensili dal 1° luglio 2013 in poi, i contributi per il lasso di tempo anteriore rimanendo invariati, e che in seguito a ciò AP 1 ha dichiarato al contraddittorio di ritirare l'appello contro la sentenza a protezione dell'unione coniugale;
rammentato che il ritiro di un appello comporta desistenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
considerato che in caso di desistenza il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
stabilito che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese processuali e delle ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC);
rilevato che nella fattispecie si può rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese, vista la buona volontà dimostrata dal debitore nell'accedere a un accordo amichevole (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
ritenuto che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).