Incarto n.
11.2013.81

Lugano,

2 ottobre 2013/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2013.20 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 19 settembre 2013 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AP 1,

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 27 settembre 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 20 settembre 2013;

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con decisione del 20 settembre 2013 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato alla Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona, di trattenere dalla rendita erogata a AP 1 (1942) la somma di fr. 1860.– mensili, riversandola direttamente a titolo di contributo alimentare su un conto bancario intestato a AO 1 (1947);

 

                                         che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 settembre 2013, dolendosi di non essersi potuto esprimere davanti al Pretore e chiedendo di “voler fare l'udienza mancante”;


                                         che il Pretore ha trasmesso il 30 settembre 2013 a questa Camera copia di una citazione in cui, su richiesta del convenuto, convoca le parti all'udienza del 14 ottobre 2013 per discutere

                                         la diffida ai debitori;

 

e considerando

 

in diritto:                        che l'intervenuta citazione delle parti per il contraddittorio davanti al Pretore ha reso l'appello del convenuto senza oggetto;

 

                                         che una causa divenuta priva d'oggetto va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC);

 

                                         che nelle circostanze descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili di appello, sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore dovendo ancora statuire in esito al contraddittorio;

 

                                         che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

 

                                         che nella fattispecie, non fosse divenuto senza oggetto, l'appello sarebbe verosimilmente stato accolto, giacché il Pretore avrebbe dovuto concedere d'ufficio al convenuto il diritto di presentare osservazioni oralmente o per scritto (art. 253 combinato con l'art. 271 lett. a CPC);

 

                                         che ciò vale anche qualora il primo giudice avesse inteso decretare la diffida ai debitori immediatamente, in via cautelare (art. 265 cpv. 2 CPC);

 

                                         che in condizioni del genere non è il caso di riscuotere spese processuali;

 

                                         che nemmeno si ravvisano gli estremi per attribuire indennità d'inconvenienza all'appellante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il quale nemmeno ne ha fatto richiesta;

 

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).