Incarto n.
11.2013.96

Lugano

15 novembre 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

 

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2011.134 (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 novembre 2011 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dal MLaw PA 1 )

 

 

contro

 

 

 PI 1 (2005),

(rappresentata dalla madre  AP 1,

e già patrocinata dall'avv. PA 2, )

 

e

 

 PI 2 (1996),  e

 PI 3 (2000),

(rappresentati dalla madre  , 

e patrocinati dall'avv.  )

 

giudicando sull'appello del 6 novembre 2013 presentato da PI 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 ottobre 2013;

 

                                         premesso che con sentenza del 4 ottobre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto un'azione di AO 1, riducendo a fr. 465.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 665.– mensili dopo di allora fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata il contributo alimentare dovuto alla figlia PI 1 (2005), ma non quello dovuto ai figli PI 2 (1996) e PI 3 (2000) PI 3;

 

                                         rammentato che in una lettera indirizzata al Pretore il 6 novembre 2013 PI 1 lamenta, in estrema sintesi, il mancato adeguamento del contributo per sé dopo la fine della formazione di PI 2 concludendo che “se ciò non fosse possibile questa lettera vale come ricorso in appello”;

 

                                         osservato che il Pretore ha trasmesso lo scritto a questa Camera per competenza;

 

                                         ricordato che l'atto non è stato notificato per osservazioni;

 

                                         preso atto che il 14 novembre 2013 PI 1 ha dichiarato di ritirare l'appello “per evitare spese inutili”;

 

                                         ricordato che il ritiro di un appello comporta desistenza, indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite sicché il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                         stabilito che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese processuali e delle ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC);

 

                                         rilevato che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il fatto che questi abbia agito da sé senza l'ausilio di un patrocinatore inducono a prescindere equitativamente da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                         ritenuto che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         –  , .

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).