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Incarto n. |
Lugano 10 giugno 2016/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa DM.2012.315 (divorzio su azione di un coniuge, poi su richiesta comune con accordo totale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 ottobre 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sull'appello del 25 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 settembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 26 aprile 1991. Dal matrimonio sono nate S__________, il 29 gennaio 1994, e St__________, il 21 ottobre 1997. AP 1 è __________ nell'__________. AO 1 è assistente __________ a tempo parziale per l'associazione __________, servizio di cura a domicilio. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2010, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 255 RFD di __________, comproprietà per un mezzo di AP 1, per un sesto di AO 1 per un sesto di __________ e per un altro sesto di __________), trasferendosi in un appartamento a __________.
B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 14 ottobre 2010 da AP 1, con sentenza del 29 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie alla madre, cui ha attribuito l'abitazione coniugale, ha disciplinato il diritto di vista paterno e ha obbligato AO 1 a versare dall'agosto del 2010 un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 935.– mensili, assegni familiari non compresi (inc. DI.2010.1563). Statuendo su appello di AO 1, con sentenza dell'8 febbraio 2013 questa Camera ha aumentato i contributi alimentari a fr. 950.– mensili per S__________ e a fr. 984.– mensili per St__________, assegni famigliari non compresi (inc. 11.2011.58).
C. Il 12 ottobre 2012 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo – previa concessione del gratuito patrocinio – l'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie, la suddivisione a metà degli averi di previdenza professionale maturati durante il matrimonio, l'affidamento di St__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare per lei di fr. 935.– mensili fino alla maggiore età. Inoltre egli ha preteso dalla moglie il pagamento di fr. 10 500.– in liquidazione del regime dei beni. All'udienza del 10 dicembre 2012, indetta per la conciliazione, i coniugi si sono intesi sul principio del divorzio, sull'affidamento di St__________ alla madre e sulla divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali, ma non sul resto.
D. Delegato l'ascolto della figlia St__________ allo psicologo __________, l'8 luglio 2013 il Pretore ha invitato il marito a motivare la petizione. L'8 agosto 2013 AP 1 ha ribadito le sue richieste, salvo aumentare a fr. 984.– mensili il contributo offerto per St__________ e adeguare a fr. 7563.70 quanto sollecitato dalla moglie in liquidazione del regime dei beni. Con decisione del 16 ottobre 2013, confermata il 2 dicembre 2013 dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello in esito a un reclamo dell'interessato, l'attore è stato ammesso parzialmente al beneficio del gratuito patrocinio. Con risposta del 24 febbraio 2014 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, come pure all'attribuzione dell'alloggio coniugale e all'affidamento delle figlie a sé medesima (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), ma si è opposta alla liquidazione del regime dei beni prospettata dal marito e ha rivendicato contributi alimentari di fr. 984.– mensili per St__________ e di fr. 950.– mensili per S__________ fino al termine degli studi (assegni familiari non compresi), instando altresì per il beneficio del gratuito patrocinio.
E. All'udienza del 28 maggio 2014, indetta per il dibattimento sugli effetti ancora litigiosi del divorzio, i coniugi sono pervenuti a un accordo che il Pretore ha registrato a verbale. Con successivo decreto del 1° luglio 2014 il Pretore aggiunto ha poi riassunto nel seguente modo l'insieme delle questioni su cui le parti convergevano:
1. Il matrimonio contratto il 26 aprile 1991 a __________ da AP 1 (13 maggio 1966) e AO 1 (24 giugno 1971) è sciolto per divorzio.
2. La figlia St__________ (21 ottobre 1997) è affidata per cura ed educazione alla madre, alla quale viene attribuita l’autorità parentale.
3. Non si definisce un assetto delle relazioni personali. Il padre vedrà la figlia qualora St__________ lo vorrà.
4. Non si stabiliscono alimenti tra i coniugi.
5. Il regime dei beni è sciolto e liquidato come segue:
– ciascun coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso;
– il marito cede alla moglie, senza contropartita alcuna, le quote di comproprietà di 1/6 dei fondi particellari 255 e 256 RFD di __________. La TUI è differita. La sentenza di divorzio cresciuta in giudicato vale quale titolo per l’iscrizione del trapasso a RF che verrà ordinato direttamente dal Giudice. La moglie si assume i costi di trapasso;
– ciascun coniuge rimane debitore dei debiti da lui contratti;
– la moglie ritira l’esecuzione promossa contro il marito (PE n. __________), con comunicazione separata e diretta all’UE.
6. La previdenza professionale è divisa a metà come di legge (art. 122 CC). Cresciuta in giudicato la sentenza di divorzio l’istituto di previdenza del marito (__________) verserà l’importo di fr. 18 673.20 a favore dell’istituto di previdenza di AO 1 (__________).
7. A titolo di contributo di mantenimento per la figlia St__________, il padre versa fr. 984.– oltre AF. L’assegno per i figli potrà essere incassato direttamente dalla madre. L’alimento è dovuto anche oltre alla maggiore età e fino al termine della formazione __________ oggi prevista per giugno 2021.
Ciò premesso, il Pretore aggiunto ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per confermare l'intesa che precede in vista dell'omologazione e consentire all'emanazione del giudizio senza ulteriori formalità. AP 1 ha approvato il 18 agosto 2014, AO 1 il 20 agosto successivo.
F. Con sentenza del 2 settembre 2014 il Pretore non ha omologato l'accordo, ma ha statuito autoritativamente pronunciando il divorzio e regolando gli effetti accessori in modo testualmente identico all'accordo raggiunto dai coniugi. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1 è stato ammesso parzialmente al beneficio del gratuito patrocinio, AO 1 interamente.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 settembre 2014 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di limitare la durata del contributo di mantenimento per St__________ fino al termine della prima formazione di tirocinio, prevista per l'agosto del 2017, e di obbligare la figlia “ad aggiornare regolarmente il padre circa i risultati e gli sviluppi della propria formazione”. Nelle sue osservazioni del 13 novembre 2014 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Constatato che il 21 ottobre 2015 St__________ è divenuta maggiorenne, il giudice delegato della Camera ha impartito alla medesima il 17 maggio 2016 un termine di 15 giorni per comunicare se ratificasse l'operato della madre. St__________ ha confermato il 20 maggio 2016 di approvarlo.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato da una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, fa stato il valore dell'oggetto contestato (Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 16 lett. c ad art. 289). Nella fattispecie il Pretore ha ripreso testualmente nel dispositivo della sentenza l'accordo approvato dalle parti, sicché non è dato di capire perché non l'abbia omologato, ma abbia statuito autoritativamente negli stessi termini. Comunque sia, davanti al primo giudice la durata del contributo alimentare per la figlia non era litigiosa. Fissandone la scadenza al giugno del 2021, il Pretore ha dunque – di fatto – approvato l'intesa raggiunta dai coniugi. E la contestazione mossa dall'appellante vale ben più di fr. 10 000.–, ove si consideri l'ammontare del contributo alimentare (fr. 984.– mensili, assegni familiari non compresi) per quasi quattro anni.
Circa la tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 3 settembre 2014. Introdotto il 25 settembre 2014, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2. AP 1 acclude all'appello un'attestazione 3 settembre 2014 della __________ di __________ relativa alla frequenza, da parte della figlia St__________, del primo anno di formazione quale assistente di __________ (doc. C). Dal canto suo, AO 1 allega al suo memoriale due schede informative dell'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale che descrivono i requisiti per l'accesso e il perfezionamento nelle professioni di infermiera e di assistente di studio medico (doc. A). Si tratta in entrambi i casi di documenti proponibili (art. 317 cpv. 1 CPC). L'appellante chiede altresì l'edizione dalla controparte del contratto di tirocinio che St__________ avrebbe sottoscritto nell'agosto del 2014. In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 134 I 148 consid. 5.3 con richiami). Come si vedrà oltre (consid. 7c), il richiamo del contratto di tirocinio nulla modificherebbe ai fini del giudizio. Conviene dunque passare senza indugio all'esame dell'appello.
3. In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365). Non può esercitare invece i diritti dei figli divenuti maggiorenni in pendenza di causa, a meno che costoro acconsentano (DTF 129 III 55). Divenuta maggiorenne in pendenza dell'appello, nella fattispecie St__________ ha ratificato l'operato della madre a tutela del suo contributo di mantenimento. Nulla osta quindi – anche sotto questo profilo – alla trattazione del ricorso.
4. Litigiosa è unicamente – come detto – la durata del contributo alimentare per St__________. Al tal fine il Pretore, verificata la situazione economica delle parti, ha constatato che la figlia prevedeva di seguire una formazione di __________ alla __________, formazione che sarebbe dovuta terminare nel 2021. Ciò posto, preso atto che le parti riconoscevano “la necessità di fissare l'alimento di St__________, verosimilmente ancora agli studi anche oltre il 18° anno di età, senza limitazioni se non quella temporale della fine prevista per gli studi”, il primo giudice ha statuito in tal senso, obbligando la figlia a informare regolarmente il padre sugli eventuali cambiamenti del percorso di studio e sulla relativa durata (sentenza impugnata, pag. 3).
5. L'appellante si duole di non essere mai stato informato compiutamente dalla moglie in merito alla formazione professionale che la figlia (allora) minorenne avrebbe intrapreso al termine della scuola obbligatoria, nell'estate del 2014. Solo su esplicita domanda del Pretore sarebbe emersa l'intenzione di St__________ di diventare __________ diplomandosi alla __________. E l'appellante fa valere di avere aderito a tale prospettiva siccome quel momento non aveva motivo per dubitare che il percorso formativo sarebbe terminato nel 2021. Iniziato il nuovo anno scolastico, AP 1 lamenta di avere cercato invano di ottenere informazioni sull'effettiva formazione della figlia. Solo grazie ad alcune ricerche personali egli sostiene di avere scoperto che nell'agosto del 2014 St__________ aveva firmato un contratto di tirocinio come assistente di studio __________ e che in realtà essa frequenta la Scuola __________ di __________. Tale formazione professionale di base dovrebbe concludersi nell'agosto del 2017 con il conseguimento dell'attestato di capacità e, quindi, con l'accesso al mercato del lavoro. Essa non comprende invece – a suo dire – l'ottenimento di una maturità integrata e non garantisce l'accesso a una scuola universitaria professionale. In simili condizioni l'appellante reputa prematuro fissare un contributo di mantenimento oltre la fine della prima formazione di base (agosto del 2017), pur dicendosi disponibile al mantenimento di St__________ anche oltre tale data ove la figlia presentasse un progetto formativo preciso.
6. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi alimentari per i figli vanno fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto). Tale percorso non si esaurisce con il conseguimento di un primo ciclo di formazione, anche se questo permette di conseguire un attestato professionale di base, ma comprende l'intero curriculum necessario al figlio per rendersi autonomo, mettendo pienamente a frutto le sue capacità (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2013.14 del 31 agosto 2015, consid. 6b con riferimenti; v. anche Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 788 nota 1197). Nella fattispecie neppure l'appellante asserisce che l'orientamento professionale intrapreso da St__________ non sia consono alle attitudini e alle inclinazioni di lei. Deplora di non esserne mai stato debitamente informato e di avere creduto sulla scorta di quanto gli era stato lasciato presumere che la scelta professionale della figlia si concludesse solo nel giugno del 2021. Tale recriminazione può anche apparire comprensibile. Sta di fatto che nemmeno la formazione effettivamente intrapresa da St__________ risulta doversi concludere prima di allora.
Come si evince dalle schede informative dell'orientamento scolastico e professionale prodotte da AO 1, la formazione di assistente di __________ frequentata da St__________ permette, fra i suoi perfezionamenti, di conseguire dopo tre anni di apprendistato, un ulteriore anno preparatorio e altri tre anni di formazione un bachelor of science in __________ presso la __________. La data prevista per il termine della formazione (2021) corrisponde dunque al ciclo ordinario di studi per assolvere il tirocinio (tre anni), ottenere la maturità professionale (un anno) e conseguire il bachelor. A torto l'appellante sostiene così che dopo i tre anni di apprendistato la formazione della figlia non sarebbe delineata perché il curriculum da lei scelto non comprenderebbe l'ottenimento di una maturità integrata (memoriale, pag. 6). Certo, a suo avviso l'attestato di assistente di studio medico permetterà in ogni modo alla figlia di accedere al mercato del lavoro e di rendersi finanziariamente autonoma. Se non che, come si è accennato, il conseguimento di un attestato di capacità professionale di base non coincide necessariamente con il termine di un percorso scolastico o professionale, men che meno nel caso in esame, le parti essendosi intese fin dall'inizio che la figlia seguisse una formazione alla __________. Nulla induce quindi, in definitiva, a riformare il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata, che si limita a fissare l'obbligo di mantenimento dopo la maggiore età di St__________ “fino al termine della formazione __________ (…) prevista per giugno 2021”.
7. L'appellante chiede altresì che la figlia St__________ sia tenuta ad aggiornarlo regolarmente “circa i risultati e gli sviluppi della propria formazione” (memoriale, pag. 2 in alto). La richiesta in sé è legittima, ma tale obbligo di informazione rientra già nei doveri del figlio previsti dalla legge (Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 2 e n. 5 ad art. 272). Ove St__________ non dovesse attenervisi, toccherà all'appellante sollecitare dalla figlia i necessari ragguagli. Non dovesse ottenerli, si rivolgerà al giudice, così come potrà adirlo nell'ipotesi in cui la figlia non seguisse i corsi previsti o non li seguisse con il necessario impegno (Breitschmid, op. cit., n. 18 e n. 20 ad art. 277 CC). Al giudice l'appellante potrà anche chiedere di ridurre temporaneamente il contributo di mantenimento ove in determinati periodi St__________ conseguisse un reddito proprio, un figlio potendo essere tenuto in circostanze del genere – secondo la prassi di questa Camera – a devolvere un terzo del suo guadagno al proprio sostentamento (analogamente a quanto prescrivono le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello per il calcolo del minimo di esistenza: FU 68/2009 pag. 6294 in alto; RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.169 del 7 agosto 2012, consid. 4).
8. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). In conformità all'art. 301 lett. b CPC un estratto dell'attuale decisione è comunicato anche alla figlia St__________, maggiorenne.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
–(senza i consid. 8 e 9).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).