Incarto n.
11.2014.22

Lugano

15 marzo 2016/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2010.3 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su istanza comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 9 gennaio 2010 da

 

 

AP 1 ora in

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1,

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

giudicando sull'appello del 17 marzo 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 febbraio 2014;

 

Ritenuto

 

 in fatto:                A.   AP 1 (1938), divorziato con due figlie (ora maggiorenni), e AO 1 (1944), divorziata con un figlio (ora maggiorenne), si sono sposati a __________ il 15 maggio 1987. Dal matrimonio non è nata prole. Insegnante di scuola elementare, il marito è pensionato dal 15 agosto 2000. La moglie, di formazione parrucchiera, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 2007, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________. Il 16 novembre 2007 AP 1 si è trasferito a __________.

 

                            B.  In esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 21 dicembre 2007 da AO 1, con sentenza dell'8 aprile 2008 il presidente della prima sezione del Kreisgericht Gaster-See (Canton San Gallo) ha omologato un accordo in virtù del quale i coniugi si davano atto di vivere separati dal 1° ottobre 2007 e il marito si impegnava a versare dal 1° luglio 2007 alla moglie un contributo alimentare di fr. 2578.– mensili. AO 1 è passata al beneficio della pensione il 1° luglio 2008.

 

                            C.  Il 9 gennaio 2010 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo il versamento di fr. 48 946.– in liquidazione del regime dei beni e offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 2100.– mensili. La causa è stata sospesa dal 10 febbraio 2010 al 2 marzo 2012 per favorire una composizione amichevole della lite, ma senza esito. Nella sua risposta del 22 marzo 2012 AO 1 ha poi aderito al principio del divorzio, rivendicando il versamento di fr. 110 000.– in liquidazione del regime dei beni, un contributo alimentare di fr. 3260.– mensili e un'indennità, da definire, sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC.

 

                            D.  Il 27 marzo 2012 il Pretore ha deciso di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha assegnato ai coniugi un termine di 10 giorni per presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nei loro memoriali del 12 e 23 aprile 2012 le parti hanno riaffermato le loro domande, il marito riducendo nondimeno a fr. 26 089.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Il 4 giugno 2012 il Pretore ha sentito i coniugi, che hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio e gli hanno demandato la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio.

 

                            E.  L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 19 giugno 2012. In tale ambito il marito ha confermato le richieste di petizione, mentre la moglie ha ribadito le proprie sulla scorta di un memoriale, chiedendo in via subordinata un'indennità di fr. 300 743.– a norma dell'art. 124 cpv. 1 CC e un contributo alimentare da definire. L'istruttoria è terminata il 2 agosto 2013. Il 10 ottobre 2013 AP 1 ha presentato un memoriale conclusivo in cui ha riaffermato le proprie domande, quantificando in fr. 30 671.10 la pretesa in liquidazione del regime dei beni e precisando che il contributo alimentare offerto alla moglie comprendeva anche l'indennità dell'art. 124 cpv. 1 CC. Con un allegato del 4 ottobre 2013 AO 1 ha definito in fr. 84 423.– la pretesa liquidazione del regime dei beni, come pure in fr. 300 723.– l'indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC (fr. 150 000.– da versarle al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e il resto a rate di fr. 15 756.30 annui, la prima volta al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, poi a scadenze annue, vita natural durante) e ha rivendicato un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili, o in subordine, se non fosse stato confermato il versamento annuo di fr. 15 756.30, di fr. 2615.– mensili. Al dibattimento finale del 15 ottobre 2013 la moglie, unica comparente, ha mantenuto la sua posizione.

 

                             F.  Statuendo il 12 febbraio 2014, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 50 000.– in liquidazione del regime dei beni entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, fr. 100 000.– a titolo di indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC e un contributo alimentare indicizzato di fr. 2400.– mensili. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 19 febbraio 2014 AP 1 si è trasferito a __________.

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 marzo 2014 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 1690.– mensili. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica la procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare e la durata del contributo di mantenimento in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta alla patrocinatrice di AP 1 il 14 febbraio 2014. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così domenica 16 marzo 2014, ma si è protratto al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 17 marzo 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                             2.  Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude due note

                                  d'onorario del proprio dentista, del 24 aprile 2014 e del 23 ottobre 2013 (doc. 20), come pure una stima del suo onere fiscale nel 2004 (doc. 21). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto le parcelle del dentista, successive al dibattimento finale del 15 ottobre 2013 (e quindi alla chiusura dell'istruttoria), sono ricevibili. Quanto all'onere fiscale del 2004, per tacere della circostanza che agli atti figura la tassazione 2004 dei coniugi (doc. II), il documento è sì successivo alla decisione impugnata, ma si riferisce a fatti che potevano essere addotti già davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Non è quindi ammissibile. Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid. 10a), esso non gioverebbe ai fini del giudizio.

 

                             3.  Litigioso rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ravvisato nel caso specifico un matri­monio di lunga durata, il Pretore ha ricordato che in condizioni del genere i coniugi hanno il diritto di vedersi garantire il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Egli ha accertato così che durante la vita in comune le parti conservavano un margine disponibile di fr. 722.50 mensili sul fabbisogno familiare, onde il diritto della moglie a un livello di vita di fr. 361.25 mensili oltre il fabbisogno minimo.

 

                                  Posto ciò, il Pretore ha accertato le entrate di AO 1 in fr. 1912.35 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3937.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 424.55, assicurazione dell'economia domestica e altre assicurazioni fr. 28.40, ab­bonamento generale FFS fr. 223.35, onere fiscale fr. 510.50). Ne ha desunto che per assicurare alla moglie quel debito mantenimento di fr. 4298.25 mancano fr. 2385.90 mensili.

 

                                  Quanto a AP 1, il Pretore ne ha accertato le entrate in fr. 7745.65 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3546.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1200.70, premio della cassa malati fr. 427.90, assicurazione dell'economia domestica e altre assicurazioni fr. 35.–, abbonamento generale FFS fr. 223.35, onere fiscale fr. 460.–). In simili circostanze egli ha ritenuto il marito in grado di erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2400.– mensili vita natural durante.

 

                             4.  L'appellante sostiene che il Pretore non ha considerato nelle entrate della moglie fr. 408.50 mensili di reddito dal capitale ricevuto come indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, sicché il contributo alimentare va ridotto a fr. 1691.50 mensili, corrispondenti a quanto da lui offerto davanti al Pretore (fr. 2100.– dedotti, appunto, fr. 408.50). Secondo l'appellante inoltre non si giustifica di riconoscere nel fabbisogno minimo della moglie un costo dell'alloggio più alto del suo senza ledere la parità di trattamento, onde in definitiva un fabbisogno minimo di fr. 3668.– mensili, come quello calcolato nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale. L'appellante ritiene altresì che il tenore di vita cui la moglie può ambire è quello successivo alla separazione, ragion per cui essa ha diritto a non più di fr. 3636.– mensili. Inoltre, egli soggiunge, se durante il matrimonio i coniugi disponevano insieme di fr. 7273.– mensili, ciò significa che disponevano di fr. 3636.– ciascuno”. A suo parere “se la moglie, durante il matrimonio avesse avuto a disposizione fr. 4873.– mensili (…) ne sarebbero rimasti fr. 2400.– mensili”, ciò che è manifestamente impossibile. L'appellante sostiene che, una volta versata la liquidazione del regime dei beni e l'indennità del­l'art. 124 CC, le sue entrate ammonteranno a fr. 6933.95 mensili e non a fr. 7745.65 come ha accertato il Pretore. Di conseguenza, egli epiloga, dopo avere versato il contributo di mantenimento di fr. 2400.– mensili, la sua situazione è peggiore di quella della moglie, di modo che la sua proposta di versare un contributo alimentare fr. 1690.– mensili appare ben più equa.

 

                             5.  Nelle sue osservazioni AO 1 asserisce che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione. Ora, un appello dev'essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), dal memoriale dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata, ma anche per quali ragioni (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Nella fattispecie il ricorso non è un esempio di chiarezza, ma permette pur sempre di capire senza equivoci che criticati sono gli accertamenti del Pretore sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, sulle entrate della moglie, sul fabbisogno dei coniugi dopo il divorzio, sulla sostanza di lui, e per quali ragioni. Il ricorso può dunque essere vagliato nel merito.

 

                             6.  I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati rias-sunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini del giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore. Ciò è il caso di regola quando il vincolo sia durato oltre dieci anni, come in concreto, sicché entrambi i coniugi hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume dalla norma. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

 

                                  Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 del­l'11 giugno 2015, consid. 15).

 

                             7.  Nella fattispecie è pacifico che il matrimonio è stato di lunga durata e che i coniugi vivono separati da meno di dieci anni, sicché – contrariamente a quanto l'appellante assume – fa stato il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune e non quello condotto dopo la separazione.

 

                                  a)   Per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha accertato il tenore di vita sostenuto dalle parti al momento della separazione deducendo dal reddito netto complessivo (fr. 7273.– mensili) il fabbisogno di entram­bi (stimato in fr. 6500.– mensili; recte: fr. 6550.50 men­sili) consistente nel minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi (fr. 1550.– mensili), nel costo dell'alloggio (fr. 2500.– mensili), nel premio della cassa malati (fr. 456.70 mensili per il marito e fr. 337.80 mensili per la moglie), in quello delle assicurazioni domestiche (fr. 50.– mensili), nel prezzo degli abbonamenti generali FFS (fr. 258.– mensili ciascuno) e nel­l'onere fiscale (fr. 1140.– mensili). A mente del Pretore, pertanto, alla famiglia restava in concreto un margine disponibile di fr. 722.50.– mensili, di modo che per conservare quel tenore di vita AO 1 deve vedersi garantire un margine di fr. 361.25 mensili.

 

                                  b)  L'appellante ribadisce che la moglie non può pretendere un contributo alimentare più alto di fr. 3636.– mensili, come quello definito a protezione dell'unione coniugale. Dimentica nondimeno che determinante è il livello di vita sostenuto dai coniugi durante la vita in comune, cui si aggiungono le spese supplementari causate dalla doppia economia domestica (DTF 135 III 160 consid. 4.3; sentenza del Tribunale federale 5A_332/2011 del 10 aprile 2012, consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 12b). Il fabbisogno minimo esposto nella procedura a tutela dell'unione coniugale davanti al tribunale sangallese corrispondeva già, invece, a quello dopo la separazione. Senza dimenticare che, come risulta da una lettera del 10 marzo 2008 indirizzata dall'avv. __________ al tribunale di __________, il contributo alimentare di fr. 2578.– mensili pattuito dai coniugi nella procedura a tutela dell'unione coniugale era stato calcolato in base a un fabbisogno minimo della moglie di fr. 3668.– mensili, più fr. 696.– mensili di Freibetrag, onde un totale di fr. 4364.– mensili (doc. 11). Tale cifra è pressoché identica a quella di fr. 4298.25 mensili calcolata dal Pretore. Il tenore di vita accertato nella sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

 

                                  8.  La questione è di sapere, ciò premesso, se e in che misura

                                  AO 1 sia in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento, il Pretore avendo accertato le entrate di lei in fr. 1912.35 mensili.

                               

                                  a)   AP 1 si duole che nelle entrate della moglie il Pretore abbia trascurato la resa del capitale da lui elargito in conformità all'art. 124 CC, il contributo alimentare essendo strettamente connesso con l'ammontare di tale indennizzo. AO 1 obietta che per calcolare l'indennità adeguata del­l'art. 124 cpv. 1 CC il Pretore si è dipartito da un contributo di mantenimento di fr. 2400.– mensili, di modo che qualora il contributo fosse inferiore, l'indennità sarebbe stata più elevata.

 

                                  b)  Contrariamente a quanto AO 1 reputa, lo stanziamento di un'indennità adeguata a norma dell'art. 124 CC non dipende dall'ottenimento di un contributo alimentare. Anzi, se mai è vero il contrario (FF 1996 I 109 n. 233.41; I CCA, sentenza inc. 11.2003.116 del 29 settembre 2004, consid. 3a). Nel calcolo dell'indennità adeguata il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita non va commisurato infatti al contributo di mantenimento, bensì il contrario (art. 125 cpv. 2 n. 8 CC), il contributo alimentare essendo una prestazione che dipende anche dalla consistenza del patrimonio dei coniugi (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC). In concreto le parti non contestano l'indennità adeguata di fr. 100 000.– fissata dal Pretore. Certo, l'appellante sembra obiettare che il primo giudice avrebbe dovuto convertire il capitale in una rendita e stabilire un importo complessivo mensile insieme con il contributo di mantenimento, ma per finire si è accomodato della decisione impugnata (‟l'opzio­ne deve essere tuttavia accettata dall'appellanteˮ). Ne segue che per finire la doglianza si esaurisce in una recriminazione.

 

                                  c)   Premesso ciò, è indubbio che ai fini dell'art. 125 CC debba pon­derarsi anche l'eventuale consumo di sostanza (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimento a DTF 134 III 146 consid. 4 e 132 III 598 consid. 9.1; I CCA, sentenza inc. 11.2011. 191 del 16 dicembre 2013, consid. 17a), compreso il capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni (DTF 130 III 537 consid. 4; RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4). E in concreto, oltre alla rendita AVS di fr. 1912.35 mensili, AO 1 dispone del capitale di fr. 100 000.– ricevuto come “equa indennità”. Ora, se prima del pensionamento un coniuge divorziato non è tenuto – di norma – a intaccare il proprio patrimonio per sovvenire a sé stesso qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un contributo alimentare senza erodere il proprio, dopo il pensionamento le cose cambiano, nel senso che il coniuge creditore può anche essere tenuto a consumare averi personali (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4 con rinvii).

 

                                  d)  Alla luce di quanto precede si può ragionevolmente esigere, tutto ponderato, che per far fronte al proprio debito mantenimento AO 1 adoperi parte del capitale ricevuto in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC, versatole appunto a fini di previdenza (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Prelevando fr. 408.50 mensili da tale sostanza, come chiede l'appellante, essa potrà coprire un arco di tempo di circa 17 anni, corrispondente – approssimativamente – all'aspettativa di vita di una donna di 72 anni (Statistica svizzera, Speranza di vita, tabelle in: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/06/blank/key/04/04.html), salvaguardando fr. 16 500.– (che nel frattempo producono interessi), cui si aggiungono fr. 50 000.– ricevuti in liquidazione del regime dei beni e fr. 42 000.– di risparmi (doc. 18). Ne segue che l'interessata può finanziare da sé il proprio debito mantenimento fino a concorrenza di fr. 2320.85 mensili, mentre il marito va chiamato a sovvenzionare la differenza.

 

                             9.  Per quel che attiene al fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante chiede di fissarlo a fr. 3668.– mensili, che è il fabbisogno minimo riconosciuto nell'ambito della separazione. Egli omette di spiegare tuttavia perché le voci riconosciute dal Pretore andrebbero stralciate, né spiega per quale ragione il fabbisogno della convenuta non debba tenere conto degli attuali esborsi. Quanto al costo dell'alloggio, è pacifico che dopo la fine della comunione domestica i coniugi devono poter fruire, per quanto possibile, di condizioni equivalenti (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21). L'uguaglianza fra coniugi non si rispetta necessariamente però riconoscendo a entrambi la stessa spesa, bensì riconoscendo a entrambi abitazioni per quanto possibile comparabili dal profilo qualitativo (I CCA, sentenza inc. 11.2009.79 del 17 luglio 2013, consid. 3a con rinvii). In concreto l'interessata abita in un appartamento di due locali e mezzo a __________, pagando fr. 1390.– mensili più fr. 160.– mensili di spese accessorie (doc. 2). Non si può dire che riconoscendole tale spesa il Pretore abbia offeso la parità di trattamento, il marito abitando in un appartamento di tre locali a __________ per cui paga fr. 1200.– mensili (doc. P), tanto meno se si pensa che dopo la ristrutturazione del­l'immobile la pigione da lui versata ammonterà a fr. 1400.– mensili (petizione, pag. 3). Si aggiunga ad ogni modo che – come si vedrà senza indugio – la situazione non muterebbe nemmeno se all'appellante si riconoscesse la stessa pigione della moglie (sotto, consid. 11).

                               

                           10.  Nelle osservazioni all'appello AO 1 eccepisce che, pur imputandole un'entrata di fr. 408.50 mensili (da consumo di capitale), nel risultato il contributo alimentare di fr. 2400.– mensili fissato dal Pretore merita conferma. Essa adduce che il margine disponibile di cui fruivano i coniugi durante la vita in comune ammontava a fr. 1434.80 mensili (o quanto meno a fr. 1117.25 mensili), non solo a fr. 772.50 mensili. Per di più, il suo attuale fabbisogno minimo ammonterebbe a fr. 4420.30 mensili, il Pretore avendo omesso di considerare costi della salute per fr. 259.30 mensili, cure dentarie per fr. 97.30 mensili e l'abbonamento generale FFS in prima classe di fr. 350.– mensili.

 

                                  a)   Riguardo al tenore di vita condotto durante la vita in comune, già si è detto che determinante ai fini del giudizio è l'ultimo livello di vita raggiunto dai coniugi prima della separazione sopra. 7b). E in concreto quando si sono separati, nel 2007, i coniugi erano domiciliati a __________, sicché l'interessata evoca invano l'onere fiscale di quando entrambi abitavano a __________, nel Canton Zurigo.

 

                                  b)  Per quanto concerne l'attuale fabbisogno minimo di AO 1, il Pretore non ha riconosciuto costi della salute (non coperti dalla cassa malati) perché non resi verosimili né tanto meno dimostrati. L'interessata oppone che il marito aveva espressamente riconosciuto nel fabbisogno minimo di lei spese per fr. 164.15 mensili. Fa valere inoltre che notoriamente le va riconosciuto un esborso medio a tal fine, come ha confermato il Tribunale federale in una sentenza del 14 novembre 2011, ciò che fa lievitare il suo fabbisogno minimo di fr. 259.30 mensili. Ora, è vero che nel suo allegato del 23 aprile 2012 contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati del divorzio AP 1 aveva riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie costi della salute per fr. 164.15 mensili, ma tale ammissione era subordinata al riconoscimento del medesimo esborso nel fabbisogno proprio (pag. 2 in fine). E per finire il Pretore non ha riconosciuto né l'uno né l'altro.

 

                                       Ciò posto, in linea di principio i costi di cure mediche dovute a trattamenti ordinari (necessari, in corso o imminenti) non coperti dalla cassa malati vanno inseriti nel fabbisogno minimo, se dimostrati (DTF 129 III 242 consid. 4.2; sentenze del Tribunale federale 5A_991/2014 del 27 maggio 2015, consid. 2.1; 5A_914/2010 del 10 marzo 2011, consid. 5.2.1; 5A_664/2007 del 23 aprile 2008, consid. 2.2.1; 5P.233/2005 del 23 novem­bre 2005, consid. 3.4.3; 5C.282/2002 del 27 marzo 2003, consid. 4.3; 5C.296/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2c/cc; 5C.157/2000 dell'11 agosto 2000, consid. 3b). Nel fabbisogno minimo vanno riconosciute altresì le spese farmaceutiche indispensabili non rimborsate dalla cassa malati o non coperte dalla franchigia annua e che rimangono a carico del paziente. Eventuali costi di automedicazione (come farmaci antidolorifici correnti o pomate cicatrizzanti) sono considerati invece spese per la salute già incluse nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 129 III 242 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_664/2007 del 23 aprile 2008, consid. 2.2.1). Nel solco di tale giurisprudenza questa Camera include nel fabbisogno minimo di un coniuge le spese mediche che eccedono la franchigia della cassa malati e la partecipazione effettiva del paziente ai costi delle cure per trattamenti indispensabili, purché ricorrenti (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c; I-2005 pag. 747 consid. 6e; I CCA,

                                       sentenze inc. 11.2011.128 del 16 aprile 2014, consid. 7c; inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 16a; inc. 11.2009.179 del 17 lu­glio 2013, consid. 3c; inc. 11.2011.58 dell'8 febbraio 2013, consid. 5c).

 

                                       In concreto la semplice attestazione del 13 febbraio 2012 de­stinata all'autorità fiscale (doc. 6) non basta per dimostrare l'esistenza di trattamenti medici indispensabili e ricorrenti. È vero che in una sentenza 5A_435/2011 del 14 novembre 2011 (consid. 9.3.3 pubblicato in: FamPra.ch 2012 pag. 192) il Tribunale federale ha riconosciuto nel fabbisogno minimo di un coniuge un'indennità fissa per spese mediche, reputate presunte e notorie, facendo capo a “Costi della sanità per anno e per sesso” pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/05/blank/key/05.html). Tale sentenza però è rimasta isolata. Al punto che, ancora recentemente, lo stesso Tribunale federale ha ritenuto la sola menzione di tali costi nella dichiarazione fiscale dei coniugi insufficiente per dimostrare l'effettivo esborso o la riconducibilità delle spese a una malattia cronica o all'obbligo di seguire trattamenti medici (sentenza 5A_991/2014 del 27 maggio 2015, consid. 2.2). Ancora più recentemente poi il Tribunale federale ha rimproverato a un coniuge di non avere dimostrato l'esistenza di problemi medici richiedenti un trattamento a lungo termine, un problema duraturo di salute non potendosi reputare notorio (sentenza 5A_557/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.2). In circostanze del genere la decisione su cui AO 1 fonda la sua pretesa non giustifica perciò di scostarsi dalla giurisprudenza cui questa Camera si ispira per prassi consolidata.

 

                                  c)   Relativamente alle spese dentistiche, il Pretore non le ha ammesse perché AO 1 non le aveva dimostrate come ricorrenti. L'interessata fa notare di avere documentato gli esborsi del 2011, 2012, 2013 e 2014. Agli atti figurano in effetti una nota professionale del 24 maggio 2011 di fr. 783.– per tre visite (doc. 7, 1° foglio), una nota professionale del 20 febbraio 2012 di fr. 385.20 per due visite (doc. 7, 2° foglio), una del 23 ottobre 2013 di fr. 332.20 per una visita e una del 24 aprile 2014 di fr. 486.90 per tre visite (doc. 20 di appello). Non si può dire dunque che il carattere ricorrente delle cure non sia dimostrato. All'interessata può essere riconosciuta così una spesa media di fr. 40.– mensili.

 

                                  d)  Quanto ai costi di trasferta, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno dei coniugi quelli dell'abbonamento generale FFS di seconda classe per pensionati, di fr. 223.35 mensili. Secondo AO 1 i coniugi beneficiavano durante la vita in comune di un abbonamento di prima classe, tant'è che nella procedura a tutela dell'unione coniugale era stato riconosciuto a entrambi un costo di fr. 258.– mensili. Agli atti figura unicamente, tuttavia, copia di un abbonamento ferroviario di 2ª classe prodotta dal marito (doc. T) e non è dato di sapere a quale tipo di abbonamento generale si riferisse il costo riconosciuto nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Certo, l'importo ammesso dai coniugi in quella procedura è più alto di quello di un abbonamento generale di 2ª classe, ma il costo di un abbonamento di prima classe è notoriamente quasi doppio. Nel 2007 poi l'interessata non aveva ancora compiuto 64 anni e non poteva usufruire dell'abbonamento generale Anziani a tariffa scontata. Non essendo dimostrato che durante la vita in comune i coniugi disponessero di un abbonamento di prima classe, circostanza negata dal marito (memoriale del 23 aprile 2012, pag. 2), in proposito la sentenza appellata sfugge a censura.

 

                                  e)   Ne discende che il fabbisogno minimo della moglie risulta di fr. 4338.25 mensili. Potendo essa far capo a entrate per fr. 2320.85 mensili, per garantirle il “debito mantenimento” mancano fr. 2015.– mensili (arrotondati).

 

                           11.  Relativamente al terzo stadio del citato ragionamento, l'appellante critica l'accertamento delle proprie entrate in fr. 7745.65 mensili, obiettando che il versamento alla moglie di complessivi fr. 150 000.– ridurrà il suo patrimonio a fr. 145 000.– e non solo a fr. 245 000.–, come ha ritenuto il Pretore. Tenuto calcolo inoltre delle attuali possibilità di investimento, le sue entrate non superano fr. 6933.95 mensili. L'appellante contesta poi il fabbisogno minimo accertato dal primo giudice in fr. 3546.95 mensili, che a suo avviso va portato a fr. 4280.– mensili conteggiando il medesimo costo dell'alloggio riconosciuto della moglie, senza dimenticare che i bisogni di una persona dopo il divorzio “possono variare, tant'è che egli si è già trasferito nella Svizzera interna e deve affrontare costi superiori d'affitto”. In realtà l'esame di simili riven­dicazioni appare superfluo. Quand'anche tali pretese fossero fondate, in effetti, l'appellante conserverebbe pur sempre un margine disponibile di fr. 2653.95 mensili con cui può agevol­mente versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2015.– mensili (sopra, consid. 10e). Egli lamenta bensì di dover intaccare il proprio patrimonio per sovvenire a sé medesimo, ma – come appena si è visto – la sua situazione finanziaria è lungi dal necessitare un consumo di capitale.

 

                           12.  In definitiva l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 2400.– mensili va ridotto a fr. 2015.– mensili. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene la riduzione del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta (fr. 1690.– mensili). Si giustifica così di suddividere le spese tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, per contro, sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che possono rimanere invariati.

 

                           13.  Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato nella sua prima frase:

AP 1 è condannato a versare ogni mese anticipatamente a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2015.–.

                                 

                                  Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).