Incarto n.
11.2014.87

Lugano

28 ottobre 2015/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2014.2720 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 26 giugno 2014 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 29 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 settembre 2014;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Il notaio __________ ha pubblicato il 14 febbraio 2014 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento olografo del 3 ottobre 2011 lasciato da F__________ (1935), coniugato senza figli, già domiciliato a __________, ivi deceduto il 9 gennaio 2011. Nella disposizione di ultima volontà il testatore ha istituito sua erede universale la moglie AO 1 (1941), prevedendo inoltre alcuni legati. Il 24 marzo 2014 l'avv. __________ ha instato davanti al Pretore per l'emissione di un certificato ereditario in cui figurasse come unica erede di F__________ la moglie AO 1. Al rilascio del certificato si è opposta AP 1 (1936), sorella del testatore.

 

                            B.  Il 26 giugno 2014 AP 1 si è rivolta al medesimo Pretore con un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare per ottenere l'edizione da AO 1 di ogni documento in suo possesso manoscritto dal marito sul quale figurasse l'indicazione di una data, come pure di tutti gli estratti bancari intestati al marito relativi al 2011 e al 2013, l'edizione dal notaio __________ dell'originale del testamento olografo e dai dottori __________, __________ e __________ delle cartelle mediche riguardanti F__________, l'escussione testimoniale dei predetti medici e del notaio __________, come pure l'esecuzione di una perizia calligrafica, di una perizia sulla datazione del­l'inchiostro usato per il testamento olografo e di una perizia medica. Invitata a presentare osservazioni, il 21 luglio 2014 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza.

 

                            C.  All'udienza del 21 agosto 2014 l'istante si è confermata nella sua domanda sulla scorta di una replica scritta. Il Pretore ha concesso a AO 1 la possibilità di introdurre una duplica scritta, avvisando le parti che avrebbe poi statuito senza ulteriore contraddittorio. Nel suo memoriale del 4 settembre 2014 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza. Statuendo il 16 settembre 2014, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 900.– con le spese di fr. 100.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1100.– per ripetibili.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 settembre 2014 nel quale chiede di accogliere la sua istanza e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 17 ottobre 2014 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

 

                            E.  Il 18 giugno 2015 AP 1 ha promosso contro AO 1, I__________, __________ – associazione __________ della Svizzera italiana e la Parrocchia di __________ di __________ un'azione di nullità del testa­mento olografo lasciato da F__________ (inc. OR.2015.157). Preso atto di ciò, il vicepresidente di questa Camera ha invitato il 21 settembre 2015 AP 1 a comunicare se l'appello avesse ancora un interesse concreto e attuale. L'interessata ha risposto il 5 ottobre 2015 che l'interesse “è dato in quanto [l'appello] potrebbe influenzare notevolmente i successivi scambi di scritti e/o modificare i mezzi di prova richiesti”.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  L'assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 cpv. 1 CPC) è  trattata secondo le disposizioni in materia di provvedimenti omonimi (art. 158 cpv. 2 CPC), le quali rinviano alla procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC; Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 17 ad art. 156). Le decisioni del Pretore in tale materia sono impugnabili perciò entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri il valore del compendio ereditario (oltre fr. 1 000 000.–: sentenza impu­gnata pag. 3). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'istante il 19 settembre 2014. Presentato il 29 settembre 2014, ultimo giorno utile, l'appello è di conseguenza ricevibile.

 

                             2.  Secondo l'art. 158 cpv. 1 lett. b CPC il giudice procede all'assunzione di prove a titolo cautelare qualora la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo (prima frase) o che sussista un interesse degno di protezione (seconda frase). In quest'ultima ipotesi l'assunzione cautelare delle prove ha lo scopo di permettere all'istante di valutare le possibilità di vincere la futura causa di merito, in modo da evitare l'avvio di un'azione senza probabilità di successo (DTF 140 III 28 consid. 3.3.3, 140 III 23 consid. 2.5).

 

                             3.  Nella fattispecie AP 1 ha promosso con petizione del 18 giugno 2015 – come detto – contro AO 1, I__________, la __________ – associazione __________ della Svizzera italiana e la Parrocchia di __________ di __________ un'azione di nullità riguardante il testamento olografo di F__________ (inc. OR.2015.157). E in tale ambito essa ha sostanzialmente postulato l'assunzione delle stesse prove oggetto dell'assunzione a titolo cautelare. È vero che un'assunzione di prove a titolo cautelare può essere chiesta in ogni tempo. Ciò vale però ove la prova sia “esposta a pericolo” (art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC). Se tale non è il caso, l'interesse degno di protezione cui si riferisce l'art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC decade, poiché la causa di merito è già pendente e l'assunzione di prove a titolo cautelare non servirebbe più a evitare l'avvio di un'azione senza possibilità di successo (Fellmann in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 19a ad art. 158; Schmid in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 6 ad art. 158; Schweizer, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer ZPO und Patentgesetz in: ZZZ 2010 pag. 33). La contraria opinione di Trezzini (Provvedimenti cautelari in base al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2015, pag. 325 n. 1039 segg.) appare al proposito isolata. Non si disconosce che in concreto l'istante ha promosso azione per evitare la perenzione dell'art. 521 cpv. 1 CC. Sta di fatto che chiarire le possibilità di successo insite nel­l'avvio della causa sarebbe ormai un esercizio superfluo. Ne segue che l'appello in esame risulta superato dagli eventi e va pertanto stralciato dal ruolo (art. 242 CPC).

 

                             4. Rimane da statuire sulle spese e le ripetibili di appello, che in una causa divenuta senza interesse vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze specifiche, dovendosi ponderare equitativamente – di regola – quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e chi sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 16 ad art. 107). In una procedura (autonoma) volta all'assunzione di prove a titolo cautelare la situazione è tuttavia diversa, giacché in esito a tale procedimento le spese e le ripetibili vanno poste per principio a carico del­l'istante, quand'anche costui ottenga l'assunzione delle prove richieste e l'opposizione del convenuto sia respinta (DTF 140 III 30; v. altresì RtiD I-2014 pag. 799 consid. 6.1). Se mai l'istante potrà chiedere la rifusione di simili costi nella causa di merito. Nella fattispecie le spese vanno così addebitate all'istante, ma il loro ammontare dev'essere adeguatamente ridotto, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG). AO 1, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto in ogni modo a un'equa indennità per ripetibili.

 

                             5.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è dichiarato senza interesse e la causa stralciata dal ruolo.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).