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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa SO.2012.2199 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 2012 da
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AO 1 |
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 30 giugno 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 18 giugno 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1972) e AO 1 (1974) si sono sposati ad __________ il 20 maggio 2006. A quel tempo la moglie aveva già un figlio, A__________o, nato il 28 ottobre 1999 dal un suo precedente matrimonio con __________. I coniugi avevano inoltre una figlia comune, Al__________, nata il 22 gennaio 2004. Dalle nuove nozze è nato A__________, il 15 ottobre 2006. Il marito, ingegnere __________, è alle dipendenze della __________ di __________. La moglie lavora a tempo parziale con un grado d'occupazione attorno al 20% (400 ore annue al massimo) come infermiera a domicilio per la __________ di __________. I coniugi si sono separati nell'aprile del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in una casa, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, nel medesimo Comune (particella n. 52 RFD).
B. Il 22 maggio 2012 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 2810.– mensili per sé, uno di fr. 1130.– mensili per Al__________ e uno di fr. 1215.– mensili per A__________ (assegni familiari non compresi), l'attribuzione di una __________ in uso alla famiglia e la condanna del marito ad assumere taluni debiti. In via cautelare essa ha chiesto l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli e la condanna del marito a versare un contributo alimentare per lei e i figli di complessivi fr. 5000.– mensili. Invitato a presentare osservazioni scritte, AP 1 ha aderito il 6 luglio 2012 alla richiesta di vita separata, all'affidamento dei figli alla madre, all'attribuzione dell'alloggio coniugale e della __________ alla moglie, al pagamento degli interessi e dell'ammortamento ipotecario di fr. 15 000.–, offrendo dal 1° agosto 2012 un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la moglie fino al 31 luglio 2014, uno di fr. 1185.– mensili per Al__________ e uno di fr. 1035.– mensili per A__________ (assegni familiari compresi).
C. All'udienza del 16 luglio 2012, indetta per il dibattimento, i coniugi hanno ribadito le rispettive posizioni e hanno raggiunto un accordo provvisorio (“nelle more”) sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie e della casa in comproprietà al marito, sull'affidamento dei figli alla madre, sull'esercizio del diritto di visita paterno, sull'attribuzione delle automobili in uso alla famiglia e sul versamento di un contributo alimentare di fr. 1420.– mensili per la moglie, di fr. 1295.– mensili per Al__________ e di fr. 1315.– mensili per A__________ (assegni familiari non compresi). L'accordo è stato proposto dalle parti – fuorché sulle relazioni personali e sui contributi di mantenimento – anche come regolamentazione definitiva della vita separata ed è stato omologato dal Pretore. Tale assetto è poi stato sostanzialmente mantenuto, salvo alcune modifiche relative ai diritti di visita, l'impegno a seguire un percorso di mediazione e alcune precisazioni sul pagamento di debiti arretrati, a udienze del 22 ottobre 2012 e del 28 marzo 2013. Il Pretore ha disposto inoltre, il 7 agosto 2013, la nomina di un curatore educativo in favore dei figli, designato il 15 ottobre 2013 nella persona di __________.
D. L'8 aprile 2014 il Pretore ha prospettato ai coniugi un accordo in merito ai punti della convenzione sulla vita separata rimasti controversi. Per quel che riguarda i contributi alimentari, in particolare, egli ha prospettato la seguente disciplina:
– A titolo di contributo di mantenimento per i figli il padre verserà:
fr. 1295.– oltre assegni familiari per Al__________;
fr. 1315.– oltre assegni familiari per A__________;
Gli alimenti vanno versati mensilmente e anticipatamente entro il 5 di ogni mese. Sono dovuti con effetto immediato e vanno versati sul conto corrente postale __________ intestato alla moglie.
– A titolo di contributo per la moglie il marito verserà
fr. 1420.– mensili.
Gli alimenti vanno versati mensilmente e anticipatamente entro il 5 di ogni mese. Sono dovuti con effetto immediato e vanno versati sul conto corrente postale __________ intestato alla moglie.
AO 1 ha comunicato il suo consenso l'11 aprile 2014, mentre il marito ha respinto la proposta. Il Pretore ha chiuso così l'istruttoria il 7 maggio 2014, assegnando ai coniugi un termine per presentare le rispettive conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23 maggio 2014 l'istante ha comunicato il proprio “accordo a che l'assetto venga fissato, così come proposto”. Il convenuto ha ribadito quello stesso giorno la sua contrarietà.
E. Statuendo con sentenza del 18 giugno 2014, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 1° aprile 2012, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e quella in comproprietà al marito, ha affidato Al__________ e A__________ alla madre, confermando la curatela educativa in loro favore, ha regolato il diritto di visita paterno, attribuendo l'uso della __________ alla moglie e quello di una __________ al marito. Inoltre egli ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari:
Dal 22 maggio al 31 ottobre 2012:
fr. 1863.– mensili per la moglie e
fr. 1215.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi.
Dal 1° novembre al 31 dicembre 2012:
fr. 1993.– mensili per la moglie e
fr. 1187.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013:
fr. 1814.– mensili per la moglie e
fr. 1182.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi.
Dal 1° gennaio 2014 in poi:
fr. 1936.– mensili per la moglie e
fr. 1205.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi.
Infine il Pretore ha parzialmente ammesso la moglie al beneficio del gratuito patrocinio, ponendo le spese processuali con una tassa di giustizia di fr. 1000.– solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 giugno 2014 nel quale chiede di ridurre a fr. 1420.– il contributo alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 7 agosto 2014 AO 1 propone di respingere l'appello e insta per il gratuito patrocinio anche in appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dei contributi di mantenimento controversi davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore del convenuto il 20 giugno 2014. Depositato il 30 giugno 2014 nella cassetta delle lettere dell'ufficio postale di __________ (dichiarazione 30 giugno 2014 dell'avv. __________, acclusa all'appello), l'appello è pertanto tempestivo.
2. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie. Il Pretore lo ha determinato, applicando l'abituale metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare (RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6b) in base ai seguenti accertamenti
Dal 22 maggio al 31 ottobre 2012
reddito del marito (senza assegni familiari) fr. 8211.–
reddito della moglie fr. 963.–
fr. 9174.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3844.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2753.–
fabbisogno in denaro di Al__________ fr. 1215.–
fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1215.–
fr. 9027.– mensili
eccedenza fr. 147.– mensili
contributo alimentare per la moglie:
fr. 2753.– + fr. 73.– ./. fr. 963.– = fr. 1863.– mensili
contributo alimentare per ogni figlio fr. 1215.– mensili.
Dal 1° novembre al 31 dicembre 2012
reddito marito (senza assegni familiari) fr. 8211.–
reddito moglie fr. 963.–
fr. 9174.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3844.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 3003.–
fabbisogno in denaro di Al__________ fr. 1215.–
fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1215.–
fr. 9277.–
ammanco fr. 103.– mensili
contributo alimentare per la moglie:
3003 ./. 963 x 4367 = fr. 1993.– mensili
4470
contributo alimentare per ogni figlio:
1215 x 4367 = fr. 1187.– mensili.
4470
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
reddito del marito (senza assegni familiari) fr. 8022.–
reddito della moglie fr. 1145.–
fr. 9167.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3844.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2995.–
fabbisogno in denaro di Al__________ fr. 1205.–
fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1205.–
fr. 9249.–
ammanco fr. 82.– mensili
contributo alimentare per la moglie:
2995 ./. 1145 x 4178 = fr. 1814.– mensili
4260
contributo alimentare per ogni figlio:
1205 x 4178 = fr. 1182.– mensili.
4260
Dal 1° gennaio 2014 in poi
reddito del marito fr. 8335.–
reddito della moglie fr. 1204.–
fr. 9539.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3844.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2995.–
fabbisogno in denaro di Al__________ fr. 1205.–
fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1205.–
fr. 9249.– mensili
eccedenza fr. 290.– mensili
contributo alimentare per la moglie:
fr. 2995.– + fr. 145.– ./. fr. 1204.– = fr. 1936.– mensili
contributo alimentare per ogni figlio fr. 1205.– mensili.
3. L'appellante non contesta né il metodo di calcolo né l'accertamento dei redditi e dei fabbisogni minimi. Si duole che il Pretore lo abbia condannato a versare contributi alimentari per la moglie varianti da fr. 1814.– a fr. 1993.– mensili quando nel memoriale conclusivo essa si limitava ad approvare il contributo alimentare di fr. 1420.– mensili proposto dal Pretore l'8 aprile 2014. A tale conclusione – essa soggiunge – il Pretore era vincolato, i contributi alimentari dovuti da un coniuge all'altro essendo governati dal principio dispositivo anche nelle procedure a tutela dell'unione coniugale. Da parte sua AO 1 difende la decisione del Pretore, facendo valere che il suo fabbisogno minimo deve comprendere anche quanto le occorre per il debito sostentamento del figlio A__________o, nato dal suo primo matrimonio. E siccome il contributo alimentare versato __________ (fr. 1000.– mensili più gli assegni familiari) lascia uno scoperto di fr. 215.– mensili dal 22 maggio al 31 ottobre 2012,
di fr. 465.– mensili dal 1° novembre al 31 dicembre 2012 e di fr. 457.– mensili dal 1° gennaio 2013 in poi, tale ammanco va inserito nel fabbisogno minimo di lei. In caso contrario – essa epiloga – si priverebbe il figlio non comune della protezione dell'art. 278 CC.
4. Per quanto attiene al principio dispositivo nelle procedure a tutela dell'unione coniugale, esso si applica unicamente alle conclusioni, nel senso che il giudice non può attribuire a una parte più di quanto essa abbia richiesto (art. 58 cpv. 1 CPC; la sentenza del Tribunale 5A_386/2014 del 1° dicembre 2014, consid, 6.2). Per il rimanente le protezioni dell'unione coniugale sono rette dal principio inquisitorio (art. 272 CPC). Non però dal principio inquisitorio “illimitato” (“classico”) cui si riferisce l'art. 296 cpv. 1 in materia di filiazione, nell'ambito del quale il giudice esamina – e non solo accerta – i fatti d'ufficio, ma dal cosiddetto principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”), volto alla tutela della parte più debole. Ciò significa che il giudice accerta i fatti d'ufficio, senza essere vincolato alle allegazioni delle parti né alle offerte di prova (art. 153 cpv. 1 CPC), ma rimane legato alle richieste di giudizio. Solo il principio inquisitorio illimitato comporta l'applicazione della “non vincolatività delle conclusioni delle parti”, il principio inquisitorio attenuato no.
Nella fattispecie la richiesta di contributo alimentare avanzata da AO 1 è governata – diversamente dalle richieste di contributo alimentare per i figli Al__________ e A__________ – dal principio inquisitorio attenuato. Restava soggetta però all'art. 58 cpv. 1 CPC, nel senso che il Pretore non poteva assegnare all'istante più di quanto l'istante medesima chiedeva nell'ultimo atto di causa (memoriale del 23 maggio 2014: fr. 1420.– mensili). L'art. 278 cpv. 2 CC evocato nella sentenza impugnata nulla muta, giacché il contributo di mantenimento in discussione è destinato alla moglie e solo la moglie ne è creditrice. Non è una spettanza regolata dal diritto di filiazione (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 4 ad art. 278). In proposito l'appello merita dunque accoglimento, nel senso che il contributo alimentare per AO 1 va limitato a fr. 1420.– mensili.
5. Si aggiunga che il criterio di inserire nel fabbisogno minimo della madre parte del fabbisogno in denaro di un figlio non comune in applicazione del metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare non è sicuramente corretto. AO 1 deve sopperire al mantenimento di A__________o con i suoi propri redditi e con la sua propria quota di eccedenza. AP 1 va chiamato a contribuire solo sussidiariamente, qualora le risorse di lei siano insufficienti (RtiD I-2005 pag. 783 consid. 9; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 686 n. 1048 con riferimenti). Nel calcolo del contributo alimentare il Pretore equipara invece il fabbisogno scoperto del figlio A__________o a un ordinario debito coniugale cui AP 1 è tenuto alla stessa stregua della moglie, tant'è che in caso di eccedenza nel bilancio familiare egli riconosce alla moglie ancora la metà dell'eccedenza. Ciò non è conforme all'art. 278 cpv. 2 CC. Certo, il Pretore menziona una sentenza in cui questa Camera ha rivisto d'ufficio il fabbisogno in denaro di un figlio non comune (inc. 11.2005.42 del 10 giugno 2008, consid. 5 e 6), ma la Camera non ha mai inserito un importo a tal fine nel fabbisogno minimo del genitore in applicazione del metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare. Il richiamo del Pretore cade pertanto nel vuoto.
6. Per di più il criterio di inserire nel fabbisogno minimo della madre parte del fabbisogno in denaro del figlio non comune in applicazione del metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare si rivela insostenibile, nella fattispecie, anche per un'altra ragione. Come si è appena rammentato, l'obbligo di assistenza di un patrigno è sussidiario rispetto a quello dei genitori. E in concreto il Pretore non ha accertato che __________ non abbia modo di partecipare maggiormente al fabbisogno in denaro di A__________o, ovvero che la sua capacità contributiva risulti esaurita (DTF 120 II 287 consid. 2b, menzionata nella sentenza 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2). In difetto di ciò, AP 1 non può essere tenuto a concorrere al mantenimento del figliastro. Nelle sue osservazioni all'appello l'interessata invoca la sentenza del Tribunale federale 5A_906/2012 del 18 aprile 2013, ma quella decisione nemmeno riguarda il caso di un figlio non comune. Tanto meno essa istituisce un obbligo solidale del patrigno inteso al mantenimento di lui. Al riguardo non giova pertanto diffondersi. Dovesse __________ non essere effettivamente in grado di sopperire interamente al fabbisogno in denaro di A__________o, incomberà a AO 1 chiedere una modifica delle attuali misure a protezione dell'unione coniugale.
7. Se è impugnato il contributo di mantenimento per un coniuge, l'autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento per i figli (art. 282 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'accoglimento dell'appello consente a AP 1 un apprezzabile risparmio. Occorre verificare quindi che il fabbisogno in denaro di Al__________ e A__________ sia debitamente coperto. Ora, come ha rilevato il Pretore, Al__________ e A__________ vivono nella stessa economia domestica di A__________o, sicché che il loro fabbisogno in denaro è quello di un figlio in una fratria di tre (RtiD II-2010 pag. 635 consid. a).
a) Per quanto riguarda Al__________ (nata il 22 gennaio 2004), al momento in cui è stata presentata l'istanza a tutela dell'unione coniugale (22 maggio 2012) essa aveva otto anni. Fino al 12° compleanno (22 gennaio 2016) il suo fabbisogno medio in denaro ammontava a fr. 1515.– mensili (tabella 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da quasi un trentennio). Ridotta dell'80% la posta per cura e educazione (fr. 330.– mensili), assicurata in natura della madre che lavora circa al 20%, e sostituito il costo dell'alloggio stimato (fr. 310.– mensili) con quello effettivo di fr. 400.– mensili (un quarto, trattandosi del secondogenito, dei fr. 1600.– pagati dalla madre: sentenza impugnata, pag. 5 in fondo; Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto), risulta un fabbisogno in denaro di fr. 1340.– mensili (arrotondati). Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili non compreso nel contributo di mantenimento (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2), il fabbisogno in denaro si attestava a fr. 1140.– mensili.
Dato il tempo trascorso, occorre fissare il contributo per Al__________ anche dopo il 12° compleanno (23 gennaio 2016), il Pretore essendosi limitato a definire tale contributo in relazione alla seconda fascia d'età (dai 6 ai 12 anni). Ora, sulla scorta delle raccomandazioni citate dianzi, il fabbisogno medio in denaro della figlia è passato dal 12° compleanno in poi a fr. 1665.– mensili (tabella 2014 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui poteva far capo il Pretore al momento del giudizio). Ridotta dell'80% la posta per cura e educazione (fr. 195.– mensili), assicurata in natura della madre che lavora circa al 20%, e sostituito il costo dell'alloggio stimato (fr. 285.– mensili) con quello effettivo di fr. 400.– mensili, risulta un fabbisogno in denaro di fr. 1625.– mensili (arrotondati). Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili non compreso nel contributo di mantenimento, il fabbisogno in denaro si attesta a fr. 1425.– mensili. La maggiorazione di fr. 220.– mensili rispetto al contributo fissato dal Pretore fino al 12° compleanno è ampiamente sopportabile dall'appellante, che risparmia oltre fr. 500.– sul contributo che avrebbe dovuto versare alla moglie secondo la sentenza impugnata.
b) Per quanto riguarda A__________ (nato il 15 ottobre 2006), al momento in cui è stata presentata l'istanza a tutela dell'unione coniugale (22 maggio 2012) egli aveva cinque anni. Fino al 6° compleanno (15 ottobre 2012) il suo fabbisogno medio in denaro ammontava a fr. 1495.– mensili (tabella 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo). Ridotta dell'80% la posta per cura e educazione (fr. 460.– mensili), assicurata in natura della madre che lavora circa al 20%, e sostituito il costo dell'alloggio stimato (fr. 310.– mensili) con quello effettivo di fr. 320.– mensili (un quinto dei fr. 1600.– pagati dalla madre trattandosi del secondogenito: sentenza impugnata, pag. 5 in fondo; Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto), risulta un fabbisogno in denaro di fr. 1135.– mensili (arrotondati). Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili non compreso nel contributo di mantenimento, il fabbisogno in denaro si attestava a fr. 935.– mensili.
Dal 6° compleanno (16 ottobre 2012) in poi il fabbisogno medio in denaro di A__________ è passato a fr. 1500.– mensili (tabella 2014 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui poteva far capo il Pretore al momento del giudizio). Ridotta dell'80% la posta per cura e educazione (fr. 330.– mensili), assicurata in natura della madre che lavora circa al 20%, e sostituito il costo dell'alloggio stimato (fr. 305.– mensili) con quello effettivo di fr. 320.– mensili, risulta un fabbisogno in denaro di fr. 1250.– mensili (arrotondati). Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili non compreso nel contributo di mantenimento, il fabbisogno in denaro si attesta a fr. 1050.– mensili.
c) Nella sentenza impugnata il Pretore ha stabilito contributi di mantenimento per Al__________ fino al 12° compleanno compresi tra fr. 1182.– e fr. 1215.– mensili, lievemente più elevati rispetto a quanto precede. Non v'è motivo pertanto di intervenire al riguardo. Dato il tempo trascorso, occorre nondimeno fissare il contributo alimentare per Al__________ dal 12° compleanno in poi (23 gennaio 2016), che nel 2014 il Pretore non aveva definito. Riguardo ad A__________, i contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore tra fr. 1182.– e fr. 1215.– mensili sono più che adeguati al fabbisogno medio in denaro. Non v'è ragione dunque per cui questa Camera intervenga al proposito.
8. Ne discende che l'appello in esame merita accoglimento e che il contributo alimentare per la moglie va fissato in fr. 1420.– mensili. D'ufficio va stabilito inoltre il contributo alimentare per Al__________ a decorrere dal 12° compleanno (fr. 1425.– mensili, assegni familiari non compresi) in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC).
9. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'istante, che ha proposto a torto di respingere l'appello (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre la fissazione del contributo alimentare per la figlia dopo il 12° compleanno si deve all'iniziativa di questa Camera. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nelle osservazioni all'appello, il beneficio non può entrare in linea di conto, poiché la resistenza di AO 1 all'appello risultava destinata all'insuccesso fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC). Né questa Camera poteva evitare di notificarle l'appello (art. 322 cpv. 1 CPC). Spettava se mai all'interessata rimettersi al giudizio del tribunale o rinunciare a esprimersi, nel qual caso questa Camera non avrebbe riscosso oneri né l'avrebbe condannata a rifondere ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Delle verosimili difficoltà economiche in cui essa versa si tiene conto in ogni modo, rinunciando a prelevare spese. AP 1 ha diritto invece a un'equa indennità per ripetibili.
10. Circa i rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del
dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1 dal 22 maggio 2012, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1420.–.
La somma va corrisposta sul conto corrente postale __________ intestato alla destinataria.
2. AP 1 è condannato a versare dal 23 gennaio 2016, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia Al__________ di in fr. 1425.– mensili, assegni familiari non compresi.
La somma va corrisposta sul conto corrente postale __________ intestato a AO 1.
3. Non si riscuotono spese. AO 1 rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
4. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è respinta.
5. Notificazione a:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).