Incarto n.
11.2014.30

Lugano,

2 settembre 2014/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

Gianella

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2011.11 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 28 giugno 2011 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 15 aprile 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 marzo 2014;

 

Ritenuto

 

in fatto:                     che con sentenza del 25 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1966) e AO 1 (1971), ha affidato il figlio L__________ (nato il 1° settembre 2000) alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno, ha munito il figlio di un curatore educativo e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 1770.– mensili (assegno familiare compreso), come pure a versare all'attrice la somma di fr. 55 305.50 in liquidazione del regime dei beni, ordinando alla Cassa pensioni del­l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino di corrispondere a AO 1 l'importo di fr. 67 600.– su un conto di libero passaggio;

 

                                  che le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice (ammessa al beneficio del gratuito patrocinio) un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili;

 

                                  che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15 aprile 2014, chiedendo che la Cassa pensioni del­l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino fosse obbligata a corrispondere su un conto di libero passaggio intestato a AO 1 l'importo di fr. 79 423.60, ma che la somma da lui dovuta all'attrice in liquidazione del regime dei beni fosse ridotta a fr. 25 305.50 e che le spese giudiziarie di primo grado fossero suddivise in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

 

                                  che l'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni;

 

                                  che il 27 agosto 2014 AP 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto nel frattempo un'intesa con l'attrice, ciò che rende l'appello privo d'oggetto, onde la sua dichiarazione di ritiro;

 

e considerando

 

in diritto:                    che l'accordo stipulato dalle parti nella fattispecie, il cui contenuto non è stato reso noto alla Camera, non costituisce una “transazione” nel senso dell'art. 241 CPC (il quale prescrive la consegna dell'accordo a verbale), sicché la procedura di appello può essere stralciata dal ruolo solo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto (Tappy in: CPC commenté,

                                  Basilea 2011, n. 12 ad art. 109; Naegeli in: Oberhammer, Kurz­kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art. 241; Liebster in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizio­ne, n. 7 in fine ad art. 241);

 

                                  che una “transazione”, almeno parziale, potrebbe ravvisarsi – se mai – in materia di spese giudiziarie, qualora le parti si fossero intese a tale proposito, vincolando così il giudice (art. 109 cpv. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 12 in fine ad art. 109 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 2 in fine ad art. 109);

 

                                 che in concreto le parti non risultano essersi accordate sui costi dello stralcio, l'appellante dichiarando semplicemente nella sua comunicazione a questa Camera di instare per “il rimborso del maggior anticipo”;

 

                                  che nelle circostanze descritte si può solo prendere atto dell'intervenuta desistenza e stralciare l'appello dal ruolo (art. 241 cpv. 2 e 3 CPC);

 

                                  che desistenza equivale a soccombenza, ragione per cui chi ritira un appello deve assumere – in linea di principio – le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

 

                                  che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica all'attrice per osservazioni;

 

 

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                             3.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv.;

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).