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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
G. A. Bernasconi, presidente |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2014.1159 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 marzo 2014 da
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AO 1 (I)
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contro |
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AP 1 , |
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giudicando sull'appello del 17 aprile 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 7 aprile 2014;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 7 aprile 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato all'ufficio stipendi della Città di Lugano una trattenuta di fr. 546.75 mensili (assegni familiari compresi) sulla retribuzione percepita da AP 1 (1969) quale impiegato nella “__________”, istituto di cura medicalizzato per anziani, somma da riversare su un conto bancario di AO 1 (1978) in favore del figlio J__________, nato il 20 giugno 2011;
che l'ordine si fonda su un decreto del 29 aprile 2013, dichiarato “immediatamente efficace”, con cui il Tribunale per i Minorenni di __________ ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2013 un contributo alimentare di € 450.00 mensili indicizzati per il figlio;
che AP 1 ha dichiarato il 17 aprile 2014 a questa Camera di appellare la sentenza del Pretore, sostenendo come non sia certo l'accoglimento della sua richiesta di assegni familiari per il figlio da parte dell'autorità svizzera, AO 1 ricevendo già un analogo assegno per J__________ in Italia;
che tale lettera non è stata comunicata a AO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata – come in concreto – al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), onde l'appellabilità della decisione entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie simili presupposti appaiono dati;
che, ciò premesso, un appello deve contenere chiare richieste di giudizio e specificare in quale modo debba essere riformata la decisione impugnata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti), a maggior ragione ove si tratti di contestazioni pecuniarie, le quali devono essere cifrate (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti), anche nelle cause in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti);
che nel caso in esame l'appello non contiene alcuna richiesta di giudizio, il convenuto limitandosi a far valere l'incertezza legata alla sua richiesta di assegni familiari per il figlio;
che ciò basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile;
che, comunque sia, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se si volesse prescindere da tale carenza;
che ai fini della trattenuta controversa poco importa difatti se l'appellante beneficia o non beneficia di assegni familiari, la cifra oggetto della trattenuta rimanendo sempre di fr. 546.75 mensili;
che in simili circostanze v'è da domandarsi piuttosto quale senso abbia l'indicazione “assegni familiari compresi” inserita dal Pretore aggiunto nell'ordine di trattenuta;
che, d'altro lato, AP 1 non lamenta nemmeno una lesione del suo minimo esistenziale calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo (intangibile: DTF 110 II 15 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006, consid. 2.1) dovuta all'ammontare della trattenuta di stipendio nel caso in cui la sua richiesta di assegni familiari fosse respinta;
che nelle circostanze descritte l'appello non ha alcuna possibilità di successo;
che le spese processuali andrebbero a carico del convenuto, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante, cui non sono state chieste osservazioni;
che le verosimili difficoltà economiche in cui versa l'appellante inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente ed equitativamente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c e f CPC);
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
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– ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).