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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OA.2010.426 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 giugno 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 già in |
giudicando sull'appello del 13 novembre 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore l'11 ottobre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960), cittadino senegalese, e AP 1 (1961), divorziata, si sono sposati a __________ il 14 giugno 1991. A quel momento la sposa aveva già un figlio, E__________, nato il 18 gennaio 1984 dal primo matrimonio. Dalle nuove nozze sono nati M__________, il 4 giugno 1996, e la sorella S__________, il 15 settembre 1999. Il 3 febbraio 1998 i coniugi hanno adottato la separazione dei beni. Al beneficio di un permesso di domicilio, il marito ha lavorato nel commercio di articoli africani e, conseguito un diploma di impiegato in logistica, come magazziniere e impiegato di logistica per varie ditte, non senza alternare periodi di disoccupazione. La moglie è titolare di un diploma di commercio e ha svolto attività lavorative in tale ambito, intercalate anch'esse da momenti di disoccupazione. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2008, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per sistemarsi in un appartamento a __________.
B. Adito il 17 aprile 2008 da AP 1, con sentenza del 16 gennaio 2009 emanata a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita paterno in forma sorvegliata), ha vietato al convenuto – sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi, telefonare, scrivere o importunare la famiglia, ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare per ciascun figlio di fr. 540.– mensili (assegni familiari compresi) e ha confermato una trattenuta dallo stipendio di lui per tali importi (inc. DI.2008.94).
C. Il 15 giugno 2010 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, rivendicando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per ciascun figlio di fr. 700.– mensili (assegni familiari non compresi), il versamento di fr. 7497.60 con interessi in liquidazione dei rapporti di dare e avere, rifiutando ogni riparto della prestazione d'uscita da lei accumulata durante il matrimonio. Nella sua risposta del 2 dicembre 2010 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, all'affidamento dei figli a quest'ultima (riservato il suo diritto di visita), ma ha chiesto l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha rifiutato il versamento di contributi alimentari per i figli, ha dato per liquidate le rispettive spettanze patrimoniali e ha chiesto il riparto a metà della rispettiva prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” maturata dai coniugi durante il matrimonio. Contestualmente egli ha postulato una provvigione ad litem di fr. 7000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. In pendenza di causa AO 1 è stato condannato il 2 febbraio 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale, in secondo grado, a 24 mesi di detenzione (dedotto il carcere preventivo sofferto) per avere, dal luglio del 2008 in poi, commesso 66 reati di ripetuta coazione (in parte tentata) nei confronti della moglie, dei figli e di un'altra persona, ripetuta sottrazione di minorenne (in parte tentata) nei confronti dei figli, ripetuta minaccia, lesioni semplici, vie di fatto ripetute, ingiuria nei confronti della moglie, ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità e illeciti in materia di circolazione stradale (inc. 17.2011.120). Un ricorso introdotto da AO 1 contro tale sentenza al Tribunale federale è stato respinto da quest'ultimo, in quanto ammissibile, il 14 maggio 2012 (sentenza 6B_178/2012).
E. Statuendo l'11 ottobre 2013 sull'azione di divorzio, il Pretore ha sciolto il matrimonio, ha affidato i figli alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha concesso al padre relazioni unicamente epistolari con i figli, ha confermato una curatela educativa istituita pendente causa, ha vietato al convenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi alla moglie e ai figli, ha accertato che tutti i rapporti patrimoniali tra le parti erano stati liquidati, ha condannato AO 1 a versare contributi alimentari di fr. 590.– mensili per ciascun figlio (assegni familiari non compresi) e ha riconosciuto a ogni coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale fino al 30 giugno 2008 (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni). Le spese processuali di fr. 2500.– sono state poste per un quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 3500.– per ripetibili ridotte. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 novembre 2013 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di non vedere suddivise le prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale nemmeno fino al 30 giugno 2008. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Il 18 novembre 2013 AO 1 ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio e il 30 ottobre 2015 ha reiterato la richiesta. Il 30 ottobre 2015 infine, scontata la pena detentiva, egli ha dovuto lasciare la Svizzera perché il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, non gli ha più rinnovato il permesso di domicilio (sentenza del Tribunale federale 2C_532/2013 del 15 ottobre 2013).
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è verosimilmente dato, ove si consideri l'ammontare della mezza prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” che la moglie è chiamata a corrispondere al marito (apparentemente fr. 100 000.– circa: appello, pag. 6 a metà), sebbene da tale somma vada dedotta la mezza prestazione d'uscita che il marito dovrà corrispondere a lei. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla legale di AP 1 il 14 ottobre 2013. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 13 novembre 2013, ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. Al memoriale AP 1 acclude nuova documentazione. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto la nuova promozione dell'accusa da parte del Procuratore pubblico nei confronti del marito, del 30 ottobre 2013 (doc. C), e i conteggi di salario dell'appellante relativi all'agosto, al settembre e all'ottobre del 2013 (plico doc. E), successivi alla sentenza impugnata, sono pacificamente ricevibili. Il certificato personale sull'avere di vecchiaia dell'appellante, del 13 dicembre 2012 (doc. D), poteva invece essere sottoposto al Pretore, ma l'entità di una prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” va – comunque sia – accertata d'ufficio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.47 del 16 giugno 2015, consid. 2 in fine con rinvio a DTF 129 III 486 consid. 3.3). Anche tale documento può entrare pertanto in linea di conto ai fini del giudizio.
3. Litigioso rimane unicamente, in questa sede, il riparto degli averi previdenziali acquisiti dai coniugi dal 14 giugno 1991 (data del matrimonio) al 30 giugno 2008. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò posto, nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto, quanto al “secondo pilastro”, che per principio gli averi previdenziali maturati dai coniugi in costanza di matrimonio vanno divisi in parti uguali (art. 122 cpv. 1 CC) e che solo laddove appaia manifestamente iniquo dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio un riparto può essere rifiutato in tutto o in parte (art. 123 cpv. 1 CC). Egli ha rilevato nondimeno che estremi del genere non sussistono in concreto – né erano fatti valere – fino al giugno del 2008. Diversa era invece la situazione successiva al luglio del 2008, poiché da allora il convenuto aveva “letteralmente assediato moglie e figli, inanellando una serie di comportamenti sanzionati pesantemente anche dall'ordinamento penale”. “Durante questo periodo – ha continuato il Pretore – [il marito] non solo ha fatto mancare ogni suo effettivo sostegno alla famiglia, ma con i suoi eccessi ha generato difficoltà e costi notevoli sia umani, sia economici”. “Ammettere la divisione degli averi LPP anche per quest'ultima fase del matrimonio – ha epilogato il primo giudice – condurrebbe a un risultato insostenibile” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà).
4. L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto rifiutare la suddivisione dell'avere di cassa pensione tra coniugi anche per il lasso di tempo intercorso dalla data del matrimonio fino al 30 giugno 2008. A mente sua, l'art. 123 cpv. 2 CC si applica non solo nel caso in cui una suddivisione appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio, ma anche – in analogia con quanto prevede l'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC – qualora un coniuge abbia commesso “un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata”. A parere di lei, il parziale riparto delle prestazioni d'uscita disposto dal Pretore è manifestamente iniquo perché il comportamento del marito, il quale dopo la separazione di fatto ha omesso di versare i contributi alimentari per i figli, le ha lasciato tutti i debiti di cassa malati e con le sue vessazioni l'ha ridotta in disoccupazione, non giustifica che costui, una volta espiata la pena detentiva, possa partire per l'estero con una ragguardevole somma di denaro e condurre una vita agiata in patria. Tanto meno ove si consideri che a causa di ciò essa si ritrova con un futuro previdenziale incerto e verosimilmente bisognoso di futuri sussidi statali. In secondo luogo – epiloga l'appellante – la pretesa del marito è abusiva per i ripetuti reati da lui commessi contro la famiglia, non sussistendo proporzionalità “tra la parte di averi di vecchiaia concessi al marito (molto cospicua) e la valenza morale, economica e psicologica per la moglie e i figli della condotta penale del medesimo”.
5. Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di loro ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide la differenza fra questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). La regola contempla tuttavia due eccezioni (e due soltanto: DTF 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi).
a) Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione delle prestazioni d'uscita, in primo luogo, ove tale divisione “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). La deroga va applicata restrittivamente, il principio del riparto a metà non dovendo essere vanificato (DTF 136 III 453 consid. 4.4.1). Per rifiutare la divisione – in tutto o in parte – non basta dunque che tale divisione appaia “manifestamente iniqua”; essa deve apparire manifestamente iniqua “dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio”. Tale potrebbe essere – ad esempio – il caso di una moglie che con il reddito della propria attività professionale ha finanziato gli studi del marito, dando a quest'ultimo la possibilità di costituirsi, per l'avvenire, una previdenza migliore della sua (FF 1996 I 114 in fondo; DTF 136 III 453 consid. 4.4.2). Non giustificano un rifiuto della divisione, per contro, circostanze o motivi che hanno portato al divorzio né l'eventuale comportamento contrario ai doveri del matrimonio tenuto da un coniuge (DTF 133 III 501 consid. 4.4 in principio).
b) Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la vicendevole divisione delle prestazioni d'uscita, in secondo luogo, per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC; DTF 133 III 505 consid. 4.7). Simile ipotesi va ravvisata tuttavia con grande cautela (DTF 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi di dottrina e giurisprudenza). Un manifesto abuso è dato soltanto in casi flagranti, per esempio ove il matrimonio sia di mera compiacenza oppure un coniuge non abbia mai inteso vivere in comunione domestica con l'altro (in spregio dell'art. 159 CC) o abbia perpetrato nei confronti dell'altro un grave reato, cagionando gravi lesioni personali (art. 125 cpv. 3 n. 3 CC per analogia). L'evenienza di un manifesto abuso fondato sulla commissione di un reato grave è accreditata finora dalla sola dottrina (v. DTF 133 III 501 consid. 4.4 con gli autori citati), la quale si ispira alle finalità dell'art. 477 n. 1 CC in materia di diseredazione e dell'art. 249 n. 1 CO in materia di ripetizione di beni donati. Un comportamento contrario ai doveri del matrimonio non basta invece per connotare un manifesto abuso di diritto idoneo a giustificare il rifiuto di suddividere – in tutto o in parte – le prestazioni d'uscita (DTF 133 III 506 in fondo).
6. Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto manifestamente iniquo e finanche abusivo qualsiasi riparto della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” fra coniugi dopo il 30 giugno 2008 (circa sei mesi dopo la separazione di fatto), avendo il convenuto da allora “letteralmente assediato moglie e figli, inanellando una serie di comportamenti sanzionati pesantemente anche dall'ordinamento penale”. V'è da domandarsi se ciò sia sufficiente per denotare una manifesta iniquità della suddivisione degli averi di vecchiaia sotto il profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio, il comportamento di una parte durante il matrimonio non essendo – come detto – un criterio per rifiutare la vicendevole divisione del “secondo pilastro”. Quanto agli illeciti penali, per far apparire manifestamente abusivo un riparto delle prestazioni d'uscita il reato dev'essere grave, suscettibile di causare all'altro coniuge gravi lesioni personali. Contegni aggressivi, minacce di morte o stalking cronico non bastano (sentenza del Tribunale federale 5C.286/2006 del 12 aprile 2007 consid. 3.4.2 con riferimenti, in: FamPra.ch 2007 pag. 911; sentenza 5C.232/2004 del 10 febbraio 2005 consid. 2, in: FamPra.ch 2005 pag. 359; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 40 ad art. 125 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_801/2011 del 29 febbraio 2012 consid. 4.2; da ultimo: sentenza 5A_668/2014 dell'11 maggio 2015 consid. 3.2.3.4). Sia come sia, il convenuto non ha impugnato la sentenza del Pretore. In proposito non soccorre dunque attardarsi.
7. Occorre esaminare per converso se si giustifichi di rifiutare la divisione delle prestazioni d'uscita, come chiede l'appellante, anche per il lasso di tempo compreso tra la data del matrimonio e il 30 giugno 2008. Al riguardo giovi rammentare che, come si è appena spiegato, circostanze o motivi che hanno portato al divorzio, così come il comportamento tenuto da un coniuge durante il matrimonio non giustificano – di per sé – una rinuncia alla divisione delle reciproche prestazioni d'uscita dal “secondo pilastro”, né per manifesta iniquità né tanto meno per manifesto abuso di diritto. La giurisprudenza ha già avuto modo di confermare del resto che l'art. 123 cpv. 2 CC non si applica per il solo fatto che in costanza di matrimonio un coniuge abbia diligentemente lavorato a tempo pieno, governato la casa, sostentato la famiglia e curato i figli, mentre l'altro abbia contribuito a ciò poco o nulla, indugiando nella disoccupazione, per lo meno ove quel coniuge non sia stato richiamato ai suoi doveri (art. 163 CC) con una procedura a tutela dell'unione coniugale (DTF 133 III 505 consid. 5.2). Nella misura in cui l'appellante si duole che durante la vita in comune il convenuto ha recato sofferenza alla famiglia, che dopo la separazione di fatto egli ha omesso di versare i contributi alimentari per i figli, le ha lasciato tutti i debiti di cassa malati e con le sue vessazioni l'ha ridotta in disoccupazione essa adduce sicuramente doglianze che destano sentimenti di ingiustizia, ma che non bastano per far apparire la reciproca divisione delle prestazioni previdenziali manifestamente iniqua “dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” o manifestamente abusiva. Al riguardo l'appello si dimostra, già di primo acchito, senza fondamento.
8. Soggiunge l'appellante, per quanto attiene alla reciproca divisione delle prestazioni previdenziali “dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio”, che una volta espiata la pena detentiva il convenuto è libero di risiedere all'estero con una ragguardevole somma di denaro e di condurre una vita agiata in patria, mentre essa si ritroverà con un futuro previdenziale incerto e verosimilmente bisognoso di futuri sussidi statali, nulla spettandole in liquidazione della separazione dei beni. A prescindere dal fatto però che un mero squilibrio fra le capacità finanziarie dei coniugi ancora non giustifica una diversa chiave di riparto pensionistica (sentenza del Tribunale federale 5A_458/2009 del 20 novembre 2009, consid. 2.1 con rinvii), in concreto non risulta che l'ordinaria divisione delle prestazioni d'uscita disposta dal Pretore fra la data del matrimonio e il 30 giugno 2008 ponga l'appellante in condizioni previdenziali peggiori rispetto al marito, al punto da risultare “manifestamente iniqua”. Onde l'inconsistenza dell'argomentazione.
Che poi il convenuto possa riscuotere in contanti la differenza tra la mezza prestazione d'uscita dovutagli dall'appellante e la mezza prestazione d'uscita da lui dovuta all'appellante ove decida di rimpatriare è possibile, ma nulla conforta la sua intenzione di lasciare l'Unione europea e l'AELS, nonostante l'intervenuto allontanamento dalla Svizzera. Tutt'al più in concreto l'attrice potrà chiedere al Pretore di ordinare al proprio istituto di previdenza il blocco dell'eventuale somma liquida richiesta dal convenuto, nel caso in cui questi non intendesse usare tali fondi per scopi di previdenza professionale, in garanzia dei contributi alimentari impagati che spettano ai figli (I CCA, sentenza inc. 11.2013.69 del 3 luglio 2014 consid. 8 e 9). Una volta ancora la manifesta iniquità della suddivisione manca tuttavia di consistenza.
9. Quanto al manifesto abuso di diritto che l'appellante censura nella divisione delle prestazioni d'uscita, la doglianza si àncora a premesse fallaci. Un abuso di diritto non è dato per il solo fatto che non sussista “proporzionalità tra la parte di averi di vecchiaia concessi al marito (molto cospicua) e la valenza morale, economica e psicologica per moglie e figli della condotta penale del medesimo”, salvo reintrodurre nel diritto del divorzio la nozione di colpa espunta dall'ultima riforma legislativa. È vero che secondo dottrina un riparto delle prestazioni d'uscita può – come si è visto – risultare manifestamente abusivo per il contegno delinquenziale tenuto da un coniuge. Si tratta però di un caso estremo, dato solo qualora la condotta di un coniuge trascenda nella commissione di gravi reati, suscettibili di cagionare all'altro coniuge gravi lesioni personali (sopra, consid. 5b). Nella fattispecie il convenuto ha certo angustiato l'appellante con comportamenti rozzi e maneschi, minacce di morte e di sottrazione dei figli, affliggendo l'intera famiglia con un'assillante persecuzione verbale e psicologica (stalking), ma tali illeciti non integrano gli estremi dell'art. 123 cpv. 2 CC per manifesto abuso di diritto, i quali vanno ravvisati solo con grande riserbo. Ciò si giustifica ancor meno nel caso specifico, il Pretore avendo – comunque sia – soppresso il vicendevole riparto della previdenza dal momento in cui il convenuto ha cominciato a delinquere (luglio del 2008). Ne segue che, una volta di più, l'appello è destinato all'insuccesso.
10. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante inducono – in via del tutto eccezionale – a non prelevare oneri. Né è il caso di assegnare ripetibili a AO 1, il quale non è stato invitato a formulare osservazioni all'appello. Circa la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante, essa non può essere accolta, giacché il ricorso appariva destituito fin dall'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato alla controparte per una risposta. Le richieste di gratuito patrocinio presentate da AO 1 sono invece prive d'oggetto, il richiedente non avendo dovuto compiere in appello alcun atto processuale.
11. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è respinta.
4. Le richieste di gratuito patrocinio formulate da AO 1 sono dichiarate prive d'oggetto.
5. Notificazione:
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– avv.; – avv.; – avv., Lugano. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).