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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Jaques, giudice presidente |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2013.3433 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 agosto 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1, |
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giudicando sull'appello del 30 settembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano il 20 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: che AO 1 (1973) e AP 1 (1973) si sono sposati a __________ l'11 maggio 2002;
che dal matrimonio è nata M__________, il 19 marzo 2004;
che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato il 19 ottobre 2010 i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre, obbligando AP 1 a versare contributi alimentari di fr. 700.– mensili per la moglie e di fr. 1200.– mensili per M__________, oltre gli assegni familiari (inc. DI.2010.252);
che con sentenza del 26 febbraio 2013 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, senza riconoscere contributi alimentari alla moglie, ma condannando AP 1 a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1530.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1795.– mensili dal 13° al 18° compleanno, assegni familiari non compresi (inc. CA.2012.365/439);
che contro tale sentenza AO 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 marzo 2013 volto a ottenere un contributo alimentare per sé di fr. 1817.– mensili fino al 31 marzo 2016 e di fr. 1535.– mensili fino al 31 marzo 2022 (inc. 11.2013.30);
che il 22 agosto 2013 essa si è rivolta al Pretore, chiedendo di ordinare in via cautelare alla __________, datrice di lavoro del marito, di trattenere dallo stipendio di lui fr. 2100.– mensili e di versarli direttamente su un suo conto;
che con decreto supercautelare del 23 agosto 2013 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e assegnato all'istante un termine di dieci giorni, poi prorogato di cinque con ordinanza del 27 agosto 2013, per introdurre l'azione di merito;
che nel termine impartito, il 29 agosto 2013, AO 1 ha chiesto al Pretore di ordinare nel merito alla __________ di trattenere dallo stipendio del marito fr. 2100.– mensili e di versarli direttamente su un conto di lei;
che all'udienza del 19 settembre 2013 l'istante ha confermato la propria richiesta, mentre il convenuto ha ammesso di avere versato unicamente fr. 1400.– per i mesi di agosto e di settembre del 2013 e di voler pagare per i mesi successivi solo il contributo in favore della figlia (fr. 1200.– mensili oltre gli assegni familiari di fr. 200.– mensili);
che in replica l'istante ha ribadito la propria domanda, mentre il convenuto ha rinunciato a duplicare;
che le parti non hanno notificato prove;
che, statuendo con sentenza del 20 settembre 2013, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di trattenere subito dallo stipendio di AP 1, come pure da ogni altra indennità spettante a quest'ultimo, fr. 700.– mensili, riversando la somma su un conto intestato all'istante;
che le spese processuali di fr. 540.– sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, cui l'istante è stata condannata a rifondere fr. 500.– per ripetibili;
che il 30 settembre 2013 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello in cui chiede di revocare il provvedimento impugnato, dichiarando per quanto riguarda i contributi alimentari non versati di agosto e settembre del 2013 (fr. 1400.–) di voler
aspettare la decisione della Camera;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che l'appellabilità della decisione impugnata è retta dagli art. 308 segg. CPC, una “diffida ai debitori” (art. 177 CC) chiesta fuori di una causa di merito essendo trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271 lett. a e 276 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione appellabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie il valore di fr. 10 000.– può ritenersi dato, ove si pensi che la trattenuta verte su contributi di mantenimento di fr. 700.– mensili dovuti dal settembre del 2013 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
che in concreto la decisione del Pretore, intimata il 20 settembre 2013, è giunta al convenuto il 24 settembre 2013;
che, introdotto il 30 settembre 2013, l'appello è dunque tempestivo;
che nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto comprovata la trascuranza alimentare del convenuto limitatamente al contributo di mantenimento di fr. 700.– mensili da lui dovuto alla moglie in virtù della decisione del 19 ottobre 2010 emessa nella procedura a tutela dell'unione coniugale;
che nell'appello AP 1 ammette di “trattenere” il contributo alimentare di fr. 700.– mensili;
ch'egli ritiene ingiusto dover continuare a versare tale contributo quando la causa civile e penale in cui sono coinvolte le parti gli costa “parecchie migliaia” di franchi;
che a suo dire l'istante percepisce indebitamente fr. 700.– ogni mese mentre non cerca lavoro come le ha imposto il Pretore, non collabora con la curatrice della figlia, non si occupa convenientemente di quest'ultima e impiega il contributo della figlia “per i suoi comodi”;
che in linea di massima i motivi per cui un debitore ometta o ritardi il pagamento di un contributo alimentare non sono di rilievo (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 ad art. 177; analogamente, per quanto riguarda contributi alimentari dovuti dopo il divorzio: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC);
che spetta al debitore del contributo alimentare chiedere una modifica del medesimo qualora siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, qualora le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze determinanti (art. 279 CC e 276 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_547/2012 del 14 marzo 2013, consid. 4.2; I CCA, sentenza inc. 11.2011.17 del 16 luglio 2013, consid. 3a);
che nel caso in cui l'istante non cercasse lavoro come le avrebbe imposto il Pretore, non collaborasse con la curatrice della figlia, non si occupasse convenientemente di quest'ultima e impiegasse per sé il contributo per M__________ incombe a AP 1 adire il giudice e rendere verosimili simili addebiti, chiedendo la revoca del contributo alimentare fissato a suo tempo per la moglie nella procedura a tutela dell'unione coniugale;
che l'appellante non può invece rifiutare unilateralmente l'erogazione del contributo, spettando al Pretore (e non a lui) decidere se si giustifichi un provvedimento del genere;
che nelle circostanze descritte la decisione impugnata merita conferma;
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il fatto che questi abbia agito da sé senza l'ausilio di un patrocinatore inducono a prescindere equitativamente da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato comunicato per osservazioni;
che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non appare raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF;
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).