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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2014.2788 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 luglio 2014 da
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AP 1
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contro |
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AO 1, |
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giudicando sull'appello del 21 luglio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto l'11 luglio 2014;
Ritenuto
in fatto: che il 2 luglio 2014 AP 1 (1955) si è rivolta al Pretore Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata dal marito AO 1 (1959), l'allontanamento di lui dal domicilio coniugale, l'attribuzione a sé dell'abitazione comune e un contributo alimentare indeterminato dal 1° luglio 2014;
che con decreto cautelare emesso il 3 luglio 2014 inaudita parte il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi vivere separati, ha attribuito alla moglie l'abitazione coniugale e ha vietato al marito di rientrare o di avvicinarsi a quest'ultima fino all'11 luglio 2014;
che all'udienza dell'11 luglio 2014, indetta per la discussione, i coniugi hanno trovato un accordo sulla sospensione della vita in comune, sull'assegnazione dell'abitazione coniugale (alla moglie) e su un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 480.– mensili;
che in coda all'udienza il Pretore aggiunto ha statuito sull'istanza, formalizzando l'accordo raggiunto;
che il 21 luglio 2014 AP 1 è insorta a questa Camera per il tramite di I__________, dei Servizi sociali di __________, contro la decisione appena citata, chiedendo con un appello del 21 luglio 2014 di “revocare la decisione di separazione”, di ordinare il ricovero del marito in una struttura terapeutica e di rinviare gli atti Pretore per una nuova udienza;
che il 4 agosto 2014 AO 1 ha comunicato di essere disposto a curarsi, proponendo di annullare “l'udienza per la separazione”;
e considerando
in diritto: che, non vertendo soltanto su questioni patrimoniali e introdotto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 cpv. 1 CPC), l'appello è sotto questo profilo ricevibile;
che l'appellante a ben vedere non discute i motivi della sentenza impugnata né indica con un minimo di precisione in che consista l'erroneo accertamento dei fatti o la viziata applicazione del diritto;
che ciò basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile;
che, comunque sia, la richiesta di rinviare gli atti al Pretore perché tenga una nuova udienza “col fine di mettere in luce i nuovi fatti emersi” non ha senso, questa Camera potendo tenere conto essa medesima di nuovi fatti a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC;
che l'appellante lamenta di avere firmato l'accordo dell'11 luglio 2011 “in stato confusionario e di non avere compreso il contenuto del verbale da lei sottoscritto”, salvo dimenticare di essere stata assistita per tutta l'udienza dalla propria legale di fiducia;
che, per altro, un ripensamento dell'intesa sottoscritta l'11 luglio 2014 non denota manifestamente un difetto del consenso né un errore essenziale (nell'accezione dell'art. 24 cpv. 1 CO);
che la richiesta volta a ottenere il ricovero del marito in un istituto terapeutico per la cura dall'alcolismo, non sottoposta al Pretore e quindi di dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 2 CPC), non rientra nel novero delle misure a protezione dell'unione coniugale enumerate all'art. 176 cpv. 1 CC;
che in casi del genere il giudice delle misure protettrici potrebbe – tutt'al più – segnalare il caso all'autorità di protezione degli
adulti (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 289 n. 561a con rinvio alla nota 10), intervento tuttavia superfluo in concreto, vista la disponibilità di AO 1 di sottoporsi alle cure;
che, chiarito ciò, le misure a protezione dell'unione coniugale postulate dalla moglie tendevano all'organizzazione della vita separata (art. 176 cpv. 1 e 2 CC);
che tali misure, di durata determinata o indeterminata, decadono automaticamente – per principio – se i coniugi tornano a vivere insieme (art. 179 cpv. 2 CC);
che la ripresa della vita in comune può avvenire in qualsiasi momento, anche senza il consenso del giudice (Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 179);
che AO 1 può quindi rientrare quando desidera al domicilio coniugale, il divieto impartitogli il 3 luglio 2014 essendo per altro scaduto l'11 luglio seguente senza essere stato prorogato dal giudice;
che qualora i coniugi riprendano la vita in comune i contributi alimentari fissati per sentenza decadono da sé, ferma restando la libertà dell'appellante di rinunciare alla riscossione dei medesimi – per il passato e per il futuro – senza dover ricorrere all'approvazione del giudice (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 179 CC);
che, in definitiva, nella fattispecie non occorre alcuna “revoca della separazione”, i coniugi essendo liberi di riconciliarsi, di riorganizzare la loro vita coniugale e di risolvere diversamente le loro difficoltà matrimoniali;
che le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella fattispecie si giustifica di rinunciare – equitativamente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si attribuiscono ripetibili a AO 1, il quale, senza rivendicare espressamente un'indennità, ha sostanzialmente aderito all'appello;
che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 LTF), il principio della separazione personale non dipende da questioni di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore;
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).