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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente,
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2011.134 (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 novembre 2011 da
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AO 1
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contro |
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PI 1 (2005), (rappresentata dalla madre AP 1, e già patrocinata dall'avv. PA 2, )
e
PI 2 (1996), e PI 3 (2000), (rappresentati dalla madre , e patrocinati dall'avv. ) |
giudicando sull'appello del 6 novembre 2013 presentato da PI 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 ottobre 2013;
premesso che con sentenza del 4 ottobre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto un'azione di AO 1, riducendo a fr. 465.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 665.– mensili dopo di allora fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata il contributo alimentare dovuto alla figlia PI 1 (2005), ma non quello dovuto ai figli PI 2 (1996) e PI 3 (2000) PI 3;
rammentato che in una lettera indirizzata al Pretore il 6 novembre 2013 PI 1 lamenta, in estrema sintesi, il mancato adeguamento del contributo per sé dopo la fine della formazione di PI 2 concludendo che “se ciò non fosse possibile questa lettera vale come ricorso in appello”;
osservato che il Pretore ha trasmesso lo scritto a questa Camera per competenza;
ricordato che l'atto non è stato notificato per osservazioni;
preso atto che il 14 novembre 2013 PI 1 ha dichiarato di ritirare l'appello “per evitare spese inutili”;
ricordato che il ritiro di un appello comporta desistenza, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite sicché il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
stabilito che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese processuali e delle ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC);
rilevato che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il fatto che questi abbia agito da sé senza l'ausilio di un patrocinatore inducono a prescindere equitativamente da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
ritenuto che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– , .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).