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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente, |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DI. 2010.783 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 1° marzo 2010 da
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AO 1 ()
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contro |
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AP 1
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giudicando sull'appello del 21 ottobre 2013 presentato da AP 1 contro la decisione cautelare emessa dal Pretore aggiunto il 9 ottobre 2013;
Ritenuto
in fatto: che con decisione cautelare emanata il 9 ottobre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, ha in particolare obbligato AP 1 (1965) a versare alla moglie AO 1 (1969), un contributo alimentare di fr. 7200.– mensili dal 20 novembre 2009 così come una provvigione ad litem di fr. 30 000.–;
che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 ottobre 2013 in cui chiede di respingere l'istanza cautelare della moglie “il marito continuando a versarle un contributo alimentare di fr. 2650.– mensili fino al 31 dicembre 2010 (recte: 2011)” e di esonerarlo dal versare una provvigione ad litem;
che nelle sue osservazioni del 15 novembre 2013 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello;
che nella replica spontanea del 25 novembre 2013 e nella duplica spontanea del 2 dicembre 2013 le parti hanno ribadito il loro punto di vista;
che il 13 agosto 2015 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, il Pretore avendo nel frattempo pronunciato il divorzio e omologato una convenzione sugli effetti del divorzio nella quale hanno pattuito il ritiro dell'appello entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);
che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole;
che non si pone problema di ripetibili, le parti avendone pattuito la compensazione;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione a:
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– avv.; – avv..
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).