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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
G. A. Bernasconi, presidente |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2013.89 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 29 gennaio 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1), |
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statuendo sull'appello del 2 luglio 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 17 giugno 2014 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: che il 29 gennaio 2013 AO 1 (1961) si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere la condanna del marito AP 1 (1958) a versarle da un contributo alimentare di fr. 10 333.58 mensili, avanzando identica richiesta già in via cautelare;
che il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 15 marzo 2013, proseguito il 22 aprile successivo, quando ha condannato seduta stante AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare provvisionale di fr. 3400.– mensili, più lo stipendio di fr. 3817.20 mensili a lei dovuto dalla ditta __________ __________;
che, terminato il contraddittorio all'udienza del 19 settembre 2013, il Pretore ha statuito in coda a quella stessa udienza sull'ammissibilità delle prove e il 26 maggio 2014 ha ordinato a AP 1 di produrre entro 15 giorni l'inventario completo e la contabilità particolareggiata della ditta __________, di cui quegli è amministratore;
che il 5 giugno 2014 AO 1 ha comunicato al Pretore di essere stata licenziata dalla ditta __________, postulando perciò un aumento del contributo alimentare provvisionale a fr. 7217.20 mensili;
che con decreto cautelare del 17 giugno 2014 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 7217.20 mensili dal 1° settembre 2014;
che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 luglio 2014 nel quale chiede di annullare il decreto in questione e di invitare il Pretore a convocare le parti per discutere l'istanza cautelare presentata dalla moglie il 5 giugno 2014;
che il 4 luglio 2014 il Pretore ha citato le parti a un'udienza del 5 settembre prossimo per la discussione di tale istanza;
e considerando
in diritto: che il Pretore ha indetto per il 5 settembre prossimo – come detto – il contraddittorio sull'istanza cautelare presentata da AO 1 il 5 giugno 2014;
che in tale misura l'appello risulta quindi privo d'oggetto e va tolto dal ruolo (art. 242 CPC);
che, ciò premesso, rimane da statuire sulla richiesta dell'appellante intesa a far annullare il decreto impugnato;
che il decreto in questione ha manifesta natura superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC), il Pretore avendo fissato il contributo alimentare di fr. 7217.20 mensili senza alcuno scambio di atti scritti e senza alcun contraddittorio, da lui indetto – appunto – per il 5 settembre prossimo;
che decisioni superprovvisionali non possono essere oggetto di appello né di reclamo, indipendentemente dalla circostanza che il giudice accolga o respinga l'istanza cautelare (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con numerosi richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1);
che nella fattispecie non si ravvisano eccezioni a tale principio (casisitica in: sentenza del Tribunale federale 5A_473/2012
del 17 agosto 2012, consid. 1.2.1; sentenza 5A_208/2012 del
28 agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35);
che in quanto tende a far annullare il decreto impugnato l'appello va pertanto dichiarato irricevibile;
che in tale misura le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non v'è ragione di scostarsi da tale criterio nemmeno nella misura in cui l'appellante sollecitava la convocazione al contraddittorio cautelare, giacché la richiesta andava rivolta al Pretore, non a questa Camera;
che in ogni modo la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
che non si attribuiscono ripetibili a PA 2, la quale non è stata chiamata da questa Camera a formulare osservazioni;
che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri il contributo alimentare controverso di fr. 3817.20 mensili a decorrere dal settembre del 2014 (art. 51 cpv. 4 LTF);
decide: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).