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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
G. A. Bernasconi, presidente |
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vicacancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SO.2014.314 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 22 gennaio 2014 da
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AP 1
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per ottenere il certificato ereditario di |
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PI 1 (1941-2013), già in; |
giudicando sull'appello del 28 aprile 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 15 aprile 2014;
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 15 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto un'istanza presentata da AP 1 (1939), la quale postulava il rilascio del certificato ereditario fu PI 1, cittadino italiano deceduto il 19 ottobre 2013 con ultimo domicilio a __________, valendosi di un testamento olografo del 20 novembre 2004 in cui il de cuius la istituiva sua erede universale;
che contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 aprile 2014 per ottenere l'annullamento del giudizio pretorile e l'emissione del certificato ereditario in cui essa figuri quale unica erede del testatore, la documentazione esibita al Pretore essendo a suo avviso sufficiente;
che non sono state chieste osservazioni all'appello;
che il 21 luglio 2014 AP 1 ha dichiarato a questa Camera di “ritirare incondizionatamente l'appello”;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie si può nondimeno rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), l'appello non avendo richiesto misure istruttorie né decreti di effetto sospensivo né provvedimenti cautelari;
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione all' avv. dott.,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).