Incarto n.
11.2014.41

Lugano.

5 giugno 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

Gianella

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2013.71 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 18 settembre 2013 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello dell'8 maggio 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 29 aprile 2014;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 14 maggio 2009 il presidente del Tribunal d'arrondissement de la Côte, Nyon, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1969) e AO 1 (1978), omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano l'esercizio in comune dell'autorità parentale sui figli C__________ (nata il 21 giugno 2001) e L__________ (nato l'8 marzo 2003), affidati alla custodia della madre. Le relazioni personali tra padre e figli erano così regolate (convenzione, punto III):

                                         AP 1 continuera à bénéficier, sur les enfants, de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre les parties; à défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui un week-end sur deux, alternativement chaque année à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, ainsi que la moitié de leurs vacances scolaires (…). Compte tenu de l'éloignement des parties, il est en l'état convenu, d'une part que le lieu d'échange des enfants est fixé à __________, chaque partie assumant les frais de transports depuis son lieu de domicile jusqu'à dite localité et, d'autre part, que, par année civile, le droit de visite de AP 1 à exercer sur les périodes de vacances scolaires des enfants comprendra huit semaines au total.

 

                                  B.   Il 18 settembre 2013 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la modifica della sentenza appena citata nel senso di vedere – tra l'altro – il suo diritto di visita cominciare il venerdì sera e terminare la domenica sera. Il Pretore ha indetto un'udienza di conciliazione per il 16 ottobre 2013 (art. 291 CPC), nel corso della quale le parti hanno accettato di sottoporsi a una mediazione, rivelatasi infruttuosa. AP 1 ha adito così il Pretore con un'istanza cautelare del 31 marzo 2014, chiedendo che il suo diritto di visita fosse accertato in via provvisionale dal venerdì sera fino alla domenica sera, con scambio dei figli “come di consueto a __________”. Mediante decreto del 3 aprile 2014 emesso senza contraddittorio il Pretore ha fissato il successivo diritto di visita dalla sera di venerdì 4 aprile fino alla sera di dome­nica 6 aprile 2014 “con passaggio dei figli a __________”. Nelle sue osservazioni del

                                         4 aprile 2014 AO 1 ha poi proposto di respingere l'istanza cautelare. Statuendo il 29 aprile 2014, il Pretore ha decretato che il diritto di visita paterno comincia il venerdì sera e termina la domenica sera, ma “con passaggio dei figli a __________”. Le spese di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  C.   Contro il decreto cautelare predetto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell’8 maggio 2014 nel quale chiede che – conferito al ricorso effetto sospensivo – la decisione impugnata sia riformata lasciando invariata la consegna di C__________ e

                                        L__________ “come di consueto” a __________. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2014 AO 1 propone di respingere

                                         l'istanza di effetto sospensivo. Invitata a esprimersi sull'appello, con osservazioni del 27 maggio 2014 essa propone di respingere anche l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nel decreto appellato il Pretore ha dato atto che nessuno dei genitori chiedeva di cambiare il luogo d'incontro per la consegna dei figli. Egli non ha trascurato che AO 1, incinta e “negli ultimi mesi di gravidanza”, affer­ma di non poter più condurre i ragazzi in treno a __________, ma – egli ha continuato – a suo tempo essa medesima aveva portato i figli lontano dal padre dopo la separazione e nelle sue osservazioni all’istanza non pretendeva di non poter far capo a terzi per sostituirla nella trasferta. Se il primo giudice ha spostato il luogo d'incontro da __________ a __________, ciò si deve alla circostanza che “da una sem­plice ricerca in internet” egli ha constatato come il viaggio in treno da __________ a __________ passando per __________ duri 5 ore e 31 minuti, praticamente come passando da __________ (5 ore e 35 minuti), mentre da __________ a __________ la trasferta in treno dura 10 minuti meno che da __________ a __________ (2 ore e 49 minuti contro 3 ore e un minuto). E siccome AP 1 può, da __________ (dove lavora), raggiungere __________ in treno – o in automobile – nel giro di due ore, il primo giudice ha ritenuto “più opportuno” prescrivere che lo scambio dei figli avvenga a __________.

 

                                   2.   L'appellante adduce che nessun fatto nuovo per rapporto alle modalità d'esercizio delle visite stabilite in sede di divorzio impone una modifica cautelare del luogo destinato alla consegna dei figli. Inoltre – egli prosegue – il viaggio in treno da __________ a __________ lungo la via del Sempione dura molto meno del viaggio lungo la via del Gottardo. In automobile poi il tragitto da __________ a __________ passando da __________ è ancora più rapido di quello in ferrovia, mentre è penalizzante dover percorrere in automobile l'asse del San Gottardo, sovraccarico di traffico, per raggiun­gere __________ o per tornare da __________ nel Ticino durante il fine settimana. La decisione del Pretore, in sintesi, renderebbe più pesante l'onere di lui e più sgradevole la trasferta per i figli. Tutto ciò solo per evitare che il punto d'incontro sia a __________, luogo in realtà comodo e ragionevole perché distante non più di 62 km da __________. Del tutto inopportuno, il provvedimento adottato d'ufficio dal Pretore deve quindi essere annullato.

 

                                   3.   Una sentenza di divorzio può essere modificata in merito all'esercizio delle relazioni personali tra il genitore non affidatario e i figli secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC). Decisivo al proposito è il bene dei figli, inteso non solo in sen­so fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. Dandosi disaccordo tra genitori, il giudice valuta ogni singolo caso sulla scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età dei figli, del loro sviluppo fisico e psichico, del loro legame con il geni­tore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti interni e così via (DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando; Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami). Dato nondimeno che nella sentenza di divorzio (passata in giudicato) già è disciplinato un assetto delle relazioni personali e che lo scopo dell'azione di modifica non è quello di “correggere” tale sentenza, provvedimenti cautelari in cause di modifica vanno adottati con grande cautela (sentenza del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre 2013, consid. 1.3 con richiami).

 

                                   4.   Nella fattispecie il punto d'incontro destinato alla consegna dei figli per l'esercizio del diritto di visita è stato fissato a __________ dai genitori stessi nella convenzione sugli effetti del divorzio. Tale scelta, che il Tribunal d'arrondissement de la Côte ha omologato senza riserve nel maggio del 2009, ha dato finora – per quanto risulta – buona prova. AP 1 del resto non ne postulava la modifica nel­l'istan­za cautelare e nelle sue osservazioni del 4 aprile 2014 AO 1 lamentava l'onere della trasferta a __________ non perché quel luogo fosse inidoneo alla consegna dei figli, ma perché il suo stato interessante le rende faticosa la trasferta quindicinale. Il Pretore ha ritenuto in ogni modo che la convenuta medesima aveva portato i figli lontano dal padre dopo la separazione, per tacere del fatto ch'essa può far accompagnare C__________ e L__________ a __________ da familiari (in particolare da suo padre, come altre volte), di modo che la gravidanza non le impedisce di rispettare l'impegno. Nelle sue osservazioni a questa Camera del 27 maggio 2014 la convenuta critica l'opinione del Pretore, ma non contesta di poter far capo ai suoi genitori per condurre (e riprendere) i figli dall'ex marito. Al riguardo non giova pertanto dilungarsi.

 

                                   5.   Se il Pretore ha spostato di propria iniziativa il luogo d'incontro da __________ a __________, ciò si deve – come si evince dal decreto cautelare emesso il 3 aprile 2014 senza contraddittorio – alle “serie perplessità” da lui nutrite “sul fatto di aver previsto il passaggio [dei figli] su suolo italiano” (pag. 2). Ora, a prescindere dalla circostanza che la linea ferroviaria __________–__________ è gestita da sempre dalle FFS, mal si comprendono tali perplessità. Nulla osta, di principio, a che l'esercizio di un diritto di visita avvenga tramite il passaggio dei figli da un genitore all'altro fuori dei confini svizzeri, se ciò è compatibile con il bene dei ragazzi, senza dimenticare che il giudice può sempre modificare tale modalità di consegna nel caso in cui essa non risponda alle aspettative. Già sotto questo profilo la modifica del luogo d'incontro non può dun­que trovare tutela. Comunque sia, si volessero anche condividere – per motivi che sfuggono – le “serie perplessità” del primo giudice, non si vede quali concreti elementi giustificassero un intervento d'ufficio (neppure prospettato ai genitori) e, per di più, già in via cautelare (quando la giurisprudenza raccomanda particolare prudenza: sopra, consid. 3 in fine). La consegna dei figli a __________ avendo dato buona prova sull'arco di cinque anni, non vi era alcuno spazio per “correggere” d'urgenza la decisione di divorzio sulla base di timori astratti o di speculazioni.

 

                                   6.   Si aggiunga che – come fa valere l'appellante – la scelta di __________ appare finanche meno consona al bene dei figli rispetto a quella di __________. Non tanto per il viaggio in treno, la cui durata da __________ a __________ potrà anche risultare sostanzialmente identica passando attraverso il Gottardo o attraverso il Sempione, quanto per la sostanziale impossibilità di usare un mezzo di trasporto che non sia la ferrovia. L'uso dell'automobile da __________ (dove l'istante lavora) a __________ e viceversa il venerdì sera e la domenica sera, cui accenna il Pretore come alternativa al treno, potrà anche apparire fattibile a tavolino, sulla base di simulazioni al computer (decreto impugnato, pag. 6), ma non ha riscontro nella realtà pratica, le code e le attese più o meno lunghe ai portali della galleria autostradale del Gottardo nel corso dei fine settimana essendo notorie, oltre che viepiù frequenti. Per giungere puntuale a __________ l'appellante sarebbe tenuto così a usare la ferrovia, ciò che allungherebbe la durata del viaggio per i figli, mentre la trasferta in automobile a __________ è non solo più spiccia, ma anche al riparo da abituali intasamenti di traffico. Se ne conclude che sul luogo destinato alla consegna dei figli il decreto cautelare non resiste alle censure dell'appellante. Deve di conseguenza essere riformato.

 

                                   7.   L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

 

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale ha proposto a torto di respingere l'appello, e identico principio vale per le ripetibili. AP 1 rivendica (senza motivazione) un'indennità di fr. 3000.– complessivi (fr. 1000.– per la richiesta di effetto sospensivo, fr. 2000.– per l'appello), ma a sostegno della pretesa avrebbe dovuto esibire almeno la nota professionale del suo avvocato. In mancanza di ciò, occorre procedere per apprezzamento. E a tal fine quattro ore di lavoro (rimunerate fr. 280.– l'una: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1) per motivare sinteticamente la richie­sta di effetto sospensivo e spiegare che non si giustificava di modificare in via provvisionale il luogo d'incontro destinato al­l'esercizio del diritto di visita erano sufficienti. A ciò si poteva aggiungere una mezz'ora per un breve colloquio con il cliente e la stesura di un paio di lettere, come pure il 10% fisso per le spese (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'8% di IVA. Un'indennità di fr. 1500.– complessivi appare, di conseguenza, più che adeguata.

 

                                         La presente sentenza non influisce apprezzabilmente, per contro, sulla ripartizione delle spese (fr. 500.– suddivise a metà) né sulla compensazione delle ripetibili decise dal Pretore nel dispositivo sugli oneri processuali di primo grado. Nell'istanza cautelare AP 1 chiedeva difatti che in via provvisionale fosse sospeso anche il contributo alimentare da lui dovuto all'ex moglie in ossequio alla sentenza di divorzio (fr. 2000.– mensili fino al 31 agosto 2015) dal 1° febbraio 2014 in poi. Tale richiesta è stata respinta dal Pretore e su tal punto il decreto cautelare non è stato impugnato.

 

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la decisione di appello sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le sentenze sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a eventuali questioni di valore (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1). Trattandosi di una decisione cautelare, in ogni modo, il ricorrente può invocare soltanto la violazione di diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 5.1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:

                                         1.  L'istanza cautelare del 31 marzo 2014 è parzialmente accolta, nel senso che il diritto di visita quindicinale dell'attore inizia il venerdì sera e termina la domenica sera, con passaggio dei figli a __________. Per il resto

                                             l'istanza è respinta.

                                         2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   II.   Le spese di appello di complessivi fr. 500.–, da anticipare dall'ap­pellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   III.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).