Incarto n.
11.2014.26

Lugano

13 gennaio 2016/jh



 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2013.350 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 7 giugno 2013 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 24 marzo 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 marzo 2014;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1938) e AO 1 (1946), divorziata, si sono sposati a __________ il 10 aprile 2010. A quel tempo la sposa aveva già due figli nati da un precedente matrimonio. Dalle nuove nozze non è nata prole. I coniugi, pensionati, si sono separati nell'aprile del 2013, quando il marito ha lasciato l'alloggio coniugale di sua proprietà (particella n. 1408 RFD di __________) per trasferirsi in un albergo a __________. Il 17 aprile 2013 AP 1 ha venduto il fondo, garantendosi un diritto di abitazione gratuito vita natural durante su un appartamento del­l'immobile.

 

                                  B.   Il 7 giugno 2013 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdi­zione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di essere autorizzato a vivere separato, di attribuirgli l'abitazione coniugale e di accertare che non sono dovuti contributi alimentari fra coniugi. Statuendo inaudita parte il 17 giugno 2013, il Pretore ha ordinato a AO 1 di lasciare l'abitazione coniugale entro il 15 luglio 2013 (inc. CA.2013.43). Il 21 giugno 2013 la convenuta ha instato per la revoca di tale decisione e ha postulato il blocco di un conto bancario intestato al marito presso la Banca __________. Tali richieste sono state respinte dal Pretore con decreto cautelare del 24 giugno 2013.

 

                                  C.   All'udienza dell'8 luglio 2013, indetta per il dibattimento, la convenuta non si è opposta alla vita separata né all'assegnazione dell'abitazione coniugale al marito, ma solo dopo avere trovato una sistemazione propria. Inoltre essa ha postulato un contributo alimentare di fr. 2350.– mensili. Con decisione del giorno stesso il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate dal 3 maggio 2013, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito dal 1° agosto 2013, ha ordinato alla moglie di lasciare l'alloggio entro tale data, ha riconosciuto alla medesima un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal luglio del 2013 sino alla firma di nuovo contratto di locazione, aumentati a fr. 2177.– mensili dopo di allora, e ha ordinato alla Banca __________ di bloccare un conto corrente intestato a AP 1 fino a concorrenza di fr. 60 000.–. Il 2 ottobre 2013 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare a fr. 806.– mensili sino alla firma del contratto di locazione e a fr. 2006.– mensili in seguito.

 

                                  D.   Il 5 novembre 2013 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere – già in via cautelare – la soppressione del contributo alimentare in favore della moglie. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 2013 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, chiedendo di fissare il contributo di mantenimento in fr. 1816.– mensili dal novembre del 2013. Con decisione del 29 novembre 2013 il Pretore ha fissato il contributo alimentare in fr. 1773.– mensili dal dicembre del 2013 e ha ordinato alla Banca __________ di prelevare mensilmente tale importo dal conto del marito per riversarlo su un conto intestato a AO 1.

 

                                  E.   L'istruttoria è terminata il 13 gennaio 2014 e le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 febbraio 2014 l'istante ha confermato le proprie richieste, opponendosi al blocco del conto bancario e all'ordine di trattenuta. In un allegato del medesimo giorno la convenuta ha ribadito le sue domande, aumentando a fr. 1923.– mensili la richiesta di contributo alimentare dal 1° novembre 2013 e instando per una provvigione ad litem di fr. 4000.– o per il gratuito patrocinio. Il 5 marzo successivo essa ha ridotto la pretesa di contributo a fr. 1803.– mensili.

 

                                  F.   Statuendo il 12 marzo 2014, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 762.85 mensili dal 1° luglio al 31 otto­bre 2013 e di fr. 1712.85 mensili in seguito, ha ordinato alla Banca __________ di prelevare ogni mese dal conto corrente intestato a AP 1 fr. 1479.90 e di versarlo su un conto intestato alla moglie presso il medesimo istituto e ha disposto il blocco del conto bancario intestato al marito fino a concorrenza di fr. 60 000.–. Le spese processuali di complessivi fr. 1105.– sono state poste per tre quinti a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 600.– per ripetibili ridotte. Contestualmente il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem presentata dalla convenuta, rifiutando altresì il beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  G.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 marzo 2014 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per la moglie sia soppresso dal 1° luglio 2013, l'ordine impartito alla Banca __________ sia revocato e il blocco del suo conto bancario annullato. Nelle sue osservazioni del 18 aprile 2014 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 30 luglio 2015 il presidente di questa Camera ha respinto una richiesta di effetto sospensivo presentata dall'appellante il 20 luglio 2015.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000. secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento controverso davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'istante il 13 marzo 2014. Presentato il 24 marzo 2014, ultimo giorno utile, l'appello è di conseguenza tempestivo.

 

                                   2.   Relativamente al contributo alimentare per la convenuta, il Pretore ha accertato le entrate del marito in fr. 1847.50 mensili complessivi (fr. 1681.– dalla rendita AVS, fr. 166.50 da attività acces­soria) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1614.55 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 375.75, assicurazione RC ed economia domestica fr. 38.80). Per quel che è della moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 794.60 mensili complessivi (€ 468.– da rendita pensionistica, € 100.– di contributo alimentare dall'ex marito), stimando

                                         il fabbisogno minimo di lei in fr. 1557.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 357.45) fino al 31 ottobre 2013, aumentato a fr. 2507.45 mensili dopo avere trovato un appartamento. Constatato un disavanzo nel fabbisogno minimo della moglie di fr. 762.85 mensili fino al 31 ottobre 2013 e di fr. 1712.85 mensili in seguito, il Pretore ha condannato il marito a versare alla medesima la sua intera disponibilità fr. 232.95 mensili. E siccome tale importo non permette di coprire il fabbisogno minimo di lei, il primo giudice ha imposto al marito di attingere alla propria sostanza fino a concorrenza di fr. 150 000.–, “il fabbisogno di lui essendo già coperto attraverso il reddito proprio, senza necessità di lui di far capo alla sostanza”.

 

                                   3.   L'appellante sostiene che la moglie non necessita di un contributo alimentare, poiché è al beneficio di una pensione italiana, come pure di contributi alimentari da parte dell'ex marito, ed è intestataria di metà (insieme con lui) di una casa in __________. Egli contesta inoltre di dover far capo alla propria sostanza, costituita prima del matrimonio, per onorare il contributo alimentare. A suo dire le condizioni a tal fine non sono adempiute, giacché egli è pensionato, ha vissuto con la convenuta soli tre anni e possiede unicamente il capitale ricavato dalla vendita dell'immobile a __________. Per contro, egli soggiunge, la moglie ha un permesso di dimora, non intrattiene legami con la Svizzera e nell'acquistare la casa in __________, su cui non grava alcun onere ipotecario, essa “ha operato delle scelte ben precise sull'impiego dei suoi beni propri”. In definitiva, a parere dell'appellante, la moglie “con i propri introiti e sgravata da oneri per l'alloggio, può al pari del marito, provvedere al proprio sostentamento”.

 

                                         a)   Secondo giurisprudenza, anche qualora non si possa più contare seriamente su una ripresa della comunione domestica, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 2 CC, tanto nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.48 del 7 ottobre 2014, consid. 11). Ciò vale, anzi, finché non sia stato sciolto il matrimonio e siano state liquidate tutte le conseguenze del medesimo (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4). Nelle protezioni dell'unione coniugale o negli assetti provvisionali durante le cause di divorzio non vige pertanto il principio dell'indipendenza economica dei coniugi che fa stato dopo il divorzio, né quello del clean break (I CCA, sentenza 11.2013.48 del 7 ottobre 2014, consid. 11 con rinvii; sentenza del Tribu­nale federale 5A_ 445/2014 del 28 agosto 2014, consid. 4.2 con riferimenti). Trattandosi poi di coniugi che versano in una situazione finanziaria modesta, il contributo continua a essere determinato in base all'usuale calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare, fermo restando che qualora il bilancio registri un ammanco il coniuge debitore del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2015 pag. 881 lett. c).

 

                                         b)   Premesso ciò, nella fattispecie, l'appellante non ridiscute gli accertamenti del Pretore sulle sue entrate di complessivi fr. 1847.50 mensili né il suo fabbisogno minimo di fr. 1614.55 mensili. Egli nemmeno contesta gli introiti della moglie di complessivi fr. 794.60 mensili (rendita INPS di € 468.– mensili, contributo alimentare versato dall'ex marito € 100.– mensili) né il fabbisogno minimo di lei stimato in fr. 1557.45 mensili fino al 31 ottobre 2013 e in fr. 2507.45 mensili dopo di allora. Come l'interessata possa procurarsi altri cespiti d'entrata o quale posta del fabbisogno minimo debba essere stralciata, l'appellante non spiega. E sulla base di tali accertamenti il bilancio familiare presenta un chiaro ammanco. AP 1 può così conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (che sarebbe finanche inferiore al fabbisogno minimo calcolato dal primo giudice), ma deve versare alla moglie il suo margine disponibile. Certo, egli vorrebbe sostanzialmente che la moglie si trasferisse in Sicilia, riducendo il costo dell'alloggio, ma costei non può essere tenuta a spostarsi in Italia solo perché là possiede un immobile. Nelle condizioni descritte non vi sono ragioni per sopprimere il contributo alimentare a carico del­l'appellante. Rimane da esaminare la questione legata al consumo di sostanza propria.

 

                                   4.   Quando è chiamato a fissare contributi di mantenimento, il giudice si fonda – per principio – sul reddito effettivo conseguito dai coniugi. Se i redditi effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della famiglia, egli può imputare al­l'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un reddito ipotetico, sempre che ciò sia fattibile. Al reddito da attività lucrativa si aggiunge il reddito della sostanza. Se anche tale reddito non basta, il giudice può imputare al titolare della sostanza non debitamente messa a frutto un reddito ipotetico. Quando i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) dei coniugi sono sufficienti per assi­curare il fabbisogno della famiglia, pertanto, il giudice non considera – di regola – l'am­montare della sostanza. Quando invece il fabbisogno della famiglia non è coperto, egli tiene calcolo anche della sostanza, compresi i beni propri di ogni coniuge (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2). In tal caso deve rispettare però la parità di trattamento, nel senso che non può imporre a un coniuge di far capo alla propria sostanza se non esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con vari riferimenti; RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza del 2 luglio 2015, inc. 11.2013.68 consid. 5a).

 

                                         È vero che – come questa Camera ha già avuto modo di rilevare (RtiD II-2007 pag. 671) – l'obbligo di consumare sostanza propria va ammesso con grande riserbo dopo l'età pensionabile se il risparmio è stato accumulato a fini previdenziali. È altrettanto vero però che qualora entrambi i coniugi siano ormai pensionati tale restrizione viene a cadere, sempre che la sostanza sia agevol­mente realizzabile e che non si tratti di beni ricevuti da un coniuge per successione o di attivi investiti nell'alloggio coniugale (DTF 127 III 9 in fondo; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con vari riferimenti). Queste ultime riserve sono estranee al caso specifico. Nella fattispecie le entrate delle parti non bastano – come detto – per finanziare il fabbisogno della famiglia. Entrambi i coniugi pos­sono essere tenuti perciò a intaccare la rispettiva sostanza, secondo la funzione e la composizione della stessa. Se non che, in concreto, la moglie dispone unicamente di un conto presso la banca __________ di __________, il cui saldo ammontava il 25 luglio 2013 a 2895.16 (doc. 15), ed è proprietaria, in regime di comunione legale dei beni con il marito, del menzionato immobile a __________, in provincia di __________ (doc. 16). Pos­siede quindi un patrimonio mobiliare esiguo, né si vede come potrebbe ipotecare la sua quota di sostanza immobiliare, non essendo in grado di corrispondere gli interessi passivi. In condizioni del genere AO 1 non risulta disporre di mezzi idonei per finanziare l'ammanco del proprio fabbisogno minimo, calcolato per altro dal Pretore secondo i criteri che disciplinano il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo, né può essere tenuta a ridurre il tenore di vita.

 

                                         Ciò posto, non rimane che chiamare AP 1 a coprire il noto disavanzo. Si ricordi in effetti che egli, oltre al capitale proprio di fr. 151 544.80 depositato su un conto presso la Banca __________ (doc. M), ha l'aspettativa di incassare un saldo di fr. 86 000.– per la vendita dell'immobile a __________ (deposizione del notaio __________, del 13 gennaio 2014: verbali, pag. 2). Per di più, egli non contesta di avere prelevato da suoi conti senza giustificazioni almeno fr. 75 000.–, come ha accertato il Pretore. Grazie al contributo alimentare fissato dal Pretore la moglie si vede così garantire, quanto meno per la durata delle misure a tutela dell'unione coniugale, un fabbisogno minimo simile a quello del marito. Ne segue che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso. Quanto all'ordine di prelievo mensile impartito alla Banca __________ e al blocco della relazione bancaria dell'istante presso tale istituto bancario, l'appellante non spende una parola per criticare la decisione del Pretore. Al riguardo il ricorso si dimostra finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC).

                                     

                                   5.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

 

                                   6.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte 2000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

 

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Protezione unione coniugale: contributo alimentare per la moglie (consumo di sostanza)

 

Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

 

nessun regesto