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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente
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vicecancelliera: |
Gianella |
sedente per statuire nella causa OA.2006.376 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 6 giugno 2006 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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giudicando sull'appello del 13 gennaio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 novembre 2013;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 25 novembre
2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha sciolto per
divorzio il matrimonio contratto il 24 agosto 1991 da AP 1(1965) e AO 1 (1970)
e ha, in particolare, affidato i figli N__________ (1998) e M__________ (2001)
alla madre, riservato il diritto di visita paterno, ha obbligato AP 1 a versare
un contributo alimentare di fr. 4360.– mensili fino al 30 giugno 2017 in favore della moglie, di fr. 1884.15 mensili fino alla maggiore età per N__________ e uno di
fr. 1767.50 fino al mese di maggio 2016, di
fr. 2061.65 mensili fino al mese di giugno 2017 e di fr. 2226.65 mensili fino
alla maggiore età per M__________ (assegni familiari compresi);
che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 gennaio 2014 nel quale ha chiesto di annullare il contributo di mantenimento per la moglie (subordinatamente di ridurlo a fr. 1463.65 mensili), così come di ridurre quello per N__________ a fr. 1751.65 mensili e quello per M__________ a fr. 1635.– mensili “fintanto che AO 1 non avrà assunto un'attività lavorativa nella misura del 50%”;
che nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2014 AO 1 ha concluso per la reiezione dell'appello;
che il 20 maggio 2014 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello e di accettare integralmente le risultanze della sentenza impugnata;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie non vi è motivo per scostarsi da tale principio, fermo restando una riduzione delle spese processuali, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
che l'appellante rifonderà alla controparte, che ha introdotto osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili;
decide: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).