Incarti n.
11.2014.38

11.2014.39

Lugano

27 settembre 2016/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2013.9 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 17 maggio 2013 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 5 maggio 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 22 aprile 2014 (inc. 11.2014.39), come pure

 

sull'appello di quello stesso giorno presentato da AO 1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2014.38);

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AO 1 e AP 1 (entrambi del 1965) si sono sposati a __________ il 19 maggio 1993. Dal matrimonio è nato A__________, il 6 luglio 1994. Meccanico, il marito lavora come consulente per la __________ di __________. Fino al dicembre del 2011 egli ha collaborato inoltre con la __________ di __________, sempre in qualità di consulente. La moglie, di formazione pettinatrice, svolgeva l'attività di centralinista e ricezionista a tempo parziale. Licenziata per il 31 maggio 2013 dalla __________ di __________, il 1° giugno seguente essa si è iscritta ai ruoli della disoccupazione. Il 1° ottobre 2013 essa è stata assunta al 50% dalla __________ di __________, continuando a rimanere iscritta per il 50% alla disoccupazione. AP 1 svolge inoltre saltuari lavori di pulizia nello stabile in cui abita. I coniugi vivono separati dal 2 gennaio 2010, quando il marito ha lasciato l'alloggio coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento proprietà della madre a __________.

 

                            B.  Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 25 maggio 2010 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città i coniugi hanno raggiunto il 6 luglio 2010 un accordo sulla vita separata, omologato seduta stante, in virtù del quale AO 1 si è impegnato – fra l'altro – a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 800.– mensili indicizzati, riducibile qualora il reddito netto di lei avesse ecceduto i fr. 3100.– mensili, e un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili per il figlio, oltre all'assegno familiare (inc. DI.2010.101).

 

                            C.  Con petizione non motivata del 29 ottobre 2012 AO 1 ha chiesto il divorzio davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, rifiutando ogni contributo di mantenimento e chiedendo la liquidazione del regime dei beni, come pure il riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, riservata ogni altra regolamentazione dei rapporti di dare e avere fra le parti. All'udienza del 20 dicembre 2012, indetta per l'audizione dei coniugi, AP 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio e le parti si sono intese su un contributo alimentare per A__________ di fr. 1600.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino al termine della formazione liceale e di fr. 1800.– mensili dopo di allora in caso di studi universitari o superiori, come pure sulla suddivisione degli averi previdenziali maturati durante il matrimonio. Al termine dell'udienza il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizione (inc. DM.2012.22).

 

                            D.  Nel suo memoriale del 29 gennaio 2013 AO 1 ha ribadito le proprie richieste di giudizio, salvo offrire alla moglie un contributo alimentare di fr. 265.– mensili fino al 31 dicembre 2013. Nella sua risposta del 5 marzo 2013 AP 1 ha postulato un contributo alimentare per sé di fr. 800.– mensili, da aumentare a fr. 1600.– mensili una volta cessato l'obbligo di sostentamento del padre in favore di A__________, ha rivendicato un importo da definire in liquidazione del regime dei beni e ha sollecitato il riparto a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio. In un successivo scambio di allegati ordinato dal Pretore il 20 marzo 2013 in esito al licenziamento della moglie da parte della __________, il marito ha ribadito il suo punto di vista con replica del 12 aprile 2013, mentre con duplica del 17 maggio 2013 la moglie ha precisato in fr. 1585.–, rispettivamente fr. 3185.– mensili (una volta terminato il sostentamento per A__________), il contributo alimentare per sé (riducibile ove le sue entrate complessive avessero ecceduto fr. 3460.–, rispettivamente fr. 4260.– mensili). Essa ha instando altresì per il beneficio del gratuito patrocinio. Contestualmente essa ha postulato, in via cautelare, un contributo alimentare di fr. 1330.– mensili. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 2013 il marito ha proposto di respingere l'istanza cautelare della moglie e in modifica dell'assetto in vigore ha proposto di ridurre il contributo alimentare per lei a fr. 530.– mensili.

 

                            E.  All'udienza del 9 luglio 2013, indetta per le prime arringhe di merito e il contraddittorio cautelare, le parti hanno notificato prove. A una successiva udienza, del 12 agosto 2013, il marito ha offerto di aumentare in via provvisoria il proprio contributo alla moglie di fr. 300.– mensili (inc. CM.2013.20). Il 23 agosto 2013 AP 1, pur accettando l'aumento, ha preteso un contributo provvisionale di fr. 1330.– mensili. Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 27 agosto 2013 il Pretore ha respinto la richiesta di AP 1 (inc. CM.2013.17) e con susseguente decreto “nelle more istruttorie” del 4 febbraio 2014 ha condannato AO 1 a versare un contributo cautelare per la moglie di fr. 1030.50 mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013, ridotti a fr. 549.35 mensili in seguito.

 

                             F.  L'istruttoria cautelare si è chiusa il 16 gennaio 2014 e alla discus­sione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 febbraio 2014 la moglie ha portato la pretesa a fr. 1399.– mensili dal 1° giugno al 30 set­tembre 2013 e a fr. 1078.– mensili dal 1° ottobre 2013. Nel proprio allegato di quello stesso giorno il marito ha concluso per il rigetto dell'istanza cautelare della moglie e per la riduzione del relativo contributo a fr. 272.15 mensili. Nel frattempo, il 7 febbraio 2014, AP 1 ha postulato la rettifica del decreto cautelare emesso dal Pretore il 4 febbraio 2014, nel senso di vedere fissato il contributo alimentare in fr. 1280.53 mensili nel pri­mo periodo e in fr. 959.50 mensili dopo di allora. AO 1 ha dichiarato il 3 marzo 2014 di opporsi alla rettifica (inc. SO.2014.19).

 

                            G.  Statuendo con decreto cautelare unico del 22 aprile 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di AP 1, obbligando il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 726.40 mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione e un contributo alimentare di fr. 884.55 mensili dal 1° ottobre 2013 in poi. Le spese processuali con una tassa di giustizia di fr. 200.– sono state poste per un quinto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere all'istante fr. 700.– per ripetibili. Il Pretore ha rinviato a più tardi invece la decisione sul gratuito patrocinio.

 

                            H.  Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 maggio 2014 nel quale chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1330.– mensili dal giugno al settembre del 2013, a fr. 1235.85 mensili dall'ottobre al dicembre del 2013 e a fr. 1156.95 mensili dal gennaio 2014 in poi, concedendole il gratuito patrocinio in entrambi i gradi di giudizio. Quello stesso 5 maggio 2014 AO 1 ha interposto a sua volta appello contro il decreto cautelare predetto per ottenere che il contributo alimentare sia fissato in fr. 817.– mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013 e in fr. 496.– mensili dal 1° ottobre 2013 in poi. In subordine egli postula l'annullamento del decreto impugnato e il ritorno degli atti al primo giudice per nuova decisione. Nelle loro osservazioni del 16 giugno 2014 i coniugi hanno vicendevolmente concluso per il rigetto dell'appello avversario.

 

                              I.  il 5 maggio 2015 AP 1 ha chiesto al Pretore un aumento del contributo cautelare per sé a fr. 1532.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2015 e a fr. 1714.90 mensili dopo di allora, facendo valere che il 31 maggio 2015 essa avrebbe esaurito le indennità di disoccupazione e che nel settembre successivo A__________ avrebbe intrapreso studi universitari a __________. In parziale accoglimento dell'istanza, con decreto cautelare del 22 giugno 2015 il Pretore ha portato il contributo per la moglie a fr. 876.65 mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2015 e a fr. 988.40 per il seguito. Contro tale decisione AP 1 ha introdotto appello, tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2015.52).

 

Considerando

 

in diritto:              1.  I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione, vertono sul medesimo oggetto e riguardano identici lassi di tempo. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).


                             2.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi che dinanzi al primo giudice AP 1 chiedeva un contributo cautelare di fr. 1399.– mensili dal 1° giugno al 30 set­tembre 2013 e di fr. 1078.– mensili dal 1° ottobre 2013 in poi, mentre il marito offriva fr. 272.15 mensili. Quanto alla tempestività, il decreto cautelare è stato notificato ai patrocinatori delle parti il 23 aprile 2014. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 24 aprile 2014 e sarebbe scaduto sabato 3 maggio 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotti entrambi il 5 maggio 2014, ultimo giorno utile, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.

 

                             3.  Al proprio appello AO 1 unisce un conteggio della __________, del 5 aprile 2014, riguardante il premio della sua cassa malati del 2014. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento in questione, successivo alla chiusura dell'istruttoria (16 gennaio 2014), è di fatto coevo al decreto impugnato ed è ricevibile per quanto riguarda i premi dal maggio del 2014 in poi. Non invece dal gennaio del 2014, poiché pur avendo accluso un conteggio analogo al suo memoriale conclusivo del 7 febbraio 2014 (doc. LL nel­l'inc. DM.2012.22), AO 1 non lo aveva fatto valere (pag. 3, n. 2).

 

                             4.  Litigioso rimane, nel caso specifico, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha ricordato anzitutto che le parti sono d'accordo sul contributo alimentare per A__________, concordato in fr. 1600.– mensili fino al termine della formazione scolastica, contributo al quale va aggiunto – ha rilevato il Pretore – l'assegno familiare percepito dalla madre, che non va considerato nel reddito di lei. Quanto al maggior contributo preteso da AP 1, il Pretore ha ricordato che la richiesta si riconduce alla relativa disoccupazione dopo il 1° giugno 2013 e al peggioramento della situazione salariale. Ciò posto, egli ha aggiornato il reddito del marito in complessivi fr. 6935.35 mensili (fr. 6785.35 mensili dall'attività principale, fr. 150.– mensili da un portafoglio clienti in estinzione dalla precedente attività accessoria) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3739.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1000.–, spese accessorie fr. 220.–, premio della cassa malati fr. 372.20, assicurazione locazione e responsabilità civile fr. 45.70, imposta di circolazione fr. 49.15, assicurazione dell'automobile fr. 470.20, quota Touring Club Svizzero e protezione giuridica fr. 32.40, imposte fr. 350.–).

 

                                  Per quel che è della moglie, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 2449.70 mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013 (fr. 2383.05 da indennità di disoccupazione, fr. 66.65 mensili da lavori accessori di pulizia) e in fr. 2933.75 mensili dal 1° ottobre 2013 (fr. 2242.– mensili dall'attività per la __________, fr. 625.10 mensili da indennità disoccupazione, fr. 66.65 mensili da lavori accessori di pulizia) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3265.05 mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 1260.– e spese accessorie fr. 100.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di A__________], premio della cassa malati fr. 389.55, assicurazione locazione e responsabilità civile fr. 32.50, spese di trasferta fr. 33.–, imposte fr. 100.–), ridotto a fr. 3107.25 mensili dal 1° ottobre 2013 per effetto del sussidio della cassa malati, che ha portato il premio a fr. 231.75 mensili.

 

                                  Applicato il metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare, il primo giudice ha accertato una spettanza di ciascun coniuge di fr. 565.15 mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013 e di fr. 711.05 mensili dal 1° ottobre 2013 in poi. Egli ha adeguato di conseguenza il contributo alimentare per la moglie in fr. 1526.40 mensili dal 1° giugno 2013 al 30 settembre 2013, da cui ha dedotto tuttavia “quanto già versato” (fr. 800.– mensili) in conformità all'assetto cautelare precedente, e in fr. 884.55 mensili dal 1° ottobre 2013. Onde il parziale accoglimento dell'istanza di AP 1 nei termini descritti.

 

                             5.  Le misure adottate a protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore anche durante la successiva causa di divorzio, per lo meno fino al momento in cui il giudice del divorzio non le soppri­ma o le sostituisca – pro futuro – decretando provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC). E siccome provvedimenti cautelari sono emanati solo ove appaiano “necessari” (art. 276 cpv. 1 prima frase), il giudice del divorzio modifica o sopprime le misure a protezione dell'unione coniugale solo ove occorra. Tale è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, op­pure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia). I coniugi non possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza. Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 3 con riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.23 del 30 giugno 2016, consid. 6).

 

                             6.  In concreto il contributo alimentare per la moglie di fr. 800.– mensili, come pure quello per il figlio di fr. 1600.– mensili alla base della convenzione del 21 maggio 2010 che il Pretore ha omologato il 6 luglio 2010 nella procedura a protezione dell'unione coniugale, si fondavano su un reddito del marito di fr. 6228.– mensili e su un reddito della moglie di fr. 1783.40 mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo del marito di fr. 3800.– mensili e a un fabbisogno minimo della moglie di fr. 3460.– mensili (doc. T nel­l'inc. DM.2012.22). I coniugi non contestano che i loro redditi siano mutati in maniera rilevante e duratura rispetto al 6 luglio 2010. Non si comprende dunque perché il Pretore abbia emesso un decreto cautelare intermedio (“nelle more istruttorie”) il 4 febbraio 2014 allorché l'istruttoria era già stata chiusa e nemmeno perché la contestazione di tale decisione abbia dato luogo a una procedura di rettifica (inc. SO.2014.19). Comunque sia, oggetto del presente giudizio è l'adeguamento del contributo cautelare per la moglie dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2015. Modifiche successive vanno esaminate nella procedura relativa all'appello diretto il 5 maggio 2015 contro il decreto cautelare del 22 giugno 2015 (inc. 11.2015.52).

 

                              I.  Sull'appello di AP 1

 

                             7.  L'appellante chiede che il contributo alimentare relativo al periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2013 sia aumentato a fr. 1330.– mensili. Essa perde di vista tuttavia che per tale lasso di tempo il Pretore le ha riconosciuto un contributo alimentare complessivo di fr. 1526.40 mensili. Infatti, benché la decisione impugnata (pag. 8) condanni il marito a versarle fr. 726.40 mensili, tale importo tiene conto di una compensazione con “quanto già versato” (fr. 800.– mensili) in conformità al­l'assetto cautelare precedente. La doglianza cade dunque nel vuoto. L'appellante chiede inoltre di aumentare il contributo alimentare a fr. 1235.85 mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 e a fr. 1156.95 mensili dopo di allora, ma la richiesta si rivela irricevibile. Davanti al Pretore l'interessata aveva limitato la pretesa invero a fr. 1078.– mensili dal 1° ottobre 2013. Né essa sostiene, per ipotesi, che la domanda avanzata per la prima volta in questa sede si riconduca a fatti e mezzi di prova nuovi, impossibili da sottoporre al Pretore pur con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). In simili circostanze la richiesta si limita per finire a fr. 1078.– mensili dal 1° ottobre 2013.

 

                             8.  Riguardo al proprio fabbisogno minimo, l'appellante propone

                                  di portarlo a fr. 3377.95 mensili fino al dicembre del 2013 e a fr. 3220.15 mensili dopo di allora, dovendosi aggiungere l'imposta di circolazione (fr. 24.15 mensili) e l'assicurazione responsabilità civile e casco dell'automobile (fr. 98.75 mensili), una volta dedotto il sussidio per il premio della cassa malati dal 1° gennaio 2014.

 

                                  a)   A ragione AP 1 fa valere che il Pretore ha trascurato nel fabbisogno minimo le spese d'automobile, per altro riconosciutele nella procedura a tutela dell'unione coniugale (doc. T). Che l'interessata viva e lavori a __________ senza che la sua attività professionale a tempo parziale le imponga trasferte non servite dai mezzi pubblici ancora non significa, contrariamente all'opinione del primo giudice, che essa non abbia diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune aveva a disposizione un'automobile ha diritto di vedersi inserire così nel proprio fabbisogno minimo i costi del veicolo anche dopo la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). E nella fattispecie AO 1 non contesta che durante la comunione domestica la moglie adoperasse un'automobile, né pretende che i costi legati al veicolo siano inferiori all'ammontare indicato, desumibile dagli atti (doc. 8). In proposito l'appello è dunque provvisto di fondamento.

 

                                  b)  Quanto al sussidio della cassa malati, il Pretore ha tenuto conto di una decisione con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha accordato all'interessata il 30 novembre 2013 una riduzione di fr. 175.– mensili sul premio di fr. 406.75 mensili (sentenza impugnata, pag. 4; doc. 24 e 25 nell'inc. DM.2012.22). Come sottolinea l'appellante, tuttavia, la decisione di far decorrere l'adeguamento già dal 1° ottobre 2013 è dovuta a una svista manifesta, giacché la decisione citata si riferisce all'anno 2014 (doc. 25). Il sussidio può calcolarsi così solo dal 1° gennaio 2014. Anche in proposito la decisione impugnata va modificata di conseguenza.

 

                                         c)   AP 1 riconosce invece, tanto nell'appello (pag. 4) quanto nelle osservazioni al ricorso avversario (pag. 4), che rispetto all'assetto previgente (doc. T) la pigione non è cambiata (doc. 6). La voce di spesa va quindi rettificata da fr. 1260.– in fr. 1250.– mensili.

 

                             9.  In merito al fabbisogno minimo del marito, l'interessata sostiene che esso non ammonta a fr. 3739.65 mensili, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 3307.80 mensili. Chiede che siano stralciate le spese accessorie di locazione di fr. 220.– mensili, già comprese nel costo complessivo per l'alloggio di fr. 1000.– mensili, le rate del leasing di fr. 470.20 mensili (erroneamente indicate come “assicurazione auto” nella decisione impugnata), come pure l'assicurazione protezione giuridica e la quota TCS di fr. 32.40 mensili. Contestualmente essa postula la riduzione dell'onere fiscale a fr. 280.– mensili e dell'assicurazione RC privata e del­l'economia domestica a fr. 44.40 mensili, riconoscendo per contro, rispetto alla decisione del Pretore, l'assicurazione del veicolo, di fr. 162.05 mensili, e le spese di trasferta, di fr. 200.– mensili.

 

                                  a)   Circa le spese accessorie della locazione (fr. 220.– mensili), il Pretore le ha riconosciute siccome commisurate ai costi usuali del mercato immobiliare a __________ per una persona sola con un figlio maggiorenne (decisione impugnata, pag. 6). L'appellante obietta che nulla dimostra l'esborso, il marito abitando nello stesso appartamento in cui egli viveva durante la procedura a tutela dell'unione coniugale, quando i costi ammontavano a fr. 900.– mensili complessivi, di cui fr. 100.– per spese accessorie. Se la spesa della locazione può riconoscersi ora in complessivi fr. 1000.– mensili, di cui fr. 100.– per i costi accessori, ciò si deve solo – sostiene l'appellante – a “una sorta di parità di trattamento”. In effetti, nulla giustifica di includere nel fabbisogno minimo del marito un costo superiore all'ammontare della spesa effettiva (I CCA, sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015, consid. 3a con riferimento). E in concreto nulla rende verosimile che AO 1 si faccia carico di fr. 220.– mensili per spese accessorie. A un esame di verosimiglianza come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari, nel fabbisogno minimo del marito va inserito dunque l'importo di fr. 1000.– (spese accessorie comprese) che egli versa su un conto della __________ intestato a lui e alla madre.

 

                                  b)  In merito alle spese d'automobile, il Pretore ha riconosciuto al marito il leasing precedente, indicato erroneamente come ‟assicurazio­ne autoˮ, scartando ulteriori costi di trasferta (fr. 200.– mensili) perché già rimborsati dal datore di lavoro (decisione impugnata, pag. 6). L'appellante contesta le spese del leasing. Afferma che il marito avrebbe potuto riscattare la proprietà del veicolo ove avesse accantonato i guadagni realizzati con l'attività accessoria (di fr. 6000.– annui fino al 2011 e fr. 1800.– annui dopo di allora, non considerati nella procedura a tutela dell'unione coniugale) e non avesse pagato ammortamenti di fr. 6000.– annui per il mutuo gravante l'immobile della madre. Sta di fatto che la censura è nuova. Sfugge di conseguenza a qualsiasi esa­me (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

                                       L'appellante obietta altresì che per raggiungere il posto di lavoro al marito basterebbe un'utilitaria come la sua. A prescindere dalla dubbia ricevibilità dell'argomento, sollevato per la prima volta in questa sede, l'appellante dimentica che il marito ha diritto di mantenere, per quanto le condizioni eco­nomiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. E al riguardo l'esborso riconosciuto dal Pretore corrisponde a quello concordato fra le parti nella procedura a tutela dell'unione coniugale (doc. T). In proposito la decisione impugnata resiste pertanto alla critica. Nulla osta invece al­l'aggiunta nel fabbisogno del marito delle spese di trasferta (fr. 200.– mensili) e di assicurazione del veicolo (fr. 162.05) che AP 1 riconosce (memoriale, pag. 5). Sui costi del veicolo si tornerà oltre (consid. 12a).

 

                                  c)   Per quanto si riferisce alla protezione giuridica e alla quota del TCS (doc. O), il Pretore ne ha riconosciuto i costi, “trattandosi di una polizza vigente già durante la convivenza” (decisione impugnata, pag. 6). L'appellante eccepisce che tale spesa non rientra nel fabbisogno minimo del marito, poiché i premi non hanno scadenza e le assicurazioni decadono in caso di mancato pagamento. A prescindere tuttavia – una volta di più – dalla dubbia ricevibilità dell'assunto, addotto solo in questa sede, giustamente il Pretore ha ricordato che AO 1 ha diritto di conservare anche dopo la separazione il livello di vita raggiunto durante la comunione domestica. Al proposito non soccorre dunque ripetersi. Certo, l'appellante oppone che il convenuto non ha più fatto valere nella replica la spesa in questione. L'ha fatta valere però nel memoriale conclusivo del 27 febbraio 2014. Avendo però rinunciato al dibattimento finale e non avendo reagito nemmeno dopo essersi vista notificare il memoriale conclusivo avversario, l'appellante non può tornare adesso a discutere la questione (cfr. Rep. 1995 pag. 227 n. 55; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 10a con rinvii).

 

                                  d)  Quanto precede vale anche per la postulata riduzione del­l'onere fiscale del marito, che l'appellante non può più rimettere in causa. Relativamente all'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile privata, invece, l'appellante si duole a ragione che il conteggio agli atti della __________ attesta un premio di fr. 44.40 mensili (fr. 532.90 annui; doc. I) e non di fr. 45.70 mensili, come ha accertato il Pretore (decisione impugnata, pag. 6). In proposito il calcolo del fabbisogno minimo va quindi corretto.

 

                             II.  Sull'appello di AO 1

 

                           10.  Giovi premettere che la richiesta subordinata del marito intesa al rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio non è ricevibile. L'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio, e una domanda intesa al mero annullamento della decisione con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). L'interessato non pretende che nella fattispecie si ravvisino estremi del genere. Un rinvio degli atti al Pretore non entra quindi in considerazione.

 

                           11.  L'appellante chiede che il fabbisogno minimo della moglie sia ridotto a fr. 3099.55 dal 1° giugno al 30 settembre 2013 e a fr. 2941.75 mensili dopo di allora, dovendosi stralciare le spese accessorie della locazione (di fr. 100.– mensili), i costi di trasferta (di fr. 33.– mensili) e il premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile.

 

                                  a)   Riguardo alle spese accessorie della locazione, l'appellante assevera che il costo dell'alloggio di fr. 1600.– mensili già comprende un acconto di fr. 150.– mensili a tal fine, mentre la moglie non ha dimostrato di aver dovuto pagare conguagli per il 2013. Ora, non si disconosce che agli atti figura unicamente il conguaglio delle spese accessorie per l'anno 2011 (doc. 6). A un esame di verosimiglianza nondimeno esso può ritenersi indicativo anche per gli anni successivi, a maggior ragione ove si pensi che la spesa era già stata riconosciuta per il medesimo importo dalle parti nella procedura a tutela del­l'unione coniugale.

 

                                  b)  In merito ai costi di trasferta, AO 1 sostiene che in realtà essi non sussistono, la moglie abitando e lavorando a __________. La censura tuttavia è irricevibile, poiché addotta per la prima volta in appello. Per di più, l'interessato non spiega come mai la moglie non avrebbe diritto nemmeno al costo dell'autobus (il Pretore ha riconosciuto il costo di un abbonamento “arcobaleno” per una sola zona). Posto ciò, l'asserto non merita altra disamina.

 

                                  c)   L'appellante assume che l'assicurazione contro la responsabilità civile privata non è obbligatoria, che in concreto la moglie ha stipulato la polizza solo dopo la separazione e che tale polizza è liberamente disdicibile. Per tacere del fatto però che, una volta ancora, l'argomento è fatto valere solo in appello, l'interessato non spiega perché la moglie non dovrebbe, come lui (sopra, consid. 9d), vedersi riconoscere simile esborso. Su questo punto non è il caso pertanto di attardarsi.

 

                           12.  Relativamente al proprio fabbisogno minimo, il marito ne postula l'aumento a fr. 4350.75 mensili, chiedendo di rivalutare il premio della cassa malati (da fr. 372.20 a fr. 413.45 mensili, franchigia inclusa) e le rate del leasing (da fr. 470.20 a fr. 575.60 mensili), come pure di riconoscergli il premio per l'assicurazione del veicolo (fr. 162.05 mensili), le spese di trasferta (fr. 200.– mensili) e “i costi di rimborso del piccolo Credito __________” (fr. 102.40 mensili).

 

                                  a)   In merito alle spese d'automobile, si è visto che la moglie riconosce il premio dell'assicurazione, l'imposta di circolazione e i costi di trasferta, l'importo di fr. 470.20 mensili riferendosi in realtà alla rata del leasing (sopra, consid. 9b). Ne segue che controversa rimane quest'ultima. Al riguardo il Pretore ha conteggiato nel fabbisogno minimo di AO 1 l'onere precedente, l'interessato non avendo reso verosimile di dover finanziare il veicolo con costi maggiori (decisione impugnata, pag. 6). Con tale giustificazione l'appellante non si confronta, limitandosi a presentare le rate di fr. 575.60 mensili (doc. L) senza spiegare perché la spesa sia aumentata rispetto a quella precedente. Ne discende che, insufficientemente motivato (nell'accezione del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si dimostra finanche irricevibile.

 

                                  b)  Riguardo al piccolo credito, si tratta in realtà di un mutuo ipotecario (fr. 60 000.–) acceso il 10 maggio 2012 presso la Banca __________ e, apparentemente, di interessi passivi (fr. 365.70) dovuti il 7 gennaio 2013 sulla carta di credito “__________” (doc. P, primo e secondo foglio). Il Pretore non ne ha rico­nosciuto il rimborso, data la situazione economica in cui si trova il marito (decisione impugnata, pag. 6). Questi invoca la sentenza pubblicata in DTF 127 III 289, facendo valere che “egli assicura in ogni caso il mantenimento della famiglia”. Così argomentando, egli mostra tuttavia di non avere corretta nozione della sentenza che cita. Dottrina e giurisprudenza ammettono che il rimborso di un debito verso terzi può essere considerato nel fabbisogno minimo del coniuge debitore – sempre che le condizioni economiche delle parti ciò permettano – nel caso in cui il debito sia stato contratto prima della separazione per il mantenimento della famiglia oppure nel caso in cui i coniugi rispondano del debito solidalmente (riferimenti in: sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 consid. 4.3.2, pubblicato in: SJ 2010 I 327; analogamente: sentenza 5A_1029/2015 del 1° giugno 2016 consid. 3.3.1.3 in fine). AO 1 pretende di avere contratto debiti per la famiglia, ma a parte il fatto che non rende verosimile l'asserto, non pretende né che i debiti in questione siano stati stipulati prima della separazione né – tanto meno – che la moglie sia responsabile solidale del rimborso. La sua rivendicazione non può quindi entrare in linea di conto.

 

                                  c)   L'appellante chiede di aggiornare il premio della cassa malati in fr. 388.45 mensili e di inserire nel suo fabbisogno minimo la franchigia di fr. 25.– mensili. Il Pretore non ha riconosciuto quest'ultima poiché l'interessato non risulta affetto da particolari problemi di salute (decisione impugnata, pag. 7). L'appellante obietta di avere dimostrato la spesa. Ora, una franchigia va inclusa nel fabbisogno minimo di un coniuge solo qualora appaia verosimile e duratura (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). In concreto il marito ha documentato di avere esaurito la franchigia annua solo nel 2013 (doc. MM nell'inc. DM.2012.22). Ciò non basta per rendere verosimile un esborso durevole. Nulla osta invece ad aggiornare il premio della cassa malati in fr. 388.45 mensili dal maggio del 2014 (sopra, consid. 3).

 

                           13.   L'appellante rimprovera infine al Pretore di avere compensato parte dei contributi alimentari dovuti dal 1° giugno al 30 settembre 2013 con quanto da lui pagato in precedenza e di avergli imposto un termine di 30 giorni per corrispondere il saldo arretrato, ciò che sarebbe ammissibile in un'azione creditoria, ma non in una procedura cautelare del diritto matrimoniale. La critica è fondata. Come detto (consid. 7), il Pretore ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo cautelare di
fr. 726.40 mensili, deducendo dall'ammontare nominale del contributo (fr. 1526.40 mensili) “quanto già versato” (fr. 800.– mensili) in conformità all'assetto precedente. Ammesso e non concesso che il giudice chiamato a emanare provvedimenti cautelari in una causa di divorzio sia competente per statuire su eccezioni di compensazione, nessuno ha formulato in concreto una simile richiesta. Né l'ammontare del contributo già pagato dal marito nel periodo in questione si evince dagli atti o può calcolarsi altrimenti, nemmeno tenendo conto dell'offerta provvisoria (formulata il 12 agosto 2013) in cui AO 1 proponeva alla moglie fr. 300.– mensili supplementari (sopra, lett. E). In realtà il Pretore avrebbe dovuto limitarsi nella fattispecie a fissare i contributi cautelari di mantenimento. Contestazioni sui rapporti di dare e avere tra le parti sarebbero poi state risolte, se mai, dal giudice di merito. Al riguardo l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

 

                           14.  Da quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

                                 

                                  Dal 1° giugno al 30 settembre 2013 (inizio dell'attività della moglie presso la __________)

                                  Reddito del marito (consid. 4)                                     fr.  6935.35

                                         Reddito della moglie (consid. 4)                                  fr.  2449.70                                                                                          fr.  9385.05 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 9)              fr.  3880.40

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 4 e 8)          fr.  3377.95

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 4)       fr.  1600.—

                                                                                                                          fr.  8858.35 mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.    526.70

                                         Metà eccedenza                                                         fr.    263.35 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3880.40 + fr. 263.35 =                                            fr.  4143.75 mensili

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 3377.95 + fr. 263.35 ./. fr. 2449.70 =                       fr.  1190.— mensili                                                                                    arrotondati

 

                                         Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 (riduzione del premio della cassa malati della moglie)

                                  Reddito del marito (consid. 4)                                     fr.  6935.35

                                         Reddito della moglie (consid. 4)                                  fr.  2933.75

                                                                                                                          fr.  9869.10  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 9)              fr.  3880.40

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 4 e 8)          fr.  3377.95

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 4 )      fr.  1600.—

                                                                                                                          fr.  8858.35 mensili

 

                                         Eccedenza                                                                 fr.  1010.75

                                         Metà eccedenza                                                         fr.    505.35 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3880.40 + fr. 505.35 =                                            fr.  4385.75 mensili

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 3377.95 + fr. 505.35 ./. fr. 2933.75 =                       fr.    950.— mensili                                                                                    arrotondati

 

                                         Dal 1° gennaio al 30 aprile 2014 (aumento del premio della cassa malati del marito)

                                  Reddito del marito (consid. 4)                                     fr.  6935.35

                                         Reddito della moglie (consid. 4)                                  fr.  2933.75

                                                                                                                          fr.  9869.10 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 9)              fr.  3880.40

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 4 e 8b)         fr.  3220.15

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 4)       fr.  1600.—

                                                                                                                          fr.  8700.55 mensili

 

                                         Eccedenza                                                                 fr.  1168.55

                                         Metà eccedenza                                                         fr.    584.25 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3880.40 + fr. 584.25 =                                            fr.  4464.65 mensili

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 3220.15 + fr. 584.25 ./. fr. 2933.75 =                       fr.    870.— mensili                                                                                    arrotondati

 

                                         Dal 1° maggio 2014 al 31 maggio 2015 (nuova modifica cautelare)

                                  Reddito del marito (consid. 4)                                     fr.  6935.35

                                         Reddito della moglie (consid. 4)                                  fr.  2933.75

                                                                                                                          fr.  9869.10  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 4, 9 e 12c)      fr.  3896.65 

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 4 e 8b)         fr.  3220.15

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 4)       fr.  1600.—

                                                                                                                          fr.  8716.80  mensili

 

                                         Eccedenza                                                                 fr.  1152.30

                                         Metà eccedenza                                                         fr.    576.15  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3896.65 + fr. 576.15 =                                            fr.  4472.80 mensili

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 3220.15 + fr. 576.15 ./. fr. 2933.75 =                       fr.    865.— mensili                                                                                    arrotondati.

 

                           15.  Se ne conclude che per il primo periodo (dal giugno al settembre del 2013) il contributo alimentare per la moglie va stabilito in fr. 1190.– mensili rispetto ai fr. 1526.40 decretati dal Pretore (sopra, consid. 7 e 13). Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 la situazione per la moglie migliora lievemente, nel senso che il contributo passa dai fr. 884.55 mensili calcolati dal Pretore a fr. 950.– mensili. Dopo di allora il contributo per AP 1 torna a ridursi, ancorché di poco, per rapporto alla decisione del primo giudice (fr. 870.– mensili dal 1° gennaio al 30 aprile 2014, fr. 865.– mensili da allora in poi). Entro questi limiti, in definitiva, entrambi gli appelli meritano parziale accoglimento.

 

                            III.  Sul gratuito patrocinio in prima sede

 

                           16.  AP 1 insta per il gratuito patrocinio davanti al Pretore, contestando inoltre quanto il primo giudice ha specificato nel dispositivo sulle spese e le ripetibili, ovvero che “la fatturazione delle tasse e delle spese a carico dell'attrice verrà eventualmente annullata a dipendenza della decisione riguardo al gratuito patrocino”. Secondo l'appellante, la decisione sulla ripartizione delle spese non può essere fatta dipendere da una successiva decisione sul gratuito patrocinio, la quale – essa soggiunge – “deve essere prolata contestualmente”, poiché “l'avvocato ed il cliente devono sapere a cosa sono confrontati”. Quest'ultima affermazione non può essere condivisa come tale, poiché in concreto nulla imponeva al Pretore di statuire sul gratuito patrocinio contestualmente all'emanazione del decreto cautelare. Egli poteva decidere anche separatamente. È vero invece che una decisione in materia di assistenza giudiziaria va presa senza troppo indugio, l'avvocato del richiedente dovendo sapere se agisce in giudizio come patrocinatore d'ufficio o come legale di fiducia. Ove la decisione tardi a intervenire, nondimeno, tocca al richiedente sollecitare il giudice (I CCA, sentenza inc. 11.2007.62 del 28 dicembre 2012, consid. 15 con richiamo). Non risulta che in concreto il Pretore sia stato sollecitato.

 

                                  Contrariamente a quanto prospetta l'appellante, inoltre, il Pretore non ha subordinato la suddivisione delle spese processuali alla futura decisione sul gratuito patrocinio. Ha precisato unica­mente che nel caso in cui avesse accordato il beneficio “la fatturazione” (recte: la riscossione) degli oneri sarebbe stata annullata, il che è di per sé manifesto, nell'eventualità di un gratuito patrocinio le spese essendo anticipate dal Cantone. Il richiedente va tenuto alla rifusione soltanto al momento in cui sarà “in grado di farlo” (art. 123 cpv. 1 CPC). Su questo tema l'appello manca perciò di consistenza.

 

                            IV.  Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

 

                           17.  Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1 vede accogliere in misura minima e per un limitato periodo le proprie richie­ste di giudizio. Si giustifica perciò di porre le spese processuali per quattro quinti a carico di lei e per il resto a carico del marito, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale e ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'ammontare di fr. 700.– da lui rivendicato a tale proposito, appare senz'altro equo. Per quel che è del proprio appello, AO 1 ottiene una modesta e parziale riduzione del contributo alimentare in favore della moglie. Si legittima in definitiva di addebitargli tre quarti delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

 

                           18.  L'esito dell'attuale giudizio impone anche di modificare il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, il cui riparto segue la medesima sorte dell'appello presentato da AO 1.

 

                                 19.   La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 in appello non può essere accolta. Nelle cause di stato una simile richiesta va preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem. I costi di una causa di divorzio sono per principio a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 17 con rinvii). In concreto AP 1 non pretende che sarebbe stato inutile pretendere dal marito una provvigione ad litem per la procedura di appello. Per di più, la richiedente fruiva almeno fino al 31 maggio 2015, come il marito, di un margine disponibile di circa fr. 580.– mensili per affrontare le spese giudiziarie di appello, senza dimenticare che l'attività del suo legale si è compendiata per l'essenziale in un memoriale di ricorso di sette pagine e in osservazioni all'appello della controparte di sei pagine. Nulla induce a presumere dunque che essa non fosse in grado di coprire i costi del processo in appello nel giro di un anno (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine), anche senza dovere fare capo all'importo (di fr. 7000.–) donatole a suo tempo dalla madre (inc. DM.2012.22, verbale di udienza del 14 gennaio 2014, pag. 9).

 

                                  AP 1 fa notare che il suo stipendio era certo solo fino al 2014 e che il fabbisogno in denaro del figlio è più alto del contributo alimentare che versa il padre, di modo che essa deve integrare la differenza (memoriale, pag. 6). A parte il fatto però che lo stipendio percepito dalla __________ appare sostanzialmente invariato anche nella nuova procedura di modifica promossa dall'interessata il 5 maggio 2015 (inc. 11.2015.52, decreto cautelare del 22 giugno 2015, pag. 4; appello del 6 luglio 2015, pag. 3), costei non rende verosimile un suo maggiore impegno finanziario per gli aumentati costi del figlio, del resto non specificati né quantificati. Ne discende che la richiesta di gratuito patrocinio vede la sua sorte segnata.

 

                            V.  Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                           20.  Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, oggetto del giudizio essendo l'adeguamento del contributo cautelare per la moglie solo dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2015 (sopra, consid. 6 in fine).

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  Le cause inc. 11.2014.38 e 11.2014.39 sono congiunte.

 

                             II.  Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

1.  L'istanza cautelare di AP 1 è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è tenuto a versare alla moglie AP 1 entro il primo di ogni mese i seguenti contributi alimentari:

      fr. 1190.– mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013,

      fr.  950.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013,

      fr.  870.– mensili dal 1° gennaio al 30 aprile 2014 e

      fr.  865.– mensili dal 1° maggio 2014 al 31 maggio 2015.

2.  Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1100.– per ripetibili ridotte.

                                        

                                         Per il resto gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.

 

                            III.  Le spese dell'appello presentato da AP 1, di fr. 500.–, sono poste per un quinto a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte.

 

                           IV.  La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 è respinta.

 

                            V.  Le spese dell'appello presentato da AO 1, di fr. 500.–, sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

 

                           VI.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).