Incarto n.
11.2014.49

Lugano

16 giugno 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2014.443 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 maggio 2014 da

 

 

AO 1

al quale è subentrata nella causa

 

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1,

 

 

 

 

giudicando sull'appello (“ricorso”) del 12 giugno 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 5 giugno 2014;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  In seguito a una domanda di realizzazione del pegno introdotta da AO 1 nei confronti di AP 1 riguardante le particelle n. 220 e 260 RFD di __________, sezione di __________, ai pubblici incanti del 4 dicembre 2013 lo stesso AO 1 si è aggiudicato entrambi i due fondi. L'iscrizione nel registro fondiario è avvenuta il 31 gennaio 2014. Le proposte dell'aggiudicatario volte alla firma di un contratto di locazione con la precedente proprietaria non hanno avuto esito.


B.  AO 1 si è rivolto il 15 maggio 2014 al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti per ottenere da AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la consegna delle particelle n. 220 e 260, avvertendo la medesima che l'inesecuzione dell'ordine avrebbe costituito un valido titolo per esigere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. Egli ha chiesto inoltre che ogni usciere o agente della forza pubblica fosse tenuto a prestare man forte nell'esecuzione della decisione a semplice richiesta e che la convenuta fosse diffidata a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, in difetto di che la forza pubblica avrebbe fatto depositare tali beni a spese di lei in un luogo indicato dal­l'istante. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 3 giugno 2014 la convenuta ha proposto di respingere l'azione.

 

                            C.  Statuendo il 5 giugno 2014, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292  CP – di consegnare immediatamente le due particelle al legittimo proprietario. Egli ha ingiunto altresì a ogni usciere o agente della forza pubblica comunale di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante, avvertendo la convenuta che l'inesecuzione dell'ordine avrebbe costituito un valido titolo per chiedere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede e che qualora essa non avesse ritirato mobili e oggetti di sua pertinenza la forza pubblica avrebbe fatto depositare tali beni a spese di lei in un luogo indicato dall'istante. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

 

                            D.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello (“ricorso”) del 12 giugno 2014 in cui si dice convinta che “il suo incarto non è stato valutato né preso in considerazione”. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni. Il 13 aprile 2015 AO 1 ha comunicato a questa Camera di non essere più proprietario delle particella n. 220 e 260, avendo donato entrambi i fondi alla moglie __________, e di ritirarsi così dalla lite. Lo stesso giorno la nuova proprietaria ha dichiarato di subentrargli nella causa.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo accertato il valore litigioso in fr. 163 066.– (pag. 1 in basso), importo che non appare inverosimile e che non è contestato dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla conve­nuta il 6 giugno 2014. Introdotto il 13 giugno 2014, l'appello in esame è quindi tempestivo.

 

                             2.  Il 13 aprile 2015 AO 1 ha comunicato a questa Camera di non essere più proprietario delle particella n. 220 e 260, avendo donato i due fondi alla moglie __________, e di ritirarsi così dalla lite. Ora, l'art. 83 cpv. 1 CPC dispone che se l'oggetto liti­gioso è alienato durante il processo, l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante. Non gli occorre alcuna au­to­rizzazione. Ne segue che in concreto __________ è subentrata legittima­mente nella causa a AO 1, il quale è dimesso dalla lite.

 

                             3.  Secondo l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Secondo la giurisprudenza un fatto è immediatamente comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa. L'istante deve recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui fonda le sue richieste. D'altro lato il convenuto deve, per negare gli estremi di un caso manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza necessariamente essere rese verosimili, appaiano concludenti e non possano essere subito confutate (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c con rinvio a DTF 138 III 623 consid. 5.1.1). Inoltre una situazione giuridica è chiara soltanto se, sulla base di dottrina o giurisprudenza invalse, la norma risulti applicarsi nel caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in modo evidente (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c con rinvio a DTF 138 III 734 consid. 3.3). Ciò non si verifica – almeno di regola – se l'applicazione della norma implica una decisione fondata sull'apprezzamento o sull'equità (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c con rinvio a DTF 138 III 126 consid. 2.1.2).

 

                             4.  L'azione di rivendicazione che l'istante ha promosso nella fattispecie consente al proprietario di rivendicare una cosa contro chiunque la ritenga senza diritto e di respingere qualsiasi indebita ingerenza (art. 641 cpv. 2 CC). All'attore incombe dimostrare il suo diritto di proprietà (RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con rimandi). Dandosi rivendicazione di un immobile, il titolare iscritto nel registro fondiario si presume proprietario. Da parte sua il convenuto può opporsi all'azione di rivendicazione dimostrando un suo diritto prevalente sull'immobile, sia esso di natura reale o obbligatoria (I CCA, sentenza inc. 11.2010.15 del 13 luglio 2011, consid. 3 con riferimenti).

 

                             5.  Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che l'istante è divenuto proprietario delle due particelle, aggiudicandosele al pubblico incanto del 31 gennaio 2014. Egli ha rilevato altresì che la convenuta non contesta l'occupazione dell'immobile né la mancanza di qualsiasi contratto di locazione tra le parti. Ne ha concluso che l'occupazione è ingiustificata, onde la condanna della convenuta a consegnare i fondi all'istante.

 

                             6.  L'appellante sostiene che la casa le è sempre intestata, fa valere di avere pagato gli interessi ipotecari chiesti da __________ e di non avere ricevuto dall'Ufficio dei registri alcuna notifica di cambiamento di proprietà. Essa afferma inoltre che il contratto di mutuo da lei stipulato il 24 maggio 2005 con AO 1 (negozio giuridico all'origine dell'esecuzione forzata) non è valido, AO 1 avendola costretta a firmare un atto non regolarmente rogato da un notaio, come invece prevede la legge.

 

                                  a)   Le particelle n. 220 e 260 RFD di __________, sono intestate nel registro fondiario a AO 1 dal 31 gennaio 2014 (doc. A e B). Da allora, pertanto, l'appellante non è più proprietaria dei fondi. Può darsi che essa non abbia ricevuto una comunicazione dall'ufficiale del registro fondiario circa il cambiamento di proprietà (art. 969 cpv. 1 CC). Comunque sia, essa è a perfetta conoscenza della procedura di realizzazione forzata dei fondi (doc. 1: avviso d'incanto prodotto dalla stessa convenuta) e, d'altro lato, il fatto che l'ufficiale possa avere omesso la comunicazione non pregiudica la validità dell'iscrizione nel registro fondiario  (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 305 n. 853a in fine). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

 

                                  b)  Quanto agli interessi ipotecari riscossi dalla banca, l'interessata disconosce che, salvo convenzione contraria, in caso di alienazione totale del fondo ipotecato i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati (art. 832 cpv. 1 CC). In altre parole, il trasferimento di proprietà – indipendentemente dalla sua causa giuridica – non ha effetti sul credito garantito né sul diritto di pegno. Il proprietario del fondo che, debitore del mutuo garantito dal fondo, aliena quest'ultimo, perde di conseguenza la proprietà del pegno, ma rimane debitore. Quanto al diritto di pegno, dato il suo carattere reale, esso rimane vincolato al fondo (DTF 132 III 170 consid. 6.4.1). Ne discen­de che in seguito all'esecuzione forzata AP 1 ha perduto la qualità di proprietaria del fondo, ma è rimasta debitrice del mutuo (garantito dalle cartelle ipotecarie) nei confronti della banca. Il suo obbligo di pagare gli interessi passivi rimaneva così intatto fino momento in cui il nuovo proprietario non avesse accettato di rifondere egli stesso il debito ipotecario e la banca non l'avesse liberata da tale obbligo (art. 832 cpv. 2 CC). Anche in proposito l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso.

 

                                  c)   Relativamente al contratto di mutuo del 24 maggio 2005 sottoscritto con AO 1, la ricorrente dimentica che nella causa promossa da AO 1 verso di lei per ottenere la restituzione della somma mutuata, sia il Pretore sia la seconda Camera Civile del Tribunale d'appello hanno accertato la validità del negozio giuridico, le norme sul contratto di mutuo (art. 312 a 318 CO) non prevedendo una forma speciale (II CCA, sentenza inc. 12.2012.168 del 13 dicembre 2012, consid. 5 con riferimenti). Su questo punto l'appello sfiora dunque il pretesto e non merita ulteriore disamina.

 

                                  d)  Se ne conclude che le obiezioni della convenuta risultano già a un primo esame manifestamente infondate A ragione il Pretore aggiunto ha ritenuto pertanto adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 257 cpv. 1 CPC.

 

                             7.  Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato all'istante per osservazioni.

 

                             8.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).