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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa OA.2009.15 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24 febbraio 2009 da
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AO 1 con AO 2 e AO 3 (2000),
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contro |
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AP 1 ora in (ora patrocinata dall'avv. PA 1), |
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giudicando sull'appello del 25 ottobre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 febbraio 2007 il Tribunale distrettuale di Weinfelden ha pronunciato il divorzio tra AO 1 e AP 1 (entrambi del 1979), omologando una convenzione in cui i coniugi prevedevano, tra l'altro, l'affidamento delle figlie AO 2 (nata il 2 settembre 1998) e AO 3 (nata il 7 dicembre 2000) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, la regolamentazione del diritto di visita del padre, come pure l'obbligo per quest'ultimo di versare un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 750.– mensili, assegni familiari non compresi, fino al 12° anno di età e di fr. 850.– mensili in seguito, fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale. Tale sentenza è passata in giudicato.
B. Nel frattempo, un mese prima dell'emanazione della sentenza di divorzio, AP 1, cui le figlie erano già state affidate cautelarmente in pendenza di causa, ha dichiarato il 13 gennaio 2007 di lasciare provvisoriamente le ragazze al padre, trovandosi essa di fronte a problemi di salute e a difficoltà finanziarie. Il 22 gennaio 2007 AO 2 e AO 3 sono state annunciate così al controllo abitanti di __________, dove AO 1 si era trasferito dopo la separazione, e hanno cominciato a frequentare la scuola in quel Comune. Dopo la sentenza di divorzio, il 4 maggio 2007, la presidente della Commissione tutoria regionale 12, venuta a sapere che AP 1 intendeva riprendere le figlie e riportarle nella Svizzera tedesca, ha privato provvisoriamente la madre inaudita parte della custodia parentale e ha affidato le figlie al padre. Con decisione del 2 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale 12 ha confermato la privazione della custodia parentale della madre, ha affidato le figlie al padre, ha disciplinato il diritto di visita materno e ha posto a carico di lei un contributo di fr. 550.– mensili per ogni figlia, assegni familiari non compresi. Un ricorso presentato il 16 giugno 2008 da AP 1 all'Autorità di vigilanza sulle tutele è stato parzialmente accolto con decisione del 6 agosto 2008, nel senso che il dispositivo sui contributi alimentari è stato annullato per incompetenza dell'autorità tutoria.
C. Il 24 febbraio 2009 AO 1 si è rivolto insieme con le figlie AO 2 e AO 3 al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la modifica della sentenza di divorzio nel senso di vedersi attribuire la custodia e l'autorità parentale sulle figlie, sopprimere dal gennaio del 2007 i contributi alimentari a suo carico, disciplinare il diritto di visita della madre e condannare quest'ultima a versare dal 4 maggio 2007 un contributo alimentare di fr. 550.– mensili per ogni figlia, assegni familiari non compresi, così come a rimborsare fr. 1200.– complessivi per i premi della cassa malati da lui pagati in favore delle figlie dal gennaio al giugno del 2007. Le medesime richieste sono state avanzate già in via cautelare.
D. Sentita la convenuta, con decreto cautelare del 16 dicembre 2009 il Pretore ha “conferma[to] la decisione emessa il 2 giugno 2008 dalla Commissione tutoria regionale 12”, nel senso che ha affidato AO 2 e AO 3 al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha regolato il diritto di visita materno e ha soppresso dal 23 gennaio 2007 i contributi alimentari dovuti da AO 1 per il mantenimento delle figlie. Il 1° luglio 2010 la Commissione tutoria regionale 12, adita a più riprese dalle parti, ha modificato la disciplina del diritto di visita della madre sulla base di un'intesa raggiunta dai genitori.
E. Nella sua risposta di merito del 3 settembre 2010 AP 1 ha proposto di respingere l'azione e di essere reintegrata nella custodia sulle figlie, non senza postulare anch'essa il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Replicando l'8 ottobre 2011, marito e figlie hanno ribadito le loro domande. La convenuta ha duplicato l'11 novembre 2010, confermando il suo punto di vista. All'udienza preliminare del 26 gennaio 2011 le parti hanno concordato di procedere anzitutto all'audizione delle figlie per il tramite di una specialista, la quale ha consegnato il suo rapporto il 24 giugno 2011. L'udienza preliminare è continuata il 2 novembre 2011 e l'istruttoria è giunta a termine il 24 maggio 2014. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 26 settembre 2012 gli attori hanno reiterato le loro domande. In un allegato conclusivo di quello stesso giorno la convenuta ha nuovamente proposto di respingere la petizione, chiedendo in subordine, nel caso in cui le figlie fossero affidate al padre, l'esercizio in comune dell'autorità parentale e la regolamentazione del suo diritto di visita, offrendo gli assegni familiari per le figlie da lei percepiti.
F. Il 12 luglio 2013 il Pretore aggiunto, venuto a sapere che AO 1 si era trasferito nel frattempo con la figlie a __________, nel Canton Zurigo, ha riaperto l'istruttoria e ha ordinato una nuova audizione di AO 2 e AO 3, così come l'aggiornamento della situazione finanziaria del padre. Assunti i documenti e sentite le minori, il 29 luglio 2013 egli ha comunicato alle parti che “salvo indicazione contrarie da parte [loro] entro il 9 agosto 2013” avrebbe emanato la decisione. Nessuna delle parti ha reagito.
G. Statuendo il 24 settembre 2013, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha affidato AO 2 e AO 3 al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita materno, ha confermato la soppressione dal 22 gennaio 2007 del contributo alimentare dovuto da AO 1 per il mantenimento delle figlie e ha posto a carico di AP 1 i seguenti contributi alimentari indicizzati per le medesime, oltre a eventuali assegni familiari percepiti dall'aprile del 2012:
per AO 2:
fr. 235.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011,
fr. 863.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2012,
fr. 852.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2012,
fr. 895.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2012,
fr. 868.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2013,
fr. 830.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2013,
fr. 762.– per il dicembre 2013 e
fr. 804.– mensili dal 1° gennaio 2014 in poi;
per AO 3:
fr. 218.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011,
fr. 796.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2012,
fr. 807.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2012,
fr. 764.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2012,
fr. 742.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2013,
fr. 710.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2013,
fr. 748.– per il dicembre 2013 e
fr. 736.– mensili dal 1° gennaio 2014 in poi.
In esito al giudizio il Pretore non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili. Contestualmente egli ha ammesso padre e figlie all'assistenza giudiziaria dall'ottobre del 2010 e analogo beneficio ha conferito alla convenuta dal luglio del 2010.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 ottobre 2013 per ottenere che – conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione o,
in subordine, di ridurre il contributo alimentare per AO 2 a fr. 230.– mensili e quello per AO 3 a fr. 210.– mensili, oltre all'eventuale assegno familiare, con decorrenza solo dopo la determinazione definitiva dell'ammontare dell'obbligo di mantenimento. Nelle loro osservazioni del 4 dicembre 2013 AO 1 e le figlie propongono di respingere l'appello, postulando
a loro volta il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto del 5 febbraio 2014 il presidente della Camera ha respinto un'istanza del 20 gennaio 2014 presentata dagli attori per ottenere l'esecutività immediata della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sulla modifica di sentenze di divorzio, soggette per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC) quand'anche riguardino unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.5 del 3 aprile 2015, consid. 1 con riferimenti), sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche l'autorità parentale e la custodia delle figlie. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza del Pretore aggiunto è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 25 settembre 2013. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. In pendenza di appello, il 29 settembre 2014, AP 1 ha fatto pervenire a questa Camera copia di un contratto di locazione da lei stipulato il 22 agosto 2014 e la ricapitolazione di vari premi assicurativi dal 1° settembre al 1° dicembre 2014. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i documenti in rassegna non potevano essere sottoposti al Pretore e sono pertanto ricevibili. Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si tornerà in appresso (consid. 11c).
3. Nella fattispecie l'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio è stata promossa da AO 1 insieme con le figlie AO 2 e AO 3. A quel tempo però le figlie avevano dieci e otto anni, sicché non avrebbero potuto agire autonomamente, la capacità di discernimento in cause del genere essendo riconosciuta, di regola, solo dai dodici anni in poi (sentenza del Tribunale federale 5A_169/2014 del 14 luglio 2014, consid. 1.2.3 con rinvio a DTF 120 Ia 371 consid. 1a). Inoltre a quel momento l'autorità parentale sulle figlie competeva esclusivamente alla madre (doc. B: sentenza di divorzio) e null'altro aveva previsto la Commissione tutoria regionale 12 nella decisione del 2 giugno 2008 (doc. C). Per di più, sulla questione dell'autorità parentale AO 1 versava in un conflitto d'interessi, ciò che avrebbe richiesto la nomina alle figlie di un curatore di rappresentanza (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 5 ad art. 134 CC). Sia come sia, la legittimazione attiva di AO 1 a titolo personale non fa dubbio (art. 134 cpv. 1 CC). Non giova quindi attardarsi su quella delle figlie.
4. Per quanto concerne l'affidamento di AO 2 e AO 3, il Pretore aggiunto, accertato che rispetto ai tempi del divorzio la situazione è mutata già per il fatto che le figlie vivono con il padre da oltre sei anni, ha rammentato le motivazioni della decisione adottata dalla Commissione tutoria regionale, in particolare le risultanze delle perizie sulle capacità genitoriali del padre e della madre, il contenuto dell'audizione delle figlie e gli accertamenti peritali sulla situazione di queste presso il padre. Ne ha dedotto che il bene delle figlie giustifica di mantenere l'assetto attuale, sia perché AO 1 dispone delle necessarie capacità per prendersi cura delle minori sia perché AO 2 e AO 3, sufficientemente mature per elaborare una convinzione propria e durevole, hanno più volte espresso il desiderio di restare con lui. Anzi, un “eventuale (ri)affidamento delle figlie alla madre dopo che il padre si occupa di loro in modo adeguato da oltre sei anni e mezzo rischierebbe di pregiudicare il loro bene e il loro sviluppo”. Senza dimenticare che un nuovo cambiamento di affidamento comporterebbe “la perdita della stabilità e della continuità nell'educazione e nelle condizioni di vita indispensabili per il loro benessere in generale”. Quanto al trasferimento pendente causa di AO 1 con le figlie nella Svizzera tedesca, secondo il Pretore aggiunto ciò non modifica la valutazione “riguardo alla miglior soluzione per l'affidamento” di AO 2 e AO 3, seppure esse appaiano preoccupate per l'importante cambiamento scolastico e delle relazioni sociali, avendo entrambe espresso chiaramente il desiderio di voler continuare a stare dal padre.
5. L'appellante obietta che le figlie sono state affidate al padre già prima dell'emanazione della sentenza di divorzio, di modo che AO 1 non può valersi di un fatto già considerato a quel momento. Tanto meno – essa soggiunge – tale fatto legittima una modifica della sentenza di divorzio. La convenuta lamenta poi che il primo giudice non abbia ordinato un accertamento specialistico sui rapporti delle figlie con i genitori né un'indagine socio-ambientale del nucleo familiare del padre o della situazione logistica di lei. Fa valere che la sua idoneità genitoriale non è più in discussione, sia perché la perizia è datata sia perché il primo giudice non ha disposto nuovi accertamenti. Quanto al criterio della stabilità, essa ricorda di avere accudito alle figlie fino al 2007 e rimprovera al Pretore aggiunto di avere trascurato che la residenza nel Ticino delle ragazze era un elemento determinante per giustificare la modifica della sentenza di divorzio. Ciò nonostante, il primo giudice si è limitato a sentire le figlie e si è fondato unicamente sulle loro dichiarazioni per motivare l'affidamento al padre anche dopo il trasferimento nel Canton Zurigo. Ma, essa conclude, l'opinione di un figlio non basta da sé sola per conseguire una modifica dell'assetto stabilito in una sentenza di divorzio.
6. I criteri per la modifica dell'autorità parentale prevista in una sentenza di divorzio sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al riguardo giovi ricordare che, come in una causa di divorzio, determinante per l'attribuzione dell'autorità – o anche solo della custodia – parentale è l'interesse del figlio, non quello dei genitori. Il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti per il bene del minore e prendere in considerazione, per quanto possibile, l'opinione di lui (sentenza del Tribunale federale 5A_483/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 3.2 con rinvii in: FamPra.ch 2012 13/2012 pag. 210 con riferimenti; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_169/2014 del 14 luglio 2014, consid. 2.1).
Il fatto che AO 2 e AO 3 vivessero con il padre già prima che statuisse il Tribunale distrettuale di Weinfelden non impedisce, di per sé, che la sentenza di divorzio possa essere modificata. Per definire lo statuto delle figlie quel tribunale si è dipartito infatti dalla convenzione sugli effetti del divorzio (e dal relativo complemento) sottoscritta dalle parti fra il settembre e il novembre del 2006 (doc. B). Inoltre non risulta – né è preteso – che quel tribunale fosse a conoscenza dell'intesa raggiunta dai genitori il 13 gennaio 2007, secondo cui le figlie sarebbero state affidate provvisoriamente al padre e il loro inserimento scolastico sarebbe avvenuto nel Ticino. Né si trattava di un'intesa estemporanea, ove appena si consideri che l'affidamento provvisorio è stato ratificato dalla Commissione tutoria regionale 12, la cui decisione è stata confermata come misura di protezione del figlio dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 6 agosto 2008 (doc. D). Sta di fatto che al momento in cui è stata promossa l'azione di modifica della sentenza di divorzio le figlie vivevano con il padre da due anni. Nelle circostanze descritte non si può seriamente contestare perciò che, rispetto a quanto prevedeva la sentenza di divorzio, fossero intervenuti “nuovi fatti importanti” suscettibili di giustificare un riesame dell'autorità parentale (art. 134 cpv. 1 CC).
7. Quanto alla mancanza di un rapporto specialistico sulle relazioni delle ragazze con i genitori e di un'indagine socio-ambientale del nucleo familiare del padre, risulta che il Pretore aggiunto ha respinto tali richieste di prova della convenuta con ordinanza del 14 novembre 2011, spiegando che l'interessata medesima affermava di non contestare l'idoneità genitoriale del padre (pag. 2 in fondo; cfr. anche sentenza impugnata, consid. 7.1). Ciò premesso, per tacere del fatto che l'appellante non chiede l'assunzione di tali prove in appello, neppure in questa sede essa adombra dubbi sulle capacità genitoriali dell'ex coniuge o sulla situazione socio-ambientale e logistica del nuovo nucleo familiare di lui. Né essa pretende – per ipotesi – che le relazioni delle minori con i genitori presentino aspetti problematici, che non potevano emergere nemmeno dall'audizione da parte di una specialista licenziata in pedagogia curativa con pluriennale esperienza in tale ambito. In simili circostanze non è dato a divedere l'utilità dei citati accertamenti peritali.
8. Per quel che riguarda l'idoneità genitoriale della madre, contrariamente all'opinione di quest'ultima il Pretore aggiunto – appurata l'idoneità genitoriale del padre – non si è espresso in proposito, ritenendo che, a prescindere dall'attuale stato di salute di lei, determinante è in concreto il criterio della stabilità, sorretto dall'opinione delle figlie (sentenza impugnata, consid. 7.4). Si conviene che gli accertamenti esperiti da __________, incaricata dell'ascolto delle figlie, difficilmente possono giustificare le considerazioni sulla “fragilità di fondo della personalità” della convenuta e sui rischi di “ricadute” in situazioni di sovraccarico psicologico (referto del 24 giugno 2011, pag. 2). Tuttavia agli atti figura anche un approfondito referto specialistico dell'__________ di __________ che, pur risalendo al 5 novembre 2007, si esprimeva non solo sulla diagnosi dei disturbi passati e presenti della convenuta, ma formulava anche una prognosi poco solida, sottolineando la necessità di un sostegno e di una terapia psichiatrica (doc. V, pag. 16). In simili circostanze il riserbo espresso dal Pretore aggiunto sull'idoneità genitoriale della madre non può dirsi privo di riscontri oggettivi.
Sia come sia, anche volendo ammettere una pari idoneità dei genitori, nella fattispecie determinante – come sottolinea il primo giudice – risulta in definitiva il fatto che (ri)affidare le figlie alla madre significherebbe interrompere le relazioni con il genitore che si è occupato della loro cura ed educazione negli ultimi otto anni. Non si trascura che la convenuta ha accudito alle figlie dalla nascita fino al 2007, anche se il padre ha vissuto con le bambine fino alla separazione coniugale avvenuta nel 2003. Neppure si disconosce che le ragazze hanno conservato buone relazioni con la madre (rapporto di __________ del 24 giugno 2011, pag. 1) o che esse, dopo il trasferimento nella Svizzera tedesca, hanno manifestato il desiderio di incontrare la madre più spesso, trovandosi a lei più vicine (relazione del Pretore aggiunto alle parti sull'esito dell'audizione delle figlie esperita il 29 luglio 2013). Neppure si dimentica che nei loro referti sia il dott. __________ del Servizio medico-psicologico di __________ sia la lic. ped. __________ avevano sottolineato il buon inserimento scolastico e ambientale delle minori nel Ticino (doc. Y, pag. 2 in fondo e rapporto del 24 giugno 2011, pag. 1 a metà).
Sta di fatto che il criterio della stabilità delle relazioni non si applica dal profilo meramente logistico o quantitativo, contando i traslochi o paragonando gli anni in cui l'uno o l'altro genitore ha convissuto o si è occupato personalmente del figlio. Determinanti sono piuttosto la continuità e la stabilità delle relazioni, ragione per cui è prioritario il genitore che appare più idoneo a garantire al figlio tale condizione di vita, indispensabile per uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale (DTF 136 I 181 consid. 5.3). E sotto questo profilo è pacifico che dal 2007 AO 2 e AO 3 vivono con il padre. L'ultima audizione esperita dal Pretore aggiunto conferma del resto che negli anni le minori hanno costruito con il padre una relazione stabile, la quale ha consentito loro di affrontare con relativa serenità anche il trasferimento nella Svizzera tedesca del luglio del 2013 (relazione del Pretore aggiunto alle parti sull'esito dell'audizione delle figlie, esperita il 29 luglio 2013). Un nuovo cambiamento di vita e di abitudini dovrebbe pertanto essere suffragato da ragioni preminenti. Certo, AO 1 ha mutato ancora recentemente domicilio, ma anche l'appellante ha fatto altrettanto pendente causa, di modo che la circostanza non si rivela particolarmente significativa. Nelle condizioni illustrate la modifica dell'affidamento delle figlie stabilito nella sentenza di divorzio si impone di conseguenza per garantire alle figlie una continuità di vita con risultati – nel complesso – positivi, evitando i rischi insiti in un nuovo cambiamento dell'assetto.
A ciò si aggiunge il desiderio di AO 2 e AO 3, espresso linearmente in occasione delle ripetute audizioni, di continuare a vivere con il padre (doc. Y, pag. 2 seg.; referto di __________ del 24 giugno 2011, pag. 1; relazione del Pretore aggiunto alle parti sull'esito dell'audizione delle figlie, esperita il 29 luglio 2013). Certo, il solo desiderio del figlio non basta a giustificare la modifica di una sentenza di divorzio, ma la sua opinione va tanto più considerata quanto più il ragazzo riesce a capire gli interessi dei genitori, oltre alla propria situazione, e quanto più sia in grado di gestire un eventuale conflitto di lealtà, formandosi un parere personale a dispetto delle influenze esterne. Nella fattispecie al momento dell'ultima audizione AO 2 aveva quattordici anni compiuti e AO 3 dodici. Entrambe avevano già espresso lo stesso desiderio in precedenza e non risulta che abbiano cambiato parere dopo di allora. Neppure l'appellante pretende, poi, che esse vivessero un conflitto di lealtà tale da impedire loro di esprimersi con serenità davanti al Pretore aggiunto. Anche in tale prospettiva, pertanto, la decisione del primo giudice merita conferma.
9. Dato l'affidamento delle figlie al padre, litigiosi restano l'ammontare e la decorrenza dei contributi alimentari a carico di AP 1. Su questo punto il primo giudice ha rilevato che il trasferimento della custodia e dell'autorità parentale al padre configura una modifica rilevante, la quale giustifica di riesaminare la questione del sostentamento, rammentando che in applicazione analogica dell'art. 279 CC le figlie possono chiedere alla madre il mantenimento anche per l'anno precedente l'inoltro della causa. Ciò premesso, egli ha definito i fabbisogni in denaro delle ragazze dal marzo del 2008 in poi secondo le rispettive fasce di età, adattando il costo effettivo dell'alloggio (aumentato nel luglio del 2009 e dopo il trasferimento nella Svizzera tedesca del luglio 2013) e facendo capo alla tabella annua correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, in importi mensili compresi tra fr. 1840.– e fr. 2290.– mensili per AO 2, rispettivamente tra fr. 1715.– e fr. 2095.– mensili per AO 3, già dedotti gli assegni familiari.
Il primo giudice ha accertato poi i redditi netti della convenuta in fr. 1973.– mensili nel 2008, in fr. 865.65.– mensili nel 2009, in fr. 2423.– mensili nel 2010, in fr. 2628.– mensili nel 2011 e in fr. 3849.– mensili nel 2012, stimando che dal 2013 essa potrà contare su un'entrata mensile di almeno fr. 3800.– netti, già dedotti gli assegni familiari. Quanto al fabbisogno minimo, egli lo ha calcolato in fr. 2350.– mensili dal marzo al dicembre del 2008, in fr. 2405.– mensili dal gennaio all'agosto del 2009, in fr. 2505.– mensili dal settembre al dicembre del 2009 in fr. 2405.– mensili nel 2010, in fr. 2175.– mensili nel 2011, in fr. 2190.– mensili dal gennaio 2012 al giugno del 2013 e in fr. 2260.– mensili dal luglio del 2013 in poi. Tali importi si compongono del minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili fino al 31 agosto 2009, fr. 1200.– mensili fino al 31 dicembre 2010, fr. 850.– mensili dopo di allora, tenuto conto della stabile convivenza con un terzo), della quota per il costo dell'alloggio (fr. 700.– mensili), del premio della cassa malati (fr. 268.60 mensili nel 2008, fr. 294.20 mensili nel 2009, fr. 194.20 mensili – dedotto il sussidio – nel 2010, fr. 314.95 mensili nel 2011 e gli anni seguenti), del premio dell'assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica (fr. 29.30 mensili dal 2009), dell'abbonamento ai mezzi pubblici (fr. 50.– mensili aumentati a fr. 64.50 dal gennaio del 2012) e delle spese per l'esercizio del diritto di visita (fr. 232.– mensili fino al giugno del 2013, fr. 300.– mensili in seguito).
Calcolata la disponibilità di AP 1 nei vari periodi, il Pretore aggiunto ha constatato che fino al 2009 essa non riusciva a coprire neppure il proprio fabbisogno minimo e nel 2010 ha registrato un margine trascurabile (fr. 216.– annui). Dal 2011 in poi invece il primo giudice ha ripartito la disponibilità mensile dalla convenuta proporzionalmente al fabbisogno in denaro delle due figlie, ponendo per finire a carico di lei contributi alimentari compresi tra fr. 235.– e fr. 895.– mensili per AO 2 e tra fr. 218.– mensili e fr. 807.– mensili per AO 3.
10. Relativamente alle proprie entrate, l'appellante contesta unicamente il reddito stimato dal primo giudice dopo il gennaio del 2013, facendo valere che il suo stipendio non è fisso. Essa chiede così di accertare il reddito in fr. 3060.– mensili, corrispondenti alla media di quanto percepito dal 1° marzo 2010, quando ha cominciato a lavorare per la __________. Il Pretore aggiunto, fondandosi sui dati del 2012 dai quali risultava
un'entrata media di fr. 3849.– mensili e constatato che nei tre mesi del 2013 si confermava una media mensile di fr. 3741.– netti, ha stimato che dal 2013 in poi l'interessata avrebbe potuto incassare in media almeno fr. 3800.– mensili netti.
Il reddito di un dipendente è, per principio, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4), intendendosi con ciò il guadagno medio realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre 2013, consid. 5). Tale reddito comprende la quota di tredicesima e le indennità supplementari che costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), compresi i bonus e le partecipazioni agli utili (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). La media dei redditi calcolata sull'arco di più anni per un lavoratore dipendente non è pertinente, salvo oscillazioni di rilievo, tant'è che dal momento in cui l'appellante ha cominciato a lavorare per la __________ le sue entrate sono aumentate progressivamente (fr. 2423.– mensili nel 2010, fr. 2628.– mensili nel 2011, fr. 3849.– mensili nel 2012). Certo, i redditi di lei non sono rigorosamente identici, ma di ciò il primo giudice ha tenuto conto, dipartendosi dagli ultimi dati completi a disposizione (quelli del 2012) e verificando che nei primi tre mesi del 2013 le entrate si mantenessero in quell'ordine di grandezza. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che il reddito computato all'appellante è quello conseguito con un'occupazione a tempo parziale (60%: doc. 19), ma che la convenuta non accusa problemi di salute né prospetta ragioni che ostacolino un'eventuale estensione del grado d'occupazione (cfr. DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b). Sotto questo profilo l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.
11. In merito al proprio fabbisogno minimo, AP 1 chiede di rivalutare il minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 850.– a fr. 1200.– mensili, facendo valere che il suo convivente è senza redditi. Il Pretore aggiunto, preso atto che dalla primavera del 2011 l'interessata vive con __________, ha inserito nel fabbisogno di lei fr. 850.– mensili, corrispondenti alla metà del minimo esistenziale per coppie previsto dalla LEF.
a) Ai fini del diritto esecutivo se due persone senza figli vivono in comunione domestica e conseguono entrambe un reddito, si considera l'importo di base per coniugi di fr. 1700.– mensili, ridotto di regola alla metà (cfr. FU 68/2009 pag. 6292 con riferimento a DTF 130 III 765). E questa Camera ha già avuto modo di riconoscere l'importo di fr. 850.– mensili come minimo esistenziale del diritto esecutivo a un genitore oggetto di una diffida ai debitori che viveva in comunione domestica con una terza persona (I CCA, sentenze inc. 11.2015.4 dell'11 febbraio 2015, consid. 6b e inc. 11.2012.15 del 4 luglio 2012, consid. 6a). Diversa è la situazione di un coniuge divorziato che vive con una terza persona ove si tratti di determinare il fabbisogno minimo non ai fini del diritto esecutivo (o di una trattenuta di stipendio), ma in esito a un'azione tendente alla modifica di una sentenza di divorzio. In casi del genere fa stato per giurisprudenza invalsa di questa Camera non la metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppie, bensì il minimo esistenziale che andrebbe riconosciuto a quell'ex coniuge se vivesse da sé solo, indipendentemente dalla convivenza con terzi (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2007.6 del 5 maggio 2009, consid. 3a).
b) Posto ciò, ci si potrebbe domandare se in caso di concubinato “qualificato”, allorché un coniuge divorziato fondi con un terzo una comunione di vita e di destini (“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta da far apparire il nuovo partner disposto ad assicurargli fedeltà e assistenza alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge, la giurisprudenza testé citata si applichi ugualmente. La questione non merita tuttavia approfondimento, ove si consideri che in concreto l'appellante vive sì con un uomo “che diventerà suo marito” (relazione di __________ del 24 giugno 2011), ma che nulla è dato di sapere sulla serietà di tali intenzioni e, soprattutto, nulla è dato di sapere sull'esistenza di un concubinato “qualificato”. Il mero fatto che il contratto di locazione, i premi dell'assicurazione dell'economia domestica con responsabilità civile privata e della protezione giuridica siano a nome del convivente (doc. 21, 22, 29 e 31) non basta a dimostrare una comunità di destini, tanto meno se si pensa che dai nuovi documenti prodotti in questa sede il nuovo contratto di locazione a __________ risulta a nome di AP 1. Nulla giustifica così di scostarsi dalla giurisprudenza di questa Camera.
c) L'appellante ha prodotto in appello – come detto – un nuovo contratto di locazione firmato il 22 agosto 2014, dal quale risulta un canone mensile di fr. 1400.– (più fr. 200.– di acconto per spese accessorie), come pure un conteggio di complessivi fr. 151.90 dal 1° settembre al 31 dicembre 2014 per premi dell'assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica a suo nome. A prescindere dal fatto però che essa non formula conclusioni al riguardo, quand'anche si tenesse conto di quei documenti la situazione non muterebbe, gli aumenti in questione risultando compensati dalla riduzione delle spese di trasferta riconosciute dal primo giudice per l'esercizio del diritto di visita (fr. 300.– mensili), l'interessata non abitando più a 54 km dal nuovo domicilio delle figlie, ma a soli 5 km. Non soccorrono dunque gli estremi per rivalutare il fabbisogno minimo dell'appellante, che va confermato in fr. 2525.– mensili nel 2011, in fr. 2540.– mensili dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013 e in fr. 2610.– mensili da allora in poi.
d) Resta il fatto che, trattandosi di suddividere il mantenimento dei figli tra genitori non (più) sposati, secondo la giurisprudenza di questa Camera il riparto deve orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2011.65 del 30 dicembre 2013, consid. 7; v. anche Breitschmid, op. cit., n. 16 ad art. 285 CC), fermo restando che il giudizio non si esaurisce in una semplice operazione aritmetica, ma implica anche un giudizio di equità (nel senso dell'art. 4 CC). Appurata la rispettiva capacità economica dei genitori, si devono ponderare quindi le particolarità del caso concreto. Tutto ciò è stato rammentato ancora di recente da questa Camera (sentenza inc. 11.2012.73 del 6 febbraio 2015, consid. 8). Se nel caso specifico ci si può nondimeno esimere dall'indagare sulla situazione economica di AO 1, ciò si deve al fatto che ai fini del gratuito patrocinio il Pretore aggiunto ha accertato l'indigenza dell'attore quanto meno fino al 2012, né risulta che la situazione sia migliorata dopo il trasferimento nella Svizzera tedesca. Per di più, anche presumendo qualche modesto agio, il fabbisogno in denaro di AO 2 e AO 3 non sarebbe coperto. AP 1 non può sottrarsi così dal contribuire al mantenimento delle figlie con la propria intera disponibilità. Del resto, nemmeno l'appellante pretende il contrario, tant'è che offre quale contributo di mantenimento tutto il suo margine disponibile.
e) Relativamente al fabbisogno in denaro delle figlie, gli importi stimati dal Pretore aggiunto sulla scorta delle tabelle dei vari anni correlate delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate alla situazione delle minori e decurtate dell'assegno familiare, non sono in discussione. Giovi segnalare in ogni modo al Pretore aggiunto che rifare il calcolo del fabbisogno in denaro ogni anno solo perché ogni anno si aggiorna la tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo è un esercizio acribico, a maggior ragione ove il fabbisogno in denaro muti di appena fr. 10.– mensili come in concreto tra il 2010 e il marzo del 2012. In realtà è sufficiente applicare allo scopo la tabella dell'anno di decorrenza del contributo di mantenimento e ancorare il fabbisogno in denaro al costo della vita da allora, per il che l'ammontare si adegua sostanzialmente da sé all'evoluzione dei prezzi al consumo.
12. L'appellante contesta infine la decorrenza dei contributi alimentari per le figlie, chiedendo che questi siano dovuti solo dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Essa adduce di avere fatto affidamento su quanto prevedeva il decreto cautelare del 16 dicembre 2009, che la esonerava da contributi di mantenimento, e di essere oggetto di ripetute procedure esecutive che hanno portato al pignoramento di una cospicua quota del suo stipendio, sicché in realtà essa non beneficia del margine disponibile calcolato dal primo giudice. E in mancanza di un decreto cautelare che stabilisse contributi a suo carico, non le è stato possibile ottenere il pagamento prioritario degli oneri alimentari nel quadro dei pignoramenti di salario.
Un'azione del genitore volta alla modifica del contributo alimentare per un figlio può esplicare effetti, al più presto, dal momento in cui è promossa (DTF 127 III 503 con rimando). Se a quella data sono già dati i presupposti che giustificano l'accoglimento della domanda, non è il caso normalmente di far decorrere gli effetti della sentenza da momenti successivi. Il che tuttavia non è escluso in circostanze particolari, in specie ove non appaia equo o ragionevole modificare i contributi già per la durata della causa (sentenza del Tribunale federale 5A_651/2014 del 27 gennaio 2015, consid. 4.1.2 con riferimenti; Rep. 1996 pag. 145 consid. 13 con rinvii). Nella fattispecie non si ravvisano estremi del genere. Intanto, contrariamente a quanto crede la convenuta, un giudice non è vincolato ai propri decreti cautelari, i quali sono emanati con una procedura meramente sommaria e a un sindacato di mera verosimiglianza (I CCA, sentenza inc. 11.2011.134 del 22 marzo 2012, consid. 6c). Per di più, in concreto il Pretore aggiunto non ha posto a carico dell'appellante contributi alimentari prima del 2011, sicché da tale profilo neppure si ravvisano incongruenze con il decreto cautelare del 16 dicembre 2009 (sopra, consid. D). Perché poi il primo giudice avrebbe dovuto modificare d'ufficio l'assetto provvisionale non è dato di capire, men che meno se si pensa che ancora nel memoriale conclusivo l'interessata si limitava a offrire il versamento dei soli assegni familiari. Il principio inquisitorio illimitato applicabile al diritto di filiazione non solleva le parti dalle loro responsabilità processuali (DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami; cfr. anche DTF 133 III 511; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_808/2012 del 29 agosto 2013, consid. 4.3.2). In concreto nessuno ha chiesto nulla al primo giudice, al quale è dunque fuori luogo muovere rimproveri.
Né l'appellante può pretendere di aver fatto affidamento in buona fede sul giudizio provvisionale. Conoscendo l'evoluzione dei propri redditi dopo di allora, essa non poteva seriamente escludere di dover partecipare al mantenimento delle figlie. E che la convenuta non abbia mai “goduto” della disponibilità calcolata dal primo giudice perché oggetto di pignoramenti non è un argomento che giustifichi di svantaggiare le minorenni, le quali tra il 2007 e il 2010 non si sono viste garantire nemmeno il fabbisogno in denaro. Sotto questo profilo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
13. In ultima analisi, la disponibilità finanziaria dell'appellante ammonta a fr. 105.– mensili (arrotondati) nel 2011, a fr. 1310.– mensili (arrotondati) nel 2012, a fr. 1260.– mensili (arrotondati) dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 e a fr. 1190.– mensili (arrotondati) in seguito. Non riscontrandosi motivi che giustifichino di derogare al principio del riparto proporzionale, la convenuta va chiamata così a finanziare il fabbisogno in denaro delle figlie nella misura seguente:
per AO 2:
fr. 55.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011,
fr. 680.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2012,
fr. 670.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2012,
fr. 705.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2012,
fr. 680.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2013,
fr. 640.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2013,
fr. 610.– per il dicembre 2013 e
fr. 620.– mensili dal 1° gennaio 2014 in poi;
per AO 3:
fr. 50.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011,
fr. 630.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2012,
fr. 640.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2012,
fr. 605.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2012,
fr. 580.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2013,
fr. 550.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2013,
fr. 580.– per il dicembre 2013 e
fr. 570.– mensili dal 1° gennaio 2014 in poi.
All'atto pratico si giustifica di raggruppare i primi sette scaglioni in cui è suddiviso il contributo alimentare dovuto (cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), definendone una media per il relativo arco di tempo (36 mesi). Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 conviene fissare così un contributo alimentare unico di fr. 465.– mensili (arrotondati) per AO 2 e di fr. 415.– mensili (arrotondati) per AO 3, mentre dal 1° gennaio 2014 decorre quello di fr. 620.– mensili per AO 2 e di fr. 570.– mensili per AO 3. L'appello va accolto di conseguenza entro tali limiti.
14. Le spese dell'attuale decisione seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo alimentare, ma non l'affidamento delle figlie. Tutto ponderato, si giustifica dunque di addebitarle due terzi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte.
Il gratuito patrocinio postulato dall'appellante davanti a questa Camera merita accoglimento. Già si è visto (consid. 12) che essa è oggetto di pignoramenti, né la sua situazione risulta essere migliorata nel frattempo. Il suo appello, poi, non poteva definirsi d'acchito sprovvisto di buon diritto (art. 117 CPC). Per quel che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per apprezzamento. In concreto la legale ha redatto il memoriale di appello (10 pagine di testo), le osservazioni alla richiesta di esecutività anticipata (4 pagine di testo) e una lettera a questa Camera, allegando due documenti (di 3 righe). Considerati anche un paio di probabili colloqui con la cliente, un avvocato diligente e speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato circa nove d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque essere ragionevolmente fissata in fr. 1900.–.
L'assegnazione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé caduca la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dagli attori. Nel caso specifico, data la situazione di AP 1, l'incasso delle ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile. Ciò giustifica di concedere sin d'ora il beneficio richiesto (DTF 122 I 322). L'indigenza del richiedente è pacifica e la resistenza all'appello legittima (art. 117 CPC). Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. Nella fattispecie il legale ha redatto il memoriale di osservazioni all'appello (13 pagine di testo) e l'istanza di esecutività immediata (una pagina). Considerati anche un paio di probabili colloqui con il cliente, un avvocato diligente e speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato circa nove ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una), cui si aggiungono le spese (10%) e l'IVA (8%). Una volta ancora l'indennità può dunque essere fissata in fr. 1900.–.
15. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale non dipende da questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF. Per quanto riguarda i contributi alimentari, il valore litigioso raggiunge in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.5 lett. a, b, c e d della sentenza impugnata è annullato e così riformato:
a) AP 1 è condannata a versare in via anticipata a AO 1 i seguenti contributi alimentari per la figlia AO 2:
fr. 465.– mensili dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e
fr. 620.– mensili dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° aprile 2012 AP 1 deve aggiungere a questi importi l'assegno familiare da lei percepito.
b) AP 1 è condannata a versare in via anticipata a AO 1 i seguenti contributi alimentari per la figlia AO 3:
fr. 415.– mensili dal 1° gennaio 211 al 31 dicembre 2013 e
fr. 570.– mensili dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° aprile 2012 AP 1 deve aggiungere a questi importi l'assegno familiare da lei percepito.
Il principio del dispositivo n. 1.5 e la lett. e del dispositivo medesimo nella sentenza impugnata rimangono invariati.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
3. AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1900.–.
4. AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1900.–.
5. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).