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Incarto n. |
Lugano 14 dicembre 2016/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa OR.2013.14 (responsabilità del capo di famiglia) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 aprile 2013 da
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AP 1 ora in AP 2 ora in e ora in
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contro |
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AO 1, e AO 2 |
giudicando sull'appello del 15 settembre 2014 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 agosto 2014;
Ritenuto
in fatto: A. L'11 marzo 2012, tra le ore 01.15 e 01.30, è divampato un incendio in una casa bifamiliare di via __________ a __________. Dall'inchiesta di polizia è emerso che le fiamme sono partite dalla terrazza dell'appartamento al primo piano, a quel tempo abitato dai coniugi AO 2 e AO 1 con le due figlie, A__________ (nata il 4 dicembre 2001), e C__________ (nata il 6 ottobre 1999), per poi propagarsi rapidamente fino a distruggere quasi completamente il tetto dello stabile. L'appartamento dei coniugi AO 1 ha subìto importanti danni causati dal fuoco, dal fumo e dall'acqua usata dai pompieri per spegnere il rogo. Anche l'appartamento al pianterreno, abitato allora dai coniugi AP 2 e AP 1 con i figli minorenni J__________ e N__________ e l'altro figlio maggiorenne di lei D__________, ha riportato danni, prevalentemente per le infiltrazioni d'acqua verificatesi durante le operazioni di spegnimento. La causa più probabile dell'incendio è stata ricondotta all'autocombustione di un “cuscino a forma di fiore” contenente semi di cereali che era stato riscaldato in un forno a microonde e poi lasciato raffreddare, dopo l'uso, da A__________ su un divano sulla terrazza del primo piano.
B. Il 22 giugno 2012 AP 2 ha raggiunto con la __________ Assicurazioni SA, presso cui la famiglia AO 1 era assicurata contro la responsabilità civile, un “accordo d'indennizzo” in base al quale la compagnia ha versato fr. 10 000.– “a titolo di acconto senza nessun riconoscimento di responsabilità civile da parte dei nostri assicurati (ossia tutti i membri della famiglia AO 1)”. Con decreto del 16 luglio 2012 il Magistrato dei minorenni ha abbandonato il procedimento penale a carico A__________, prosciogliendola dall'accusa di incendio colposo per insufficienza di prove e rinviando gli accusatori privati (I__________, proprietario dell'immobile danneggiato, e AP 2) a far valere le loro pretese di risarcimento dinanzi al foro civile.
C. Decaduto infruttuoso il 28 gennaio 2013 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2012.182), il 26 aprile 2013 AP 2 e AP 1 con D__________ hanno convenuto AO 2 e AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – che costoro fossero solidalmente condannati a versare fr. 66 121.– oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2012 in risarcimento del danno. Nella loro risposta del 26 giugno 2013 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. Con replica del 30 agosto 2013 e duplica del 30 settembre 2013 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, gli attori riducendo nondimeno la pretesa a fr. 64 359.95 oltre interessi.
D. Alle prime arringhe del 12 novembre 2013 sono state notificate svariate prove e l'istruttoria è terminata il 20 marzo 2014. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali conclusivi del 10 aprile 2014 in cui hanno mantenuto il loro punto di vista, gli attori precisando tuttavia la pretesa in fr. 62 359.95 in favore di AP 2 e AP 1 e in fr. 2000.– in favore di D__________. Statuendo con sentenza del 4 agosto 2014, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 1150.– complessivi a carico degli attori in solido, tenuti inoltre a rifondere ai convenuti fr. 7300.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 15 settembre 2014 per ottenere che la petizione sia parzialmente accolta e il giudizio impugnato riformato nel senso di condannare solidalmente i convenuti a versar loro fr. 36 909.95 con interessi al 5% dal 6 dicembre 2012, addebitando le spese processuali di primo grado alle parti in ragione di metà ciascuno e compensando le ripetibili. Essi instano altresì per il beneficio del gratuito patrocinio in entrambi i gradi di giudizio. Nelle loro osservazioni del 20 ottobre 2014 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello e postulano un'indennità di fr. 4236.85 per ripetibili di secondo grado.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri il valore litigioso ancora in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 64 359.95). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata intimata al patrocinatore degli attori il 4 agosto 2014. Il termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2015 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe giunto a scadenza domenica 14 settembre 2014, salvo prorogarsi a lunedì 15 settembre 2014 per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Al loro memoriale gli appellanti accludono un “dettaglio prestazioni” relativo alle spese effettive (fr. 132.–) che il loro legale ha registrato per il patrocinio di primo grado fino al gennaio del 2013. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto gli appellanti non pretendono che fosse ragionevolmente impossibile sottoporre il nuovo documento – per altro neppure datato – al Pretore aggiunto. Comunque sia, e come si vedrà in appresso, la distinta non sussidia ai fini del giudizio. In proposito non giova dunque attardarsi.
3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, ricordata la facoltà del giudice civile di valutare autonomamente le risultanze di un procedimento penale circa l'apprezzamento della colpa e la determinazione del danno (art. 53 cpv. 2 CO), ha rilevato anzitutto che la responsabilità del capo di famiglia (art. 333 cpv. 1 CC) presuppone tre requisiti cumulativi: un capo famiglia, un atto illecito da parte della persona da sorvegliare e una negligente vigilanza da parte del capo famiglia. Ciò posto, egli ha accertato che l'istruttoria civile ha sostanzialmente confermato quanto A__________ aveva dichiarato in sede penale, ovvero che la sera del 10 marzo 2012 essa soffriva di mal di pancia e che, per darle sollievo, la madre aveva riscaldato per 30 secondi nel forno a microonde un “cuscino speciale” da applicare sulla zona dolorante. Circa mezz'ora dopo la madre l'aveva autorizzata a riscaldare nuovamente il cuscino nel microonde per un minuto sotto la sua sorveglianza. All'apertura del forno il cuscino emanava un “odore di tostato”, più intenso del solito, che però non ha impedito ad A__________ di prendere il cuscino a mani nude e di riporlo sotto la maglia per un paio di minuti prima di portarlo fuori in terrazza, sul divano, poiché l'odore la infastidiva. A quel momento AO 1 era in bagno. A__________ è poi andata a coricarsi nel letto della madre, tra le ore 22.45 e le 23.00. Oltre due ore dopo AO 1 si è accorta che il terrazzo era in fiamme.
Nelle circostanze descritte il Pretore aggiunto ha ritenuto che solo il requisito del capo famiglia si ravvisasse in concreto. Che l'incendio fosse stato provocato con ogni verosimiglianza dal cuscino depositato sul divano in terrazza non bastava invece per qualificare l'agire di A__________ come illecito, non potendosi prevedere che un cuscino, riscaldato come si era sempre fatto, dopo essere stato “maneggiato tranquillamente, una volta riposto su un divano in terrazza avrebbe potuto andare in autocombustione provocando un incendio”. Tale valutazione appariva confermata anche dall'ing. __________, cui l'assicurazione contro la responsabilità civile dei convenuti si era rivolta per un parere. Né era censurabile, per il Pretore aggiunto, il comportamento della madre, che aveva istruito e sorvegliato la figlia quando il cuscino era stato riscaldato la seconda volta, anche se non aveva visto la ragazza portare il cuscino in terrazza. La sola percezione di un “odore di tostato” più forte del solito non rendeva prevedibile un simile evento dannoso, la madre avendo potuto notare la figlia – da lei descritta come seria e coscienziosa – prendere il cuscino a mani nude senza problemi. Onde, in definitiva, l'assenza di responsabilità da parte dei convenuti.
Per abbondanza il Pretore aggiunto ha rilevato che l'azione di D__________ sarebbe stata in ogni modo da respingere, poiché per ammissione degli stessi attori i beni danneggiati appartenevano ai soli AP 2 e AP 1, mentre la somma di fr. 2000.– rivendicata nel memoriale conclusivo per torto morale non si giustificava. Quanto alle pretese di AP 2 e AP 1 invece – ha epilogato il primo giudice – anche presumendo la comproprietà dei coniugi sui singoli beni danneggiati o distrutti, le relative richieste di risarcimento si fondavano su una personale stima del danno che solo in minima parte era sorretta da prove e che non poteva eccedere, neppure per apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO), fr. 10 107.15, di cui fr. 10 000.– già versati dall'assicurazione contro la responsabilità civile dei convenuti.
4. Secondo l'art. 333 cpv. 1 CC (versione in vigore dal 1° gennaio 2013, modificata dal profilo meramente redazionale: Wildhaber in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 2 ad art. 333) il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze. I presupposti per l'applicazione della norma sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 3). Basti ricordare al proposito che la responsabilità del capo di famiglia è di tipo causale attenuato, ovvero suscettibile di prova liberatoria. Diversamente dalla responsabilità del padrone d'azienda (art. 55 CO) o da quella del detentore di animali (art. 56 CO), che permettono una prova liberatoria solo a condizioni restrittive, la responsabilità del capo di famiglia consente – segnatamente per quel che riguarda figli minorenni – una prova liberatoria a condizioni non troppo rigorose. Si pretende unicamente che nella vigilanza del minorenne il capo di famiglia abbia profuso “la diligenza ordinaria (…) richiesta dalle circostanze” (da ultimo: RtiD II-2008 pag. 649 consid. 2 con riferimento a DTF 133 III 557 consid. 4 e richiami).
5. Nelle osservazioni all'appello AO 2 e AO 1 contestano preliminarmente la legittimazione attiva degli appellanti, i quali – essi affermano – hanno fatto valere congiuntamente le loro pretese senza tenere conto del fatto che non tutti gli oggetti danneggiati potevano essere in comproprietà. In tal modo AP 2 e AP 1 avrebbero formato un litisconsorzio facoltativo improprio, non ammesso dal Codice di procedura civile. Se non che, contrariamente al vecchio diritto ticinese, il nuovo Codice di procedura civile non distingue più fra litisconsorzio proprio e improprio (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 276 seg.). E secondo la legge nuova, applicabile in appello, più persone possono agire – o essere convenute – congiuntamente se si tratta di statuire su diritti (o obblighi) che si fondano su fatti o titoli giuridici simili (art. 71 CPC). Che ciò sia il caso nella fattispecie è indubbio, le pretese degli appellanti fondandosi sul medesimo evento. Riguardo alla loro legittimazione non soccorre dunque attardarsi.
6. Gli appellanti sostengono che nell'esame della prova liberatoria il Pretore aggiunto è incorso in un erroneo accertamento dei fatti e in un altrettanto erronea applicazione del diritto. Essi contestano che, dopo essere stato riscaldato la seconda volta nel forno, il cuscino emanasse solo un “odore di tostato più intenso del solito”, A__________ avendo dichiarato in un primo tempo agli agenti di polizia accorsi sul posto di avere depositato il cuscino all'esterno poiché puzzava di bruciato. Solo dopo avere consultato l'avvocato, il termine “bruciato” è stato sostituito con “tostato”, come si evince anche dai verbali d'interrogatorio del 14 marzo 2012 e dalla deposizione in sede civile di AO 1 del 16 gennaio 2014. In ogni caso – essi soggiungono – anche il 14 marzo 2012 A__________ ha confermato che si trattava di un cattivo odore e che il cuscino non era mai stato così puzzolente, tanto da dover essere portato all'esterno. Ciò era più che sufficiente per denotare un decadimento delle caratteristiche fisiche del prodotto, come ha rilevato anche l'esperto incaricato dall'assicurazione. La madre invece – epilogano gli appellanti – pur avendo confermato in sede civile di avere avvertito il puzzo, si è completamente disinteressata della questione. Essa, e con lei solidalmente il marito, non può così liberarsi dalla propria responsabilità, fosse solo sotto il profilo dell'art. 41 CO, perché se non avesse lasciato il cuscino incustodito l'incendio non si sarebbe verificato.
7. Per quel che è delle dichiarazioni di A__________, si conviene che la ragazza ha smussato le proprie dichiarazioni, giacché in un primo tempo essa aveva menzionato una puzza di bruciato (doc. 7: rapporto di polizia, pag. 3), tranne poi, in sede di interrogatorio, evocare soltanto un cattivo odore “come una cosa tostata, non bruciata” (doc. 7: verbale del 14 marzo 2012, pag. 3). Si conviene altresì che quando è stato tolto dal forno la seconda volta il cuscino emanava un odore anomalo. Mentre in genere esso “lasciava come un odore da popcorn”, quella sera “era la prima volta che puzzava così”, seppure non scottasse, al punto che A__________ ha deciso di portarlo fuori perché il cattivo odore “andasse via” (doc. 7: verbale, pag. 2 a 4). Sta di fatto che ciò non basta per riscontrare un comportamento oggettivamente colposo della persona da sorvegliare, come richiede la dottrina maggioritaria per ammettere un agire illecito in casi del genere (Wessner in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 333; Fuchs, Die Haftung des Familienhaupts nach Art. 333 Abs. 1 ZGB im veränderten sozialen Kontext, Zurigo 2007, pag. 33 segg.; Werro, La responsabilité civile, 2ª edizione, pag. 127 n. 428; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ª edizione, pag. 261 n. 1152). Per gli appellanti il fatto di aver portato il cuscino in terrazza per via del puzzo indiziava un decadimento delle caratteristiche fisiche del sacchetto e poteva far prevedere l'evento dannoso. A__________ tuttavia aveva potuto prendere il cuscino a mani nude e applicarlo sulla pancia per circa due minuti senza problemi (verbale del 14 marzo 2012, pag. 2 e 3, doc. R10). E il solo puzzo, secondo il Pretore aggiunto, non lasciava presagire un'autocombustione. Perché una simile constatazione sarebbe erronea gli appellanti non spiegano, salvo contrapporre la loro opinione a quella del primo giudice. Ma ciò non basta per sostanziare un fallace accertamento da parte del primo giudice.
8. È vero che AO 1 non si è più interessata del cuscino riscaldabile dopo avere visto la figlia ritirare il sacchetto dal forno e riporlo sotto la maglia. È altrettanto vero però che a quel momento essa non aveva particolari motivi per allarmarsi. L'odore di tostato avrebbe dovuto preoccuparla ove il sacchetto scottasse o risultasse bruciacchiato. Dopo avere visto la figlia prendere il cuscino a mani nude e riporlo sotto la maglia con apparente normalità essa non poteva presumere che il contenuto andasse a fuoco da sé oltre due ore più tardi. Ancor meno ove si pensi che, come ha rilevato l'ing. __________ nel suo referto del 24 giugno 2013 cui si richiamano gli stessi appellanti, le prescrizioni d'uso di cuscini riscaldabili con caratteristiche analoghe non menzionano pericoli d'incendio, sicché nella fattispecie l'accaduto si deve verosimilmente all'obsolescenza del prodotto (doc. 8, pag. 6 in fondo e pag. 7). Del resto, si fosse anche AO 1 interessata del cuscino quando la figlia è andata a coricarsi e si fosse sentita rispondere che il sacchetto era stato lasciato in terrazza perché puzzava, essa non avrebbe avuto ragione per ciò solo di inquietarsi. Concomitanze improvvide hanno fatto sì che, riposto sul materiale tessile del divano, il cuscino innescasse un inopinato processo di autocombustione e due ore dopo incendiasse il terrazzo. Ma nelle condizioni descritte il nesso di causalità fra il comportamento della madre e lo svilupparsi del rogo è troppo lasco per potersi ancora reputare adeguato. Non si raggiungono dunque gli estremi di un atto illecito del capo famiglia in relazione all'operato della persona da sorvegliare, secondo requisito cumulativo che l'art. 333 cpv. 1 CC prevede per la sua applicabilità (sopra, consid. 3).
9. Il caso sarebbe potuto essere diverso se – come questa Camera ha già avuto modo di rilevare in un altro contesto – il minorenne da sorvegliare fosse indisciplinato, sconsiderato, inaffidabile, temerario o pervaso da spirito distruttivo, giacché in simili frangenti il dovere di vigilanza del capo di famiglia comprende anche l'adozione di tutti i provvedimenti idonei per impedire che il minorenne cagioni un danno (RtiD II-2008 pag. 650 consid. 4c con rinvio). Ciò vale in particolare ove il minorenne abbia modo di accedere a oggetti pericolosi (si pensi a fiammiferi, accendini, petardi di carnevale, fuochi d'artificio e così via). Gli appellanti non contestano tuttavia che nella fattispecie A__________ fosse – come ha accertato il Pretore aggiunto – una ragazzina “seria e coscienziosa, ubbidiente, di carattere tranquillo, corretto e educato” a casa e a scuola (sentenza impugnata, consid. 5.2). La madre non aveva dunque motivo per essere indotta a diffidare e a impartirle istruzioni ulteriori o a esercitare una vigilanza accresciuta sull'uso del cuscino riscaldabile. Non si può dire perciò che AO 1 dovesse avvertire un pericolo o prevedere l'evento dannoso. Al riguardo l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.
10. In difetto di una responsabilità civile imputabile ai convenuti, risulta superfluo esaminare le singole poste del danno di cui gli attori chiedono la rifusione. Altrettanto vale per la richiesta dei ricorrenti intesa a ripartire gli oneri processuali di primo grado in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La domanda non ha infatti portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. Tale ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto.
11. Gli appellanti criticano infine il diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore aggiunto. Per il primo giudice, a prescindere dal mancato invio della documentazione completiva annunciata dagli attori nel memoriale conclusivo per comprovare il loro stato di indigenza, l'azione era sin dall'inizio senza possibilità di successo. A mente sua, gli elementi acquisiti nell'inchiesta penale su cui gli attori fondavano la causa lasciavano trasparire probabilità di buon esito a dir poco minime, per tacere delle carenze denotate dagli attori nella prova del danno (sentenza impugnata, pag. 14). Gli appellanti obiettano, in sintesi, che il Pretore era perfettamente a conoscenza della loro situazione di indigenza. Quanto alla parvenza di esito favorevole insita nell'azione, essi sostengono di non avere avuto alcun elemento per ritenere che la loro azione ne fosse priva.
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte ai costi della procedura e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC). Una causa appare senza probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria appaiono nettamente inferiori a quelle di sconfitta (DTF 140 V 537 consid. 9.1, 138 III 218 consid. 2.2.4). Ora, per nutrire in concreto qualche aspettativa di successo gli attori avrebbero dovuto per lo meno comprovare il danno, esigenza che il Pretore aggiunto ha rimproverato loro di avere disatteso. E al proposito gli interessati nulla eccepiscono. A parte ciò, gli appellanti fondano la loro aspettativa di successo sulla circostanza che nel rapporto di polizia si parlasse inizialmente di una puzza di bruciato mai avvertita prima, onde a loro avviso la presunzione di un accoglimento almeno parziale della petizione. Mal si comprende tuttavia quale importanza gli attori intendessero annettere all'odore di bruciato se AO 1 aveva visto la figlia prendere il cuscino a mani nude e riporselo sulla zona dolorante senza apparenti problemi. Che ciò potesse essere il preludio di un incendio in terrazza è arduo immaginare. A ragione il Pretore aggiunto ha reputato perciò che nel caso specifico le possibilità di vittoria apparissero nettamente inferiori a quelle di sconfitta. Il che rende superfluo esaminare la grave ristrettezza degli istanti, primo requisito che l'art. 117 CPC pone per l'ottenimento del gratuito patrocinio.
12. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, hanno diritto a adeguate ripetibili. Essi rivendicano un'indennità di fr. 4236.85,
di cui fr. 3780.– d'onorario (13.5 ore alla tariffa di fr. 280.– orari), fr. 143.– di spese e fr. 313.85 d'IVA (osservazioni all'appello, pag. 11). Così argomentando, dimenticano però che in una causa ordinaria dal valore litigioso determinato o determinabile – come in concreto – nel Cantone Ticino le spese ripetibili sono calcolate ad valorem, non ad horam, salvo circostanze particolari che essi nemmeno invocano (art. 11 cpv. 1 e art. 13 del regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). Ora, dandosi un valore litigioso compreso tra fr. 20 000.– e fr. 50 000.– (fr. 36 909.95 – nella fattispecie), l'indennità spettante al patrocinatore varia dal 10 al 20% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 del regolamento). Nel caso in rassegna il mandato non si è rivelato particolarmente complesso o laborioso, né in fatto né in diritto, ciò che legittima l'aliquota media del 15%. Trattandosi poi di una procedura d'appello, le ripetibili sono determinate fra il 30 e il 60% dell'importo così calcolato. In concreto si giustifica di applicare il tasso del 40%, anche perché il caso era già ampiamente noto al patrocinatore dei convenuti. Ne discende che un'indennità di fr. 2214.60, cui si aggiungono le spese (10%; art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), per complessivi fr. 2600.– (arrotondati).
13. Circa la richiesta di gratuito patrocinio in appello, vale quanto si è addotto per il mancato ottenimento del beneficio dinanzi al Pretore aggiunto (consid. 10). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano gli appellanti si tiene calcolo, in ogni modo, moderando gli oneri processuali.
14. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2600.– complessivi per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 2 e AP 1 è respinta.
3. Notificazione a:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).