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Incarto n. |
Lugano 3 agosto 2016/rn
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa SE.2013.77 (filiazione: modifica di contributo alimentare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 6 dicembre 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 23 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 15 settembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 dicembre 2009 AO 1 (1982) ha dato alla luce un figlio, M__________, che è stato riconosciuto da AP 1 (1974). AO 1 lavora a metà tempo come impiegata d'ufficio per la __________ SA di __________. AP 1 è medico chirurgo della mano nell'Ospedale regionale di __________. A quel tempo i due vivevano insieme nell'abitazione di lui (particella n. __________ RFD di __________). Il 26 marzo 2010 la Commissione tutoria regionale 12 ha approvato una convenzione del 27 febbraio precedente in cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 800.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione professionale adeguata, assegni familiari non compresi. La convenzione prevedeva che l'obbligo alimentare sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Tale convivenza è cessata nell'ottobre del 2012, quando AO 1 si è trasferita con il figlio prima dai propri genitori a __________ e in seguito, dal 1° maggio 2013, in un appartamento ad __________.
B. Il 21 giugno 2013 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, previo tentativo di conciliazione, che il contributo alimentare di AP 1 in favore del figlio fosse portato a fr. 1300.– mensili dall'8 ottobre 2012 al 30 aprile 2013, a fr. 1900.– mensili dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2015, a fr. 2000.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 e a fr. 2200.– mensili dal 1° gennaio 2022 fino “al termine della prima formazione e all'indipendenza economica” di M__________, assegni familiari non compresi, riservata una maggiorazione del 25% “a dipendenza della documentazione fiscale e reddituale del padre”. Essa ha postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Pretore aggiunto ha rilasciato il 12 novembre 2013 a AO 1 l'autorizzazione ad agire, ammettendola al beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con petizione del 6 dicembre 2013 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore, rivendicando un contributo alimentare per M__________ di fr. 1900.– mensili, assegni familiari non compresi. Identica richiesta essa ha avanzato già in via cautelare. A complemento dell'istanza, il 19 dicembre 2013 essa ha chiesto di fissare, inaudita parte, il contributo alimentare in fr. 2500.– mensili, assegni familiari non compresi. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2014 AP 1 ha concluso per la reiezione dell'azione. Con decreto “supercautelare” del 29 gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare per M__________ di fr. 1900.– mensili dal dicembre del 2013, assegni familiari non compresi.
D. All'udienza del 25 marzo 2014, indetta per la discussione cautelare e di merito, le parti hanno notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 20 maggio 2014, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 31 luglio 2014 AO 1 ha aggiornato le richieste di giudizio in fr. 1625.– mensili dall'8 ottobre 2012 al 30 aprile 2013, in fr. 2393.10 mensili dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2015, in fr. 2433.75 dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2020 e in fr. 2765.– dal 1° gennaio 2021 fino “al termine della formazione
e all'indipendenza economica di M__________”, assegni familiari non compresi. Nel proprio memoriale del 4 agosto 2014 AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
E. Statuendo il 15 settembre 2014, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente la petizione, nel senso che ha aumentato il contributo alimentare per M__________ a fr. 2250.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012, a fr. 2240.– mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, a fr. 2280.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 e a fr. 2610.– mensili dal 1° gennaio 2022 fino “al termine della prima formazione", assegni familiari non compresi. Contestualmente egli ha decretato identici contributi in via cautelare. Le spese processuali di complessivi fr. 10 000.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 16 000.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 settembre 2014 per ottenere che – previa concessione dell'effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia riformato respingendo tanto l'istanza cautelare quanto l'azione di modifica. In subordine egli postula la riduzione delle spese processuali a fr. 3000.– e delle ripetibili a fr. 5000.–, chiedendo che esse siano poste a carico dell'istante.
G. Invitata ad esprimersi, AO 1 ha proposto l'8 e il 14 ottobre 2014 di respingere l'appello, instando per il conferimento del gratuito patrocinio. Con decreto di quello stesso 14 ottobre 2014 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo, nel senso che ha conferito tale beneficio per quanto riguardava il pagamento dei contributi alimentari dovuti in via cautelare da AP 1 dall'ottobre del 2012 fino al settembre del 2014, ma non il pagamento di quelli successivi.
Considerando
in diritto: 1. Il convenuto impugna sia il decreto cautelare sia la sentenza di merito che il Pretore aggiunto ha emanato nel quadro di un giudizio unico. Conviene esaminare dapprima l'appello contro la sentenza di merito, poiché al momento cui questa Camera avrà statuito in proposito la sentenza di merito retroagirà dal 1° ottobre 2012 e farà decadere l'assetto cautelare, sostituendovisi con effetto immediato. Tanto nel caso in cui questa Camera respinga quanto nel caso in cui accolga l'appello, inoltre, la relativa decisione sarà subito esecutiva (art. 103 cpv. 1 LTF). Giovi trattare senza indugio, quindi, l'appello contro la sentenza di merito.
2. Le sentenze inerenti ad azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per il figlio (emanate con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al primo giudice il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto quest'ultimo presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 16 settembre 2014. Introdotto il 23 settembre successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3. La legittimazione attiva (o passiva) in un'azione volta alla modifica del contributo alimentare per un figlio compete – a scelta – sia al detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365; RtiD I-2011 pag. 656 consid.2). AO 1 poteva quindi convenire in proprio nome AP 1 davanti al Pretore e far valere i diritti del figlio M__________. Al proposito non soccorre diffondersi oltre.
4. Il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per il figlio ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente
esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione (o la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.110 del 9 aprile 2015, consid. 6 con richiami).
5. Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha accertato anzitutto che, al momento in cui era stata approvata
la convenzione di mantenimento (marzo del 2010), il reddito del convenuto ammontava
a circa fr. 28 160.– netti mensili e
quello dell'attrice a fr. 2700.– mensili, mentre al momento della
separazione (ottobre del 2012) il primo poteva contare su entrate per fr. 41 620.– mensili e la seconda per circa fr. 2500.–
mensili. Posto ciò, egli ha rilevato che il contributo alimentare di cui è chiesto
l'aumento non copre il fabbisogno in denaro del figlio calcolato sulla scorta
delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, pur considerando l'assegno familiare di fr.
200.– mensili percepito dalla madre. Quest'ultima da parte sua non è in grado
di sovvenire nemmeno al proprio fabbisogno minimo (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.– mensili, locazione
fr. 1234.– mensili [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in
denaro del figlio], premio della cassa malati
fr. 357.45), mentre il convenuto può finanziare agevolmente il proprio
fabbisogno minimo di fr. 18 000.– mensili arrotondati
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr.
1760.–, “terzo pilastro” fr. 557.–, premio della cassa malati fr. 300.–,
spese professionali fr. 530.–, imposte fr. 13
600.–) conservando un margine di oltre fr. 21 000.– mensili.
Nelle circostanze descritte il Pretore aggiunto ha ritenuto che il contributo alimentare di cui è chiesta la modifica, già “squilibrato ed iniquo” fin dall'inizio, apparisse ancora più inadeguato in seguito al “consistente aumento di reddito del padre intervenuto nel frattempo”, senza dimenticare – egli ha soggiunto – che il convenuto dispone di sostanza liquida intorno al milione di franchi. A mente del Pretore aggiunto la resistenza di AP 1 all'azione trascende così nell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). In definitiva il primo giudice ha ricalcolato il contributo in favore di M__________ con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2012 sulla base della sola disponibilità finanziaria del padre e di un fabbisogno in denaro del figlio stimato secondo le menzionate raccomandazioni, che egli ha maggiorato – tranne per quanto riguarda il costo dell'alloggio – del 25%, senza dedurre l'assegno familiare, date le condizioni economiche particolarmente favorevoli in cui versa il convenuto.
6. L'appellante contesta che gli si possa rimproverare un abuso di diritto per essersi opposto all'aumento del contributo alimentare approvato dall'autorità tutoria. Ribadisce che la sua situazione attuale non è diversa da quella del marzo 2010, quando egli disponeva già di un reddito elevato. Definisce quindi arbitraria la motivazione del primo giudice, il quale invece di spiegare in che consista la modifica delle circostanze ha ridefinito il contributo alimentare ex novo, facendolo retroagire dalla data della separazione, ovvero dall'entrata in vigore della convenzione di mantenimento, contravvenendo al principio di forza giudicata.
La doglianza non può essere condivisa. Che il convenuto abbia commesso abuso di diritto o no è senza importanza in concreto, come può rimanere indecisa la questione di sapere se il contributo di mantenimento fissato nella convenzione omologata il 26 marzo 2010 dalla Commissione tutoria regionale fosse “squilibrato ed iniquo” fin dall'inizio. Basti considerare che rispetto al marzo del 2010 il reddito del convenuto è passato da circa
fr. 15 000.– mensili agli oltre fr. 28 160.– netti mensili accertati dal Pretore aggiunto (e non contestati). Il che configura una modifica rilevante e duratura della situazione, quand'anche il guadagno del convenuto fosse già cospicuo nel 2010. Poco giova che inizialmente l'attrice abbia fondato la richiesta di modifica sulla cessata convivenza e non sulla maggiore disponibilità finanziaria del convenuto, il giudice che applica il principio inquisitorio illimitato esaminando i fatti d'ufficio senza essere vincolato alle allegazioni delle parti (art. 296 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
7. L'appellante riconosce che il reddito e il fabbisogno minimo di AO 1 sono rimasti sostanzialmente invariati, né pretende che il proprio fabbisogno minimo sia apprezzabilmente lievitato per rapporto al marzo del 2010, né contesta che il fabbisogno in denaro di M__________ vada calcolato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Quanto si è pacificamente modificato è il margine disponibile del convenuto, passato da circa fr. 11 000.– mensili nel 2010 a oltre fr. 21 000.– al momento del giudizio (sopra, consid. 5 con adeguamento dell'onere fiscale: fascicolo documenti richiamati III, tassazione 2011). Invano l'appellante cerca quindi di sostenere che nulla sia cambiato. E a torto egli cerca di relativizzare la modifica, sostenendo che il contributo alimentare può essere aumentato solo in relazione all'aumento del suo reddito, escluse maggiorazioni aggiuntive. Il contributo va commisurato infatti al bene e all'interesse del figlio, non unicamente facendo capo a criteri aritmetici. Per il resto, è un dato di fatto che l'attrice non è in grado di contribuire al fabbisogno in denaro di M__________. Il convenuto va chiamato di conseguenza ad assicurare il sostentamento del medesimo (art. 285 cpv. 1 CC).
8. L'appellante ricorda che durante la vita in comune le spese correnti dell'economia domestica erano divise a metà “spaccando il centesimo”. Il che può anche essere vero. A quel tempo però AO 1 non doveva far fronte al costo dell'alloggio, assunto interamente dal convenuto, e fruiva di altri vantaggi (ferie, vettura __________ a sua disposizione, regali di un certo pregio e imposte pagate dal convivente: verbale del 20 maggio 2014, pag. 2 segg.). Con la fine della comunione domestica tali benefici sono venuti meno. L'argomentazione del convenuto cade dunque nel vuoto.
9. Quanto al fabbisogno in denaro di M__________, il Pretore aggiunto lo ha determinato fondandosi sulle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canon Zurigo cui la giurisprudenza ticinese si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Egli si è dipartito dal fabbisogno di un figlio unico previsto secondo la corrispondente fascia d'età, ha dimezzato la posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre al 50%) e ha adattato il costo dell'alloggio al caso specifico, sostituendo la stima della tabella con la quota di un terzo della spesa effettiva a carico della genitrice affidataria (fr. 617.– mensili). In seguito egli ha maggiorato tale risultato – tranne il costo dell'alloggio – del 25% per tenere conto delle condizioni agiate in cui versa il convenuto, rinunciando inoltre a porre in deduzione l'assegno familiare percepito dall'attrice. Ne è seguito un fabbisogno in denaro di fr. 2250.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012, di fr. 2240.– mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di fr. 2280.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 e di fr. 2610 mensili dal 1° gennaio 2022 fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale, assegni familiari non compresi.
10. L'appellante obietta che il costo dell'alloggio considerato dal Pretore aggiunto si riferisce a un contratto di locazione stipulato dall'attrice nel maggio del 2013 (allegato al fascicolo di conciliazione CM.2013.87) e non può essere fatto risalire all'ottobre del 2012. In realtà il Pretore aggiunto ha dato ragione del proprio apprezzamento. Egli spiegato che, omettendo ogni versamento per M__________ fino al marzo del 2013, il convenuto aveva costretto AO 1 a sistemarsi insieme con il figlio dai genitori di lei e che da ciò il convenuto non doveva trarre profitto. Con tale argomento – invero opinabile – l'appellante non si confronta, sicché in proposito il ricorso si rivela irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Carente di motivazione è anche la generica contestazione dell'appellante circa la pigione pagata dall'attrice, il convenuto non indicando neppure per ordine di grandezza di quale canone si dovrebbe tenere conto ai fini del giudizio (DTF 137 III 617).
11. L'appellante contesta che al fabbisogno in denaro del figlio determinato dal Pretore aggiunto secondo le menzionate raccomandazioni si giustifichi di applicare il supplemento del 25% per tenere conto delle condizioni economiche particolarmente favorevoli in cui si trova il debitore. Egli non revoca in dubbio che, di per sé, i presupposti per tale maggiorazione sarebbero dati
(RtiD II-2010 pag. 632 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 24). Oppone però che simile aumento si legittima solo “quando le parti non hanno stipulato convenzioni” perché in tal caso occorre valutare che cosa sia cambiato “rispetto al giudizio costitutivo”. E siccome – egli soggiunge – già nel 2010 il suo reddito superava ampiamente la soglia per applicare la maggiorazione, la circostanza che ciò non sia stato fatto allora non giustifica di intervenire in sede di modifica.
La critica muove da un convincimento fallace, ovvero che il primo giudice abbia inteso “correggere” l'omologazione della convenzione di mantenimento da parte della Commissione tutoria regionale. Trascura però che le condizioni alle quali si giustifica di maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro di un figlio per le condizioni agiate in cui versa l'uno o l'altro genitore sono state partitamente definite da questa Camera, per la prima volta, con sentenza del 5 febbraio 2010 (pubblicata in RtiD II-2010 pag. 632 consid. 6 a 8). Prima di allora l'applicazione del supplemento era lasciata all'ampia latitudine di apprezzamento del primo giudice o della Commissione tutoria regionale competente per omologare convenzioni di mantenimento. Quando ha approvato la convenzione stipulata dalle parti nel caso specifico, il 26 marzo 2010, la Commissione tutoria regionale non era ancora a conoscenza dei parametri sviluppati da questa Camera. A ragione invece il Pretore aggiunto ha applicato nel 2014 la prassi testé menzionata, destinata proprio a evitare che casi analoghi trattati da autorità diverse si traducano in palesi disparità di trattamento. Ciò non significa in alcun modo “correggere” i criteri di omologazione. Significa ridefinire il contributo alimentare per il figlio, modificandosi durevolmente il reddito o il fabbisogno di un genitore, in base ai criteri applicabili al momento del giudizio. Quanto al fatto che M__________ non abbia avuto mai un tenore di vita elevato, ciò non significa che qualora il padre viva in condizioni agiate, il figlio debba accomodarsi di un livello di vita inferiore (I CCA, sentenza inc. 11.2012.10 del 20 ottobre 2014, consid. 7b con rinvii). Anche al riguardo l'appello si dimostra così privo di consistenza.
12. La maggiorazione del 25% sul fabbisogno in denaro determinato all'appoggio delle note raccomandazioni va applicata – come ha avuto modo di illustrare questa Camera – linearmente sull'intera previsione della tabella annua, senza scorporare singole voci di spesa (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d). D'ufficio questa Camera deve includere pertanto nel montante della maggiorazione il costo dell'alloggio che il primo giudice ha tolto di propria iniziativa. A ragione l'appellante fa valere invece che dal fabbisogno in denaro di M__________ il primo giudice doveva dedurre l'assegno familiare, in ossequio alla più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3). Della situazione economica particolarmente favorevole del debitore alimentare già si tiene conto aumentando del 25% il fabbisogno in denaro del figlio. Giustificazioni fondate sulla necessità di coprire spese processuali e ripetibili non sono in alcun nesso con la finalità degli assegni familiari e mancano di pertinenza.
13. Di contro l'appellante non può dolersi che il contributo alimentare sia stato modificato dal Pretore aggiunto sin dall'ottobre del 2012. Secondo l'art. 279 cpv. 1 CC il figlio – o, in sua vece, il detentore dell'autorità parentale (sopra, consid. 3) – può promuovere azione contro uno o entrambi i genitori per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione. La possibilità di chiedere il mantenimento per l'anno precedente l'azione vale anche in caso di modifica (DTF 128 III 311 consid. 6a, 127 III 505). Trattandosi poi – come nella fattispecie – di una causa preceduta dal tentativo di conciliazione obbligatorio, fa stato il momento in cui è stata introdotta la relativa istanza (che determina litispendenza: art. 62 cpv. 1 CPC) e non quello della petizione (sentenza del Tribunale federale 5A_184/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.3, pubblicato in: FamPra.ch 2016 pag. 535). Nel caso specifico l'istanza di conciliazione è del 21 giugno 2013. Dando seguito alla richiesta dell'attrice di far retroagire dall'ottobre del 2012 l'aumento del contributo alimentare, il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica.
14. Nel caso in rassegna i contributi alimentari decorrono dall'8 ottobre 2012. Al proposito è sufficiente – come questa Camera ha già fatto notare in altre occasioni – applicare la tabella correlata alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo relativa all'anno di decorrenza e ancorare il fabbisogno in denaro del figlio all'indice nazionale dei prezzi al consumo da allora, per il che i contributi si trovano a seguire automaticamente l'evoluzione del rincaro (RtiD II-2014 pag. 749 consid. 8). Cambiare tabella ogni anno è una complicazione superflua.
15. Alla luce di quanto precede il fabbisogno in denaro di M__________ va stimato in fr. 2155.– mensili arrotondati fino al 6° compleanno, il 21 dicembre 2015 (fr. 2040.–, meno fr. 362.50 per cura e educazione prestate in natura dalla madre al 50%, meno fr. 370.– di costo dell'alloggio secondo tabella, più fr. 617.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare, il tutto maggiorato del 25%).
Dal 6° al 12° compleanno, il 21 dicembre 2021, il fabbisogno in denaro passa a fr. 2190.– mensili (fr. 1935.–, meno fr. 230.– per la metà della cura e dell'educazione, meno fr. 370.– di costo dell'alloggio secondo tabella, più fr. 617.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare, il tutto maggiorato del 25%).
Dal 12° al 16° compleanno, il 21 dicembre 2025, il fabbisogno in denaro ascende a fr. 2535.– mensili arrotondati (fr. 2115.–, meno fr. 165.– per la metà della cura e dell'educazione, meno fr. 340.– di costo dell'alloggio secondo tabella, più fr. 617.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare, il tutto maggiorato del 25%).
Infine, dal 16° compleanno fino alla maggiore età (o al termine della formazione scolastica o professionale, qualora essa intervenga più tardi: DTF 139 III 401) il fabbisogno in denaro si contrae a fr. 2485.– mensili (l'assegno familiare da porre in deduzione passa a fr. 250.– mensili: art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2
LAFam: RS 836.2).
Entro questi limiti l'appello merita parziale accoglimento.
16. L'emanazione del giudizio rende senza oggetto l'appello contro il decreto cautelare contestuale alla decisione del Pretore aggiunto (sopra, consid. 1).
17. L'appellante contesta anche l'ammontare delle spese processuali (fr. 10 000.–) e delle ripetibili (fr. 16 000.–) fissate dal Pretore aggiunto, definite esorbitanti per rapporto alla semplicità dell'istruttoria, limitata alle sole deposizioni delle parti e al richiamo di documenti, come pure a un unico scambio di allegati e a conclusioni scritte. Chiede così che queste siano fissate rispettivamente in fr. 3000.– e in fr. 5000.–.
a) Le parti non discutono il valore litigioso della causa, stimato dal Pretore in fr. 300 000.–, cifra che appare verosimile, data l'entità e la durata dei contributi alimentari controversi. Ora, l'art. 7 vLTG (nella versione in vigore fino al 9 febbraio 2015, applicabile nella fattispecie) prevedeva per cause dal valore litigioso compreso tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.– una tassa di giustizia variante da fr. 5000.– a fr. 20 000.–. In caso di procedura semplificata la tariffa era pari alla metà (art. 8 cpv. 1 vLTG). Concretamente l'importo andava commisurato poi al valore litigioso, alla natura e alla complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della legge, l'autorità competente poteva derogare ai limiti imposti dalla tariffa (art. 2 cpv. 2 LTG).
Nel caso in esame il Pretore aggiunto ha applicato – senza motivazione – il massimo della tariffa. Se non che, la controversia era relativamente semplice, come si desume dalle poche pagine di motivazione dell'istanza (tre), dell'istanza di provvedimento cautelare inaudita parte del 19 dicembre 2013 (una) e delle conclusioni dell'attrice (quattro). L'istruttoria poi si è esaurita nel richiamo delle tassazioni delle parti e in due brevi udienze di un'ora l'una, durante le quali le parti hanno notificato le prove e sono state chiamate a deporre (verbali del 25 marzo e del 20 maggio 2014). Anche il plico di documenti prodotti non è per nulla ponderoso. Né la stesura di un decreto supercautelare di poco più di tre pagine e di un decreto cautelare di nove sembra avere richiesto un dispendio di tempo particolare. Applicare in simili circostanze il massimo della tariffa non è sostenibile, neppure tenendo conto della situazione economica agiata del debitore. Né l'applicazione della tariffa giudiziaria deve assumere – per avventura – connotati sanzionatori. Tutto ponderato, in un caso del genere non si giustifica di prelevare spese processuali per più di fr. 6000.–. Entro questi limiti l'appello merita accoglimento.
b) Per quel che è delle ripetibili, il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede nel caso di “pratiche con valore determinato o determinabile” indennità commisurate al valore litigioso (art. 11 cpv. 1). Tra l'aliquota minima e massima l'indennità va poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Ora, per una causa dal valore litigioso di fr. 300 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 6 al 9% del valore medesimo, onde un minimo di fr. 18 000.–. Nel caso precipuo si tratta di un'indennità palesemente esagerata già a prima vista, ove appena si consideri che essa remunera 64 ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato regolamento). Nella fattispecie si è visto che il procedimento non denotava complessità particolari, né in fatto né in diritto, e che ha richiesto per il legale dell'attrice un dispendio di tempo relativamente contenuto. Si può ragionevolmente presumere che un legale solerte e speditivo avrebbe dedicato a un caso analogo più di 16 ore di lavoro, comprese un paio d'ore per i colloqui con la cliente e la corrispondenza indispensabile.
Il Pretore aggiunto ha fissato l'indennità per ripetibili a favore di AO 1 in fr. 16 000.–. Sta di fatto che un'indennità del genere corrisponde pur sempre a un compenso di fr. 1000.– orari, il quale rimane esorbitante per rapporto alle prestazioni svolte dal patrocinatore. Al riguardo il primo giudice è caduto perciò in un eccesso di apprezzamento. Occorre dunque far capo all'art. 13 cpv. 1 del noto regolamento, secondo cui “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti". Ove un onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile, il vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando
l'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem con quello del criterio ad horam attraverso la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
in cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Non v'è ragione per cui in circostanze analoghe la combinazione del parametro ad valorem con il parametro ad horam non debba valere anche in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (I CCA, sentenza inc. 11.2013.107 e 108 del 21 marzo 2016, consid. 14e). Quanto alla retribuzione a tempo, essa è di fr. 280.– l'ora (art. 12 del noto regolamento). Sulla scorta dei fattori che precedono, l'indennità per ripetibili massima ammonta così a:
O = 2 x 18 000 x 4480 = fr. 7175.–.
18 000 + 4480
A ciò si aggiungono le spese di fr. 500.– (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 8300.– (arrotondati). Entro tali limiti l'appello si dimostra provvisto di buon diritto.
18. Le spese dell'appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene una lieve riduzione dei contributi alimentari fissati dal Pretore aggiunto e la moderazione delle spese giudiziarie di primo grado. Tutto ponderato, si giustifica che sopporti quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere a AO 1 una congrua indennità per ripetibili ridotte. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio dell'attrice, la cui indennità retribuirebbe l'avvocato d'ufficio con un compenso inferiore. Della circostanza che l'attrice non abbia mezzi per pagare la quota a suo carico delle spese processuali si tiene conto, esonerandola dal versamento (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 11 in fine).
19. L'esito del giudizio odierno si riflette anche sul dispositivo inerente alle spese giudiziarie di primo grado, che il Pretore aggiunto ha posto interamente a carico del convenuto.
20. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il contributo di mantenimento da versare a AO 1 stabilito a carico di AP 1 nella convenzione del 27 febbraio 2010 in favore del figlio M__________ è modificato come segue:
fr. 2155.– mensili dall'8 ottobre 2012 al 20 dicembre 2015,
fr. 2190.– mensili dal 21 dicembre 2015 al 20 dicembre 2021,
fr. 2535.– mensili dal 21 dicembre 2021 al 20 dicembre 2025 e
fr. 2485.– mensili dal 21 dicembre 2025 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale ove questa dovesse intervenire più tardi.
Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento.
Il contributo di mantenimento va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2013, valendo come indice di base quello del novembre 2012 (115.2 punti).
2. Le spese processuali di complessivi fr. 6000.– sono poste per quattro quinti a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 5000.– per ripetibili ridotte. Non si riscuote la quota di un quinto delle spese processuali a carico di AO 1.
II. Le spese di appello di fr. 3000.– complessivi sono poste per quattro quinti a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Non si riscuote la quota di un quinto delle spese a carico di AO 1.
III. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è dichiarata priva d'interesse.
IV. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).