Incarto n.
11.2013.9

Lugano

25 febbraio 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2007.201 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 31 ottobre 2007 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

e

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sugli appelli del 24 gennaio e 13 febbraio 2013 presentati da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore l'11 gennaio 2013;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 (1951) e AO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 27 agosto 1993. Dal matrimonio è nato E__________, il 27 novembre 1994. Il marito lavorava per la __________, allora in __________, attiva nella fabbricazione e nel commercio di pompe di calore e apparecchiature simili. Parrucchiera di formazione, durante la vita in comune la moglie non ha esercitato attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2003, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniu­gale di __________ (particella n. 1445 RFD, intestata al marito), sistemandosi per finire in un appartamento di sua proprietà, sempre a __________. Dalla separazione in poi il marito ha versato di sua iniziativa, d'intesa con la moglie, un contributo alimentare di fr. 2850.– mensili per quest'ultima e uno di fr. 1350.– mensili per il figlio.

 

                            B.  Il 31 ottobre 2007 AP 1 e AO 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza comune di divorzio corredata di un accordo parziale del 4 luglio 2005. Tale accordo prevedeva l'affidamento di E__________ alla madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo alimentare di fr. 1350.– mensili per il figlio a carico di

                                  AP 1 (assegno familiare compreso), la liquidazione del regime dei beni, il riparto a metà della prestazione

                                  d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale e la suddivisione a metà degli oneri processuali, compensate le ripetibili. All'udienza del 23 novembre 2007 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguen­ze litigiose del divorzio. Confermata tale volontà dopo il termine bimestrale di riflessione, essi sono stati invitati dal Pretore a presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sugli effetti del divorzio contestati. Nel suo memoriale del 21 febbraio 2008 AO 1 ha postulato un contributo alimentare indicizzato di fr. 3500.– mensili vita natural durante, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel proprio, del 22 febbraio 2008, AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare alla moglie. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 7 aprile 2008.

 

                            C.  Il 27 aprile 2011 l'Assicurazione Invalidità ha riconosciuto ad AO 1 una rendita intera (grado di invalidità 100%) retroattivamente dal 1° gennaio 2007. In seguito a ciò AP 1 si è rivolto al Pretore il 23 gennaio 2012 per ottenere, già in via cautelare, la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2174.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011 e a fr. 1479.– mensili da allora in poi, rispettivamente di quello per il figlio a fr. 802.– mensili dal 1° agosto 2011. Egli ha chiesto altresì che all'avv. __________, patrocinatore della moglie, fosse vietato di disporre dell'importo di fr. 45 058.– nel frattempo versato dall'Assicurazione Invalidità per AO 1. All'udienza del 7 marzo 2012, indetta per la discussione cautelare, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza o, quanto meno, di fissare il contributo per lei in fr. 3070.– mensili e quello per il figlio in fr. 1090.–, assegni familiari non compresi. Il contraddittorio è proseguito all'udienza del 20 giugno 2012. Alla discussione finale di merito i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

 

                                  Nel suo memoriale conclusivo del 5 novembre 2012 AP 1 ha ribadito le proprie richieste di giudizio, precisando in fr. 100 574.40 l'ammontare dell'indennità adeguata (art. 124 cpv. 1 CC) offerta alla moglie. Nel proprio memoriale di quello stesso giorno AO 1 ha sollecitato un contributo

                                  alimentare indicizzato di fr. 3500.– mensili fino al pensionamento del marito e di fr. 2500.– mensili in seguito, vita natural durante. Quanto all'istanza cautelare, essa ne ha nuovamente postulato la reiezione integrale o – in subordine – parziale, nel senso di fissare il contributo alimentare per lei in fr. 3015.– mensili e quello per il figlio in fr. 1350.– mensili.

 

                            D.  Statuendo l'11 gennaio 2013, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, confermando pendente causa il contributo alimentare per la moglie di fr. 2850.– mensili e quello per il figlio in fr. 1350.– mensili (assegno familiare compreso) versati spontaneamente dal marito dopo la separazione. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione parziale sui relativi effetti, ha riconosciuto alla moglie un'indennità adeguata (art. 124 cpv. 1 CC) di fr. 100 574.40 e ha condannato AP 1 a versare alla medesima un contributo alimentare di fr. 2850.– mensili indicizzati fino al pensionamento di lui e di fr. 2000.– mensili in seguito, fino al pensionamento di lei. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                            E.  Contro il decreto cautelare citato dianzi AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 gennaio 2013 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la sua istanza. Il 13 febbraio 2013 egli ha impugnato anche la sentenza di divorzio per ottenere la soppressione del contributo alimentare in favore della moglie. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio e del 25 marzo 2013 AO 1 propone di respingere entrambi gli appelli.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). I provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), trattati con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), a condizione che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari litigiosi. Introdotto il 24 gennaio 2013, l'appello in esame è per altro tempestivo.

                               

                                  Quanto alle sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011, esse sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata, requisito che in concreto ricorre sicuramente. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale di AP 1 il 14 gennaio 2013. Presentato il 13 febbraio 2013, ultimo giorno utile, anche l'appello contro la decisione di merito è pacificamente ammissibile.              

 

                              I.  Sull'appello contro il decreto cautelare

 

                             2.  Il Pretore ha respinto la richiesta del marito, che chiedeva di ridurre pendente causa i contributi alimentari per moglie e figlio, con l'argomento che, pur avendo i coniugi previsto una riduzione dei contributi nel caso in cui la moglie avesse ottenuto una rendita AI, “l'erogazione di una tale rendita – sommata al contributo alimentare nelle more istruttorie – ha permesso alla moglie solo di mantenere il tenore di vita cui ha diritto dopo il divorzio – e dunque a maggior ragione prima dello scioglimento del vincolo coniugale”. Di conseguenza il Pretore ha lasciato invariato fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il contributo ali­mentare per la moglie di fr. 2850.– mensili e quello per il figlio di fr. 1350.– mensili, assegno familiare compreso, pattuito dai coniugi dopo la separazione.

 

                             3.  L'appellante obietta che la moglie ha invocato l'esigenza di vedersi garantire il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica solo nel memoriale conclusivo, e pertanto in modo irrito poiché sfuggito al contraddittorio. Egli sottolinea che a titolo di rendita AI costei ha ricevuto, dal 1° gennaio 2007 fino al luglio del 2011, una media di fr. 1056.– mensili, di modo che in quel periodo le sue entrate sono ammontate a fr. 3906.– mensili complessivi per rapporto a un fabbisogno minimo da lei quantificato in fr. 3230.– mensili, cioè fr. 676.– mensili più di quanto essa ha sempre preteso di vedersi garantire. Ciò posto, soggiunge l'appellante, dal contributo alimentare che egli ha versato si giustifica di dedurre l'ammontare della rendita AI, come la moglie ha ammesso sia davanti al Pretore sia in sede di reclamo contro la tassazione del 2011. In definitiva l'appellante chiede di ricondurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 2174.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011 e a fr. 1479.– mensili in seguito, come pure quello per il figlio a fr. 802.– mensili dal 1° agosto 2011, e di obbligare la moglie a rimborsargli fr. 44 875.– per contributi alimentari ricevuti in eccesso.

 

                             4.  Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2013 AO 1 eccepisce a più riprese che l'appello è irricevibile, poiché da un lato il marito non si confronta con le argomentazioni del Pretore e dall'altro riprende ampi tratti dai memoriali di prima sede. Ora, un appello dev'essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), dal medesimo dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata, ma anche per quali ragioni essa debba essere riformata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). In concreto è vero che determinati passaggi dell'appello riprendono il contenuto di memoriali di prima sede, ma è altrettanto vero che sulla valenza dell'accordo intercorso fra i coniugi dopo la separazione e sui criteri per definire il contributo alimentare in esito a tale accordo la decisione impugnata è silente. Non si può dunque rimproverare all'appellante di non confrontarsi con motivazioni del Pretore che non esistono. Di per sé, l'appello non può dirsi quindi carente di requisiti formali.

 

                             5.  Quanto al mantenimento della moglie e del figlio dopo la separazione (gennaio del 2003), è indiscusso che i coniugi hanno pattuito un contributo di fr. 4200.– mensili complessivi, di cui fr. 2850.– per la prima e fr. 1350.– per il secondo, assegni familiari inclusi. Un simile accordo era valido anche senza l'approvazione del giudice (Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 137; Pichonnaz in: Commentaire romand, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 140 CC; Sutter-Somm/Vontobel in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 28 ad art. 273), quantunque comprendesse il mantenimento del figlio minorenne (Haus­heer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 5b ad art. 176 CC; Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 11 n. 1.15; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 46 ad art. 273). Analogamente, del resto, un'intesa raggiunta dai coniu­gi sull'assetto provvisionale nell'ambito di una causa di divorzio è valida anche senza la ratifica del giudice, per lo meno nella misura in cui non metta a repentaglio il bene di figli minorenni (RtiD II-2008 pag. 647 n. 22c; I CCA, sentenza inc. 11.2008.63 del 26 febbraio 2010, consid. 10).

 

                                  Premesso ciò, l'esistenza di un accordo non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce a un coniuge di adire il giudice successivamente (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivil­ge­setzbuches, 5ª edizione, pag. 137 n. 09.65; Six, loc. cit.), postulando l'omologazione. L'accordo diviene allora un titolo esecutivo per il rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. Tappy in: Commentaire romand, op. cit., n. 49 ad art. 137 CC con rinvio alla nota 169). Il coniuge inoltre che desidera un'altra regolamentazione può rivolgersi al giudice delle misure a tutela del­l'unio­ne coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendogli di statuire sull'assetto litigioso. Il giudice deciderà allora tenen­do conto di quelle che erano le basi dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non siano mutamenti rilevanti e duraturi, come si richiede invece per modificare misure a protezione dell'unione coniugale o provvedimenti cautelari (RtiD I-2005 pag. 767 n. 49c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.72 del 20 dicembre 2012, consid. 5; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 158 ad art. 163 e 9 ad art. 179 CC; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, S. Gallo 1995, pag. 223; Tappy in: CPC commenté, op. cit., n. 47 ad art. 273 CPC). In tal caso il contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per l'anno precedente l'istanza (Six, op. cit., pag. 11 n. 1.15 e pag. 102 n. 2.60; Isenring/Kessler in:

                                  Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 11 ad art. 173; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 39 ad art. 176 CC; ZR 104/2005 pag. 222 n. 58).

 

                             6.  Si aggiunga che un accordo dei coniugi sul contributo alimentare per la moglie non è un mero negozio giuridico fondato sul diritto delle obbligazioni, bensì una convenzione del diritto matrimoniale (Bräm, op. cit., n. 10 ad art. 176 CC). I criteri del diritto contrattuale sono applicabili nondimeno per analogia (loc. cit.), tanto che solo con l'omologazione del giudice l'accordo perde la sua natura di contratto (analogamente, per le convenzioni sugli effetti del divorzio: DTF 138 III 535 consid. 1.3). Un contributo di mantenimento previsto in una convenzione fra coniugi vincola dunque le parti sin dalla firma, anche senza l'approvazione del giudice (cfr. Czitron, Die vorsorglichen Mass­nah­men während des Scheidungsprozesses, tesi, S. Gallo 1995, pag. 36; v. anche Tappy, Commentaire romand, op. cit., op. cit.,  n. 49 ad art. 137 CC con rinvio alla nota 169), pur soggiacendo all'art. 27 CC in materia di protezio­ne della personalità (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizio­ne, pag. 161 n. 03.216). Così, per principio, una modifica dell'accordo può intervenire solo per errori o vizi del consenso oppure in virtù della clausola rebus sic stantibus, applicabile anche agli obblighi di mantenimento (DTF 122 III 98 consid. 3a; v. Bräm, op. cit., n. 10 ad art. 176 CC; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4ª edizio­ne, pag. 167 n. 16.25). Sta di fatto che in concreto l'appellante non invoca né un vizio del consenso né gli estremi di un errore né la clausola rebus sic stantibus. Ha chiesto sin dall'inizio al Pretore di statuire in via cautelare nella causa di divorzio. Il giudice è stato chiamato così a decidere sui contributi provvisionali tenen­do conto di quelle che erano – come detto – le basi dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo.

 

                             7.  Circa i cambiamenti intervenuti nel frattempo, in concreto risulta che con decisione del 20 maggio 2010 l'Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino ha riconosciuto ad AO 1 una rendita intera dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 e un quarto di rendita in seguito (grado invalidante del 42%). Adito dall'assicurata, con sentenza del 24 novembre 2010 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato tale decisione e ritornato gli atti all'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità per ulteriori accertamenti (inc. 32.2010.177). Con decisione del 4 luglio 2011 l'Assicurazione invalidità ha poi riconosciuto AO 1 invalida al 100%, assegnandole una rendita intera di fr. 1396.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, di fr. 1347.– mensili dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 e di fr. 1371.– mensili in seguito, come pure una rendita completiva per il figlio E__________ di fr. 522.–, fr. 539.– e fr. 548.– mensili relativamente ai medesimi periodi (doc. B del procedimento cautelare). In

                                  adempimento della prima decisione essa ha versato all'assicurata circa fr. 55 000.– di rendite retroattive, importo che è stato depositato su un conto corrente postale.

 

                                  Che l'ottenimento da parte della moglie di una simile rendita costituisca un mutamento straordinario, imprevisto, durevole e indipendente dalla volontà delle parti al momento in cui è stato stipulato l'accordo sulla vita separata è vero, seppure a quel momento non potesse escludersi che AO 1 (allora quarantenne) fosse ulteriormente in grado di conseguire un reddito. Sta di fatto che l'appellante non invoca – come si è detto – né un vizio del consenso né gli estremi di un errore né la clausola rebus sic stantibus, il marito non pretendendo che in seguito all'ottenimento della rendita da parte della moglie si sia venuto a creare uno squilibrio tale da rendere l'esecuzione dell'accordo contraria alle regole della buona fede (DTF 135 III 9 consid. 2.4, 128 III 432 consid. 3c, 127 III 304 consid. 5b; Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 95 segg. ad art. 18; Winiger in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 193 ad art. 18). Egli non si duole, in particolare, che il versamento del contributo ali­mentare fosse divenuto per lui insopportabile o che il suo fabbisogno minimo non fosse più garantito. Ciò non toglie che, come ha accertato il Pretore, i coniugi avessero pattuito come “in caso di decisione di prestazioni AI erogate alla moglie i contributi da parte del marito sarebbero stati ridotti”. E il primo giudice non poteva trascurare l'esistenza di tale volontà.

                               

                             8.  AO 1 contesta invero di avere consentito alla ridu­zione del contributo alimentare nel caso in cui le fosse stata erogata una rendita. Ora, dagli atti risulta che all'inizio della causa di divorzio essa ha chiesto un contributo alimentare dopo il divorzio di fr. 3500.– mensili, dichiarando testualmente: “Sono riservate eventuali decisioni di prestazioni AI, recentemente chieste, che ridurranno il contributo di mantenimento versato dal marito” (memoriale del 18 febbraio 2008, pag. 4). Ricevuta la prima decisione dell'Assicurazione invalidità, essa ha poi interpellato il marito per sapere se intendesse ricorrere, anche perché “dalla rendita AI dipende[va] anche il contributo ali­mentare” (lettera del 10 giugno 2010: doc. 1 cautelare). In seguito essa ha invitato il marito ad attendere la conclusione della procedura di ricorso “prima di operare un conteggio definitivo di ripartizione tra i coniugi dell'importo incassato, così come la rivalutazione dell'onere alimentare a suo favore” (lettera del 27 luglio 2010: doc. 2 cautelare). Infine essa ha manifestato la propria disponibilità a trovare una soluzione definitiva sul contributo alimentare “ora che sono noti tutti gli elementi alfine di suddividere tra le parti l'importo depositato – proprio a questo scopo – in base alla reciproche pretese” (lettera del 31 gennaio 2011 [recte: 2012]: doc. 8 cautelare). AO 1 ha finanche ribadito che il contributo alimentare andava ridotto esprimendosi all'autorità fiscale, la quale intendeva tassare l'intero ammontare della rendita AI come reddito, tanto che per il patrocinatore della contribuente “la metà di quanto percepito dall'AI andrà retrocesso al marito in base al principio della ripartizione paritaria delle eccedenze di reddito” (lettera del 10 ottobre 2011 nel fascicolo dell'Ufficio circondariale di tassazione, richiamato).

 

                                  Soltanto con la risposta cautelare del 7 marzo 2012 l'interessata si è opposta alla riduzione del contributo alimentare, sostenendo che quanto dichiarato nel memoriale del 21 febbraio 2008 “non avrebbe esonerato i coniugi dal procedere a un calcolo preciso della situazione finanziaria familiare” e che in base al metodo della ripartizione dell'eccedenza nel bilancio familiare essa avrebbe avuto diritto a un contributo alimentare finanche maggiore di quello ricevuto fino ad allora, non senza precisare che “il tenore di vita avrebbe dovuto essere riconsiderato una volta appurata l'entità di un'eventuale rendita AI per lei” (verbale del 20 giugno 2012, pag. 21). Se non che, così argomentando, AO 1 non pretende che si dovesse ignorare la rendita AI da lei ottenuta e, per di più, tenta di rimettere in discussione su altre basi l'accordo originario. Certo, non è dato di sapere come fosse stato fissato allora il contributo alimentare di fr. 2850.– mensili. Non consta però – né è preteso – che la moglie abbia formulato condizioni o riserve, in particolare sul tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. L'interessata nemmeno adombra la provvisorietà di tale contributo nell'ipotesi in cui si fossero modificate le sue condizioni economiche. Anzi, nel memoriale del 21 febbraio 2008 essa medesima aveva quantificato il proprio fabbisogno minimo dopo la separazione in fr. 2842.– mensili (pag. 3 e 4, conteggiando la sola quota di alloggio di lei), aggiornato nella risposta cautelare del 7 marzo 2012 in fr. 2935.– mensili (pag. 5). Tutto ciò lascia chiaramente intendere come in origine i coniugi si fossero semplicemente intesi sul contributo alimentare di fr. 2850.– mensili e che la moglie si sia accomodata di tale importo. Essa non poteva quindi rimettere in discussione la cifra in seguito, tanto meno in difetto di nuove circostanze e senza invocare alcun errore o vizio del consenso. Né essa poteva pretendere di applicare al proposito il metodo della ripartizione dell'eccedenza, ridiscutendo con effetto retroattivo l'entità del contributo pattuito.

 

                             9.  L'appellata fa valere che il marito è giunto a conoscenza del

                                  mutamento di circostanze già il 10 giugno 2010, ciò che è vero (doc. 1 del procedimento cautelare). La decisione emessa il 20 maggio 2010 dall'Assicurazione Invalidità non era però definitiva, tanto che è stata annullata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. 3 del procedimento cautelare). Solo con il passaggio in giudicato della seconda decisione dell'Assicurazione invalidità, intervenuta tra la fine di agosto e la metà di settembre del 2011, i diritti della moglie si sono definitivamente attestati. Certo, AP 1 ha atteso fino al 23 gennaio 2012 per chiedere in via cautelare la riduzione del contributo di mantenimento e nulla rende verosimile che nel frattempo si sia attivato per definire “un conteggio definitivo di ripartizione tra i coniugi dell'importo incassato” (replica del 20 giugno 2012, pag. 4). Che egli abbia atteso poco più quattro mesi per far valere i suoi diritti ancora non può interpretarsi tuttavia come una rinuncia a valersi del mutamento di circostanze e una perdita del diritto di chiedere l'adeguamento della convenzione di mantenimento.

 

                                  Alla luce di quanto precede, dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011 andrebbe dedotto così dal contributo alimentare per la moglie (di fr. 2850.– mensili) l'intero ammontare della rendita AI. L'appellante chiede tuttavia di decurtare il contributo di soli fr. 676.– mensili, riconducendolo a fr. 2175.– mensili (arrotondati). Non v'è motivo di scostarsene. Dal 1° agosto 2011 al 22 gennaio 2012, momento in cui il marito si è rivolto al Pretore, l'accordo fra coniugi va adeguato di conseguenza a fr. 1480.– mensili (arrotondati), deducendo dal contributo alimentare per la moglie l'ammontare della rendita AI. I pagamenti in esubero eseguiti da

                                  AP 1 potranno essere compensati con i contributi alimentari dovuti per il seguito.

 

                           10.  In merito all'adeguamento del contributo alimentare per E__________, chiesto dal 1° agosto 2011, il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto) impone una verifica del contributo di fr. 1350.– mensili pattuito dai genitori dopo la separazione. Sulla scorta della tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Cantone Zurigo, alle quali la prima Camera civile si riferisce per prassi invalsa, il fabbisogno medio di un diciassettenne ammontava allora a fr. 1837.– mensili (dedotta la posta per cure e educazione, prestate in natura dalla madre, e adeguato il costo dell'alloggio a fr. 387.–). Tolto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (doc. F cautelare), in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2) e l'ammontare della rendita completiva AI di fr. 548.– mensili (art. 285 cpv. 2 e cpv. 2bis CC; sentenza del Tribunale federale 5A_207/2009 du 21 ottobre 2009 consid. 3.2 con rinvii, in: FamPra.ch 2010 pag. 226; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 729 n. 1093), il fabbisogno medio del figlio ammontava così a fr. 1090.– mensili (arrotondati). Il contributo di mantenimento a carico del padre non risultando adeguato, esso va ricondotto in tale misura dal 1° agosto 2011 al 22 gennaio 2012.

 

                           11.  Diversa è la situazione successiva al 23 gennaio 2013, quando AP 1 ha chiesto al Pretore di fissare i contributi di mantenimento per moglie e figlio in via cautelare. Già si è spiegato che, sorgendo disaccordo su accordi presi internamente, entrambi i coniugi possono rivolgersi al giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio perché sia regolato l'assetto della vita separata, e ciò senza dover giustificare una modifica delle circostanze (sopra, consid. 5). Poco importa dunque che nella fattispecie abbia adito il giudice AP 1, debitore del contributo, e non la moglie, creditrice. Se non che, nulla è dato di sapere sugli elementi di reddito e di fabbisogno in base ai quali è stato fissato il contributo alimentare in quell'accordo (sopra, consid. 8). Mancando qualsiasi dato, non rimane che far capo al metodo abitualmente adottato da questa Camera per determinare i contributi alimentari in costanza di matrimonio, metodo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà. Nessuna delle parti pretende del resto che in concreto tale metodo comporterebbe una ridistribuzione del patrimonio coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni, né asserisce che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutte le loro entrate al mantenimento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b; I CCA, sentenza inc. 11.2012.9 del 9 settembre 2014, consid. 5a e 5b).

 

                                  a)   Le parti non ridiscutono nel caso in esame gli accertamenti del Pretore sui redditi e sui fabbisogni. Le entrate di AP 1 ammontano perciò a fr. 8593.– mensili complessivi (reddito da attività lucrativa fr. 6393.– già dedotto l'assegno familiare, reddito immobiliare fr. 2200.– men­sili) e il fabbisogno minimo a fr. 2606.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 720.–, premio della cassa malati fr. 264.60, assicurazione ED e responsabilità civile privata fr. 66.–, assicurazione stabili fr. 74.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 141.75, imposta di circolazione fr. 40.15, onere fiscale fr. 100.–). Le entrate di AO 1 consistono nella rendita AI di fr. 1371.– mensili e il fabbisogno minimo di lei ascende a fr. 2942.30 (minimo

                                       esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

                                       fr. 1350.–, interessi ipotecari fr. 786.10, premio della cassa malati fr. 426.80, assicurazione ED e responsabilità civile privata fr. 30.20, assicurazione RC dell'automobile fr. 94.10, imposta di circolazione fr. 25.10, onere fiscale fr. 230.–).

 

                                  b)  Per quel che è di E__________, si ricordi che al momento in cui i genitori si rivolgono al giudice un'eventuale convenzione sul contributo per il figlio vale tutt'al più come proposta comune (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 5c ad art. 176 CC; Sutter-Somm/Vontobel, op. cit., n. 31 ad art. 273; Siehr/ Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 6. ad art. 273). Il giudice non è vincolato pertanto a tali accordi e fissa il contributo alimentare applicando il principio inquisitorio illimitato. In concreto il fabbisogno in denaro di E__________, calcolato sulla scorta della tabella 2012 correlata alle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Cantone Zurigo, risulta di fr. 1832.– mensili (già dedotta la posta per cura e educazione, prestate in natura dalla madre, e adeguato il costo del­l'alloggio: sopra, consid. 9). Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– e tolta la rendita completiva AI di fr. 548.–, il fabbisogno in denaro va fissato in fr. 1085.– mensili (arrotondati).

 

                           12.  Tenuto calcolo di tutto quanto precede, nel caso specifico il quadro delle entrate e delle uscite familiari dopo l'introduzione del­l'istanza cautelare da parte del marito si presenta come segue:

                                         Reddito del marito                                                      fr. 8593.–-

                                         Reddito della moglie                                                   fr. 1371.—

                                                                                                                          fr. 9964.–- mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                    fr. 2606.60

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr. 2942.30

                                         Fabbisogno in denaro di E__________                        fr. 1085.—

                                                                                                                          fr. 6633.90 mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr. 3330.10

                                         Metà eccedenza                                                         fr. 1665.05 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2606.60 + fr. 1665.05 =                                          fr. 4271.65 mensili,

                                         dovrebbe versare alla moglie:                                    

                                         fr. 2942.30 + fr. 1665.05 ./. fr. 1371.– =                       fr. 3236.35 mensili

                                         e deve versare per E__________                                fr. 1085.–- mensili,

                                         assegni familiari non compresi.

 

                                  Il contributo alimentare per la moglie di fr. 2850.– mensili fissato dal Pretore appare dunque addirittura favorevole all'appellante.

                               

                             II.  Sull'appello contro la sentenza di merito

 

                           13.  Litigioso rimane il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha rilevato che il matrimonio, pur essendo durato poco meno di dieci anni, ha influito concretamente sulla situazione di lei, di modo che questa va rimessa nelle condizioni economiche in cui essa si trovava durante la comunione domestica. Ciò posto, egli ha determinato il tenore di vita dei coniugi durante la vita in comune in fr. 4500.– mensili, di cui fr. 2250.– mensili spettavano alla moglie. Aggiunto a quest'ultimo importo il nuovo fabbisogno di fr. 2010.20 mensili, il Pretore ha ritenuto che con la sola rendita AI di fr. 1371.– mensili AO 1 non è in grado di sopperire al proprio debito mantenimento, ragione per cui ha condannato il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2850.– mensili fino al di lui pensionamento, previsto il 1° settembre 2016. Successivamente il contributo alimentare è stato ridotto a fr. 2000.– mensili fino al pensionamento della beneficiaria.

 

                           14.  L'appellante ribadisce che la moglie ha preteso solo con il memoriale conclusivo, cioè in modo irrito poiché sfuggito al contrad­dittorio, di vedersi garantire il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune. A suo avviso l'interessata non può chiedere quindi più di fr. 3500.– mensili, ovvero più di quanto faceva valere nel memoriale del 21 febbraio 2008. Ricordato poi che il divorzio è stato pronunciato dopo dieci anni di separazione, egli sottolinea che il livello di vita determinante è quello avuto dell'interessata in quel periodo. Ed egli quantifica il fabbisogno di lei durante la separazione in fr. 2850.– mensili, pari al contributo ali­mentare da lui versato, e ripete che tenendo conto della rendita AI il contributo di mantenimento non può eccedere ora fr. 1479.– mensili. Per di più, soggiunge, in esito al divorzio la moglie percepirà un'indennità adeguata (art. 124 cpv. 1 CC) di almeno fr. 100 574.40. Inoltre essa ha già ricevuto fr. 63 164.70 in liquidazione del regime dei beni, dispone di risparmi per fr. 13 871.–, può far capo al capitale stanziato dall'Assicurazione Invalidità di fr. 70 255.– e possiede un immobile a __________. La messa a frutto di tali averi le permetterà di sovvenire autonomamente al proprio debito mantenimento, ciò che non giustifica più alcun contributo alimentare.

 

                           15.  Che solo nel memoriale conclusivo AO 1 abbia invocato il diritto di vedersi garantire il tenore di vita raggiunto durante la vita e non unicamente il proprio fabbisogno minimo è vero. AP 1 però ha rinunciato al dibattimento finale e non ha reagito nemmeno dopo essersi visto notificare il memoriale conclusivo della moglie. Così facendo, egli si è precluso la facoltà di muovere contestazioni successive. Questa Camera ha già avuto modo di rammentare, del resto, i rischi insiti in una rinuncia al dibattimento finale (Rep. 1995 pag. 227 n. 55; da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid. 2b con rinvii). Ciò che l'appellante non poteva ignorare.

 

                           16.  I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge che chiede il contributo. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

 

                                  a)   Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid. 8a).

 

                                  b)  Nella fattispecie dal matrimonio è nato un figlio, di modo che l'unione ha influito concretamente sulla situazione finanziaria di AO 1. Ora, per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha accertato compiutamente il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica. Il problema è che le parti si sono separate nel gennaio del 2003 e che il divorzio è stato pronunciato il 23 gennaio 2013. Onde una separazione di dieci anni. E in caso di lunga separazione (nel senso della giurisprudenza), fa stato – come detto – il tenore di vita sostenuto in quel periodo. Nella fattispecie non è contestato che l'appellante ha versato alla moglie, in tale lasso di tempo, fr. 2850.– mensili. Simile importo, contrariamente a quanto reputa AO 1, è determinate per stabilire il tenore di vita di lei, senza quello del figlio. Dal 1° gennaio 2007 l'interessata ha poi percepito una rendita AI, che fino al 31 luglio 2011 va dedotta parzialmente dal contributo versato dal marito, e dal 1° agosto 2011 fino al 22 gennaio 2012 dedotta per intero (sopra, consid 9 in fine). Dal 23 gennaio 2012 all'11 gennaio 2013 essa, oltre alla rendita AI, ha continuato a riscuotere un contributo alimentare di fr. 2850.– mensili. In definitiva per 65 mesi essa ha potuto disporre di fr. 2850.– mensili e per 55 mesi (dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011) di fr. 3556.– mensili. Durante la separazione, in ultima analisi, il suo tenore di vita risulta mediamente di fr. 3170.– mensili. In esito al divorzio essa non può pretendere di vedersi assicurare un livello superiore.

 

                                  c)   Alla luce di quanto precede AO 1 può sovven­zionare da sé il proprio “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) fino a concorrenza di fr. 1371.– mensili, pari alla rendita AI. Non si deve poi trascurare che essa riceverà, in esito al divorzio, fr. 100 574.40 di indennità adeguata (a norma dell'art. 124 cpv. 1 CC). E siccome tra i criteri da ponderare nella prospettiva dell'art. 125 CC figura anche il patrimonio dei coniugi (DTF 134 III 146 consid. 4, 132 III 598 consid. 9.1; I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 17), compresa la liquidazione del regime dei beni (DTF 130 III 537 consid. 4), si deve tenere conto in concreto del reddito da tale capitale alla stessa stregua di un reddito da attività lucrativa. Qualora una sostanza non produca frutto o abbia un rendimento inadeguato, poi, dandosene le condizioni si può stimare un reddito ipotetico (I CCA, sentenza inc. 11.2007.39 del 1° ottobre 2010 consid. 4 con riferimenti). Nel caso specifico il rendimento della sostanza può valutarsi all'1.75% dal 1° gennaio 2014 (art. 12 OPP 2: RS 831.441.1; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), onde un provento di circa fr. 145.– mensili.

 

                                       Altri cespiti d'entrata non entrano in linea di conto. Intanto il capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni è servito per l'acquisto della proprietà per piani n. 3917 del fondo base particella n. 1315 RFD di __________, comperata nel 2005. Quanto all'importo percepito dall'Assicurazione Invalidità, in parte è servito al sostentamento della moglie, il marito avendo cessato di versare il contributo alimentare alla fine del 2011, e per il resto servirà al mantenimento futuro della stessa, AP 1 potendo compensare quanto versato in esubero dal 1° gennaio 2007 con il contributo alimentare stabilito nella decisione di divorzio. Circa i risparmi (poco più di fr. 10 000.–), essi serviranno alle presumibili spese legali e di patrocinio. Ciò posto, considerato che l'interessata fruirà, complessivamente, di entrate valutabili attorno a

                                       fr. 1516.– mensili (fr. 1371.– di rendita AI e fr. 145.– dalla sostanza mobiliare), per garantirle il “debito mantenimento” mancano fr. 1654.– mensili.

 

                                  d)  Relativamente al terzo stadio del citato ragionamento, infine, non è contestato che AP 1 sia in grado di finanziare il “debito mantenimento” della moglie salvaguardando il proprio. Basti pensare che secondo gli accertamenti del Pretore, non rimessi in causa dalle parti, l'appellante consegue un reddito di fr. 8793.– mensili da attività lucrativa a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2606.50 mensili (sopra, consid. 11). Dopo il pensionamento il suo reddito, stabilito dal primo giudice in fr. 4770.– mensili, risulterà ancora sufficiente per finanziare il “debito mantenimento” di AO 1 che risulta scoperto. L'appello va dunque accolto, nel senso che l'appellante dovrà corrispondere alla moglie fr. 1655.– mensili (arrotondati) fino al pensionamento di lei.

 

                            III.  Sugli oneri processuali e le ripetibili

 

                           17.  Gli oneri dell'appello contro il decreto cautelare seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta sull'adeguamento del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011, così come su quello successivo, mentre soccombe parzialmente sul contributo in favore del figlio. Si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali per un quinto a carico di lui e per il resto a carico della controparte, con obbligo per quest'ultima di rifondergli un'adeguata indennità a titolo di ripetibili ridotte.

 

                           18.  Gli oneri dell'appello contro il giudizio di merito seguono a loro volta la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo alimentare dopo il divorzio da fr. 2850.–, rispettivamente da fr. 2000.–, a fr. 1654.– mensili, ma non la completa soppressione dell'obbligo. Si giustifica così, equitativamente, che sopporti tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

 

                           19.  L'esito del pronunciato odierno non impone una modifica del dispositivo di primo grado sugli oneri processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate), i coniugi stessi essendosi accordati su tale chiave di riparto.


                            IV.  Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                           20.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso degli appelli raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello del 24 gennaio 2013 è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:

                                  1.  L'accordo concluso tra AP 1 e AO 1 sul mantenimento di moglie e figlio dopo la separazione dei coniugi è adeguato nel modo seguente;

   a)  il contributo alimentare per la moglie è fissato in fr. 2175.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011 e in fr. 1480.– mensili in seguito;

   b)  il contributo alimentare per il figlio E__________ è fissato in fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2011 e in fr. 1090.– mensili in seguito, assegni familiari non compresi.

                                         2.  AP 1 è condannato a versare in via anticipata a AO 1 entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari dal 23 gennaio 2012:

                                              fr. 2850.– mensili per la moglie,

                                              fr. 1085.– mensili per E__________, assegni familiari non compresi.

                                        

                             II.  Le spese di tale appello, di fr. 800.– complessivi, sono poste per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

 

                            III.  L'appello del 13 febbraio 2013 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo 3 primo paragrafo della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AP 1 è condannato a versare ad AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1655.– mensili fino al pensionamento ordinario della beneficiaria.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                 

                           IV.  Le spese di tale appello, di fr. 1500.– complessivi, sono poste per tre quarti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                            V.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).