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Incarto n. 11.2014.2 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2013.194 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 maggio 2013 dall'
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avv. AP 1
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contro |
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dott. AO 1 |
giudicando sull'appello del 9 gennaio 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 27 dicembre 2013, come pure
sull'appello del 10 gennaio 2014 presentato da AO 1 contro il medesimo decreto;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AO 1 (entrambi del 1968) si sono sposati a __________ il 3 settembre 1999. Dal matrimonio sono nati
A__________, il 23 marzo 2001, e T__________, l'11 ottobre 2004. Il marito è avvocato e notaio con studio proprio a __________. La moglie è medico __________ e titolare di un master in medicina psicosociale. Lavora per la __________ a __________ ed è associata, come indipendente, a uno studio di __________. Dopo la nascita del primogenito essa ha ridotto l'attività lucrativa attorno al 50%. I coniugi vivono separati dal 1° giugno 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________. Il 24 febbraio 2010 egli è diventato padre di B__________, avuto da __________ (1973).
B. Nel frattempo, il 23 luglio 2008, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. OA.2008.483). Con decreto cautelare del 23 novembre 2012 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 16 giugno 2005, ha assegnato l'abitazione coniugale con mobili e suppellettili alla moglie (riservata la liquidazione del contratto di locazione e del regime dei beni), ha affidato A__________ e T__________ a quest'ultima e ha disciplinato il diritto di visita paterno. Inoltre egli ha condannato AP 1 a pagare le rette della scuola privata frequentata dai figli, come pure contributi alimentari dal dicembre del 2006 compresi tra fr. 4970.– e fr. 6365.– mensili per la moglie, tra fr. 1605.– e fr. 2000.– mensili per A__________ e tra fr. 1430.– e fr. 2000.– mensili per T__________, riservato l'art. 286 cpv. 3 CC in materia di spese straordinarie (inc. DI.2008.936).
Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 9 marzo 2015 (inc. 11.2012.158) questa Camera ha riformato il decreto del Pretore, nel senso che ha condannato AP 1 a versare contributi alimentari per la moglie di fr. 4240.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2011 e di fr. 3485.– mensili in seguito, come pure a corrispondere le rette della scuola privata frequentata dai figli e i seguenti contributi alimentari per i medesimi (assegni familiari non compresi):
per A__________:
fr. 1605.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008,
fr. 1795.– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,
fr. 1815.– mensili fino al 12° compleanno (23 marzo 2013),
fr. 2000.– mensili fino al 16° compleanno (23 marzo 2017) e
fr. 1950.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale;
per T__________:
fr. 1430.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008,
fr. 1570.– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,
fr. 1690.– mensili fino al 6° compleanno (11 ottobre 2010),
fr. 1745.– mensili fino al 12° compleanno (11 ottobre 2016) e
fr. 1845.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale.
C. Intanto, il 31 maggio 2013, AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere – già in via cautelare – la soppressione del contributo alimentare per la moglie. All'udienza del 29 luglio 2013, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria è terminata il 18 novembre 2013 e la discussione finale si è tenuta seduta stante. Sulla scorta di allegati scritti entrambe le parti ha ribadito le loro antitetiche richieste. Statuendo con decreto cautelare del 27 dicembre 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1533.– mensili dal giugno del 2013. Le spese di fr. 3000.– sono state posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 gennaio 2014 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato sopprimendo dal 1° giugno 2013 il contributo alimentare per la moglie. Il 10 gennaio 2014 AO 1 ha interposto a sua volta appello contro il decreto del Pretore, postulando la reiezione dell'istanza cautelare del marito. Il 3 febbraio 2014 essa ha comunicato di non presentare osservazioni all'appello avversario. Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2014 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello della moglie.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sul medesimo oggetto. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concerto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità del contributo in discussione dinanzi al Pretore (fr. 4185.– mensili di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni: art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Il decreto cautelare inoltre è stato notificato ai patrocinatori delle parti il 30 dicembre 2013. Introdotto il 9 gennaio 2014 (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello di AP 1 è pertanto tempestivo.
Quanto all'appello di AO 1, sulla busta d'invio figura il timbro postale con la data del 10 gennaio 2014. L'avv. __________ ha sottoscritto nondimeno una dichiarazione dalla quale risulta che il plico contenente l'appello è stato depositato nella cassetta delle lettere all'ufficio postale di __________ __________ il 9 gennaio 2014 alle ore 21.05 (documento di quello stesso giorno accluso all'appello). La fedefacenza di tale dichiarazione non essendo contestata, non si impone di escutere il legale come testimone. Anche l'appello della convenuta va dunque ritenuto tempestivo (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 3.1 con riferimenti).
3. Le misure provvisionali adottate durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse, sempre che ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti. Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice determina nuovi contributi cautelari dopo avere aggiornato gli elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e che risultano litigiosi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1, 137 III 606 consid. 4.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_597/2013 del 4 marzo 2014 consid. 3.4 in: FamPra.ch 2014 pag. 724; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.48 del 7 ottobre 2014, consid. 6 con riferimenti).
4. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che
la precedente procedura cautelare, culminata nel decreto del 23 novembre 2012, non era stata oggetto di alcuna istruttoria sul reddito né sul fabbisogno del marito, giacché dopo la separazione di fatto le entrate di lui erano aumentate e potevano garantire alla famiglia il medesimo tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Egli ha accertato però che nel frattempo la situazione era mutata, AP 1 avendo cessato l'attività svolta per la __________, onde una riduzione dei suoi introiti.
Premesso ciò, il primo giudice ha calcolato il reddito del marito in complessivi fr. 14 000.– mensili (fr. 12 930.– dall'attività di avvocato e notaio, fr. 520.– mensili da titoli e fr. 550.– “per il maggior tempo a disposizione da consacrare all'attività di avvocato”) e il di lui fabbisogno in fr. 4160.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 956.70, spese accessorie fr. 366.60, premio della cassa malati fr. 440.95, assicurazione dell'economia domestica fr. 25.90, imposta di circolazione fr. 61.75, assicurazione responsabilità civile per l'automobile fr. 137.05, quota Touring Club Svizzero fr. 11.90, libretto ETI fr. 8.60, imposte fr. 800.–). Relativamente alla moglie, egli ne ha appurato il reddito di medico ospedaliero in fr. 3141.25 mensili, rivalutandolo a fr. 5000.– mensili per tenere conto anche dell'attività in proprio (“importo più che mai ragionevolmente alla sua portata”), e ha confermato il fabbisogno di lei in fr. 4490.– mensili, come nel precedente decreto cautelare.
Constatato che le risorse della famiglia non sono più sufficienti per garantire ai coniugi il tenore di vita anteriore alla separazione, consistente nel rispettivo fabbisogno più un margine disponibile di fr. 2705.– mensili ciascuno, il Pretore ha ridotto equamente tale margine a fr. 2043.– mensili, riducendo di conseguenza il contributo alimentare per la moglie a fr. 1533.– mensili. Non senza precisare che il marito avrebbe dovuto continuare a mantenere i figli A__________ e T__________, finanziando anche le loro rette scolastiche, così come avrebbe dovuto versare la propria quota per il mantenimento del figlio B__________, avuto fuori dal matrimonio.
I. Sull'appello di AP 1
5. L'appellante contesta le proprie entrate, che il Pretore ha calcolato in complessivi fr. 14 000.– mensili. Afferma che la moglie non ha mai preteso di imputargli un reddito della sostanza, di modo che il Pretore non poteva ascrivergli d'ufficio un introito di fr. 520.– mensili. Reddito che per altro – egli soggiunge – non eccede fr. 491.– annui, pari a fr. 40.– mensili di interessi effettivamente percepiti e fiscalmente dichiarati nel 2012. L'istante censura anche l'entrata di fr. 550.– mensili stimata dal Pretore “per il maggior tempo a disposizione da consacrare all'attività di avvocato”, facendo valere di lavorare già al 100% e sottolineando che la moglie non gli ha mai attribuito un reddito ipotetico né ha mai asserito che egli non lavorasse a tempo pieno.
a) Per quanto attiene al reddito da titoli e capitali, il Pretore ha rilevato che alla fine del 2012 la sostanza dell'istante ammontava a fr. 418 924.– e poteva presumersi garantire una “resa dell'1.5% annuo (art. 12 lett. g OPP 2)”, onde un reddito di fr. 520.–. Contrariamente all'opinione dell'appellante, la convenuta ha sempre calcolato le entrate di lui comprendendo, appunto, il reddito da capitali (osservazioni del 29 luglio 2013, pag. 2 seg.). E per la determinazione dei contributi alimentari il reddito della sostanza si cumula a quello da attività lucrativa (DTF 117 II 17 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015 consid. 2.1.2 con riferimenti; RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4; v. anche DTF 138 III 292 consid. 11.1.2). Posto ciò, per determinare le entrate di AP 1 non v'è ragione di scostarsi dal metodo di calcolo applicato – e motivato – da questa Camera nella sentenza del 9 marzo 2015 (consid. 5), fermo restando che dalle tassazioni (aggiornate) vanno ormai dedotti i redditi conseguiti dalla __________.
Ora, nel 2010 i dati fiscali attestavano redditi dell'appellante per complessivi fr. 205 162.– annui, pari a fr. 17 096.– mensili (fr. 192 500.– da attività indipendente, fr. 12 662.– da titoli e capitali: doc. CCC). Nel 2011 risultavano entrate per complessivi fr. 222 657.– annui, corrispondenti a fr. 18 554.– mensili (fr. 132 000.– da attività indipendente, fr. 90 657.– da titoli e capitali: doc. DDD). Nel 2012 si annoverano redditi per complessivi fr. 141 786.– annui, ossia fr. 11 815.– mensili (fr. 141 000.– da attività indipendente, fr. 295.– per indennità di perdita di guadagno, fr. 491.– da titoli e capitali: doc. EEE). Ne segue che in quei tre anni l'appellante ha guadagnato, in media, fr. 15 820.– mensili. E a un esame di verosimiglianza come quello che governa i provvedimenti cautelari in una causa di divorzio non si possono trarre conclusioni diverse.
b) Per quel che è del reddito stimato dal Pretore in funzione “del maggior tempo che il convenuto (recte: l'istante) potrà dedicare al suo ufficio, vista l'interruzione del mandato per __________” (fr. 550.– mensili), AP 1 ha sempre dichiarato – senza essere smentito – di lavorare al 100% e non consta, né la convenuta ha mai preteso, che egli potrebbe dedicare altro tempo all'attività professionale. Il fatto ch'egli abbia perduto un cliente importante non significa poi che egli possa trovare automaticamente altri mandati suscettivi di compensare la defezione. Un reddito ipotetico non va imputato alla leggera, tanto meno in un giudizio di apparenza. Entrate potenziali vanno ascritte a chi ritrae profitti insufficienti per rapporto alle proprie capacità personali, non a chi esercita normalmente una professione consona alle proprie attitudini, conseguendo ordinari guadagni (I CCA, sentenza inc. 11.2011.48 del 24 gennaio 2014, consid. 9e). In concreto non soccorrono gli estremi per applicare la teoria del reddito virtuale. Le entrate dell'appellante risultano così di complessivi fr. 15 820.– mensili. Il Pretore avendo riscontrato introiti per complessivi fr. 14 000.– mensili, su questo punto l'appello si rivela privo di consistenza.
6. Sostiene l'appellante che il proprio fabbisogno, accertato dal Pretore in fr. 4160.– mensili, è di almeno fr. 6271.50 mensili, il Pretore avendo dimezzato a torto il costo dell'alloggio solo per la sua convivenza di __________. Egli fa notare che la compagna guadagna non più di fr. 2869.– mensili lordi, necessari per mantenersi, dovendo essa accudire inoltre al figlio B__________ e attendere alle faccende di casa con l'aiuto di una collaboratrice domestica quattro ore la settimana. Per di più – egli soggiunge – il primo giudice non ha tenuto conto del rinnovo del mutuo ipotecario né del costo della collaboratrice domestica. In effetti nel decreto cautelare il primo giudice, vista la convivenza dell'appellante con __________ (“che lavora e si mantiene interamente da séˮ), ha riconosciuto nel fabbisogno di lui solo la metà degli oneri ipotecari di fr. 22 960.30 (fr. 956.70 mensili), la metà delle spese condominiali di fr. 8797.75 (fr. 366.60 mensili) e metà del premio dell'assicurazione economia domestica di fr. 51.80 (fr. 25.90 mensili), senza nulla riconoscere per la collaboratrice domestica.
a) Relativamente all'ammontare degli interessi ipotecari, risulta che nel 2012 l'interessato ha effettivamente versato, oltre a fr. 22 960.30, complessivi fr. 4356.– (doc. ZZ, 7° e 8° foglio). È vero che il 29 novembre 2011 è stata estinta una relazione bancaria, ma dagli atti si evince che quello stesso giorno ne è stata aperta un'altra per un mutuo di fr. 184 000.–. A un sommario esame l'argomentazione dell'appellante circa il rinnovo del prestito ipotecario appare dunque verosimile, né la moglie pretende che il debito di fr. 184 000.– sia stato estinto. Ne discende che all'aggravio accertato dal primo giudice, di fr. 1913.35 mensili, vanno aggiunti fr. 190.15 mensili, corrispondenti agli interessi pagati nel dicembre del 2012 (doc. ZZ, 8° foglio), per complessivi fr. 2103.50 mensili.
b) In merito alla partecipazione della convivente al costo dell'alloggio, per costante giurisprudenza di questa Camera ogni coniuge ha diritto di vedersi riconoscere dopo la separazione di fatto, quand'anche abiti con una terza persona, il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo ancora: sentenza inc. 11.2013.78 del 24 febbraio 2015, consid. 6). La convivenza non deve permettere all'altra persona, in altri termini, di lucrare su di lui, né deve permettere a lui di lucrare sull'altra persona. In concreto è fuori dubbio che un costo dell'alloggio di complessivi fr. 2836.35 mensili (onere ipotecario e spese condominiali) appare esagerato per una persona sola, anche tenendo conto che l'appellante ha diritto di mantenere dopo la separazione lo stesso tenore di vita sostenuto durante la vita in comune (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). Pur considerando che egli deve ospitare i figli durante i diritti di visita, un esborso di fr. 1500.– mensili (spese condominiali comprese) appare ragionevole, tanto più che moglie e figli spendono per l'alloggio fr. 1944.– mensili complessivi. Non si giustifica invece di dimezzare il premio dell'assicurazione per l'economia domestica, che l'appellante dovrebbe affrontare anche vivendo solo, e che va riconosciuto di conseguenza in fr. 51.80 mensili.
c) Per quel che è della collaboratrice domestica, il relativo costo potrebbe – di per sé – rientrare nel fabbisogno dell'appellante, ove si pensi che durante la vita in comune la famiglia faceva capo all'aiuto di una governante e che l'interessato ha – come detto – il diritto di conservare, per quanto possibile, il livello di vita di quel periodo. Nulla rende verosimile però che egli sopporti una spesa del genere. Che nel fabbisogno della moglie sia stato inserito un costo di fr. 400.– mensili ancora non significa che egli possa automaticamente rivendicare altrettanto. In esito a quanto precede il fabbisogno di AP 1 risulta così di fr. 4365.– mensili (arrotondati), fermo restando che in proposito occorrerà tornare trattando l'appello della moglie.
7. L'appellante critica il reddito della moglie, stabilito dal Pretore in fr. 5000.–, e chiede di portarlo ad almeno fr. 12 000.–, poiché all'attività di medico ospedaliero al 15% con un reddito di fr. 3141.25 mensili AO 1 potrebbe cumulare un guadagno di almeno fr. 8000.– mensili da attività indipendente. Egli non ritiene credibile che dal proprio studio medico la convenuta ritragga, con un'attività all'80%, soltanto fr. 1664.– mensili, come reputa il Pretore, tanto meno ponendo mente al
fatto che nel 2012 essa è riuscita a guadagnare per lo meno fr. 4150.– mensili. Ora, nel decreto impugnato il Pretore non ha mancato di rilevare che i dati inerenti allo studio medico della convenuta paiono datati e di difficile comprensione, nonostante gli infruttuosi inviti ad aggiornarli. Valutate le rettifiche operate dall'autorità fiscale, il tempo significativo profuso dall'interessata nell'attività in proprio, l'aumento dell'attività lavorativa e le indennità da lei percepite come consigliera comunale, il primo giudice ha accertato per finire il reddito effettivo da attività indipendente in fr. 1858.75 mensili, salvo aumentarlo a fr. 5000.–, stimati “oggi più che ragionevolmente alla sua portata”.
a) Le censure sollevate dall'appellante sono già state esaminate da questa Camera – in parte – nella citata sentenza del 9 marzo 2015 (inc. 11.2012.158). In quell'ambito la Camera aveva sì tenuto conto del significativo incremento dell'impegno professionale da parte della moglie dal 2010, ma ai fini del giudizio si era potuta fondare su un unico dato agli atti, cioè l'utile dichiarato dalla contribuente all'autorità fiscale nel 2010 appunto, di fr. 4430.– annui. In quel fascicolo processuale non si riscontravano invece elementi idonei a confortare già a un primo esame la possibilità, per lei, di estendere l'attività dipendente, né parametri che consentissero di raffrontare l'attività di lei con quella dei colleghi di studio, sicché mancavano elementi per prospettare un reddito ipotetico (consid. 7b). Nell'appello l'istante torna a recriminare sull'argomento, ciò che può anche apparire comprensibile alla luce delle perplessità espresse dal Pretore nel decreto impugnato, ma non allega nulla di concreto che induca a modificare la conclusione espressa da questa Camera nella precedente sentenza. Quali cifre, anche solo statistiche, indurrebbero a maggiorare da fr. 5000.– a fr. 8000.– mensili il reddito ipotetico stimato dal Pretore l'appellante non indica. Al riguardo l'appello si esaurisce in mere doglianze.
b) Afferma l'appellante che il reddito da attività indipendente della moglie appare di almeno fr. 4150.– mensili già solo suddividendo i costi comuni dello studio medico (doc. 43). Il criterio non è pertinente. Che nel 2012 AO 1 abbia guadagnato di più è indubbio, le entrate di lei essendo passate da fr. 113 145.05 nel 2010 (doc. 40) a fr. 152 351.46 (doc. 43). Il documento appena citato costituisce nondimeno la contabilità dello studio medico che la moglie divide con altri tre colleghi e riguarda la suddivisione interna dei costi, ma non tiene calcolo delle spese personali dell'interessata. E nella dichiarazione d'imposta del 2012 costei ha esposto un ricavo netto di fr. 10 681.– (doc. 53 nell'inc. OA.2008.483).
D'altro lato non si deve trascurare che nell'incarto di merito, richiamato dal Pretore con ordinanza del 5 agosto 20213, figura il conto d'esercizio 2013 dello studio medico, dal quale si evince un ricavo netto di fr. 40 823.–, corrispondenti a circa fr. 3400.– mensili (doc. 62 nell'inc. OA.2008.483). E nel memoriale conclusivo di merito del 14 luglio 2015 la convenuta si dipartiva dall'identico dato (pag. 12). Considerato che ai fini di un giudizio provvisionale circostanze emerse nella relativa causa di divorzio e sulle quale le parti hanno avuto modo di esprimersi non possono essere ignorate (I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6a), non è lecito ora sorvolare su tali risultanze. Il reddito da attività indipendente della convenuta va determinato così in base ai dati del 2013, come prevede la giurisprudenza ove si tratti di accertare il reddito di un coniuge in costante aumento (sentenze del Tribunale federale 5A_874/2014 dell'8 maggio 2015, consid. 5.2.1 con rinvii e 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.73 dell'11 dicembre 2014, consid. 6a). In definitiva, richiamato quanto la convenuta ha guadagnato presso la __________ __________ (fr. 3141.– mensili) e le indennità da essa percepite quale consigliera comunale (fr. 135.– mensili in media), le entrate complessive di lei risultano di fr. 6676.– mensili. Su tal punto l'appello si rivela parzialmente fondato.
8. Quanto al fabbisogno della moglie, l'appellante chiede di ridurlo dai fr. 4490.– mensili calcolati dal Pretore a fr. 3797.30, facendo valere che il costo dell'alloggio di lei non eccede fr. 1920.– mensili, che alla convenuta non va riconosciuto il costo del posteggio (fr. 250.– mensili), né il premio per l'assicurazione responsabilità civile dell'automobile, né l'imposta di circolazione né tanto meno la quota del Touring Club Svizzero né il libretto ETI. Egli riconosce invece che la spesa per la collaboratrice domestica della moglie va aumentata a fr. 400.– mensili. In realtà identiche censure sono già state trattate da questa Camera nella sentenza del 9 marzo 2015, cui si rinvia. Il fabbisogno di AO 1 va fissato così, salvo quanto si dirà oltre in esito all'appello di quest'ultima (consid. 14), in fr. 4683.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 810.–, premio della cassa malati fr. 693.90, pasti fuori casa fr. 238.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.50, collaboratrice domestica fr. 400.–, imposte fr. 1138.–). A tale fabbisogno si aggiunge, come per il marito, il noto margine di fr. 2305.– mensili destinato a garantire il tenore di vita precedente la separazione, ciò che porta il totale a fr. 6988.30 mensili.
9. L'appellante contesta che __________ possa essere chiamata a sopportare, oltre alle prestazioni che già fornisce in natura, la metà del fabbisogno in denaro del figlio B__________, fissato dal Pretore in fr. 1920.– mensili. Ora, non fa dubbio che un genitore è tenuto a mantenere un figlio in base alle sue proprie possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). In concreto risulta che l'interessata lavora a metà tempo per la __________ di __________, guadagnando fr. 2869.– mensili, compresi fr. 200.– di assegni familiari (doc. U nell'inc. OA.2008.483). Risulta inoltre che essa può sostentarsi da sé (memoriale conclusivo dell'istante, pag. 3). Come si vedrà in seguito, poi, AP 1 risulta in grado – comunque sia – di sopperire all'intero fabbisogno in denaro di B__________. In condizioni del genere non è il caso di indagare oltre sulla situazione economica della nuova compagna.
10. Infine l'appellante fa notare che nella retta dell'Istituto __________ va inclusa la quota d'iscrizione di fr. 600.– annua, tralasciata dal Pretore. In effetti egli risulta versare tale importo (ricevuta nel classificatore doc. 20), come conferma la moglie (doc. 19). Le rette scolastiche vanno fissate così in fr. 781.50 mensili per A__________ e in fr. 702.50 mensili per T__________. Visto inoltre quanto figura nella sentenza emessa il 9 marzo 2015 da questa Camera, occorre adeguare d'ufficio il fabbisogno in denaro dei figli come segue:
per A__________:
fr. 2000.– mensili fino al 16° compleanno e
fr. 1950.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale;
per T__________:
fr. 1745.– mensili fino al 12° compleanno e
fr. 1845.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale.
II. Sull'appello di AO 1
11. L'appellante sostiene che il guadagno del marito da attività indipendente non ammonta a fr. 12 930.–, come ha stabilito il Pretore, ma ad almeno fr. 18 725.– mensili, come risulta dalla media dei redditi accertati dall'autorità fiscale dal 2010 al 2012. Essa fa valere poi che il coniuge conserva una cospicua sostanza e contesta che la rinuncia di lui a qualsiasi diritto nella successione del padre in favore della madre possa essere “ritenuta a sfavore della moglie e dei figli”. Simili censure sono state già esaminate da questa Camera nella ripetuta sentenza del 9 marzo 2015 e al riguardo non soccorre ripetersi. Basti ricordare che nelle entrate del marito non si giustifica di computare redditi per “valori locativi e affitti”, i quali si riferiscono a immobili occupati e goduti dalla di lui madre. Né l'appellante pretende che nel frattempo la situazione sia mutata. Non si intravedono motivi quindi per scostarsi dal reddito dell'appellante testé calcolato in fr. 15 820.– mensili (sopra, consid. 5b).
12. Relativamente al fabbisogno del marito, calcolato dal Pretore in fr. 4160.– mensili, l'appellante sostiene che tutte le poste riconducibili alla convivenza con __________, a cominciare dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, vanno dimezzate. A suo parere inoltre dal costo dell'alloggio effettivo occorre dedurre la quota già compresa nel fabbisogno in denaro di B__________ e dividere il rimanente a metà, sicché in definitiva il fabbisogno del marito ammonta a fr. 3243.35 mensili. Ora, sulla questione legata al calcolo del fabbisogno di un coniuge che vive con una terza persona già si è detto (consid. 6b). Ciò non toglie che in concreto l'importo di fr. 4365.– mensili (sopra, consid. 6c) vada ridotto a fr. 4215.– mensili, il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1350.– mensili per genitori “monoparentali con obblighi di mantenimento” applicandosi solo a genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 26 n. 11; I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, consid. 6b), ciò che non è il caso nella fattispecie. L'appellante ha diritto unicamente al minimo esistenziale del diritto esecutivo per debitore solo (fr. 1200.– mensili).
13. Quanto al proprio reddito, AO 1 ribadisce di non guadagnare più di fr. 3807.90 mensili (fr. 3141.25 mensili conseguiti nel 2012 da attività dipendente e fr. 666.65 mensili conseguiti nel 2010 da attività indipendente), contestando la differenza di fr. 1192.10 mensili. Essa fa valere inoltre che il figlio T__________ non ha ancora dieci anni, di modo che non le si può imporre un reddito ipotetico né un grado d'occupazione superiore al 50%, tanto più che le risorse dei coniugi sono sufficienti per coprire tutto il fabbisogno familiare. L'argomentazione non è fondata, ove appena si rammenti quel che si è enunciato al proposito esaminando l'appello del marito. Né si giustifica di considerare le entrate conseguite dall'appellante nel solo 2010 quando essa ha potenzialità di reddito per fr. 6676.– (sopra, consid. 7b). Per il resto, l'interessata tenta di equivocare. È vero che di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha compiuto i 10 anni (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23 luglio 2013, consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b). In concreto però l'appellante lavora già oltre al 50% dal 2010 (lettera del 19 settembre 2013, pag. 2; memoriale conclusivo del 30 agosto 2012, pag. 5 nell'inc. DI.2008.936 richiamato), sicché il principio giurisprudenziale enunciato neppure si applica.
14. In merito al proprio fabbisogno l'appellante sostiene che esso non è di soli fr. 4490.– mensili, come ha accertato dal Pretore, bensì di fr. 7939.35.– mensili, dovendosi tenere conto dell'effettivo carico fiscale e del costo dei pasti fuori casa.
a) Nella sentenza del 9 marzo 2015 questa Camera ha già accertato che il fabbisogno della moglie ammonta dal gennaio del 2012 in poi a fr. 4683.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 810.–, premio della cassa malati fr. 693.90, pasti fuori
casa fr. 238.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.50, collaboratrice domestica fr. 400.–, imposte fr. 1138.–), cui va aggiunto il margine di fr. 2305.– destinato a garantire il livello di vita precedente la separazione. Sul calcolo non v'è motivo di tornare.
b) Relativamente all'onere fiscale non si deve trascurare invece che alla moglie va imputato un guadagno da attività indipendente di fr. 3400.– mensili, per un reddito complessivo di fr. 6676.– mensili (sopra, consid. 7b). A un sommario esame l'imponibile dell'appellante sul piano cantonale ascende perciò a circa fr. 130 000.– annui, di modo che a un giudizio di verosimiglianza l'onere fiscale risulta attorno ai fr. 1800.– mensili (calcolatore d'imposta in: www4.ti.ch/DFE/DC). Il fabbisogno minimo della convenuta dal 2013 passa di conseguenza a fr. 5345.– mensili, cui vanno aggiunti fr. 2305.– mensili per conservare il tenore di vita sostenuto prima della separazione, onde complessivi fr. 7650.– mensili arrotondati.
15. Allega l'appellante che, fosse pure confermato il decreto cautelare impugnato, al marito si dovrebbe imporre di attingere alla sostanza. La rivendicazione è fuori luogo. Per giurisprudenza invalsa, ove i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) dei coniugi siano sufficienti per assicurare il fabbisogno della famiglia, il giudice delle misure provvisionali non considera la sostanza. Solo quando il fabbisogno della famiglia non è coperto egli può obbligare i coniugi a erodere il patrimonio, beni propri compresi (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2). In tal caso però egli deve rispettare la parità di trattamento e non può imporre a un coniuge di far capo alla propria sostanza se non esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia nullatenente (sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con riferimenti; RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio 2016, consid. 4). In concreto il fabbisogno della famiglia è coperto, di modo che un consumo di sostanza non entra in linea di conto.
16. In conclusione, con un reddito di fr. 6676.– mensili e un fabbisogno di fr. 7650.30 AO 1 necessita, per conservare il tenore di vita sostenuto prima della separazione, di fr. 975.– mensili arrotondati. AP 1 da parte sua ha un reddito di fr. 15 820.– mensili e un fabbisogno di fr. 4215.– mensili, cui si aggiungono fr. 2305.– mensili per conservare il tenore di vita sostenuto prima della separazione. Una volta versato il contributo alimentare per i figli A__________ e T__________ (complessivi fr. 3745.– mensili), come pure le rette scolastiche (complessivi fr. 1484.– mensili), gli restano fr. 4071.– mensili con cui può coprire il fabbisogno in denaro del figlio B__________ (fr. 1920.– mensili) e versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 975.– mensili, pari all'ammanco che essa registra nel bilancio familiare. In ultima analisi, l'appello di AP 1 merita così parziale accoglimento e il decreto impugnato va modificato di conseguenza, fermo restando che per quanto riguarda il contributo alimentare in favore dei figli fa stato la sentenza emessa da questa Camera il 9 marzo 2015 (dispositivo n. III/1.6).
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
17. Le spese relative all'appello di AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione, ma non la soppressione del contributo alimentare per la moglie. Equitativamente si giustifica dunque di porre a suo carico tre quinti delle spese, mentre il resto andrebbe a carico di AO 1, la quale però non ha proposto di respingere l'appello. Non potendo essere ritenuta soccombente, essa non può vedersi addebitare oneri, ma nemmeno riconoscere ripetibili. In tali circostanze si preleva unicamente la quota di spese a carico dell'appellante. Quanto all'appello di AO 1, soccombente per intero, i costi vanno a carico di lei, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Nel complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
18. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2014.1 e 11.2014.2 sono congiunte.
2. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 975.– mensili dal 1° giugno 2013.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
3. Le spese di tale appello, ridotte a complessivi fr. 600.–, sono poste a carico di AP 1.
4. L'appello di AO 1 è respinto.
5. Le spese di tale appello, di complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
6. Notificazione a:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).