|
|
|
|
|
|
|
|
Incarti n. 11.2014.24 |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2012.482 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 novembre 2012 da
|
|
AO 1 |
|
|
|
contro |
|
|
|
AP 1 |
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 24 marzo 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 marzo 2014 (inc. 11.2014.24), come pure
sull'appello (recte: reclamo) di quello stesso giorno presentato da AP 1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2014.23);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1 (entrambi del 1963) si sono sposati a __________ il 18 ottobre 1986. Dal matrimonio
non sono nati figli. Il marito lavora come ispettore dei sinistri per una compagnia d'assicurazione. Invalida al 79%, la moglie percepisce una rendita intera AI. I coniugi hanno adottato il 26 gennaio 1995 il regime della separazione dei beni e vivono ognuno per conto proprio dall'11 luglio 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di C__________ per trasferirsi in un appartamento della moglie in proprietà per piani a P__________ e, dal 2007, in un appartamento preso in locazione a __________.
B. Statuendo il 23 settembre 2009 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha condannato AO 1 a versare alla moglie dal 12 luglio 2007 un contributo alimentare di fr. 1540.– mensili indicizzati, la prima volta nel gennaio del 2008 (inc. DI.2007.862). Adita da ambedue i coniugi, con sentenza del 6 settembre 2012 questa Camera ha aumentato il contributo per la moglie a fr. 2090.– mensili indicizzati a decorrere dal 1° luglio 2007 (inc. 11.2009.173).
C. Nel frattempo, il 4 maggio 2009, AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo giudice, rifiutando ogni contributo alla moglie e chiedendo di non dividere la prestazione d'uscita da lui maturata presso il suo istituto di previdenza professionale. Con risposta del 6 luglio 2009 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha preteso un contributo di fr. 3500.– mensili indicizzati, riservandone la modifica a dipendenza delle risultanze istruttorie, e un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC da quantificare in seguito. Preso atto di ciò, il Pretore ha trattato la causa con la procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 28 settembre 2009, indetta per l'audizione dei coniugi, la moglie ha revocato tuttavia la sua adesione al divorzio, di modo che la causa è continuata con la procedura unilaterale. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.
D. Durante l'udienza preliminare, tenutasi il 27 gennaio 2010, la convenuta ha rivendicato anche il versamento di fr. 23 289.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere con il marito, precisando l'ammontare dell'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC in un importo pari alla metà degli averi di previdenza accumulati dall'attore in costanza di matrimonio. Il 1° maggio 2010 il marito si è trasferito con la sua nuova compagna in un appartamento a __________. Nell'ambito dell'istruttoria, avviata quello stesso 27 gennaio 2010, un perito giudiziario ha allestito il 19 agosto 2010 un referto sull'abitabilità, la redditività e il valore commerciale di uno stabile in proprietà della moglie a C__________ (inc. OA.2009.266). Statuendo su un'istanza presentata il 21 ottobre 2010 dal marito, il Pretore ha soppresso il 6 giugno 2011 in via provvisionale il contributo alimentare per la moglie dal 21 ottobre 2010 (inc. DI.2010.1596). Adita il 16 giugno 2011 da AO 1 con sentenza del 9 ottobre 2013 questa Camera ha ristabilito il contributo alimentare per lei in fr. 1590.– mensili dal 21 ottobre 2010 al 31 dicembre 2011 e in fr. 400.– mensili in seguito (inc. 11.2011.90).
E. Nel frattempo, il 1° gennaio 2012, AO 1 si è trasferita in un appartamento di sua proprietà a P__________ e il 14 novembre 2012 ha chiesto l'aumento del contributo alimentare cautelare a fr. 3477.– mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2011. All'udienza del 10 gennaio 2013, indetta per la discussione di tale istanza, il marito ha proposto di respingerla (inc. CA.2012.482). L'istruttoria cautelare è iniziata il 26 marzo ed è terminata, come quella di merito, il 25 giugno 2013.
F. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale cautelare e di merito, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato, del 4 novembre 2013, AP 1 ha chiesto nuovamente di respingere l'istanza cautelare, proponendo di dichiararla temeraria e postulando il versamento di fr. 5000.–, oltre a fr. 39 690.– per ripetibili. Nel merito egli ha riaffermato il suo punto di vista, sollecitando il versamento di un'indennità di fr. 420 000.– sulla scorta dell'art. 165 cpv. 2 CC e di fr. 50 000.– per ripetibili maggiorate. Nel suo memoriale del 5 novembre 2013 AP 1 ha preteso in via cautelare un contributo alimentare di fr. 4400.– mensili dal 1° ottobre 2011 e, dopo il divorzio, un contributo di fr. 4400.– mensili fino al pensionamento del marito e uno di fr. 3100.– mensili dopo di allora, rivendicando altresì
fr. 23 289.– in esito alla liquidazione dei rapporti patrimoniali e fr. 190 491.15 di indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC.
G. Statuendo con giudizio unico il 13 marzo 2014, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha posto le spese di fr. 5000.– a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 5000.– per ripetibili. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio, non ha previsto contributi tra coniugi né alcuna indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC e ha dato per liquidati i vicendevoli rapporti patrimoniali. Le spese processuali di fr. 30 000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro il decreto cautelare appena citato AO 1 è insorta a questa Camera con un appello 24 marzo 2014 nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso di fissare il contributo alimentare cautelare in fr. 4680.– mensili dal 1° ottobre 2011. Quello stesso 24 marzo 2014 AP 1 ha interposto a sua volta ‟appelloˮ contro il decreto cautelare per ottenere l'aumento a fr. 39 690.– delle ripetibili in suo favore, l'istanza della moglie essendo a suo dire temeraria. Nelle proprie osservazioni del 14 aprile 2014 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello avversario. Il 18 aprile 2014 AP 1 ha proposto di respingere l'appello della moglie e di dichiararlo temerario, esigendo fr. 20 000.– per ripetibili e sollecitando la trasmissione degli atti al Ministero pubblico affinché persegua la moglie per ‟truffa tentata e consumataˮ.
I. L'8 febbraio 2016 AO 1 ha prodotto un verbale d'audizione davanti all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano con accluso un conteggio delle spese di manutenzione dei propri immobili, un attestato dall'assicurazione malattia __________ del 19 gennaio 2016 e un riassunto dei costi 2015 della cassa malati __________. L'11 febbraio 2016 essa ha trasmesso altresì le sue tassazioni dal 2010 al 2013, instando per un aumento del contributo alimentare a fr. 5610.– mensili dal 1° ottobre 2011. Invitato a esprimersi, con osservazioni del 18 marzo 2016 AP 1 ha chiesto di estromettere i documenti in questione dagli atti o, quanto meno, di assumere soltanto il verbale d'audizione, proponendo di dichiarare irricevibile o, in subordine, temeraria la richiesta di aumento del contributo alimentare, riconoscendogli un'indennità di fr. 20 000.– per ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
I. Sull'appello di AO 1
2. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (fr. 4000.– mensili di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di
vent'anni: art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Il decreto cautelare inoltre è stato notificato al patrocinatore della moglie il 14 marzo 2014. Introdotto il 24 marzo 2014 (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in questione è pertanto tempestivo.
3. Relativamente ai mezzi di prova offerti in questa sede, essi sono proponibili se vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto non fa dubbio che il verbale d'audizione del 20 gennaio 2016 davanti all'autorità fiscale con il relativo conteggio sulle spese di manutenzione degli immobili dal 2010 al 2013, le tassazioni emesse il 10 febbraio 2016 e la documentazione delle casse malati del 19 gennaio 2016, posteriori all'emanazione della sentenza impugnata, sono di per sé proponibili. Sapere se essi siano propri a dimostrare l'assenza di reddito immobiliare e l'aumento dei costi medici non coperti dalla cassa malati è una questione che andrà valutata nell'ambito dell'apprezzamento delle prove.
Quanto alla richiesta di mutazione dell'azione formulata l'11 febbraio 2016 da AO 1, una simile domanda è ammissibile soltanto se sono date le premesse dell'art. 227 cpv. 1 (art. 317 cpv. 2 lett. a CPC) e se sussistono nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (lett. b). Nel caso specifico i documenti sono senz'altro nuovi. Ci si può interrogare invece se la circostanza su cui l'appellante fonda la richiesta, ossia l'azzeramento del reddito accertato dall'autorità fiscale, costituisca un fatto nuovo. La questione può rimanere indecisa, giacché – come si vedrà in appresso – l'appello non giustifica alcun aumento del contributo alimentare. Per gli stessi motivi non entra in linea di conto la richiesta, formulata solo in questa sede, di fissare il contributo alimentare in fr. 4680.– mensili, non fondata su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, allorquando davanti al Pretore l'istante aveva postulato un contributo alimentare di fr. 4400.– mensili (conclusioni del 5 novembre 2013, pag. 27). Al riguardo il marito obietta che – appunto – unicamente nel memoriale conclusivo la moglie ha preteso tale cifra, mentre con l'istanza essa rivendicava solo fr. 3477.– mensili. Egli però ha rinunciato al dibattimento finale e non ha reagito nemmeno dopo essersi visto notificare il memoriale conclusivo avversario. Così facendo, egli si è precluso la facoltà di muovere contestazioni successive. Questa Camera ha già avuto modo di rammentare, del resto, i rischi insiti in una rinuncia al dibattimento finale (Rep. 1995 pag. 227 n. 55; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid. 2b con rinvii). Tali rischi non potevano sfuggire all'interessato.
4. Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che l'istante non aveva sostanziato alcun cambiamento rispetto alla situazione alla base della decisione di cui chiedeva la modifica. Il reddito netto degli appartamenti a P__________ non era mutato e rimaneva attestato sui fr. 4000.– mensili “già calcolati e del resto ritenuti credibili dal fisco”, i ragionamenti che la proprietaria desumeva dalle tassazioni 2009 e 2010 essendo già stati “sconfessati dal Tribunale di appello”, mentre la documentazione prodotta per il 2011 e il 2012 non rendeva verosimile “alcunché di diverso, mescolando spese di ogni genere riferite a più immobili”. Quanto alla casa di C__________ per il Pretore nulla era cambiato, con l'aggravante che sull'effettivo di avanzamento della radicale e costosa ristrutturazione voluta dalla moglie nulla di preciso era dato di sapere nonostante il tempo trascorso rispetto ai piani inizialmente previsti, i quali indicavano una durata dei lavori di circa 8 mesi.
Relativamente al reddito della sostanza mobiliare, il primo giudice lo ha aggiornato in fr. 570.– mensili applicando a “tutta la sostanza liquida” di fr. 457 529.– il saggio d'interesse dell'1.5% fissato il 31 dicembre 2012 dal Consiglio federale, non senza rilevare che la “leggera” riduzione non incide apprezzabilmente, “visto che, attualizzati anche gli altri dati del calcolo, l'assetto vigente risulta ancora perfettamente adeguato”. Ciò posto, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 9033.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5700.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 2000.–, premio della cassa malati fr. 571.35, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile privata fr. 66.60, assicurazione infortuni fr. 15.40, imposta di circolazione fr. 16.40, assicurazione dell'automobile fr. 136.60, quota TCS fr. 8.60, “terzo pilastro” fr. 541.70, imposte fr. 1145.–).
Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in complessivi fr. 8110.– mensili (di rendita AI fr. 1160.–, casa di P__________ fr. 4000.–, casa di C__________ fr. 2380.–, reddito della sostanza fr. 570.–) rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 5590.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1250.–, spese accessorie fr. 267.50, posteggio fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 578.75, assicurazione complementare LCA fr. 46.70, franchigia fr. 50.–, altri costi non coperti dalla cassa malati fr. 30.–, spese per l'aiuto domestico fr. 280.–, assicurazione dell'automobile fr. 105.55, assicurazione dell'economia domestica fr. 55.70, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 16.30 e fr. 9.10, costi del natante fr. 294.75, quota TCS, assicurazione protezione giuridica fr. 46.60, imposte fr. 1300.–). Constatato che il contributo alimentare cui la moglie avrebbe diritto ammontava a fr. 406.50 mensili, il Pretore ha ritenuto ingiustificata una modifica dell'assetto vigente, il quale prevedeva un contributo di fr. 400.– mensili. Onde la reiezione dell'istanza.
5. Nelle sue osservazioni AP 1 sostiene che l'appello della moglie è irricevibile per carenza di motivazione, la convenuta limitandosi a ripetere le argomentazioni sollevate davanti al Pretore, senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, non fa dubbio che un appello dev'essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), dal memoriale dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata, ma anche per quali ragioni (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Nella fattispecie il ricorso permette ad ogni modo di capire che l'interessata contesta di non avere sostanziato cambiamenti rispetto alla situazione posta alla base della decisione emanata il 6 giugno 2011 (pag. 5 punto 8). Inoltre essa censura la mancata riduzione delle sue entrate (pag. 6 a 11) e rivendica il proprio intero fabbisogno (pag. 12 e 13), affermando altresì che quello del marito è diminuito (pag. 14 e 15). Sufficientemente motivato, il ricorso può dunque essere vagliato nel merito.
6. Le misure provvisionali adottate durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse, sempre che ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti. Per contro le parti non possono invocare un erroneo accertamento dei fatti o un'errata applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza. Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi cautelari dopo avere aggiornato gli elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 3 con riferimenti; v. anche DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 137 III 606 consid. 4.1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.1 e 11.2014.2 del 28 gennaio 2016, consid. 3).
7. In concreto il contributo alimentare cautelare per la moglie di fr. 1590.– mensili dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2011 e di fr. 400.– mensili dal 1° gennaio 2012, disciplinato dal decreto cautelare parzialmente riformato da questa Camera il 9 ottobre 2013, era stato determinato sulla base di un reddito del marito di fr. 8385.– mensili e di un reddito della moglie di fr. 5975.– mensili, aumentato a fr. 8355.– mensili dal 1° gennaio 2012, per rapporto a un fabbisogno minimo del marito di fr. 4450.– mensili e a un fabbisogno minimo della moglie di fr. 5220.– mensili. Le entrate della moglie si componevano come segue:
fr. 1140.– mensili di rendita AI,
fr. 4000.– mensili di reddito dall'immobile a P__________,
fr. 2380.– mensili di reddito della casa a C__________ e
fr. 835.– mensili di reddito della sostanza mobiliare.
a) Per quanto attiene allo stabile di P__________, questa Camera aveva accertato sulla scorta delle tassazioni un reddito di fr. 4045.– mensili nel 2007 e di fr. 4360.– mensili nel 2009. Per il seguito essa aveva constatato un “chiaro” aumento delle spese di gestione e di manutenzione rispetto alle tassazioni del 2010 e del 2011. La voce fiscale tuttavia non distingueva tra lo stabile di P__________ e la casa di C__________, di modo che a un sommario esame risultava impossibile determinare se i costi dello stabile di P__________ fossero effettivamente aumentati e in che misura (sentenza citata, consid. 4c).
b) L'istante fa valere che il reddito dei menzionati appartamenti non ammonta più a fr. 4000.– mensili, ma a soli fr. 2000.– mensili, poiché dal 2009 i costi di gestione e di manutenzione dell'immobile sono aumentati. Essa sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore e da questa Camera, per quanto riguarda gli anni 2009 e 2010 la documentazione da lei prodotta si riferisce ai soli costi degli appartamenti a P__________ (“residenza M__________) e non anche a quelli della casa di C__________ (“residenza H__________). E da tali dati risulta che, sebbene dal 2012 essa occupi un appartamento “per cui versa una pigione”, la media delle entrate tra il 2009 e il 2012 non eccede appunto fr. 2000.– mensili.
c) Una modifica di contributi alimentari fissati a titolo provvisionale dispiega i suoi effetti dall'introduzione dell'istanza, mentre una modifica retroattiva è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_501/2015 del 12 gennaio 2016, consid. 4.1). In concreto la questione legata alle spese di gestione e di manutenzione dell'immobile a P__________ relativamente al periodo fino 13 novembre 2012 (data dell'istanza di modifica) è già stata decisa e non può essere ridiscussa, tanto meno in difetto di circostanze eccezionali cui l'appellante neppure accenna.
Per il seguito, dalle tassazioni prodotte in questa sede si evince che i redditi da locazione sono ammontati nel 2012 a fr. 86 060.– e nel 2013 a fr. 84 606.–. La riduzione rispetto agli anni precedenti (fr. 104 220.– e fr. 108 160.–) appare verosimile, AO 1 essendosi trasferita in un appartamento di quello stabile (doc. 99), di modo che essa non incassa più la pigione versata dal precedente conduttore He__________ (doc. 85). L'appellante asserisce bensì di versare una pigione, ma per tacere del fatto che nulla rende verosimile l'assunto, non è dato a divedere – né l'interessata spiega – perché essa verserebbe un canone per l'occupazione di un suo appartamento. A un sommario esame nulla giustifica
di scostarsi perciò dalle risultanze fiscali, onde entrate di
fr. 86 060.– nel 2012 e di fr. 84 606.– per il 2013, pari a una media di fr. 85 333.– annui.
d) AP 1 eccepisce che per la definizione di contributi alimentari è arbitrario dedurre costi di manutenzione che comprendano spese straordinarie di rinnovamento o di plusvalore senza un esame particolareggiato e senza alcun giustificativo. In tal caso – egli soggiunge – le tassazioni costituiscono un mero indizio (sentenze del Tribunale federale 5A_318/2009 del 19 ottobre 2009, consid, 3.3 e 5A_651/2011 del 26 aprile 2012, consid. 7.3). Se non che, nel caso in oggetto AO 1 ha prodotto i giustificativi delle spese (classificatore doc. 103) da cui l'autorità tributaria ha stralciato i costi non deducibili fiscalmente, ovvero non riferiti a interventi che hanno lo scopo di preservare lo stato dell'immobile, di conservarne l'uso e di mantenerne la redditività, escluse opere di miglioria (art. 33 lett. d LT). Per il resto, a un sommario esame le spese che nelle sue osservazioni AP 1 indica come “straordinarie” nel 2012, di complessivi fr. 2930.60 (pag. 26 e 33), si riferiscono essenzialmente alla riparazione di tapparelle, di servizi sanitari e a lavori di tinteggio che non possono definirsi spese di rinnovo. A un giudizio di verosimiglianza la media dei costi di manutenzione degli ultimi quattro anni risulta perciò di fr. 45 568.–.
In definitiva tenuto, conto che per il biennio 2012/2013 l'appellante ha incassato un reddito medio dalle locazioni di fr. 85 333.– e ha versato interessi passivi per una media di fr. 10 402.–, il reddito netto degli appartamenti a P__________ può essere fissato in fr. 2445.– mensili (arrotondati).
8. Relativamente alla casa di C__________, l'appellante ribadisce che questa non genera redditi. Pur ammettendo che i lavori di ristrutturazione sarebbero dovuti terminare alla fine del 2012, essa sostiene che a causa di gravi errori commessi dai progettisti le opere non sono ancora finite, il che rende impossibile locare gli appartamenti. Per di più, l'intervenuto aumento dei costi di ristrutturazione da fr. 680 000.– a fr. 1 150 663.50 l'ha costretta ad accendere un altro mutuo ipotecario di fr. 120 000.–. L'operazione immobiliare non produrrà dunque alcun reddito apprezzabile.
Contrariamente a quanto l'appellante opina, nella sentenza del 9 ottobre 2013 questa Camera ha imputato alla medesima un reddito ipotetico dal gennaio del 2012 non perché i lavori di rinnovo sarebbero dovuti terminare entro quella data, ma perché l'investimento minimo prospettato dal perito unitamente alla ricerca di un conduttore avrebbero verosimilmente richiesto un anno di tempo (consid. 6f in fine). Nell'appello l'interessata si duole di gravi errori commessi dai progettisti, ma a ben vedere nulla è mutato rispetto alla situazione di partenza. Perché i lavori di manutenzione minimi prospettati dal perito non fossero ragionevolmente esigibili è e rimane un'incognita. Né AO 1 può seriamente pretendere di spendere nell'immobile somme eccedenti quanto ha indicato il perito e sostenere poi che l'operazione non frutterà nulla quando con un investimento limitato essa avrebbe potuto conseguire introiti dell'ordine di fr. 2380.– mensili. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9. In merito al reddito della sostanza mobiliare l'appellante lamenta che il Pretore le ha conteggiato come patrimonio la somma di fr. 191 543.70 depositata su un conto presso la Banca __________, mentre tale importo è destinato a finanziare i costi di ristrutturazione dell'abitazione a C__________, sicché il conto in questione è destinato a esaurirsi. A suo dire, il reddito dalla sostanza mobiliare ammonta perciò a soli fr. 332.50 mensili, corrispondenti all'1.5% di fr. 265 985.–. L'opinione non può essere condivisa. Il Pretore non ha aggiunto infatti alla sostanza di AO 1 il menzionato credito di costruzione. Ha tenuto conto semplicemente del capitale indicato dall'interessata medesima nella dichiarazione fiscale 2012, in cui la contribuente ha esposto, appunto, averi per complessivi fr. 457 529.– (doc. 105). La doglianza cade quindi nel vuoto.
AP 1 assevera invero che il reddito della sostanza mobiliare va confermato in fr. 825.– mensili, come figurava nel precedente decreto cautelare. Egli disconosce tuttavia che, ravvisandosi le premesse per una modifica dell'assetto in vigore, il giudice deve aggiornare anche gli altri elementi del calcolo litigiosi. E in concreto, come detto, sia la sostanza sia il saggio d'interesse sono diminuiti. Né si giustifica, come pretende il marito, di aggiungere alla sostanza il citato credito di costruzione, il quale è concesso esclusivamente per il pagamento dei costi relativi all'edificazione, alla ristrutturazione o al restauro di edifici. Certo, in concreto esso produce interessi (dichiarati dalla moglie nel 2012 in fr. 268.95 annui), ma di tali interessi la mutuataria può disporre solo per l'operazione immobiliare. Il reddito dalla sostanza mobiliare va fissato così in fr. 570.– mensili. Ne segue che le entrate complessive della moglie assommano a fr. 6555.– mensili.
10. Sempre per quanto attiene al reddito della moglie, AP 1 ribadisce che ai proventi della locazione degli appartamenti a P__________ vanno aggiunti fr. 16 260.– annui, pari a quanto la moglie riscuoteva dal precedente conduttore dell'appartamento da lei occupato. A suo parere, costei non può pretendere di dedurre tale entrata dal reddito dello stabile e contemporaneamente inserire nel proprio fabbisogno un costo dell'alloggio. Egli rileva poi che dall'attività di terapista Shiatsu la moglie ricava almeno fr. 1000.– mensili, come ha dichiarato un testimone e come ha riconosciuto la moglie stessa, la quale ha prodotto finanche le distinte delle entrate relative al 2009 e al 2010 (doc. 21 e 22). AP 1 fa valere inoltre che la moglie ha confermato di percepire fr. 3500.– annui come amministratrice degli appartamenti a P__________, onde introiti per ulteriori fr. 291.65 mensili.
a) Già si è detto che, occupando dal 1° gennaio 2012 un suo appartamento a P__________, AP 1 non incassa più alcuna pigione. Si è spiegato altresì che nel reddito dello stabile non si è tenuto conto dell'allegazione secondo cui essa verserebbe un corrispettivo per l'appartamento (sopra, consid. 7b e 7c), sicché in circostanze del genere non soccorrono le premesse per maggiorare le entrate dello stabile a reddito. D'altro lato in condizioni siffatte non si giustifica nemmeno di includere nel fabbisogno minimo dell'interessata un costo dell'alloggio, l'onere ipotecario essendo già computato nel calcolo del reddito degli appartamenti. Dal fabbisogno minimo di AO 1 vanno stralciati così sia il costo dell'alloggio di fr. 1250.– mensili, sia quello del posteggio di fr. 60.– mensili.
b) Circa l'attività di terapista, la circostanza era già nota nell'ambito della precedente procedura cautelare, tant'è che il Pretore non aveva imputato alla moglie alcun reddito, il marito limitandosi a semplici affermazioni (decreto cautelare del 6 giugno 2011, pag. 5 in basso nell'inc. DI.2010.1596). Nulla è mutato da allora, né soccorre la testimonianza di Ma__________, il quale si è limitato a dichiarare di aver seguito un paio di terapie Shiatsu – gratuite – anni addietro (deposizione del 26 giugno 2013: verbali, pag. 3). E AO 1 continua a dichiarare di non svolgere alcuna attività lucrativa e di non avere entrate (interrogatorio formale del 1° ottobre 2012, risposta n. 22), ciò che non rende verosimile né un maggior grado d'occupazione rispetto al passato né, tanto meno, un'entrata di fr. 1000.– mensili.
c) Quanto all'attività di amministratrice immobiliare, è vero che AO 1 ha ammesso di dedurre fiscalmente fr. 3500.– quale compenso per simile attività (interrogatorio formale del 1° ottobre 2012, risposta n. 11). La pretesa di inserire tale reddito fra le entrate di lei è formulata tuttavia per la prima volta in questa sede senza che ne siano date le permesse. È pertanto inammissibile (art. 317 cpv. 2 CPC).
11. In merito al proprio fabbisogno minimo l'appellante sostiene che esso ammonta non solo a fr. 5590.– mensili, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 7255.70 mensili, dovendosi tenere conto di nuove spese. Le singole voci vanno esaminate singolarmente.
a) L'appellante si duole anzitutto che il primo giudice le ha riconosciuto unicamente fr. 30.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati rispetto ai fr. 245.– mensili ammessi in precedenza. Per di più, essa soggiunge, anche quest'ultimo dato va aggiornato in fr. 615.– mensili, come risulta dai doc. 87 e 91. Infine la documentazione prodotta in appello attesterebbe un esborso di fr. 1130.– mensili per il 2015. Quanto al Pretore, egli si è fondato “sulle spese 2011 (doc. 91), l'interessata non documentando altre spese mediche non coperte”.
Che nelle precedenti decisioni cautelari l'esborso riconosciuto all'appellante per spese mediche non coperte dall'assicurazione sanitaria ammontasse a fr. 245.– mensili non fa dubbio. Per il 2012 gli attestati della cassa malati indicano una partecipazione dell'assicurata di fr. 291.50 mensili, compresa la franchigia annua (allegati alla dichiarazione fiscale 2012: doc. 105). Nulla è stato prodotto per il 2013 e 2014, mentre nel 2015 la partecipazione risulta essere stata di fr. 1130.– mensili, sempre compresa la franchigia (attestazioni allegate alle lettera 8 febbraio 2016). Sta di fatto che, di fronte alla contestazione dell'aumento di tali costi formulata dal marito nella risposta, l'interessata si è limitata a rinviare alle attestazioni destinate all'autorità fiscale, le quali però non bastano per dimostrare l'esistenza di trattamenti medici indispensabili e ricorrenti (I CCA, sentenza inc.11.2014.22 del 15 marzo 2016, consid. 10b con rinvio in particolare alla sentenza del Tribunale federale 5A_991/2014 del 27 maggio 2015, consid. 2.2). Per di più, gli unici scontrini di farmacia agli atti indiziano meri costi di automedicazione (rimedi contro l'influenza, la tosse e il mal di gola, antidolorifici e vitamine: doc. 105) che sono già inclusi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 129 III 242 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_664/2007 del 23 aprile 2008, consid. 2.2.1). Ciò posto, il marito non contestando i motivi alla base dell'esborso riconosciuto nella precedente decisione, si giustifica di lasciare nel fabbisogno minimo dell'interessata una partecipazione fino a concorrenza di fr. 245.– mensili.
b) Riguardo alla spesa per l'abbonamento della palestra (di fr. 75.– mensili), l'appellante sostiene che si tratta di un costo necessario per motivi di salute, comprovato dai doc. 93 e 95 (pag. 12 a metà). Il Pretore non si è espresso in proposito. Dagli atti risulta che il medico curante dell'interessata ha consigliato a quest'ultima di “fare regolarmente attività fisica in palestra” (doc. 95), ragione per cui essa frequenta il centro __________, il cui abbonamento costa fr. 75.– mensili (doc. 93). Il marito oppone che la spesa è assunta dalla cassa malati, ma ha sollevato l'obiezione solo nel memoriale conclusivo, ciò che ha impedito alla moglie di rendere verosimile il contrario. L'esborso va pertanto riconosciuto.
c) L'appellante chiede di riconoscerle il premio per l'assicurazione dello stabile a C__________, di fr. 85.60 mensili (doc. 89). Se non che, nel precedente decreto cautelare il Pretore aveva stimato le spese di gestione dell'immobile fondandosi sulla deduzione fiscale forfettaria del 25%, valutazione ritenuta sostenibile a un esame di verosimiglianza da questa Camera (sentenza del 9 ottobre 2013, consid. 6e). Nulla è mutato da allora, né l'interessata può chiedere di inserire nel suo fabbisogno minimo un costo di cui già si è tenuto conto nella determinazione del reddito.
d) A ragione l'appellante fa valere invece che il Pretore ha tralasciato nel fabbisogno minimo, senza darne ragione, l'imposta di circolazione (fr. 54.65 mensili). Tale spesa era già stata riconosciuta nella procedura precedente (sentenza del 9 ottobre 2013, consid. 8). Inoltre mal si comprende perché andrebbe riconosciuto all'interessata il premio dell'assicurazione RC per l'automobile, ma non l'imposta in questione. Che l'appellante non lavori ancora non significa che essa non abbia il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune aveva a disposizione un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel proprio fabbisogno minimo i costi del veicolo anche dopo la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Nella fattispecie AO 1 non contesta che durante la comunione domestica l'istante adoperasse un'automobile, né pretende che i costi del veicolo fossero inferiori all'ammontare indicato, né risulta che tali costi – seppure inseriti nella contabilità della palazzina a P__________ – siano stati dedotti dal relativo reddito.
e) Quanto all'assicurazione contro la responsabilità civile privata, non è effettivamente dato di capire perché il Pretore abbia ammesso due importi distinti (fr. 9.10 e fr. 16.10 mensili). Considerato che per la stessa appellante l'esborso ammonta a fr. 9.10 mensili, solo tale spesa va riconosciuta. Contrariamene a quanto l'appellante sostiene, poi, il Pretore ha già incluso nel fabbisogno minimo il premio per l'assicurazione dell'economia domestica, di fr. 55.70 mensili (pag. 5 in alto). La critica dell'interessata si rivela perciò priva di consistenza.
f) Per quel che attiene ai corsi di shiatsu (fr. 100.– mensili), la loro frequentazione nel 2011 è stata resa verosimile (doc. 90). V'è da domandarsi se tale spesa si giustifichi, l'interessata ammettendo l'assenza di ogni prospettiva “che le permetterà mai di guadagnare con tale attivitàˮ (memoriale conclusivo del 5 novembre 2012, pag. 7). Sia come sia, l'appellante riconosce che ragioni di salute ostano all'esercizio di tale attività (loc. cit.) e nulla rende verosimile che per mantenere "il numero di concordato” essa debba seguire corsi annui.
g) in merito al contributo AVS, stimato in fr. 550.– mensili, è vero che anche i beneficiari di una rendita AI rimangono soggetti all'obbligo di versamento quali assicurati senza attività lucrativa (https://www.ahv-iv.ch/p/2.03.i, pag. 2). Tali assicurati però non sono tenuti al pagamento di contributi propri se il coniuge svolge un'attività lucrativa a norma dell'AVS e versa contributi di almeno fr. 956.– mensili. Ciò vale fino al termine dell'anno in cui è pronunciato il divorzio (https://www. ahv-iv.ch/p/2.03.i, pag. 3). In concreto il divorzio è stato pronunciato il 13 marzo 2014. Dal 1° gennaio 2015 va inserito perciò nel fabbisogno minimo dell'appellante il contributo AVS. L'interessata lo quantifica in fr. 550.– mensili, ma disconosce che il relativo ammontare dipende dalla sostanza e dal reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20. Con una sostanza netta di circa fr. 390 000.– e un contributo alimentare di fr. 400.– mensili, a un sommario esame l'appellante non può vedersi riconoscere così più di fr. 75.– mensili arrotondati (calcolatore in: http://www.bsv.admin.ch/themen/ ahv/berechnung_nichterwerbstaete/index.html).
h) Per quel che è dell'onere fiscale, l'appellante chiede di aumentarlo da fr. 1300.– a fr. 1500.– mensili per tenere conto del maggior contributo alimentare in suo favore. Il marito propone di stralciarlo interamente. Ora, dalle tassazioni prodotte in questa sede non risulta per il 2012 alcuna imposta federale a carico dell'appellante, mentre si desume un'imposta cantonale di fr. 1120.–. Stimata anche l'imposta comunale (70%), a un sommario esame l'aggravio tributario dell'appellante non supera fr. 160.– mensili anche considerando il valore locativo dell'abitazione a C__________.
12. Sempre in relazione al fabbisogno minimo di AO 1, il marito sostiene che esso non eccede fr. 4357.75 mensili, il Pretore avendo erroneamente riconosciuto i costi per l'aiuto domestico, i costi del natante e gli interessi ipotecari della casa a C__________.
a) In merito ai costi per l'aiuto domestico, ammessi dal Pretore nella misura di fr. 280.– mensili (4 ore a fr. 70.–) “vige notevole incertezza, in particolare circa l'effettiva necessità di questo aiuto e le ragioni per le quali è stato attivato”. Dagli atti risulta nondimeno che l'assicurazione malattia della moglie ha dichiarato di assumere tali costi per un massimo di 60 giorni l'anno (doc. 96), finanche più di quanto l'interessata chiede. Ne segue che l'esborso va stralciato dal fabbisogno minimo di lei.
b) Circa i costi del natante, il marito sostiene che la moglie non ha più la barca, non più menzionata nella dichiarazione fiscale del 2012 (doc. 105). Sta di fatto che nemmeno in precedenza la contribuente aveva menzionato la barca (dichiarazioni fiscali nell'inc. DI.2007.862), sicché l'argomentazione nulla indizia. Né il costo in questione va tolto dal fabbisogno minimo della moglie, per i motivi già addotti da questa Camera nella sentenza del 6 settembre 2012, poiché si tratterebbe di una spesa voluttuaria (cfr. consid. 9). Al riguardo non soccorre ripetersi.
c) Quanto agli interessi passivi per il mutuo ipotecario gravante la casa di C__________, contrariamente all'opinione di AP 1 il Pretore nulla ha riconosciuto. L'asserto cade di conseguenza nel vuoto.
d) In ultima analisi, tolto il costo dell'alloggio e quello del posteggio (sopra, consid. 7c), il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 3190.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, spese accessorie fr. 267.50, premio della cassa malati fr. 578.75, assicurazione complementare fr. 46.70, franchigia fr. 50.–, costi non coperti dalla cassa malati fr. 245.–, abbonamento della palestra fr. 75.–, assicurazione dell'automobile fr. 105.55, imposta di circolazione fr. 54.65, assicurazione dell'economia domestica fr. 55.70, assicurazione contro la responsabilità civile privata fr. 9.10, costi del natante fr. 294.75, quota TCS, assicurazione protezione giuridica fr. 46.60, onere fiscale fr. 160.–), aumentato a fr. 3265.– mensili arrotondati dal 1° gennaio 2015 per l'aggiunta del contributo AVS.
13. Relativamente al fabbisogno del marito, calcolato dal Pretore in fr. 5700.– mensili, l'appellante sostiene che esso non supera in realtà fr. 3423.35 mensili, poiché AP 1 vive con un'altra donna, sicché il minimo esistenziale, il costo dell'alloggio, il premio dell'assicurazione domestica e quello dell'assicurazione contro la responsabilità civile vanno dimezzati. A suo avviso inoltre l'onere fiscale va ridotto e il premio dell'assicurazione infortuni stralciato.
a) Per costante giurisprudenza di questa Camera ogni coniuge ha diritto di vedersi riconoscere dopo la separazione di fatto, quand'anche abiti con una terza persona, il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo: sentenza inc. 11.2014.1 del 21 gennaio 2016, consid. 6b). La convivenza non deve permettere all'altra persona, in altri termini, di lucrare su di lui, né deve permettere a lui di lucrare sull'altra persona. Nella fattispecie si ignora se la convivenza di AP 1 sia davvero stabile. A parte ciò, per le ragioni che precedono non si giustifica di dimezzare le uscite. Si giustifica invece di ridurre il costo dell'alloggio. Non tanto perché il marito viva con un'altra donna, quanto perché una spesa di fr. 2000.– mensili per lui soltanto risulta esagerata (doc. SSS), pur considerando che egli ha diritto di mantenere dopo la separazione il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). Nelle circostanze descritte un esborso di fr. 1500.– mensili complessivi appare equo per un persona sola che abiti nel Luganese. Non è il caso, per contro, di ridurre il premio dell'assicurazione per l'economia domestica e contro la responsabilità civile, il marito dovendo affrontare tali costi anche vivendo solo.
b) In merito all'onere fiscale, l'appellante chiede di ridurlo nel fabbisogno minimo del marito da fr. 1145.– a fr. 500.– mensili, poiché il contributo alimentare in suo favore è destinato a superare fr. 400.– mensili. Come si vedrà oltre, nondimeno, in esito all'attuale procedura il contributo alimentare rimane immutato, sicché nulla giustifica una modifica del carico fiscale. E neppure entra in considerazione, a un sommario esame, un aumento dell'aggravio come pretende il marito, l'importo di fr. 1336.15 da lui calcolato per il 2012 (doc. UUU) fondandosi su una mera proiezione senza che sia dato di sapere come si giunga al reddito imponibile immesso nel calcolatore d'imposta.
c) Riguardo al premio per l'assicurazione infortuni, esso è sempre stato incluso nel fabbisogno minimo del marito senza che la moglie sollevasse contestazioni. L'appellante non asserisce del resto che la spesa non esista più. Sulla questione non giova dunque attardarsi.
d) Nelle proprie osservazioni AP 1 chiede di aggiungere al suo fabbisogno minimo una rata di fr. 541.65 mensili destinata al rimborso di un prestito che alla fine del 2011 ammontava ancora a fr. 14 500.–. Il Pretore ha respinto la pretesa, affermando che non appariva verosimile né l'esistenza del prestito né il pagamento della rata mensile. In realtà risulta da una dichiarazione di Pa__________ che a parziale estinzione di un debito di fr. 21 000.– AP 1 ha versato nel 2011 complessivi fr. 6500.–, sicché gli rimaneva un passivo di fr. 14 500.– (doc. YYY). La moglie ha sì contestato l'ammissibilità della posta nel fabbisogno minimo del convenuto, ma non ha messo in dubbio la veridicità della citata dichiarazione (verbale del 10 gennaio 2013, pag. 4). Che il debito poi risalga al 2010 (doc. RR e QQQ) poco importa, l'interessato non perdendo per ciò soltanto il diritto di vedersi riconoscere il rimborso, almeno pro futuro. Nel fabbisogno di lui vanno inclusi così fr. 541.65 mensili.
e) A ragione AP 1 censura altresì l'esclusione dal suo fabbisogno minimo dell'imposta di circolazione e dell'assicurazione per la moto, di fr. 74.60 mensili complessivi. La spesa in questione è sempre stata inserita nel fabbisogno minimo di lui, tanto che la moglie stessa l'ha riconosciuta (memoriale conclusivo del 5 novembre 2013, pag. 17 in alto). Né si giustifica di stralciare il costo del libretto ETI, sempre ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessato, il quale l'ha per altro reso verosimile (doc. BBBB: fr. 7.75 mensili).
f) Ne segue che il fabbisogno minimo del convenuto ammonta a fr. 5825.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 571.35, imposta di circolazione fr. 16.40, assicurazione dell'automobile fr. 136.60, assicurazione dell'economia domestica e assicurazione contro la responsabilità civile privata fr. 66.60, assicurazione infortuni fr. 15.45, quota TCS fr. 8.60, libretto ETI fr. 7.75, imposta di circolazione della moto fr. 15.60, assicurazione della moto fr. 59.–, “terzo pilastro” fr. 541.70, rimborso del debito fr. 541.65, onere fiscale fr. 1145.–).
14. Per quanto si riferisce al proprio reddito, AP 1 fa valere che esso non ammonta a fr. 9033.– mensili come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 8616.65 mensili, come ha accertato questa Camera nella sentenza del 9 ottobre 2013. Il Pretore si è dipartito dal certificato di salario 2012, il quale attesta uno stipendio netto di fr. 108 404.– annui, pari a fr. 9033.– mensili (doc. OOOO). Il convenuto fa notare di avere ricevuto nel 2012, oltre allo stipendio di base, un premio speciale di fr. 4000.– e un'indennità di fr. 1000.– per turni fuori orario (“picchetti”), introiti che per la loro eccezionalità non vanno considerati. Ora, il reddito di un lavoratore dipendente è, per principio – salvo cioè oscillazioni rilevanti, non riscontrabili al caso in esame – quello conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). In concreto AP 1 aveva percepito già in passato gratifiche, bonus o premi straordinari: fr. 800.– nel 2009 (doc. DD), fr. 3730.– nel 2010 (doc. RR), fr. 2250.– nel 2011 (doc. RRR) e, appunto, fr. 4000.– nel 2012 (doc. OOOO), di modo che a un sommario esame tali supplementi non possono ritenersi eccezionali. Analoga conclusione vale per i turni fuori orario (certificati di salario 2011 e 2102: doc. RR e OOOO). Il reddito di lui va così confermato in fr. 9033.– mensili.
15. Secondo AP 1 per determinare l'eccedenza da ripartire tra i coniugi nel bilancio familiare occorre dedurre “dalla differenza tra l'insieme dei redditi e l'insieme dei fabbisogni l'ammontare del risparmio medio”. L'argomento è già stato trattato e respinto da questa Camera nella sentenza del 9 ottobre 2013 (consid. 11) senza che i calcoli esposti dal convenuto permettano di ravvisare, a un sommario esame, un qualsivoglia mutamento rispetto ad allora. Non soccorrono quindi i presupposti per tornare sul tema.
16. Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:
Dal 14 novembre 2012 al 31 dicembre 2014
Reddito del marito (consid. 14) fr. 9 033.—
Reddito della moglie (consid. 9) fr. 6 555.—
fr. 15 588.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 13f) fr. 5 825.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 12d) fr. 3 190.—
fr. 9 015.— mensili
Eccedenza fr. 6 573.— mensili
Metà eccedenza fr. 3 286.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 5825.– + fr. 3286.50 = fr. 9 111.50
e dovrebbe versare alla moglie
fr. 3190.– + fr. 3286.50 ./. fr. 6555.– = fr. 0.— mensili.
Dal 1° gennaio 2015 in poi
Reddito del marito (consid. 14) fr. 9 033.—
Reddito della moglie (consid. 9) fr. 6 555.—
fr. 15 588.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 13f) fr. 5 825.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 12d) fr. 3 265.—
fr. 9 090.— mensili
Eccedenza fr. 6 498.— mensili
Metà eccedenza fr. 3 249.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 5825.– + fr. 3249.– = fr. 9 074.—
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 3265.– + fr. 3249.– ./. fr. 6555.– = fr. 0.— mensili.
Nel risultato l'appello si dimostra perciò destituito di fondamento.
17. AP 1 chiede a questa Camera di segnalare la moglie al Ministero pubblico per truffa processuale, avendo essa ottenuto il versamento di contributi alimentari senza produrre i giustificativi delle spese della palazzina a P__________ da lui chiesti in edizione pretendendo di non possederli, salvo poi esibirli nella presente procedura. Ora, la truffa processuale (caso particolare di truffa giusta l'art. 146 CP) consiste nell'ingannare con astuzia un tribunale per indurlo a prendere una decisione (materialmente erronea) pregiudizievole per il patrimonio della controparte o di un terzo. L'autore deve agire a scopo di indebito profitto. Il carattere indebito non risulta tanto dalle modalità dell'ottenimento del profitto, quanto dal fatto che il profitto è contrario all'ordine giuridico. Non è indebito il profitto cui l'autore ha – o crede di avere – diritto. Non commette truffa dunque il creditore che ricorre a un inganno astuto per ottenere il pagamento di quanto gli è dovuto. Nell'ambito della truffa processuale lo scopo di indebito profitto sussiste qualora l'autore intenda ottenere una decisione che non corrisponde alla situazione giuridica sostanziale (sentenza del Tribunale federale 6B_1005/2013 del 10 febbraio 2014, consid. 5.1 con rinvii a DTF 122 IV 197 consid. 2). Contrariamente da quanto sostiene AP 1, perché siano adempiti tali presupposti non basta una semplice menzogna. Occorre che il giudice sia ingannato con astuzia per mezzo di prove falsificate o conseguite in modo illecito (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, ad art. 146, n. 1.7). In concreto sarà anche vero che l'istante non ha prodotto i documenti richiesti dal convenuto, esibendoli solo in seguito, ma ciò non denota un inganno ordito con astuzia ai danni della giustizia. Alla richiesta del convenuto non può quindi essere dato seguito.
II. Sull'“appello” di AP 1
18. L'insorgente censura la commisurazione delle ripetibili fissate dal Pretore, chiedendo di aumentarle da fr. 5000.– a fr. 39 690.–. Se non che, una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). L'appello di AP 1 può unicamente essere trattato perciò a tale stregua. Il termine per ricorrere era in concreto di 10 giorni, la decisione impugnata essendo stata emessa con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). Il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore di AP 1 il 14 marzo 2014. Introdotto il 24 marzo 2014, ultimo giorno utile, il rimedio in esame è pertanto tempestivo.
19. Accertata nella fattispecie l'integrale soccombenza della moglie, il Pretore ha posto le spese del procedimento cautelare a carico di quest'ultima, con obbligo di rifondere al marito fr. 5000.– per ripetibili. A tal fine egli si è dipartito da un valore litigioso di fr. 132 000.–, pari al contributo alimentare in discussione dall'ottobre del 2011 al marzo del 2014, calcolando l'indennità “sulla base della tariffa previgente (art. 33 LTG)”, e ciò “senza alcuna declaratoria di temerarietà e senza distinzione tra la fase superprovvisionale e quella provvisionale”, non essendosi proceduto “ad alcuna effettiva trattazione separata delle relative domande”.
20. Per il reclamante il valore litigioso ammonta in realtà ad almeno fr. 1 056 000.– (fr. 4400.– x 12 x 20), poiché il contributo alimentare cautelare ha una durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC. A suo parere, tenuto conto dell'importanza della lite, delle relative difficoltà, della mole di lavoro dovuta alla copiosa e confusa documentazione, dell'atteggiamento persecutorio della moglie che beneficia di una situazione finanziaria migliore di quanto stabilito, l'indennità andava fissata in fr. 39 690.–, pari al 70% di fr. 56 700.– (corrispondenti a circa il 5% del valore litigioso). Il reclamante chiede inoltre di dichiarare temeraria l'istanza cautelare e di sanzionare la moglie, trattandosi di un ‟palese esempio di abuso di dirittoˮ, la procedura essendo stata ‟introdotta con il chiaro scopo di cercare di ritardare l'emanazione della sentenza di meritoˮ.
a) Quanto alla richiesta di dichiarare temeraria un'iniziativa processuale, questa Camera ha già avuto modo di ricordare al patrocinatore del reclamante che una condotta processuale abusiva o in malafede non è più sanzionata dalla nuova procedura civile con una formale dichiarazione di temerarietà, come disponeva il vecchio art. 152 CPC ticinese. Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede dichiarare l'azione irricevibile o ritornare l'atto processuale senza formalità (RtiD I-2015 pag. 937 n. 46c). La richiesta dell'appellante intesa a far dichiarare temeraria l'istanza avversaria cade pertanto nel vuoto. Per di più, l'art. 115 CPC non prevede più una maggiorazione delle ripetibili in caso di malafede o temerarietà processuale, ma solo la condanna di chi procede in malafede o con temerarietà al versamento di spese processuali nelle procedure gratuite, riservate eventuali sanzioni disciplinari (art. 128 cpv. 3 CPC: I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013 consid. 14). Al riguardo la pretesa del reclamante non merita ulteriore disamina.
b) Le indennità per ripetibili nelle cause di stato (provvedimenti cautelari compresi) sono definite, per costante giurisprudenza di questa Camera, in base al dispendio di tempo (fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2013.59 del 10 agosto 2015, consid. 15). Identico principio vigeva già sotto l'egida dell'art. 14 della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009, consid. 10 con rinvio a BOA n. 24, pag. 48; v. anche BOA n. 22 pag. 34). L'indennità per ripetibili dipende così dall'importanza della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza del lavoro e dal tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 12 ultima frase del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).
c) Premesso ciò, in concreto il patrocinio del marito è consistito nella redazione di due allegati (risposta e memoriale conclusivo) e nella partecipazione a due udienze. Non si disconosce che il memoriale conclusivo consta di 46 pagine. Non si trascura nemmeno che il mandato può essersi rivelato impegnativo per la ponderosa documentazione presentata dalla moglie. Sta di fatto che dal profilo giuridico la situazione era relativamente semplice. Inoltre il procedimento cautelare si innestava in di una causa di divorzio già ampiamente nota al patrocinatore del convenuto. In simili circostanze l'indennità di fr. 5000.– fissata dal primo giudice appare congrua, ove si pensi che remunera circa 14 ore di lavoro, comprese le presumibili relazioni dell'avvocato con il cliente (colloquio, corrispondenza), il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'8% per l'IVA. Se un avvocato decide di dedicare a una determinata pratica più tempo di quanto un legale solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo, ciò non giustifica una maggiorazione delle spese ripetibili. Ne segue in concreto che il reclamo vede la sua sorte segnata.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
21. Le spese correlate all'appello di AO 1 seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto chiede, una volta di più, di dichiarare l'azione temeraria, ma – come si è appena visto – ciò non entra in linea di conto. Quanto alle ripetibili, egli rivendica un'indennità di fr. 20 000.– calcolata in base a un valore litigioso di fr. 1 123 200.–. Si è spiegato dianzi però che il metodo di calcolo per la definizione delle ripetibili nelle cause di stato è quello ad horam. In concreto AP 1 ha presentato osservazioni di 49 pagine all'appello e osservazioni di 14 pagine alla richiesta di nuove prove e di mutazione dell'azione inoltrata della moglie. Le osservazioni all'appello riprendono però in larga misura il memoriale conclusivo, così come le censure e le obiezioni sollevate nelle precedenti procedure cautelari. In condizioni siffatte si può ragionevolmente ritenere che un avvocato solerte e spedivo non avrebbe impiegato più una decina di ore per svolgere diligentemente un mandato analogo. Tenuto conto delle spese e dell'IVA, l'indennità per ripetibili può essere fissata così in fr. 3300.–.
Per quel che è del reclamo, AP 1, soccombente, rifonderà alla controparte fr. 1300.– per ripetibili, importo rivendicato da AO 1 e confacente alle prestazioni svolte dal patrocinatore di lei.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
22. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di entrambi i ricorsi raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2014.23 e 11.2014.24 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
3. Le spese dell'appello, di complessivi fr. 1500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3300.– per ripetibili.
4. Il reclamo di AP 1 è respinto.
5. Le spese del reclamo, di complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.
6. Notificazione a:
|
|
– avv. – avv. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).