|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa SO. 2014.1448 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 3 aprile 2014 dalla
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 (patrocinata dall' PA 2), |
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 13 agosto 2014 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 luglio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Tra l'ottobre e il dicembre del 2013 la ditta AP 1, attiva nel settore della recisione e perforazione del cemento armato, ha eseguito su incarico dell'arch. F__________ V__________, amministratore unico della D__________ SA, , taluni lavori all'interno di un centro commerciale posto sulla particella n. __________ RFD di, appartenente alla AO 1. Il 19 dicembre 2013 la AO 1 ha inviato alla A__________ SA, , indicata dall'architetto V__________ come committente delle opere e conduttrice degli spazi commerciali, una richiesta di acconto di fr. 62 224.75. Nessun pagamento è intervenuto.
B. Il 3 aprile 2014 la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché sulla particella n. __________ fosse iscritta provvisoriamente in suo favore un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 62 224.75. A sostegno dell'istanza essa ha offerto – tra l'altro – la deposizione di F__________ e F__________ V__________. Con decreto cautelare di quello stesso giorno, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2014.120). Invitata a presentare osservazioni scritte, la AO 1 ha proposto il 2 maggio 2014 di respingere l'istanza perché i lavori erano stati eseguiti senza il suo consenso.
C. Statuendo con sentenza del 31 luglio 2014, il Pretore ha respinto l'istanza e ordinato all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta senza contraddittorio in favore della AP 1. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.–, incluse quelle del decreto superprovvisionale, sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta il 13 agosto 2014 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché
esperisca l'istruttoria. Subordinatamente essa postula la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere accolta la sua
istanza. Con decreto del 9 settembre 2014 il presidente di questa Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell'8 settembre 2014 la AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca legale richiesta (fr. 62 224.75). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante l'11 agosto 2014. Introdotto il 13 agosto 2014, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che qualora il debitore di crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, il diritto di ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha consentito l'esecuzione dei lavori (art. 837 cpv. 2 CC). Ciò premesso, egli ha rimproverato all'istante di non avere reso verosimile che la convenuta avesse autorizzato le opere litigiose. L'istante medesima – egli ha proseguito – ammetteva di avere avuto relazioni unicamente con l'architetto V__________ e non risultava alcun accordo tacito o per atti concludenti del proprietario “a fronte di quanto emerge dai doc. 2 e 3 e in assenza di qualsivoglia elemento agli atti che possa contraddire quanto indicato dalla convenuta”. Onde, nelle condizioni descritte, la reiezione dell'istanza.
3. L'appellante si duole che il Pretore non le ha dato modo di rendere verosimile il consenso del proprietario del fondo, consenso che essa intendeva dimostrare con la testimonianza di Fr__________ e F__________ V__________. Le due richieste di prova essendo state ignorate dal Pretore senza motivazione, essa lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita. Ciò premesso, a suo avviso la proprietaria del fondo ha approvato l'esecuzione delle opere in rassegna, almeno per atti concludenti. Il fatto che queste siano state appaltate dalla direzione lavori del conduttore e che, per la loro importanza, dovessero essere preventivamente oggetto di una domanda di costruzione cui la proprietaria dell'immobile ha dovuto consentire “assolve già da solo l'onere probatorio in capo all'appellante di rendere verosimile l'autorizzazione del proprietario per le opere eseguite”. A maggior ragione – soggiunge l'appellante – se si pensa che i lavori sono stati svolti senza interruzione tra l'ottobre e il dicembre del 2013 senza che la proprietaria, al corrente di quanto stava accadendo già nell'ottobre di quell'anno, abbia imposto una sospensione dei lavori. In definitiva, epiloga l'appellante, pretendere ulteriori cautele da un artigiano che presta la sua opera in un grande cantiere su incarico della direzione lavori del conduttore senza contatto con il proprietario del fondo significa precludere all'artigiano medesimo l'accesso all'ipoteca legale, tanto più in sede di iscrizione provvisoria, alla quale non è lecito porre esigenze troppo severe.
4. La censurata violazione del diritto di essere sentito va esaminata prioritariamente, poiché tale diritto ha natura formale e la sua lesione comporta – per principio – l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2). Ora, l'art. 8 CC conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare quanto allega, sempre che si tratti di allegazioni giuridicamente rilevanti e che le prove siano state notificate tempestivamente nelle forme prescritte (art. 152 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie che il giudice possa rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 140 I 299 consid. 6.3.1 con
riferimenti). Deve però spiegarne i motivi (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Identici principi valgono, per analogia, ove si tratti non di provare, ma solo di rendere verosimili determinate allegazioni (Lardelli in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 23 ad art. 8), come nel caso delle procedure sommarie, comprese le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali (art. 961 cpv. 3 CC).
5. In concreto la AP 1 aveva offerto fra l'altro nell'istanza del 3 aprile 2014, a sostegno delle proprie allegazioni, l'escussione testimoniale di Fr__________ e F__________ V__________ (pag. 4 in fondo). Il Pretore non ha indetto un'udienza. Ha comunicato l'istanza alla convenuta, invitandola a presentare osservazioni scritte, dopo di che ha deciso direttamente sulla base degli atti. Ciò è di per sé lecito (art. 253 e 256 cpv. 1 CPC), ma non dispensava il giudice dallo statuire sulle prove offerte. Le testimonianze dei fratelli V__________ sono state notificate dall'istante ritualmente ed erano esplicitamente riferite all'esistenza di un rapporto contrattuale e del credito, alla fornitura di prestazioni lavorative da parte dell'istante, al consenso del proprietario del fondo, come pure alla tempestività dell'iscrizione provvisoria (istanza, punto 4). Il Pretore non poteva quindi ignorarle, tanto meno ove si consideri che non si trattava di mezzi istruttori irrilevanti o suscettibili di procrastinare la causa (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Ne segue che, sorvolando sulle deposizioni offerte, egli ha commesso un diniego formale di giustizia. Il che impone di annullare la sentenza impugnata e di ritornargli gli atti perché statuisca sull'escussione di Fr__________ e F__________ V__________, li senta eventualmente, e giudichi di nuovo. Non incombe invece a questa Camera trattare il caso per la prima volta essa medesima come un'autorità di prima sede, sostituendosi al giudice naturale e sottraendo alle parti il doppio grado di giurisdizione.
6. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sugli oneri processuali della postulata iscrizione provvisoria il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui emanerà la futura decisione.
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 62 224.75) raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché si pronunci sull'ammissibilità delle testimonianze offerte e statuisca di nuovo.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
|
|
;. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).