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Incarto n. (rinvio TF) |
Lugano 8 febbraio 2013/lw
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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segretaria: |
Billia, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2005.903 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 dicembre 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2), |
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vista la decisione 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 con cui il Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 2 marzo 2012 da questa Camera (inc. 11.2008.179) “nella misura in cui respinge la richiesta della ricorrente di assistenza giudiziaria per la procedura di appello e pone tasse e spese di giustizia a suo carico”;
riesaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 novembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1964) e AP 1 (1974), ha affidato la figlia N__________ al padre, riservando un ampio diritto di visita alla madre (con disciplina di un regime minimo in caso di disaccordo), ha confermato la curatela educativa in favore della figlia estendendone l'ambito, ha dichiarato sciolto senza conguagli in denaro il regime dei beni, ha disposto che nessun contributo alimentare fosse dovuto da un coniuge all'altro e che “per il mantenimento di N__________ non si stabiliscono contributi di mantenimento a carico della madre”, ha ripartito a metà la prestazione d'uscita dai rispettivi istituti di previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 500.– complessivi) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Contro la sentenza di divorzio AP 1 è insorta con un appello del 17 dicembre 2008 a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento di N__________, riservato al padre il più ampio diritto di visita (con disciplina di un regime minimo in caso di disaccordo) e un contributo alimentare per la figlia di fr. 400.– mensili indicizzati. In subordine essa ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore “perché istruisca la situazione di fatto del padre, completando quella (nuova) relativa alla madre, e – previo contraddittorio – statuisca nuovamente sull'affidamento di N__________”. Statuendo con sentenza del 2 marzo 2012, questa Camera ha respinto l'appello, ha posto gli oneri processuali a carico dell'appellante e ha rifiutato l'assistenza giudiziaria, senza assegnare ripetibili.
C. La decisione della Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale, che con sentenza del 6 dicembre 2012 ha parzialmente accolto il ricorso e annullato il giudizio di appello “nella misura in cui respinge la richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di appello e pone tassa e spese di giustizia” a carico dell'appellante. Su tali punti la causa è stata rinviata alla Camera per nuova decisione nel senso dei considerandi. Per il resto il ricorso è stato respinto. Nei limiti del rinvio ciò ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente sull'appello.
Considerando
in diritto: 1. Nella decisione di rinvio il Tribunale federale ha ricordato come nella propria sentenza del 2 marzo 2012 questa Camera avesse espresso dubbi sul fatto che l'appellante si fosse potuta esprimere in esito a un certificato medico assunto agli atti dal Pretore il 17 novembre 2008, prima di statuire il 27 novembre 2008 nella causa di divorzio. In quel certificato il medico curante dell'ex marito aveva sì attestato l'assenza di riscontri circa il consumo di oppiacei e cocaina da parte del paziente, ma aveva accertato riscontri positivi alla cannabis, ciò che poteva avere indotto AP 1 a impugnare il dispositivo con cui il Pretore aveva affidato la figlia N__________ (nata l'11 settembre 1995) all'ex marito. Che nel merito l'appello a questa Camera fosse destinato alla reiezione – ha rilevato il Tribunale federale – nulla mutava alla circostanza che l'impugnazione costituisse, per l'interessata, l'unico modo di esercitare il proprio diritto formale di essere sentita. Almeno a quest'ultimo proposito il rimedio giuridico non appariva dunque senza possibilità di successo (sentenza citata, consid. 4.5 e 4.6).
2. La questione è di sapere, nelle circostanze descritte, se le considerazioni del Tribunale federale giustifichino una decisione diversa sugli oneri processuali di appello, il dispositivo n. 2 con cui questa Camera ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico dell'appellante essendo stato annullato. Ora, in quel dispositivo la Camera si era attenuta al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Constatato che l'appello doveva essere respinto, essa aveva addebitato la tassa di giustizia (fr. 450.–) e le spese (fr. 50.–) a carico di AP 1, senza attribuire ripetibili ad AO 1, che non era stato invitato a formulare osservazioni (consid. 4 della sentenza 2 marzo 2012). Il fatto che AO 1 non sia stato coinvolto nella procedura di appello esclude d'acchito, quindi, anche dopo la decisione del Tribunale federale, ch'egli possa essere chiamato a sopportare costi. Il problema è unicamente di sapere se, essendo stata indotta ad appellare (senza successo) per non essersi verosimilmente potuta esprimere davanti al Pretore sul noto certificato medico dell'ex marito, l'interessata vada esonerata – in tutto o in parte – dagli oneri processuali di seconda sede.
3. L'art. 18 cpv. 1 vLTG (applicabile al momento in cui AP 1 ha introdotto appello, il 17 dicembre 2008: art. 33 LTG) prevedeva che nelle cause di stato la tassa di giustizia andasse in primo grado da fr. 150.– a fr. 10 000.–. Davanti al Tribunale d'appello era dovuta, per i giudizi di merito, “la metà della tassa prevista per la prima istanza” (art. 24 lett. a vLTG). Fissando in fr. 450.– la tassa di giustizia a carico dell'appellante, questa Camera si era quindi già tenuta nella fascia bassa della tariffa. Non si giustifica così un'ulteriore riduzione dell'emolumento. A minor ragione ove si consideri che, avesse pure questa Camera annullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti al Pretore perché conferisse all'interessata il diritto di esprimersi e statuisse di nuovo, AP 1 sarebbe andata sì esente da spese, ma si sarebbe vista addebitare gli oneri processuali allorché avesse appellato un'altra volta la decisione sfavorevole del primo giudice. Nel merito, in effetti, un simile appello sarebbe stato destinato all'insuccesso (come destinato all'insuccesso è risultato, nel merito, il ricorso in materia civile al Tribunale federale). Ne segue che ai fini dell'attuale giudizio non v'è ragione di scostarsi da quanto la Camera ha deciso in materia di oneri processuali nella sentenza del 2 marzo 2012. Il dispositivo n. 2 di quella sentenza merita pertanto conferma.
4. Diversa è la situazione per quanto attiene al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua decisione il Tribunale federale stesso ha stabilito, in effetti, che questa Camera non poteva respingere la richiesta dell'appellante perché dal profilo formale – seppure non da quello sostanziale – il rimedio giuridico non appariva destituito di buon diritto (decisione citata, consid. 4.6). Ciò posto, l'interessata va ammessa in questa sede al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del suo legale. Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3) occorre procedere per apprezzamento. In concreto il Tribunale federale ha riconosciuto al rappresentante di AP 1 un'indennità di fr. 2000.– per un ricorso il cui contenuto ricalcava quello dell'appello, salvo estendersi anche al diniego dell'assistenza giudiziaria. Non v'è motivo per riconoscere un'indennità più elevata in questa sede. Una retribuzione di fr. 2000.– corrisponde del resto al compenso per un lavoro di oltre 9 ore rimunerate fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), più un buon 10% di spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento medesimo) e l'IVA (del 7.6% a quel momento). Appare dunque del tutto equo.
Per questi motivi,
decide: 1. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
2. L'appellante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2000.–.
3. Notificazione:
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–; –; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (dispositivo n. 2, in estratto). |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.